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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 05 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 125 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
219, ed elettivamente domiciliato in Randazzo, C/da Arena snc. presso lo studio dell'avv. Maurizio Di
Silvestro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale alle liti Rep. CP_1
n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
06.01.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00063964 29 000, notificato il 28.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 31.619,47,
a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2023 e collegati alla matricola n. 2180213710.
Il ricorrente deduceva che i contributi reclamati riguardavano l'attività commerciale denominata “OMNIA
SERVICE SNC di RO TO e IU OZ”, la quale iniziava l'attività in data 02.07.2009 ed era cessata nel 2012, quindi contestava la sussistenza dei presupposti impositivi;
eccepiva la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/1999 e la prescrizione.
Alla luce di quanto sopra chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, il quale svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai CP_2 sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel merito deduceva che il ricorrente era stato iscritto alla gestione commercianti retroattivamente con provvedimento del 20.12.2022, con decorrenza dal 01/2017 (nei limiti della prescrizione quinquennale), a seguito di presentazione della comunicazione unica per la cessazione dell'attività della
“Omnia Service s.n.c. di RO TO & IU OZ”, avvenuta il 31.01.2023, in qualità di socio gerente.
L'attività esercitata (data attività di impresa: 8/02/2010) era quella di erogazione di servizi di accesso a internet in strutture aperte al pubblico (INTERNET POINT) con annesso Bar; che il provvedimento di iscrizione alla
Gestione Commercianti era stato regolarmente notificato al ricorrente in data 28.02.2023 e non contestato;
che, inoltre, dal 06.02,2023, il ricorrente è socio accomandatario della società “Anidride Carbonica s.a.s. di
IU OZ e C.” (C.F. ), esercente l'attività di somministrazione di bevande e tale impresa è P.IVA_1 ancora attiva;
che il ricorrente era stato lavoratore dipendente, come da estratto contributivo allegato, per il periodo Aprile 2017- Agosto 2022, non a tempo pieno ma part-time, con copertura inferiore alle 24 ore settimanali (All. Estratto contro previdenziale Unex). Ribadiva, poi, che nessuna contestazione era stata svolta dal ricorrente in merito alla fondatezza della pretesa contributiva per l'anno 2023, periodo per il quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti era collegato alla partecipazione del ricorrente all'attività commerciale svolta in seno alla società “Anidride Carbonica s.a.s. di IU OZ e C.” (C.F. ), di cui P.IVA_1 risulta essere socio accomandatario e che non ha dipendenti (All. Visura), oltre a risultare come il ricorrente nell'anno 2023 non aveva svolto altra attività lavorativa (All. Estratto contributivo).
Con ordinanza del 17.05.2025, resa all'esito dell'udienza del 09.05.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, differita ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., con le medesime modalità, all'odierna udienza del
05.11.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso di addebito la violazione dell'art. 25 del D. Lgs.
46/1999, integrando un'opposizione agli atti esecutivi;
la carenza dei presupposti impositivi e la prescrizione quinquennale, integrando un'opposizione a ruolo.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'avviso di addebito risulta notificato in data 28.11.2024 e l'opposizione è stata depositata in data 06.01.2025, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo. In ogni CP_ caso, qui rileva il momento dell'accertamento eseguito dall' (2023), da cui sarebbe decorso tale termine,
e non l'anno di debenza dei contributi, essendo stato il ricorrente iscritto d'ufficio al momento della comunicazione di cessazione dell'attività riferibile alla società “Omnia Service s.n.c. di RO TO &
IU OZ”.
Infondata, risulta poi l'eccezione di prescrizione, tenuto conto dell'applicabilità della normativa emergenziale per Covid-19 di sospensione del decorso di tale termine.
Esaminando il merito della vicenda, osserva il decidente che era onere dell fornire la prova della CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 06.11.2009 n. 23600).
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. CP_1
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, bensì soltanto che l'obbligo contribuivo relativo a tale iscrizione è venuto meno dal 2012, data nella quale la società “Omnia Service s.n.c. di RO TO & IU OZ” ha di fatto cessato l'attività, senza essere stata tuttavia cancellata dal registro delle imprese.
