Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6566/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/12/1984, residente in [...]5 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maria Ciaramella (C.F. , che la rappresenta C.F._2
e la difende come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Bondi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/12/2024 e del 16/12/2024
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto Persona_1
dalla loro relazione sentimentale e convivenza more uxorio, e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e l'art. 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Il SI. resterà nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Genova, Via Controparte_1
Orfani 6/5, in cui vi abiterà con il figlio Persona_1
2. La SI.ra , la quale si è trasferita a Taranto per motivazioni Parte_1
personali, ha già consegnato le chiavi della casa famigliare al SInor e sposterà Per_1
quanto prima la propria residenza.
3. Il figlio rimane affidato congiuntamente ai genitori., con Persona_1
collocazione stabile presso l'abitazione del padre.
4. Le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio continueranno ad essere assunte dai genitori di comune accordo, mentre quelle riguardanti la gestione della quotidianità saranno prese direttamente e autonomamente dal sig. La sig.ra Per_1
in buona sostanza, acconsente fin d'ora che il sig. autorizzi e, laddove Pt_1 Per_1 necessario, sottoscriva, nell'interesse del figlio, documenti, permessi ecc. (a titolo
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 meramente esemplificativo, il sig. potrà firmare le varie autorizzazioni per la Per_1
scuola - per esempio, per entrate posticipate e o uscite anticipate, per uscite didattiche, per la partecipazione ad eventuale doposcuola o pre-scuola - oppure per attività extrascolastiche occasionali, ecc).
5. Per quanto riguarda la distribuzione del tempo tra i genitori e il figlio, tenuto conto che la madre si è trasferita fuori Genova e che il minore vivrà stabilmente con il padre, dal quale sarà integralmente gestito nella quotidianità, viene concordato che:
- la madre, potrà vedere e tenere con sé il minore ogni volta che riuscirà a tornare a
Genova, previo accordo con il padre e con preavviso di almeno una settimana;
- per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza: in particolare, il minore trascorrerà la settimana di Natale con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, viceversa nell'anno seguente;
un anno Pasqua e Pasquetta con un genitore, mentre con l'altro la successiva festività e così via., secondo gli orari che i genitori concorderanno di volta in volta e secondo un'alternanza dei pernottamenti tra i genitori;
- nel periodo invernale ciascuno dei genitori, previo accordo tra gli stessi, potrà tenere con sé il figlio una intera settimana al fine di condividere la quotidianità con il figlio oppure per trascorrere con lo stesso una vacanza (ad esempio settimana bianca). In tale settimana, e in qualsiasi altro viaggio genitore-figlio, il genitore che non terrà con sé il figlio avrà diritto di conoscere in anticipo gli eventuali spostamenti, fuori Genova, del minore e potrà sentirlo telefonicamente tutte le sere;
- nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori potranno prendere accordi diversi, per motivi lavorativi, o per altri seri motivi che impediscano di seguire i criteri di cui ai precedenti punti.
6. I ricorrenti garantiranno il graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita del figlio minore, al fine del benessere del medesimo, avendo cura e premura di far comprendere che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali.
7. A decorrere dal mese di gennaio 2025 la signora verserà al SI. Pt_1 CP_1
un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta), a titolo di concorso al
[...]
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 mantenimento del figlio che verrà versato, a mezzo bonifico bancario, entro Persona_1
il giorno 10 di ciascun mese. L'assegno verrà annualmente rivalutato, secondo l'indice
Istat, senza bisogno di esplicita richiesta.
8. Verrà posto a carico di entrambi i genitori pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, da ripartirsi sulla base del Protocollo del
15/09/2016, redatto dal Tribunale di Genova, che le parti dichiarano di conoscere.
9. L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dal SI. Per_1
10. Le detrazioni per il figlio minore saranno beneficiate integralmente dal sig. Per_1
11. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
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