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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c. p. c. a seguito di annullamento da parte della Corte di ON iscritto al n. 730/2021 R. G. (cui è riunito il n. 732/2021 R. G.), vertente tra in persona del legale rappresentante p. t. , P. Parte_1 Parte_2
IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese (con PEC indicata) per P.IVA_1 procura in calce all'atto di riassunzione,
ATTRICE in riassunzione (nel n. 730/2021 R. G.) – CONVENUTA in riassunzione (nel n.
732/2021 R. G.) contro in persona del Sindaco pro tempore dr. Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Rifici (con PEC indicata) per procura alle liti del 30 dicembre
2021 rilasciata su foglio a parte da intendersi in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, nonché giusta Delibera di Giunta Municipale n. 437 del 29 dicembre 2021 e giusta
Determina Dirigenziale n. 1456 del 30 dicembre2021,
CONVENUTO in RIASSUNZIONE in entrambi i proc. riuniti (già appellante principale)
e contro
P
(P. C. E.) r. l., in persona del Controparte_2
Curatore avv. c. f.: domiciliato presso l'avv. Carmelo Amata (con Controparte_3 P.IVA_2
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio,
1 CONVENUTO in riassunzione (nel proc. n. 732/2021 R. G.) e ATTORE in riassunzione (nel proc.
n. 732/2021 R. G.)
____________________
OGGETTO: giudizi di rinvio, riuniti, a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 686/2014 del 3 ottobre 2014 pronunciato dalla Corte di ON con ordinanza emessa il 10 giugno 2021 n. 16411/2021 in materia di appalto pubblico.
**************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto Parte_1
chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di entrambi i giudizi;
si contesta integralmente tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito dal anche nelle note di Controparte_1
trattazione, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per quanto sarà controdedotto con comparsa conclusionale, ponendosi a riguardo ogni riserva di puntuale difesa;
ci si associa alle difese svolte dal Fallimento della . Parte_3
Per il (P. C. E.) l.: “si precisano Controparte_2 Pt_1
le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di entrambi i giudizi;
si contesta integralmente tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito dal CP_1
anche nelle note di trattazione, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per quanto sarà
[...]
controdedotto con comparsa conclusionale, ponendosi a riguardo ogni riserva di puntuale difesa;
ci si associa alle difese svolte dal Fallimento della . Parte_3
Per il “precisa le conclusioni nel procedimento n.732/2021 RGA e nel Controparte_1 procedimento n. 730/2021 RGA, per il chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Messina voglia accogliere le domande e le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione del del 17.12.2021 e negli atti e verbali successivi e le domande e le eccezioni formulate Controparte_1
nella comparsa di costituzione del del 30.12.2021 e negli atti e verbali successivi Controparte_1
nel procedimento n..730/2021 RGA, da intendersi interamente riportate e trascritte nelle presenti note scritte ex art. 127 ter cpc. L'Avv. Renato Rifici chiede inoltre il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dal con l'atto ex art. 392 cpc del 6.10.2021 dell'avv. Parte_4
Amata e dalla con la comparsa del 18.1.2022 dell'Avv. Marchese, nonché Controparte_4 il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dalla con l'atto ex art. Controparte_4
392 cpc del 7.10.2021 dell'Avv. Marchese e dal con la comparsa del Parte_5
18.1.2022 dell'Avv. Amata. Chiede infine la condanna del in persona del Parte_5
curatore pro tempore e della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
2 tempore, alla rifusione, in favore del delle spese e dei compensi del giudizio di Controparte_1
primo grado e del giudizio di appello, inclusa la fase di riassunzione, oltre spese generali, iva e cpa, ex DM n. 55 del 2014, come aggiornato dal successivo DM n. 37 del 2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2021 la in persona del Parte_1
legale rappresentante p. t., ha riassunto, nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco p. t., e del Controparte_5
[.
in persona del Curatore avv. il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento Controparte_3 pronunciato dalla Corte di ON (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n.
686/2014 di questa Corte di appello – prima sezione civile emessa in data 3 ottobre 2014.
Con essa, in accoglimento del relativo motivo di appello principale proposto dal Controparte_1
in via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiarato il difetto di competenza dell'A. G. O. in favore del Collegio arbitrale ex art. 43 e segg.
C. G. A. e successive modifiche (legge 109/1994) e sono state dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del relativo grado.
Proposto ricorso per cassazione da parte della e dalla Parte_6
cui ha resistito con controricorso il la Parte_1 Controparte_1
Suprema Corte, accogliendone i primi tre ed assorbito il quarto motivo, ha cassato la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
L'attrice in riassunzione (già interveniente in sede di appello), premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che si procedesse alla disamina del merito della contesa alla luce del dictum della Suprema Corte, richiamando le difese e le argomentazioni svolte nei precedenti gradi e concludendo per il rigetto dell'appello principale proposto dal
[...]
(nella parte residua) e per l'accoglimento di quello incidentale, avanzando testualmente le CP_1
seguenti domande: “1) rigettare, nei termini e limiti del rito sopra esposti, l'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 308/2007 dal di cui al giudizio Controparte_1
di gravame n. 417/2008 RG, perché infondato, in fatto ed in diritto;
2) accogliere - nella misura del
50%, dovuto all' già costituita tra la e la in virtù del CP_6 Parte_3 Parte_1
mandato collettivo, venuta meno per effetto della dichiarazione di fallimento della - Parte_3
l'appello incidentale di cui al giudizio di gravame n. 417/2008 R. G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 308/2007 nella parte relativa all'esatta determinazione delle somme ancora dovute dal in relazione ai due contratti di appalto del 26.10.1982 e dell'11.11.1986, Controparte_1
per sorte capitale ed interessi, superiore al minus già, comunque, riconosciuto dallo stesso predetto
3 Giudice di primo grado;
3) in ogni caso, ritenere e dichiarare che la vanta Parte_1
nei confronti del Comune di un credito, in proprio, nella misura del 50% del totale, discendente CP_1
dai lavori di costruzione del Palazzo di Giustizia di eseguiti in virtù dei contratti di appalto del CP_1
Cont 26.10.1982 e dell'11.11.1986 dal già costituito tra la (già capogruppo mandataria) Parte_3
e la (già mandante); 4) in particolare, ritenere e dichiarare il diritto della Parte_1
nei termini e limiti di cui sopra, al pagamento di tutte le somme indicate Parte_1 nella CTP redatta dall'ing. (agli atti del giudizio), nascenti dai contratti di appalto Persona_2
sopra indicati, ed in particolare: a) quelle dovute per ritardo nella contabilizzazione e pagamento della 18^ rata;
b) quelle dovute per ritardo nella contabilizzazione e pagamento della 19^ rata;
c) quelle dovute per ritardo nella contabilizzazione e pagamento delle riserve riconosciute;
d) quelle dovute per ritardo nel pagamento del 1° conteggio revisionale;
e) quelle dovute per ritardo nel pagamento della rata di saldo;
f) quelle dovute per il saldo sulla revisione prezzi;
e, comunque, quantomeno, al pagamento, per le medesime causali, delle somme contabilizzate dal CTU ing. Per_3
nel giudizio di gravame n. 417/2008 RG nelle due relazioni peritali del 24.5.2010 e del
[...]