Ebbene, richiamata la precisazione in merito all'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti eseguita CP_ dall' , occorre rilevare come i presupposti impositivi per la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, risultano essere diversificati a seconda della qualità dell'attività svolta dallo stesso nelle varie società.
Infatti, la richiesta di contributi oggetto di giudizio – espressamente ricondotta dall'ente previdenziale alla matricola n. 2180213710 e quindi all'attività svolta all'interno della società “Omnia Service s.n.c. di RO
TO & IU OZ” – che ha come presupposto impositivo (salvo prova contraria) lo svolgimento dell'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre - per quanto sopra specificato – in via CP_ generale la mera qualità di socio o di amministratore (salvo prova contraria, a carico dell' , non offerta) non è sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo. CP_ Quindi, l per le attività svolte dal ricorrente nell'altra società “Anidride Carbonica s.a.s. di IU OZ CP_ e C.” cui corrisponderà una matricola diversa, ha l'onere di richiedere la relativa contribuzione specificandone e provandone i relativi presupposti.
Ne consegue che la richiesta di contributi oggetto di giudizio – relativa alla matricola n. 2180213710 e quindi all'attività svolta dal ricorrente all'interno della società “Omnia Service s.n.c. di RO TO & IU CP_ OZ” – è illegittima, non avendo l fornito la prova che detta società fosse attiva dopo il 2012, a fronte delle dichiarazioni dei redditi prodotti per gli anni 2013 e 2014, i cui ricavi risultano pari a zero.
L'avviso di addebito opposto, quindi, per i suindicati motivi va annullato.
3. Spese.
Le spese di giudizio, stante l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.01.2025 da OZ IU nei confronti dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dal 2017 al 2023 ed annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 05.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 05 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 125 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
219, ed elettivamente domiciliato in Randazzo, C/da Arena snc. presso lo studio dell'avv. Maurizio Di
Silvestro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale alle liti Rep. CP_1
n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
06.01.2025, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00063964 29 000, notificato il 28.11.2024, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 31.619,47,
a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2023 e collegati alla matricola n. 2180213710.
Il ricorrente deduceva che i contributi reclamati riguardavano l'attività commerciale denominata “OMNIA
SERVICE SNC di RO TO e IU OZ”, la quale iniziava l'attività in data 02.07.2009 ed era cessata nel 2012, quindi contestava la sussistenza dei presupposti impositivi;
eccepiva la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/1999 e la prescrizione.
Alla luce di quanto sopra chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, il quale svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai CP_2 sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel merito deduceva che il ricorrente era stato iscritto alla gestione commercianti retroattivamente con provvedimento del 20.12.2022, con decorrenza dal 01/2017 (nei limiti della prescrizione quinquennale), a seguito di presentazione della comunicazione unica per la cessazione dell'attività della
“Omnia Service s.n.c. di RO TO & IU OZ”, avvenuta il 31.01.2023, in qualità di socio gerente.
L'attività esercitata (data attività di impresa: 8/02/2010) era quella di erogazione di servizi di accesso a internet in strutture aperte al pubblico (INTERNET POINT) con annesso Bar; che il provvedimento di iscrizione alla
Gestione Commercianti era stato regolarmente notificato al ricorrente in data 28.02.2023 e non contestato;
che, inoltre, dal 06.02,2023, il ricorrente è socio accomandatario della società “Anidride Carbonica s.a.s. di
IU OZ e C.” (C.F. ), esercente l'attività di somministrazione di bevande e tale impresa è P.IVA_1 ancora attiva;
che il ricorrente era stato lavoratore dipendente, come da estratto contributivo allegato, per il periodo Aprile 2017- Agosto 2022, non a tempo pieno ma part-time, con copertura inferiore alle 24 ore settimanali (All. Estratto contro previdenziale Unex). Ribadiva, poi, che nessuna contestazione era stata svolta dal ricorrente in merito alla fondatezza della pretesa contributiva per l'anno 2023, periodo per il quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti era collegato alla partecipazione del ricorrente all'attività commerciale svolta in seno alla società “Anidride Carbonica s.a.s. di IU OZ e C.” (C.F. ), di cui P.IVA_1 risulta essere socio accomandatario e che non ha dipendenti (All. Visura), oltre a risultare come il ricorrente nell'anno 2023 non aveva svolto altra attività lavorativa (All. Estratto contributivo).
