Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 848/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/02/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(CF: ), nata a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Avv. MARIA LI CALZI ( con domicilio eletto a C.F._2 Canicattì in Viale Regina Elena n.60 ricorrente contro
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato P.IVA_2 ex lege resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
« Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 25 del CCNL del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato nell' a.s. 2017-2018, in forza dei contratti stipulati con il e per l'effetto condannare il e/o le Controparte_1 Controparte_1 amministrazioni resistenti in p.l.r.p.t. al pagamento dell'importo di Euro 817,95 a titolo di retribuzione professionale docente o alla maggior o minor somma che venga accertata in corso del giudizio, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi ».
Per parte resistente:
« nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- con vittoria di spese»
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 10/06/2022, premesso di essere Parte_1 docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A028 e di non percepito per l'anno scolastico 2017/2018 la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo
7 del CCNL del 15.03.2001, corrisposta dal Controparte_2
[...
, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti
[...]
a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ha agito per il riconoscimento della suddetta voce retributiva.
Ha motivato il ricorso con la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il
[...]
, che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza del ricorso proposto, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, unitamente alla prescrizione quinquennale.
La causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Riassunti i termini del contendere si rileva che il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001:
«
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Tra le differenze di trattamento economico dei docenti precari non correlate ad una differenza obiettiva di prestazioni lavorative, si annovera il mancato riconoscimento di voci legate retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 è stata corrisposta dal , sino a oggi, CP_3 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Il ha contestato come il personale impiegato nelle cd supplenze brevi, vista la CP_1 temporaneità dell'incarico, sia tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non è assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. Infatti il docente di ruolo o con supplenza lunga è tenuto pure alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di
2 carattere individuale e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc. ).
Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui è giunto il di ritenere la sufficiente durata dell'incarico conferito CP_1 con le supplenze, la stabilità della sede di servizio (che rimane identica per tutto l'anno scolastico), quali aspetti legati alla prestazione lavorativa da cui dipendono un contributo ed un impegno da parte del docente tali da portare il riconoscimento della suddetta voce retributiva che evidentemente vale a retribuire sia il maggior impegno lavorativo che un aspetto propriamente qualitativo della prestazione.
Si apprezza, pertanto, una discriminazione per il mancato riconoscimento alla ricorrente e ne consegue che gli elementi dedotti dal Controparte_2
non costituiscono quelle «ragioni oggettive» che sono idonee a spiegare la diversità
[...] del trattamento economico e che sono compatibili con il principio comunitario di non discriminazione.
Proprio in merito alla suddetta voce contrattuale si segnala l'arresto della Suprema Corte per cui «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018)
Dunque la suddetta voce retributiva sarà corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e per tali ragioni il deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in CP_1 misura proporzionale ai giorni lavorati, oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del
2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa
3 pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche, per il 1° scaglione, per le fasi per lo studio della controversia, introduttiva del giudizio, decisoria e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alle differenze Parte_1 retributive a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del
31.08.1999 per i giorni e le ore di lavoro prestate durante l'anno scolastico 2017/2018, per l'effetto condanna il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate per tale causale, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt.
22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 da parte ricorrente che vengono liquidate nella complessiva somma di € 358, CU versato oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 15 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre
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