3.9.2012, ammontanti, considerando la sommatoria degli importi riportati nelle tabelle 1, 2/bis (che sostituisce la tabella 2), 3, 4, 5 e 6, alla somma complessiva di vecchie lire (118.733.239 +
117.883.062 + 4.240.499 + 1.222.777 + 1.124.898 + 9.721.403) 252.925.878, pari ad euro
130.625,31; e/o quelle altre ritenute di giustizia;
oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
5) condannare il nei termini di cui sopra, al pagamento di tutte le somme dovute ai Controparte_1 sensi di legge, ed in particolare sulla base degli artt. 33, 35 e 36 del DPR n.1063/1962 e dell'art.4 della legge n.741/1981, negli importi indicati nella CTP dell'ing. e/o, comunque, nelle Per_2
suddette relazioni del CTU ing. nella misura del 50% del totale, per le ragioni esposte Per_3 nell'atto di intervento;
da calcolarsi anche in via anatocistica;
oltre agli ulteriori interessi legali e moratori, da calcolarsi sulle predette somme, a far data dalla di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
e, comunque, tenendo conto del principio dell'imputazione del pagamento agli interessi di cui all'art. 1194 cc;
6) condannare il al pagamento delle spese e delle Controparte_1
competenze del giudizio di cassazione nonché del presente giudizio di rinvio, con il rimborso dei contributi unificati anticipati”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 31 dicembre 2021 si è costituito il
[...]
in persona del Sindaco p. t., chiedendo l'accoglimento delle domande di merito già CP_1 formulate nell'atto di appello notificato il 13 giugno 2008 e nelle conclusioni depositate il 30 giugno
2014, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, essendo sbagliato - a suo dire - il calcolo operato dal C. t. u. siccome fondato su note di debito prive di valore probatorio e considerato che il pagamento degli interessi moratori presuppone una situazione di inadempimento avente per
4 oggetto un credito immediatamente esigibile, non sussistente nella specie;
ha chiesto altresì la riforma della sentenza di primo grado per la prescrizione degli interessi moratori e che fossero dichiarate corrette le risultanze della c. t. u. di primo grado e di quella integrativa disposta in appello nelle parti in cui hanno disatteso i rilievi formulati dalle controparti, con conseguente rigetto delle relative domande di cui all'atto di appello incidentale del 17 novembre 2008 ed all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c. p. c. del 7 ottobre 2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, incluse quelle del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori.
Con comparsa depositata il 18 gennaio 2022 si è costituito il
[...]
in persona del Curatore avv. Controparte_8 Controparte_3
formulando difese, argomentazioni e richieste in tutto analoghe a quelle esposte dalla
[...]
nel suo atto di riassunzione, come sopra testualmente riportate. Parte_1
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi della normativa emergenziale anti-COVID
19 (ex art. 221, comma 4, legge n. 77/2020 e s. m. i.), si è preso atto della riunione, al presente fascicolo (n. 730/2021 R. G.), di quello recante il n. 732/2021 R. G. - instaurato a seguito di riassunzione del giudizio di rinvio con atto datato 6 ottobre 2021 da parte del
[...]
in persona del Curatore avv. Controparte_5 CP_3
nel quale si sono costituiti il in persona del Sindaco p. t., e la
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t. -, le cui rispettive Parte_1
posizioni difensive sono identiche a quelle assunte da ciascuna parte nel giudizio portante (n.
730/2021 R. G.).
Le cause riunite sono state, dunque, rinviate per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2022, poi differita, per ragioni organizzative ed anche per l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di primo e secondo grado, sino al 19 febbraio 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte, come si è accennato sopra, ha accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla , successivamente, Parte_1
dalla avverso la pronuncia della Corte di appello che Parte_7 ha declinato la competenza dell'A. G. O. in favore del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 43 e segg. del Capitolato Generale d'Appalto e s. m. i. (legge 109/1994) e, ricostruito il quadro normativo di
5 riferimento (per il quale si rimanda qui per economia espositiva alle pagg. 4 e 5 delle motivazioni della ordinanza) ed affermato che la fonte dell'arbitrato è da rinvenirsi, nel caso di specie, negli artt.
9 della legge regionale n. 21/1973 e 32, comma 1, della legge regionale n. 21/1985, e non già nelle clausole dei contratti di appalto (come invece era stato ritenuto dalla Corte di appello e dal
[...]
, ha evidenziato che la competenza arbitrale prevista dalle predette leggi regionali è CP_1
derogabile da ciascuna delle parti contraenti attraverso il promovimento dell'azione dinanzi all'organo giurisdizionale competente, sottolineando che proprio ciò è avvenuto nel caso concreto, dove la quale capogruppo mandataria del costituito con la Controparte_5 CP_9 [...]
ha adito il Tribunale di Patti. Parte_1
La Suprema Corte ha poi ritenuto fondato il terzo motivo dei ricorsi anzidetti, escludendo che sulla questione dell'incompetenza del giudice ordinario si fosse formato un giudicato sostanziale riferibile alla sentenza del Tribunale di Patti n. 107/1997, rese tra le stesse parti, come invece sostenuto dal ritenuto dalla Corte di appello, la cui decisione – ha puntualizzato la Suprema Controparte_1
Corte – si è fondata sull'orientamento secondo il quale la sentenza del giudice ordinario declinatoria della competenza in favore degli arbitri avrebbe natura di pronuncia di merito e non già di pronuncia sulla competenza, (orientamento) ormai superato dalla giurisprudenza della stessa Corte di
ON, giusta sentenza delle Sezioni Unite n. 24153/2013.
Ha conseguentemente cassato la decisione della Corte di appello (declinatoria della competenza dell'A. G. O. in favore degli arbitri) ed ha, perciò, rinviato a questo Giudice per il prosieguo.
Compito della Corte è, dunque, nella presente rescissoria, esaminare le questioni di merito sollevate dalle parti nei precedenti atti di causa, dal momento che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio e, come tale, si configura quale azione meramente ripetitiva delle richieste avanzate dalle parti negli atti processuali precedenti
(da ultimo v. Cass. Civ. nn. 37200/2022; 7243/2006).
In particolare, occorre anzitutto riprendere la disamina dell'appello principale – proposto dal
, con riferimento al terzo ed ultimo motivo, essendo gli altri due stati esaminati Controparte_1
e accolti nel giudizio di secondo grado con la sentenza poi cassata dalla Suprema Corte, tale che su di essi il dibattito non può più avere luogo stante il dictum del Giudice di legittimità.
Sul punto è appena il caso di evidenziare e chiarire che in sede di costituzione nel presente giudizio, come detto, il ha riproposto le doglianze di merito sollevate con l'atto di appello principale CP_1
e tanto è sufficiente perché in questa sede rescissoria si proceda al loro vaglio, seppure non sia stato proposto dall'Ente anzidetto ricorso incidentale davanti alla Suprema Corte, né sono state reiterate dal osservazioni in merito alla statuizione oggetto del ricorso per Controparte_1 CP_10
cassazione, dato il principio granitico del Giudice nomofilattico secondo il quale l'istituto della
6 riproposizione, normativamente previsto per il giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c., è sconosciuto in sede di processo di legittimità, atteso che nelle norme sul processo di cassazione non esiste una disposizione come quella dell' art. 346 c.p.c. Quindi, una questione posta dalla parte vittoriosa, non esaminata dal giudice di appello, di fronte al ricorso avversario, se fosse dedotta da detta parte con un ricorso incidentale condizionato, andrebbe incontro alla sanzione dell'inammissibilità di un simile ricorso. Ciò in quanto, pur accogliendo il ricorso principale avversario e cassata la sentenza dovrebbe dichiarare che la questione, proprio in quanto non esaminata, dovrebbe essere esaminata dal giudice del rinvio. Viceversa, ove decidesse, una volta cassata la decisione in accoglimento del ricorso principale di non far luogo a rinvio e di decidere nel merito ravvisandone le condizioni, dovrebbe esaminare quella questione (tra le numerose in tal senso v. Cass. Civ. nn. 14813/2023; 14541/2022;
11314/2022).
Si dovrà procedere, poi, allo scrutinio dell'appello incidentale che è stato proposto dalla
[...]
dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, Controparte_5
il quale è stato perciò interrotto e quindi riassunto dal nei confronti della Controparte_1
nell'ambito del quale è intervenuta la Parte_7 [...]
con richiesta di emissione di una sentenza di riconoscimento della propria Parte_1 quota, pari al 50%, del credito vantato (dal già nei confronti dell'Ente, laddove, per la restante CP_9
quota, la anzidetta ha proseguito il giudizio. Pt_7
Per l'accoglimento delle doglianze di cui al gravame incidentale, difatti, entrambe le predette attrici in riassunzione hanno insistito nel rispettivo atto introduttivo dei giudizi di rinvio (qui riuniti).
Tanto posto, partendo dalle doglianze del – di cui all'unico motivo di gravame Controparte_1 residuato all'esito della pronuncia rescindente a qua -, rileva la Corte che l'Ente ha lamentato l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio posta a fondamento della decisione di prime cure sostenendo, anzitutto, che il calcolo operato dall'Ausiliario tecnico del Giudice si sia fondato su note di debito prive di valore probatorio;
ha inoltre criticato la pronuncia di condanna al pagamento degli interessi moratori deducendo che essa presupporrebbe l'inadempimento di un credito immediatamente esigibile e tale non sarebbe il credito contestato nella fase di liquidazione e sottoposto a termine di pagamento.
Le censure sono evidentemente generiche, come tali inammissibili, e non consentono, data la loro assoluta vaghezza, di comprendere i reali termini delle critiche mosse dall'Ente all'operato del C. t.
u. recepito dal primo Giudice, senza tacere, quanto alle note di debito, che il deducente ha omesso di precisare ed illustrare le ragioni in base alle quali detti atti dovrebbero ritenersi privi di valore probatorio.
7 D'altra parte, risulta dagli atti che il Consulente tecnico d'ufficio, ai fini dell'espletamento del mandato conferitogli, ha utilizzato e posto a base dei propri accertamenti e calcoli la documentazione ufficiale relativa all'appalto oggetto di giudizio, di cui il Giudice di primo grado aveva previamente ordinato il deposito allo stesso convenuto, giusta provvedimento del 14 ottobre 2002, e, CP_1 peraltro, l'efficacia probatoria di tale documentazione, comprese le note di debito, non risulta mai essere stata contestata nel giudizio di primo grado dalla difesa dell'Ente, né in sede di rilievi mossi nei confronti dell'elaborato peritale, né con gli ulteriori atti difensivi successivi all'espletamento della consulenza tecnica.
Tale che, anche al di là dell'estrema genericità della critica in parola, che la pone al limite della inammissibilità, essa non può comunque essere presa in considerazione in questa sede pure per la sua evidente novità, ferma restandone la sua sostanziale inconsistenza giuridico-fattuale.
Parimenti è a dirsi per l'altra doglianza – quella riguardante gli interessi moratori –, anch'essa assolutamente generica, oltre che, comunque, infondata posto che nel caso concreto gli interessi moratori sono stati chiesti dall'attrice ed accertati dal C. t. u. in virtù della peculiare disciplina degli artt. 35 e 36 del D. P. R. 1063/1962 e 4 della legge 741/1981, e non già secondo l'ordinario regime codicistico, dovendo trovare applicazione perciò il principio granitico nella interpretazione giurisprudenziale secondo il quale le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della
P.A., si riferiscono ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile laddove la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere, caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche (tra le tante v.
Cass. Civ. nn. 1737/2020; 7204/2011; 26916/2008).
Nella fattispecie in esame non risulta, né lo allega l'Ente appellante, che sia stata contestata la spettanza dell'intero prezzo dell'appalto di che trattasi, tale che non può trovare applicazione l'ordinaria disciplina della mora dettata dal codice civile, bensì il particolare regime di cui ai citati artt. 35 e 36 DPR 1063/1962 e 4 della legge 741/1981, il quale prescinde dalla questione dell'esigibilità o meno dell'intero credito, come vorrebbe l'appellante, e che, piuttosto, collega il diritto alla corresponsione degli interessi di mora, nell'appalto pubblico, in varia misura e con varie decorrenze al ritardo della P. A. relativamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo
8 contrattuale, riguardando perciò la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri ragioni di indebito ritardo dell'amministrazione nell'adempimento del suo obbligo di pagamento.
Il appellante – va detto - ha reiterato infine del tutto genericamente, e solo nelle domande CP_1 conclusive dell'atto di gravame, l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi moratori richiesti da controparte, già rigettata dal primo Giudice.
Nella parte argomentativa dell'atto di appello ha omesso di articolare qualsivoglia specifica critica volta a confutare con puntualità l'iter argomentativo posto a fondamento della statuizione di prime cure di rigetto dell'eccezione de qua.
Tale che la questione della prescrizione è inammissibilmente stata posta e, in ogni caso, la decisione di prime cure si appalesa sul punto del tutto immune da censure e va confermata in quanto perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione <<e in generale tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno o termini pi brevi>>, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n.
1063 del 1962” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 22276/2016; 17197/2012).
Ne discende il rigetto delle doglianze di merito reiterate dal (già appellante principale) CP_1
ella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio.
[...]
Le ragioni dell'appello incidentale proposto dalla – quando ancora in bonis – e poi Controparte_5 sostenute, nel prosieguo, sia dall'interveniente che dalla Parte_1
per le quote di credito di rispettiva loro spettanza, Parte_7
reiterate nei relativi atti di riassunzione del presente giudizio di rinvio, riguardano essenzialmente due profili di contestazione, entrambi inerenti il quantum debeatur come riconosciuto dal Tribunale in virtù dell'accertamento peritale di primo grado.
Sostengono le due parti interessate, in buona sostanza, di aver diritto ad una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale in base alle risultanze dalla c. t. u., che è stata pari a € 65.877,99, oltre interessi dalla domanda.
9 Con la sentenza di primo grado, infatti, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla (allora)
quale capogruppo mandataria del R. T Controparte_5
I. costituito dalla medesima e dalla il stato Parte_1 Controparte_1
condannato a corrispondere alla predetta società la somma complessiva di (vecchie) £ 127.557.572
(di cui £ 118.733.104 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL n. 18; £ 2.236.294 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL unico per maggior compenso riserve;
£ 1.222.777 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL 1/R; £ 1.124.898 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL relativo al saldo finale), pari
(oggi) a € 65.877,99, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
Ora, la prima doglianza delle attrici in riassunzione (già appellanti incidentali) riguarda le discordanze esistenti tra le risultanze della C. t. u. ed il conteggio operato dal Consulente di parte dell'impresa
(ing. relativamente al “maggior importo per revisione prezzi”, rispetto al quale il Per_4
Consulente d'ufficio ha evidenziato di non avere redatto una tabella relativa ai ritardi ed al calcolo degli interessi sul maggior importo revisionale (che il C. t. p. ha, invece, affermato essere pari a vecchie £ 9.093.681) data la mancanza di qualsivoglia documento giustificativo a fondamento del conteggio revisionale e di tutti gli atti di contabilità conseguente.
Le deducenti sostengono che tale assunto sia infondato e contraddittorio in quanto proprio il conteggio revisionale, desumibile a loro dire dagli atti dell'appalto, aveva formato oggetto del mandato peritale in considerazione, appunto, delle omissioni della stazione appaltante e della
Direzione dei Lavori evidenziate dal C. t. di parte.
Deducono, d'altra parte, che lo stesso C. t. u. ha allegato alla propria relazione (allegato 11) lo stralcio dell'elaborato originario di revisione prezzi calcolata alla data del 5 giugno 1987 – che rappresenta lo stesso documento allegato alla c. t. p. (n. 13) – e che dagli atti del giudizio risulta la delibera di G.
M. n. 69 del 9 febbraio 1994 con la quale è stata approvata la relazione dei collaudatori sulle riserve avanzate dall'A. T. I., essendosi condivisa la prima riserva ed essendo stato riconosciuto il maggior compenso di vecchie £ 77.488.706 (oltre IVA) per le quantità eccedenti i 6/5 dell'importo specifico contrattuale relativo all'apprestamento ed al disarmo delle casseforme di fondazione tra le pareti verticali in cemento armato.
Ne deducono che l'importo della revisione dei prezzi riconosciuto e calcolato (sia dal C. t. u. che dal
C. t. p.) alla data del 5 giugno 1987 – pari a £ 627.132.000 - sarebbe stato determinato senza tenere conto delle maggiori somme che la stessa stazione appaltante, con la citata deliberazione di G. M. n.
69/1994, ha poi riconosciuto con l'approvazione della prima riserva (sollevata il 27 aprile 1984): la predetta somma di £ 627.132.000 era, infatti, stata ottenuta sulla base dell'importo originario
10 complessivo dei lavori, pari a £ 3.324.449.421, che però non aveva considerato il maggior compenso riconosciuto come sopra, pari a £ 77.448.706.
Tale che – continuano le deducenti – l'importo esatto della revisione dei prezzi sarebbe pari a
(vecchie) £ 636.225.681 (e non già a £ 627.132.000) con una differenza in favore dell'impresa appaltatrice di £ 9.093.681, oltre IVA al 20%, complessivamente quindi vecchie £ 10.912.417 (ossia la somma indicata dal C. t. di parte e chiesta dall'A. T. I.).
In relazione a tale censura, rileva la Corte, è stato disposto ed espletato un supplemento di c. t. u. nel corso del giudizio di appello, con successivo ulteriore richiamo dell'Ausiliario tecnico, il cui esito non ha consentito, invero, di riscontrare oggettivamente gli assunti delle due attrici in riassunzione.
Il Consulente d'ufficio, dopo avere chiarito (correttamente) che il mandato a lui conferito non aveva riguardato la determinazione degli importi che il appaltante doveva ancora all'impresa CP_1
appaltatrice, bensì la quantificazione degli interessi spettanti a quest'ultima a causa del ritardo nei pagamenti delle rate indicate nell'atto introduttivo del giudizio (il tutto ai sensi del D.P.R. n.
1062/1963), tenendo conto della documentazione acquisita al processo, ha evidenziato in maniera lineare come in nessuno degli atti di causa siano stati rinvenuti elementi e dati oggettivi utili (quali ad esempio le tabelle dei numeri indice pubblicati nella G. U. R. S. relativamente agli anni 1984-
1985) per potere contabilizzare ex novo l'importo base dei lavori;
nemmeno nel carteggio esaminato presso l'U. T. C. di in occasione dell'accesso del 16 marzo 2004 – ha rappresentato il C. t. u. – CP_1
sono stati rinvenuti dati utili al predetto fine.
E d'altra parte il maggior importo preteso dall'A. T. I. non ha trovato riscontro – precisa l'Ausiliario tecnico – neanche nella relazione di parte e di tale carenza egli stesso aveva reso edotte le parti in occasione dell'accesso del 31 marzo 2010, chiedendo loro la presentazione di memorie esplicative delle maggiori somme invocate per revisione prezzi, su cui eventualmente determinare gli interessi;
ma questa proposta – ha sottolineato - non ha avuto seguito.
Ha concluso perciò il C. t. u. – nella relazione suppletiva datata 24 maggio 2010 – testualmente che:
“ribadendo che il mandato giudiziario assegnato al CTU era quello di determinare gli interessi eventualmente spettanti all'Impresa, tenuto conto della documentazione acquisita al processo, si ritiene, sulla base della oggettive carenze documentali (che l'Impresa non ha colmato sebbene sollecitata dal sottoscritto CTU) di non poter, ma anche non dover, effettuare alcun riconteggio sull'importo di revisione e, pertanto, ci si riporta ai risultati della Relazione di CTU già espletata in merito al calcolo degli interessi per revisione prezzi (Tabella 4 CTU originaria) che ha consentito di determinare un importo complessivo per interessi legali e moratori di £ 1.222.777 (pari ad €
631,51)”.
11 In sede di integrazione del mandato suppletivo, volto sempre a calcolare la revisione dei prezzi corrispondente al maggiore importo dei lavori onde calcolare su di esso gli interessi, l'Ausiliario tecnico ha ribadito che, stando al regime applicabile ai contratti in parola, l'importo della revisione dei prezzi si sarebbe dovuto calcolare sulla scorta delle tabelle dei numeri indice pubblicati nella G.
U. R. S. relative agli anni 1984 e 1985, della tabella delle percentuali di incidenza di manodopera, materiali, trasporti desunte dal C. S. A. e degli importi relativi ai vari S. A. L..
Il calcolo avrebbe postulato, dunque, un procedimento molto laborioso costituito da una serie di passaggi relativi, ciascuno, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, nonché avendo riguardo alle maturate differenze tra uno stato di avanzamento e quello successivo.
Ha ripetuto l'Ausiliario, in piena coerenza con quanto già ampiamente illustrato nella suddetta relazione suppletiva, che nel carteggio contabile e tecnico in atti, nonché in quello visionato presso l'Ufficio Tecnico Comunale di alla costante presenza delle parti nelle date del 16 marzo 2004 e CP_1
del 31 marzo 2010, non sono state mai rinvenute le suddette tabelle dei numeri indice risalenti agli anni 1984 e 1985, né l'impresa attrice è stata in grado di fornire a tal uopo alcun dato utile.
In presenza di una simile carenza documentale il Consulente ha dunque confermato di non potere procedere al calcolo del maggior importo revisionale, confutando anche l'assunto dell'impresa appellante (incidentale) secondo cui la determinazione di questo maggior importo avrebbe potuto essere desunto da quello originario, già calcolato in atti: in proposito ha replicato, con la giusta diligenza tecnica, spiegando che ciò non sarebbe possibile in quanto agli atti di causa esiste solo il quadro riepilogativo del conteggio originario (riferito all'importo inferiore dei lavori), mancante però della parte preliminare del calcolo vero e proprio, quella cioè che sarebbe stata necessaria per una possibile modifica del conteggio medesimo.
Ad ogni buon conto l'Ausiliario, cercando di rispondere comunque al mandato integrativo, ha effettuato un calcolo da lui stesso definito “poco preciso” in quanto non fondato su dati oggettivi, ma su un procedimento basato sulla “comparazione” e sulla “proporzionalità con i dati originari” ponendo a fondamento l'importo lordo originario dei lavori (pari a £ 3.324.449.421) - rispetto al quale l'ammontare revisionale era stato oggettivamente e pacificamente determinato in £ 627.132.000 -, raffrontato con il maggior importo definitivo lordo, pari a £ 3.401.898.127, tale da potersi ricavare, mediante il procedimento proporzionale indicato alla pag. 4 della relazione integrativa del 3 settembre
2012 (cui qui si rimanda per brevità), ma lasciando inalterati tutti gli altri parametri a causa delle oggettive difficoltà sopra ribadite, un importo revisionale pari a £ 641.742.000.
Stabilita dunque in £ 14.610.000 la differenza tra i due importi revisionali (quello nuovo, pari a £
641.742.000 per maggiore costo dei lavori), il C. t. u. ha proceduto al calcolo degli interessi legali e moratori prendendo a riferimento le date del 9 febbraio 1994, di emissione della citata delibera n.
12 69/1994, e quella di presentazione dell'atto di citazione (28 maggio 2000), determinandoli così in complessive vecchie £ 9.721.403 (come da tabella n. 6 a pag. 5 della relazione integrativa del settembre 2012).
Reputa la Corte, cionondimeno, di non potere accogliere la prima delle doglianze delle odierne attrici in riassunzione (sin qui esaminata) dato che, come sottolineato più volte dal C. t. u., il calcolo del predetto importo a titolo di interessi è stato effettuato da lui quasi forzatamente, per lo zelo di dare una risposta plausibile al mandato suppletivo, giungendo ad un risultato definito dal Tecnico medesimo “non rigoroso” ed “impreciso”, siccome basato esclusivamente su un'operazione indiretta e deduttiva, senza alcun aggancio a dati oggettivi di base (quali le tabelle dei numeri indice, la tabella di percentuale di incidenza di manodopera, materiali, trasporti e quant'altro), non rinvenuti – come detto – né negli atti di causa, né nella documentazione tecnico-contabile esaminata presso l' CP_11 di né mai forniti, nonostante la relativa sollecitazione dello stesso , dall'impresa CP_1 Parte_8
interessata, che ne avrebbe avuto il preciso onere.
In realtà, la pretesa di quest'ultima si è basata sempre e solo sull'ipotesi fatta dal C. t. di parte nella relazione del 25 gennaio 2000 (allegata alla citazione introduttiva del giudizio), dove, al paragrafo
2.6, si rileva che l'importo della revisione prezzi, calcolato alla data del 5 giugno 1987 pari a £
627.132.000, è relativo ad un ammontare dei lavori di £ 3.324.449.421, che però – afferma il C. t. di parte - non terrebbe conto del maggior compenso, riferito all'allegato n.13.
Secondo la ricostruzione del Tecnico di parte l'importo revisionale rapportato alle riserve accolte
(relativamente al maggior compenso) sarebbe di £ 636.225.681, con un disavanzo perciò di £
9.093.681, che, al lordo dell'IVA, ammonterebbe, in definitiva, a £ 10.912.417.
Lo stesso Tecnico ha concluso, però, sul punto, che la Direzione dei Lavori non aveva ancora eseguito tale contabilizzazione.
A ben vedere le affermazioni del C. t. di parte rimangono generiche, non spiegandosi quali sarebbero le “riserve accolte” in relazione alle quali calcolare il maggior prezzo revisionale e di ciò ha dato atto correttamente il C. t. u. laddove, nella sua relazione suppletiva, rappresenta testualmente che “il maggior importo preteso da parte dell'Impresa non risulta giustificato neanche nella relazione del
C. t. p.” (così testualmente a pag. 4 dell'elaborato del 24 maggio 2010).
Ne deriva che, stante l'assoluta carenza di elementi e dati oggettivi per potere riconoscere all'appaltatrice gli interessi sul maggior compenso revisionale preteso da quest'ultima, la relativa doglianza sin qui coltivata dalle attrici in riassunzione, ciascuna per quanto di relativa spettanza, non può che essere rigettata non potendo la Corte fare proprio il calcolo approssimativo, non rigoroso e impreciso predisposto dal C. t. u. solo al fine di “dare una qualche risposta all'eccezione di parte
13 appellata” come lo stesso Ausiliario tecnico non ha mancato di evidenziare a pag. 4 della relazione integrativa del 3 settembre 2012 sopra richiamata.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi, mutatis mutandis, riguardo alla seconda ragione di doglianza delle attrici in riassunzione (già appellanti incidentali).
Essa si è appuntata sull'importo relativo al S. A. L. unico per maggiore compenso per riserve, criticando l'impresa appaltatrice la circostanza che il C. t. u. ha fatto decorrere dalla data di approvazione della riserva (con deliberazione di G. M. del 19 febbraio 1994 n. 69), e non già dalla data di sua iscrizione nell'ottavo certificato di pagamento (27 aprile 1984) come invece fatto dal C.
t. di parte, la maturazione degli interessi.
Si dolgono, in particolare, le odierne attrici in riassunzione, del fatto che il C. t. u. non avrebbe chiarito il perché di tale diversa decorrenza, senza considerare che dalla citata deliberazione di G. M. (n. 69 del 9.2.1994) - con cui era stata approvata la relazione dei collaudatori sulle riserve apposte dall'A.
T. I. - sarebbe risultato chiaro che il maggior compenso aveva riguardato opere eseguite già prima dell'apposizione della riserva e, dunque, in epoca anteriore al 27 aprile 1984; tale che gli effetti del maggior compenso riconosciuto all'A. T. I. dovrebbero farsi risalire al tempo della sua effettiva maturazione posto che, per un verso, l'impresa appaltatrice già a quella data aveva sostenuto maggiori esborsi non contemplati in contratto, e considerato, per altro verso, che non ne aveva ricevuto i compensi.
In questo contesto – continuano le attrici in riassunzione – riconoscere il maggior compenso solo a distanza di oltre dieci anni, senza attualizzare la somma alla data dell'effettiva maturazione del credito, finirebbe per vanificare la natura sinallagmatica del contratto, attribuendo a detta somma la natura di mera indennità e non già di prezzo del contratto.
Sul punto il C. t. u. (richiamato dal Giudice di appello anche per rispondere a detto rilievo critico) ha chiarito come il calcolo degli interessi legali e moratori relativamente al S. A. L. Unico per maggiore compenso riserve sia stato riferito solamente al ritardo nella contabilizzazione e nell'accreditamento delle somme spettanti all'impresa e sia stato effettuato seguendo l'insegnamento della Suprema Corte in materia di cui alla sentenza n. 3768/2006 richiamata esplicitamente nella relazione suppletiva
(precisamente a pag. 5 della stessa).
Orbene, rileva la Corte che la diversa decorrenza degli interessi invocata dalle attrici in riassunzione non può trovare adesione nel caso di specie in quanto trattasi, come bene ha evidenziato il C. t. u., di interessi legali e moratori dovuti per il ritardo nella contabilità ed accredito del S. A. L. unico per maggiori compensi per riserve, assoggettati al regime di cui all'art. 35 DPR 1063/1962, ed il relativo diritto sorge, per insegnamento granitico della Suprema Corte, in maniera automatica per il semplice
14 inutile decorso di specifici termini, non essendo richiesto per il suo perfezionamento né un atto di costituzione in mora, né l'iscrizione di riserve, né la fatturazione, la quale ultima costituisce un adempimento fiscale dell'appaltatore la cui mancanza non legittima il ritardo nel pagamento (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 17197/2012; 1215/2005; 1970/1996; S. U. n. 2428/1992).
Ciò posto, l'Ausiliario tecnico ha dettagliatamente descritto nella tabella 2 (pag. 9 della relazione integrativa del settembre 2012) le modalità di determinazione degli interessi in parola con riferimento proprio ai ritardi del ell'emissione del titolo di spesa ai sensi del comma 2 del Controparte_1
citato articolo, specificando, anzitutto, che la rata di S. A. L. unico per il maggior compenso dovuto alle riserve (pari a £ 76.589.000) si è resa esigibile solo a seguito dell'approvazione delle riserve da parte della stazione appaltante, avvenuta con la citata delibera di G. M. n. 69 del 9 febbraio 1994.
Da questa data la Direzione dei Lavori avrebbe avuto termine di 45 gg. per emettere il certificato di pagamento, che, in effetti, è stato emesso in data 25 marzo 1994, dunque senza alcun ritardo.
A questo punto il titolo di spesa da parte del appaltante avrebbe dovuto essere emesso CP_1 entro trenta giorni dalla suddetta data, secondo la previsione del citato secondo comma dell'art. 35, mentre è stato emesso solo il 9 agosto 1994, con 106 giorni di ritardo.
Con la conseguenza che per i primi sessanta giorni, a partire dal 25 aprile 1994 (data di scadenza dei
30 gg. per l'emissione del titolo di spesa), sono stati calcolati gli interessi legali al tasso annuo del
10% ex lege 353/990, ottenendosi così l'importo di £ 1.258.997, e, per i successivi 46 giorni, gli interessi di mora (giusta il disposto del citato secondo comma dell'art. 35 DPR 1063/1962) al tasso del 10,125% di cui alla G. U. n. 288/1994, pari a £ 977.297, per un totale di £ 2.236.294.
Destituito di fondamento è, in questo contesto, l'assunto delle attrici in riassunzione circa la decorrenza degli interessi dalla data di iscrizione della riserva, poiché – va ribadito – nel particolare regime di cui al citato art. 35 l'insorgenza del diritto agli interessi legali e moratori è stabilita direttamente dalla legge e non dalle norme codicistiche della costituzione in mora, tale che, se per un verso il riconoscimento di siffatto diritto è slegato da qualsivoglia atto di costituzione in mora, per altro verso esso è assoggettato a delle precise scansioni temporali che presuppongono un ritardo della pubblica amministrazione, o meglio il mancato rispetto da parte della p. a. dei tempi previsti nell'erogazione degli acconti o della rata di saldo.
Nel caso all'attenzione della Corte il appaltante, una volta approvata le riserve in CP_1 questione, non ha rispettato i termini legali per l'emissione del certificato di pagamento secondo le scansioni temporali sopra riportate e, dunque, correttamente il computo degli interessi è stato effettuato tenendo conto della specifica previsione legale di cui all'art. 35 DPR 1063/1962.
In ogni caso non può sottacersi, ancora a detrimento della tesi delle attrici in riassunzione, che qualora l'ente committente non proceda autonomamente, come nella specie, alla corresponsione degli
15 interessi – i quali, secondo la legge 741/1981 applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, sono sempre dovuti a norma di capitolato, essendo “nulli i patti in contrario o in deroga” come sancito dall'art 4, ultimo comma, della legge medesima -, l'impresa dovrà rivolgersi al giudice per conseguire detti accessori, che andranno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio e non sicuramente dalla data di apposizione della riserva. Ciò secondo il granitico principio affermato dal Giudice nomofilattico per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da
Pa parte della vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione (così da ultimo Cass. Civ. nn. 10325/2023; 727/2020; 19604/2016;
17782/2015).
Anche per questa via, dunque, il rilievo critico passato in rassegna è non accoglibile, dovendosi perciò rigettare per tutte e ciascuna delle ragioni sin qui esposte.
È appena il caso di notare, da ultimo, che solo nei rispettivi atti di citazione in riassunzione la e il Parte_1 Controparte_5
hanno avanzato richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria sule somme
[...]
dovute dal a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c., insito, a loro Controparte_1 dire, nel mancato utilizzo del denaro da parte dell'impresa appaltatrice, che avrebbe, a sua volta, contribuito a determinare il fallimento della capogruppo mandataria Parte_7
Rileva la Corte che, prima ancora della sua infondatezza nel merito per assoluta carenza di prova circa il maggior danno prospettato, la domanda anzidetta va ritenuta inammissibile siccome formulata per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, in evidente violazione del disposto dell'art. 394, commi 2 e 3, c. p. c..
Discende da tutto quanto sopra il rigetto delle doglianze (residue) di cui all'appello principale del
(riguardanti la quantificazione del dovuto effettuata dal primo Giudice per le Controparte_1 ragioni sopra esposte) e di quelle mosse dall'appellante incidentale
[...]
poi Controparte_12 Controparte_13
fatte proprie anche dalla parimenti
[...] Parte_1
concernenti, per motivi opposti a quello del la quantificazione della pretesa Controparte_1
creditoria riconosciuta dal Tribunale, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di primo grado, dovendosi qui precisare, però, che la condanna dell'Ente al pagamento della somma
16 complessiva di € 65.877,99 (già £ 127.557.572), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, pronunciata in prime cure in favore dell'allora Controparte_12
(in bonis), in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria e capogruppo del R. T. I
[...]
tra la la Controparte_12 Parte_1
[.
va ora riferita alla e, rispettivamente, alla Parte_1 [...]
nelle persone dei rispettivi Controparte_13
legali rappresentanti p. t., in ragione delle quote di spettanza di ciascuna quali stabilite in sede di costituzione del R. T. I., come da loro richiesto nel presente giudizio, essendo intervenuto il fallimento della capogruppo mandataria nelle more Controparte_12
del secondo grado del giudizio come detto sopra.
Ciò in virtù del principio assolutamente pacifico nell'interpretazione della Suprema Corte secondo il quale in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l. fall., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (così Cass. Civ. nn. 973/2017; 23894/2013).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis
Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché
l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata
(cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo
17 riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, va detto che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, considerato il rigetto (nel merito) degli appelli principale e incidentale, e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale delle impugnazioni, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che, ferma restando – si ripete – la statuizione di primo grado sulle spese, per le fasi delle impugnazioni, compresa la fase rescissoria rappresentata dal presente giudizio di rinvio (in entrambi i procedimenti riuniti), stante la reciproca soccombenza delle parti, che hanno visto rigettarsi, il il proprio appello principale, e rispettivamente la Controparte_1
ora il stessa, e la l'appello Controparte_5 Parte_5 Parte_1
incidentale, si reputa equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c. p. c., dichiararle interamente compensate tra tutte le parti, comprese le spese di C. t. u. del giudizio di appello, già liquidate in atti, ferma restando la solidarietà delle relativa obbligazione di tutte le parti nei rapporti esterni con il C.
t. u..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito dalla in persona del legale rappresentante p. t., con atto Parte_1
notificato in data 7 ottobre 2021, nei confronti del in persona del Sindaco p. Controparte_1
t., e del in Controparte_5
persona del Curatore avv. a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Controparte_3
ON (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 686/2014 di questa Corte di appello
– prima sezione civile emessa in data 3 ottobre 2014 (proc. n. 730/2021 R. G.), nonché (adito) dal in persona Controparte_5
del Curatore avv. con atto datato 6 ottobre 2021 (proc. n. 732/2021 R. G., riunito al Controparte_3
predetto), nel quale si sono costituiti il in persona del Sindaco p. t., e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., così provvede: Parte_1
• rigetta (per quanto residuato in questa sede) l'appello principale del in Controparte_1 persona del Sindaco p. t., nonché l'appello incidentale già proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., poi Controparte_5
proseguito dalla della società medesima, cui ha aderito, pro Parte_7
18 parte, la in persona del legale rappresentante p. t., avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 308/2007 del 18 dicembre 2007, le cui statuizioni, perciò, si confermano in questa sede, con la precisazione che la condanna del in Controparte_1 persona del Sindaco p. t., al pagamento della somma complessiva di € 65.877,99 (già £
127.557.572), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, pronunciata in prime cure in favore dell'allora l. (in bonis), in persona del Controparte_5
legale rappresentante p. t., quale mandataria e capogruppo del R. T. I tra la
[...]
e la va ora Controparte_14 Parte_1
riferita alla e, rispettivamente, alla Parte_1 [...]
nelle persone dei Controparte_13
rispettivi legali rappresentanti p. t., in ragione delle quote di spettanza di ciascuna, come stabilite nell'accordo associativo;
• dichiara inammissibile la domanda di corresponsione della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, avanzata da entrambe le attrici in riassunzione;
• dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di appello, comprese quelle di c. t. u. liquidate in atti (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione gravante su tutte le parti nei rapporti esterni con il C. t. u.), del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio (per entrambi i procedimenti riuniti).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 17 gennaio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. funzionario dell'ufficio Controparte_15
del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
19
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c. p. c. a seguito di annullamento da parte della Corte di ON iscritto al n. 730/2021 R. G. (cui è riunito il n. 732/2021 R. G.), vertente tra in persona del legale rappresentante p. t. , P. Parte_1 Parte_2
IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese (con PEC indicata) per P.IVA_1 procura in calce all'atto di riassunzione,
ATTRICE in riassunzione (nel n. 730/2021 R. G.) – CONVENUTA in riassunzione (nel n.
732/2021 R. G.) contro in persona del Sindaco pro tempore dr. Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Rifici (con PEC indicata) per procura alle liti del 30 dicembre
2021 rilasciata su foglio a parte da intendersi in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, nonché giusta Delibera di Giunta Municipale n. 437 del 29 dicembre 2021 e giusta
Determina Dirigenziale n. 1456 del 30 dicembre2021,
CONVENUTO in RIASSUNZIONE in entrambi i proc. riuniti (già appellante principale)
e contro
P
(P. C. E.) r. l., in persona del Controparte_2
Curatore avv. c. f.: domiciliato presso l'avv. Carmelo Amata (con Controparte_3 P.IVA_2
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio,
1 CONVENUTO in riassunzione (nel proc. n. 732/2021 R. G.) e ATTORE in riassunzione (nel proc.
n. 732/2021 R. G.)
