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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 639/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Paglia (C.F. ) elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta C.F._2
elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. Maria Luisa Guacci (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Solofra (AV) alla via Roma n. 14
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni: come da atti e verbali di causa;
per il P.M. “Nulla oppone” in data 08.02.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso giudiziale chiedeva al Tribunale di Benevento lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con celebrato in AL (BN) il 22.10.1989 e trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989 al n. 3, parte I, serio ufficio 1.
A sostegno della domanda deduceva: che dall'unione coniugale era nata, in Polla (SA) il 12.12.1991, la figlia che il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 31/2000, pronunciava la separazione Persona_1
dei coniugi, riteneva non suffragata da riscontri processuali la domanda di addebito, confermava l'affidamento della minore alla madre, statuiva l'obbligo del padre di corrispondere alla minore un assegno di mantenimento mensile determinato in lire 100.000; che dalla statuita separazione personale i coniugi non avevano ricostituito la comunione di vita materiale e spirituale;
che erano venuti meno anche i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia, divenuta autosufficiente. Per tali motivi chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale, previ gli incombenti di rito, disposta la comparizione personale delle parti : - nella fase presidenziale -
: - accertare e dichiarare la autosufficienza economica di - accertare e dichiarare CP_1
la autosufficienza economica di;
- conseguentemente revocare l'assegno di Controparte_2
mantenimento statuito illo tempore;
- nel merito : - accertare e dichiarare la autosufficienza economica di e , in epigrafe specificata e conseguentemente CP_1 Controparte_2 revocare l'assegno di mantenimento statuito con sentenza n. 31/2000 di codesto Tribunale;
- accertare
e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile registrato negli atti di matrimonio del Comune di
AL all'anno 1989, n. 3, parte I, Serie //; - -condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio, innanzi il Tribunale di Benevento, CP_1
contestando le avverse deduzioni. In particolare, la resistente chiedeva il riconoscimento di
[...] un assegno divorzile deducendo l'insussistenza di mezzi economici adeguati.
Concludeva, quindi, chiedendo all'adito Tribunale: “
1. Riconoscere un assegno divorzile di natura assistenziale in favore della signora di importo pari ad €400,00 mensili, considerate CP_1 le precarie condizioni.”
Il Tribunale di Benevento, con provvedimento del 18.04.2023, dichiarava la propria incompetenza a provvedere, essendo competente il Tribunale di Lagonegro ex art. 706 c.p.c.
Tanto premesso, riassumeva il giudizio innanzi all'odierno Tribunale con ricorso Parte_1
depositato in data 05.06.2023 rassegnando le seguenti conclusioni:” - nella fase presidenziale - : - accertare e dichiarare la autosufficienza economica di - accertare e dichiarare la CP_1
autosufficienza economica di;
- conseguentemente revocare l'assegno di Controparte_2
mantenimento statuito illo tempore;
- nel merito : - accertare e dichiarare la autosufficienza
pagina 2 di 5 economica di e , in epigrafe specificata e conseguentemente CP_1 Controparte_2 revocare l'assegno di mantenimento statuito con sentenza n. 31/2000 di codesto Tribunale;
- accertare
e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile registrato negli atti di matrimonio del Comune di
AL all'anno 1989, n. 3, parte I, Serie //; - -condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con memoria di costituzione in riassunzione del 05.10.2023 si costituiva in giudizio contestando la CP_1
fondatezza degli assunti di parte ricorrente. In particolare, in ordine alla richiesta di assegno divorzile deduceva la natura assistenziale dello stesso attesa la sua condizione di lavoratrice precaria,
l'insufficienza di mezzi economici per affrontare i bisogni della quotidianità, la disparità economica esistente tra i coniugi frutto della scelta forzata della resistente di rinunciare alle proprie ambizioni lavorative per accudire la figlia. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:”
1. Riconoscere un assegno divorzile di natura assistenziale in favore della signora di importo pari ad € CP_1
400,00 mensili, considerate le precarie condizioni economiche, anche in virtù della cessazione del rapporto di lavoro al 30.06.2023, nonché in virtù del contratto di locazione a cui deve far fronte;
2.
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia;
3. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.”
All'udienza del 24.10.2023, la causa veniva rimessa dinanzi al Presidente per l'espletamento della fase presidenziale non celebrata dinanzi al Tribunale di Benevento, trattandosi di giudizio iscritto prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia).
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2024, il Presidente delegato, dott.ssa Antonella Tedesco, revocava l'assegno di mantenimento in favore di attesa la raggiunta maggiore età della figlia delle parti Controparte_2 pacificamente indipendente, assegnava alle parti termine per le memorie integrative, fissava l'udienza del 05.03.2024 dinanzi al G.I.
In data 08.02.2024 il P.M. rendeva il seguente parere “Nulla oppone”.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione della suindicata udienza, parte ricorrente si riportava a tutte le conclusioni formulate in ricorso chiedendo la pronuncia di una sentenza parziale sullo status, parte resistente non si opponeva alla pronuncia di sentenza parziale sullo status e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 06.03.2024 venivano concessi i termini ex art 183, comma
6, c.p.c., onerate le parti al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di Benevento. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza pagina 3 di 5 cartolare del 08.07.2024, all'esito della quale venivano rigettate le istanze istruttorie formulate da parte resistente, onerate le parti alla produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, fissata l'udienza del
11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, le parti manifestavano la volontà di trasformare il presente procedimento da giudiziale in consensuale e con scrittura privata del 04.02.2025 e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale: “ previa trasformazione del procedimento di divorzio
RG 623/2023 da rito giudiziale a rito consensuale, che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in AL (BN) il 22.10.1989, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune, anno 1989, n. 3, Ufficio 1. Contale richiesta congiunta le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo l'uno dall'altra, in merito al procedimento de quo. Specificamente, si dichiara economicamente autosufficiente e dichiara di non CP_1 avere nulla a pretendere dall'ex coniuge per i dedotti titoli, rinunciando alla domanda giudiziale formulata;
dichiara di avere sempre ricevuto dal padre il mantenimento in suo Controparte_2
favore e rinuncia a quello futuro, essendo indipendente economicamente;
dichiara altresì di non avere null'altro a pretendere a titolo di mantenimento a lei riconosciuto in sede di separazione, essendo venuto meno il presupposto essenziale per richiederlo. rinuncia alla domanda per lite Parte_1 temeraria. Le parti dichiarano le spese compensate con rinuncia alla solidarietà attiva”.
All'udienza cartolare del 11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, con le quali le parti ribadivano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva decisa nei seguenti termini.
DIRITTO
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 31/2000.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
pagina 4 di 5 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua avendo le parti rinunciato, con scrittura privata del 04.02.2025 versata in atti, alle ulteriori domande formulate diverse dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto della natura e dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa,
e in AL (BN) il 22.10.1989 (Reg. atti di matrimonio Parte_1 CP_1
Anno 1989, Atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1);
- compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile AL (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 28.05.2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Paglia (C.F. ) elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta C.F._2
elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. Maria Luisa Guacci (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Solofra (AV) alla via Roma n. 14
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni: come da atti e verbali di causa;
per il P.M. “Nulla oppone” in data 08.02.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso giudiziale chiedeva al Tribunale di Benevento lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con celebrato in AL (BN) il 22.10.1989 e trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989 al n. 3, parte I, serio ufficio 1.
A sostegno della domanda deduceva: che dall'unione coniugale era nata, in Polla (SA) il 12.12.1991, la figlia che il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 31/2000, pronunciava la separazione Persona_1
dei coniugi, riteneva non suffragata da riscontri processuali la domanda di addebito, confermava l'affidamento della minore alla madre, statuiva l'obbligo del padre di corrispondere alla minore un assegno di mantenimento mensile determinato in lire 100.000; che dalla statuita separazione personale i coniugi non avevano ricostituito la comunione di vita materiale e spirituale;
che erano venuti meno anche i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia, divenuta autosufficiente. Per tali motivi chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale, previ gli incombenti di rito, disposta la comparizione personale delle parti : - nella fase presidenziale -
: - accertare e dichiarare la autosufficienza economica di - accertare e dichiarare CP_1
la autosufficienza economica di;
- conseguentemente revocare l'assegno di Controparte_2
mantenimento statuito illo tempore;
- nel merito : - accertare e dichiarare la autosufficienza economica di e , in epigrafe specificata e conseguentemente CP_1 Controparte_2 revocare l'assegno di mantenimento statuito con sentenza n. 31/2000 di codesto Tribunale;
- accertare
e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile registrato negli atti di matrimonio del Comune di
AL all'anno 1989, n. 3, parte I, Serie //; - -condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio, innanzi il Tribunale di Benevento, CP_1
contestando le avverse deduzioni. In particolare, la resistente chiedeva il riconoscimento di
[...] un assegno divorzile deducendo l'insussistenza di mezzi economici adeguati.
Concludeva, quindi, chiedendo all'adito Tribunale: “
1. Riconoscere un assegno divorzile di natura assistenziale in favore della signora di importo pari ad €400,00 mensili, considerate CP_1 le precarie condizioni.”
Il Tribunale di Benevento, con provvedimento del 18.04.2023, dichiarava la propria incompetenza a provvedere, essendo competente il Tribunale di Lagonegro ex art. 706 c.p.c.