Con ordinanza del 17.05.2025, resa all'esito dell'udienza del 09.05.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.10.2025, differita ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., con le medesime modalità, all'odierna udienza del
05.11.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso di addebito la violazione dell'art. 25 del D. Lgs.
46/1999, integrando un'opposizione agli atti esecutivi;
la carenza dei presupposti impositivi e la prescrizione quinquennale, integrando un'opposizione a ruolo.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'avviso di addebito risulta notificato in data 28.11.2024 e l'opposizione è stata depositata in data 06.01.2025, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo. In ogni CP_ caso, qui rileva il momento dell'accertamento eseguito dall' (2023), da cui sarebbe decorso tale termine,
e non l'anno di debenza dei contributi, essendo stato il ricorrente iscritto d'ufficio al momento della comunicazione di cessazione dell'attività riferibile alla società “Omnia Service s.n.c. di RO TO &
IU OZ”.
Infondata, risulta poi l'eccezione di prescrizione, tenuto conto dell'applicabilità della normativa emergenziale per Covid-19 di sospensione del decorso di tale termine.
Esaminando il merito della vicenda, osserva il decidente che era onere dell fornire la prova della CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 06.11.2009 n. 23600).
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. CP_1
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva affermato che “La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l. n. 662 del
1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n.
335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del CP_ 1996, spetta all' , secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.
Successivamente, nella materia, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti CP_ gestioni dell' .
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (08 agosto 2011 n. 17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa CP_ dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa;
ciò nel concorso con l'assenso CP_ dell' che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell' “attività prevalente” non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L.
8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione Separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi
[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L.
11 giugno 1971, n. 426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione
Separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di CP_ per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la
Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Nonostante le intervenute modifiche e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società nei termini normativi sopra ricordati. Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Infatti, la Corte di Cassazione, anche più di recente ha riaffermato il principio (Cass. 19.01.2016 n. 873) che “la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime” (Cfr.: Cass. Ord.
17.10.2018 n. 26026).
Sicché, ove l'amministratore o il socio non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, bensì soltanto che l'obbligo contribuivo relativo a tale iscrizione è venuto meno dal 2012, data nella quale la società “Omnia Service s.n.c. di RO TO & IU OZ” ha di fatto cessato l'attività, senza essere stata tuttavia cancellata dal registro delle imprese.
Ebbene, richiamata la precisazione in merito all'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti eseguita CP_ dall' , occorre rilevare come i presupposti impositivi per la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, risultano essere diversificati a seconda della qualità dell'attività svolta dallo stesso nelle varie società.
Infatti, la richiesta di contributi oggetto di giudizio – espressamente ricondotta dall'ente previdenziale alla matricola n. 2180213710 e quindi all'attività svolta all'interno della società “Omnia Service s.n.c. di RO
TO & IU OZ” – che ha come presupposto impositivo (salvo prova contraria) lo svolgimento dell'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre - per quanto sopra specificato – in via CP_ generale la mera qualità di socio o di amministratore (salvo prova contraria, a carico dell' , non offerta) non è sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo. CP_ Quindi, l per le attività svolte dal ricorrente nell'altra società “Anidride Carbonica s.a.s. di IU OZ CP_ e C.” cui corrisponderà una matricola diversa, ha l'onere di richiedere la relativa contribuzione specificandone e provandone i relativi presupposti.
Ne consegue che la richiesta di contributi oggetto di giudizio – relativa alla matricola n. 2180213710 e quindi all'attività svolta dal ricorrente all'interno della società “Omnia Service s.n.c. di RO TO & IU CP_ OZ” – è illegittima, non avendo l fornito la prova che detta società fosse attiva dopo il 2012, a fronte delle dichiarazioni dei redditi prodotti per gli anni 2013 e 2014, i cui ricavi risultano pari a zero.
L'avviso di addebito opposto, quindi, per i suindicati motivi va annullato.
3. Spese.
Le spese di giudizio, stante l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.01.2025 da OZ IU nei confronti dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per il periodo dal 2017 al 2023 ed annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 05.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales