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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 178/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Si segnala che tale è il nome risultante dagli atti e anche dal certificato di residenza prodotto, mentre però dall'estratto dell'atto di matrimonio il nome risulta essere
[...]
Persona_1
1 Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BADELLINO FEDERICA del
Foro di Imperia.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Imperia in data 05/11/1983;
• non hanno avuto figli;
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
Imperia il 05/11/1983, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
1983, parte 1, atto n. 44), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi ciascuno fin d'ora l'assenso per l'espatrio ed autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti
(passaporto e/o carta di identità).
2. La casa coniugale ubicata in San Bartolomeo al Mare (IM), Via dello Spontone n. 44, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane in uso gratuito alla sig.ra Parte_1
che si accollerà unicamente oneri, tasse e spese di gestione ordinaria relative all'immobile stesso.
2 3. Dato atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, non si prevede in favore di uno o dell'altra alcun assegno a titolo di contributo di mantenimento.
4. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 27/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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