Tanto premesso, riassumeva il giudizio innanzi all'odierno Tribunale con ricorso Parte_1
depositato in data 05.06.2023 rassegnando le seguenti conclusioni:” - nella fase presidenziale - : - accertare e dichiarare la autosufficienza economica di - accertare e dichiarare la CP_1
autosufficienza economica di;
- conseguentemente revocare l'assegno di Controparte_2
mantenimento statuito illo tempore;
- nel merito : - accertare e dichiarare la autosufficienza
pagina 2 di 5 economica di e , in epigrafe specificata e conseguentemente CP_1 Controparte_2 revocare l'assegno di mantenimento statuito con sentenza n. 31/2000 di codesto Tribunale;
- accertare
e dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile registrato negli atti di matrimonio del Comune di
AL all'anno 1989, n. 3, parte I, Serie //; - -condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con memoria di costituzione in riassunzione del 05.10.2023 si costituiva in giudizio contestando la CP_1
fondatezza degli assunti di parte ricorrente. In particolare, in ordine alla richiesta di assegno divorzile deduceva la natura assistenziale dello stesso attesa la sua condizione di lavoratrice precaria,
l'insufficienza di mezzi economici per affrontare i bisogni della quotidianità, la disparità economica esistente tra i coniugi frutto della scelta forzata della resistente di rinunciare alle proprie ambizioni lavorative per accudire la figlia. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:”
1. Riconoscere un assegno divorzile di natura assistenziale in favore della signora di importo pari ad € CP_1
400,00 mensili, considerate le precarie condizioni economiche, anche in virtù della cessazione del rapporto di lavoro al 30.06.2023, nonché in virtù del contratto di locazione a cui deve far fronte;
2.
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia;
3. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.”
All'udienza del 24.10.2023, la causa veniva rimessa dinanzi al Presidente per l'espletamento della fase presidenziale non celebrata dinanzi al Tribunale di Benevento, trattandosi di giudizio iscritto prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia).
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2024, il Presidente delegato, dott.ssa Antonella Tedesco, revocava l'assegno di mantenimento in favore di attesa la raggiunta maggiore età della figlia delle parti Controparte_2 pacificamente indipendente, assegnava alle parti termine per le memorie integrative, fissava l'udienza del 05.03.2024 dinanzi al G.I.
In data 08.02.2024 il P.M. rendeva il seguente parere “Nulla oppone”.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione della suindicata udienza, parte ricorrente si riportava a tutte le conclusioni formulate in ricorso chiedendo la pronuncia di una sentenza parziale sullo status, parte resistente non si opponeva alla pronuncia di sentenza parziale sullo status e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 06.03.2024 venivano concessi i termini ex art 183, comma
6, c.p.c., onerate le parti al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di Benevento. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza pagina 3 di 5 cartolare del 08.07.2024, all'esito della quale venivano rigettate le istanze istruttorie formulate da parte resistente, onerate le parti alla produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, fissata l'udienza del
11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, le parti manifestavano la volontà di trasformare il presente procedimento da giudiziale in consensuale e con scrittura privata del 04.02.2025 e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale: “ previa trasformazione del procedimento di divorzio
RG 623/2023 da rito giudiziale a rito consensuale, che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in AL (BN) il 22.10.1989, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune, anno 1989, n. 3, Ufficio 1. Contale richiesta congiunta le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo l'uno dall'altra, in merito al procedimento de quo. Specificamente, si dichiara economicamente autosufficiente e dichiara di non CP_1 avere nulla a pretendere dall'ex coniuge per i dedotti titoli, rinunciando alla domanda giudiziale formulata;
dichiara di avere sempre ricevuto dal padre il mantenimento in suo Controparte_2
favore e rinuncia a quello futuro, essendo indipendente economicamente;
dichiara altresì di non avere null'altro a pretendere a titolo di mantenimento a lei riconosciuto in sede di separazione, essendo venuto meno il presupposto essenziale per richiederlo. rinuncia alla domanda per lite Parte_1 temeraria. Le parti dichiarano le spese compensate con rinuncia alla solidarietà attiva”.
All'udienza cartolare del 11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, con le quali le parti ribadivano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva decisa nei seguenti termini.
DIRITTO
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 31/2000.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
pagina 4 di 5 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua avendo le parti rinunciato, con scrittura privata del 04.02.2025 versata in atti, alle ulteriori domande formulate diverse dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto della natura e dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa,
e in AL (BN) il 22.10.1989 (Reg. atti di matrimonio Parte_1 CP_1
Anno 1989, Atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1);
- compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile AL (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 28.05.2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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