____________________
OGGETTO: giudizi di rinvio, riuniti, a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 686/2014 del 3 ottobre 2014 pronunciato dalla Corte di ON con ordinanza emessa il 10 giugno 2021 n. 16411/2021 in materia di appalto pubblico.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto Parte_1
chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di entrambi i giudizi;
si contesta integralmente tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito dal anche nelle note di Controparte_1
trattazione, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per quanto sarà controdedotto con comparsa conclusionale, ponendosi a riguardo ogni riserva di puntuale difesa;
ci si associa alle difese svolte dal Fallimento della . Parte_3
Per il (P. C. E.) l.: “si precisano Controparte_2 Pt_1
le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di entrambi i giudizi;
si contesta integralmente tutto quanto dedotto chiesto ed eccepito dal CP_1
anche nelle note di trattazione, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per quanto sarà
[...]
controdedotto con comparsa conclusionale, ponendosi a riguardo ogni riserva di puntuale difesa;
ci si associa alle difese svolte dal Fallimento della . Parte_3
Per il “precisa le conclusioni nel procedimento n.732/2021 RGA e nel Controparte_1 procedimento n. 730/2021 RGA, per il chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Messina voglia accogliere le domande e le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione del del 17.12.2021 e negli atti e verbali successivi e le domande e le eccezioni formulate Controparte_1
nella comparsa di costituzione del del 30.12.2021 e negli atti e verbali successivi Controparte_1
nel procedimento n..730/2021 RGA, da intendersi interamente riportate e trascritte nelle presenti note scritte ex art. 127 ter cpc. L'Avv. Renato Rifici chiede inoltre il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dal con l'atto ex art. 392 cpc del 6.10.2021 dell'avv. Parte_4
Amata e dalla con la comparsa del 18.1.2022 dell'Avv. Marchese, nonché Controparte_4 il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dalla con l'atto ex art. Controparte_4
392 cpc del 7.10.2021 dell'Avv. Marchese e dal con la comparsa del Parte_5
18.1.2022 dell'Avv. Amata. Chiede infine la condanna del in persona del Parte_5
curatore pro tempore e della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
2 tempore, alla rifusione, in favore del delle spese e dei compensi del giudizio di Controparte_1
primo grado e del giudizio di appello, inclusa la fase di riassunzione, oltre spese generali, iva e cpa, ex DM n. 55 del 2014, come aggiornato dal successivo DM n. 37 del 2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2021 la in persona del Parte_1
legale rappresentante p. t., ha riassunto, nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco p. t., e del Controparte_5
[.
in persona del Curatore avv. il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento Controparte_3 pronunciato dalla Corte di ON (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n.
686/2014 di questa Corte di appello – prima sezione civile emessa in data 3 ottobre 2014.
Con essa, in accoglimento del relativo motivo di appello principale proposto dal Controparte_1
in via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiarato il difetto di competenza dell'A. G. O. in favore del Collegio arbitrale ex art. 43 e segg.
C. G. A. e successive modifiche (legge 109/1994) e sono state dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del relativo grado.
Proposto ricorso per cassazione da parte della e dalla Parte_6
cui ha resistito con controricorso il la Parte_1 Controparte_1
Suprema Corte, accogliendone i primi tre ed assorbito il quarto motivo, ha cassato la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
L'attrice in riassunzione (già interveniente in sede di appello), premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che si procedesse alla disamina del merito della contesa alla luce del dictum della Suprema Corte, richiamando le difese e le argomentazioni svolte nei precedenti gradi e concludendo per il rigetto dell'appello principale proposto dal
[...]
(nella parte residua) e per l'accoglimento di quello incidentale, avanzando testualmente le CP_1
seguenti domande: “1) rigettare, nei termini e limiti del rito sopra esposti, l'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 308/2007 dal di cui al giudizio Controparte_1
di gravame n. 417/2008 RG, perché infondato, in fatto ed in diritto;
2) accogliere - nella misura del
50%, dovuto all' già costituita tra la e la in virtù del CP_6 Parte_3 Parte_1
mandato collettivo, venuta meno per effetto della dichiarazione di fallimento della - Parte_3
l'appello incidentale di cui al giudizio di gravame n. 417/2008 R. G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 308/2007 nella parte relativa all'esatta determinazione delle somme ancora dovute dal in relazione ai due contratti di appalto del 26.10.1982 e dell'11.11.1986, Controparte_1
per sorte capitale ed interessi, superiore al minus già, comunque, riconosciuto dallo stesso predetto
3 Giudice di primo grado;
3) in ogni caso, ritenere e dichiarare che la vanta Parte_1
nei confronti del Comune di un credito, in proprio, nella misura del 50% del totale, discendente CP_1
dai lavori di costruzione del Palazzo di Giustizia di eseguiti in virtù dei contratti di appalto del CP_1
Cont 26.10.1982 e dell'11.11.1986 dal già costituito tra la (già capogruppo mandataria) Parte_3
e la (già mandante); 4) in particolare, ritenere e dichiarare il diritto della Parte_1
nei termini e limiti di cui sopra, al pagamento di tutte le somme indicate Parte_1 nella CTP redatta dall'ing. (agli atti del giudizio), nascenti dai contratti di appalto Persona_2
sopra indicati, ed in particolare: a) quelle dovute per ritardo nella contabilizzazione e pagamento della 18^ rata;
b) quelle dovute per ritardo nella contabilizzazione e pagamento della 19^ rata;
c) quelle dovute per ritardo nella contabilizzazione e pagamento delle riserve riconosciute;
d) quelle dovute per ritardo nel pagamento del 1° conteggio revisionale;
e) quelle dovute per ritardo nel pagamento della rata di saldo;
f) quelle dovute per il saldo sulla revisione prezzi;
e, comunque, quantomeno, al pagamento, per le medesime causali, delle somme contabilizzate dal CTU ing. Per_3
nel giudizio di gravame n. 417/2008 RG nelle due relazioni peritali del 24.5.2010 e del
[...]
3.9.2012, ammontanti, considerando la sommatoria degli importi riportati nelle tabelle 1, 2/bis (che sostituisce la tabella 2), 3, 4, 5 e 6, alla somma complessiva di vecchie lire (118.733.239 +
117.883.062 + 4.240.499 + 1.222.777 + 1.124.898 + 9.721.403) 252.925.878, pari ad euro
130.625,31; e/o quelle altre ritenute di giustizia;
oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
5) condannare il nei termini di cui sopra, al pagamento di tutte le somme dovute ai Controparte_1 sensi di legge, ed in particolare sulla base degli artt. 33, 35 e 36 del DPR n.1063/1962 e dell'art.4 della legge n.741/1981, negli importi indicati nella CTP dell'ing. e/o, comunque, nelle Per_2
suddette relazioni del CTU ing. nella misura del 50% del totale, per le ragioni esposte Per_3 nell'atto di intervento;
da calcolarsi anche in via anatocistica;
oltre agli ulteriori interessi legali e moratori, da calcolarsi sulle predette somme, a far data dalla di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
e, comunque, tenendo conto del principio dell'imputazione del pagamento agli interessi di cui all'art. 1194 cc;
6) condannare il al pagamento delle spese e delle Controparte_1
competenze del giudizio di cassazione nonché del presente giudizio di rinvio, con il rimborso dei contributi unificati anticipati”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 31 dicembre 2021 si è costituito il
[...]
in persona del Sindaco p. t., chiedendo l'accoglimento delle domande di merito già CP_1 formulate nell'atto di appello notificato il 13 giugno 2008 e nelle conclusioni depositate il 30 giugno
2014, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, essendo sbagliato - a suo dire - il calcolo operato dal C. t. u. siccome fondato su note di debito prive di valore probatorio e considerato che il pagamento degli interessi moratori presuppone una situazione di inadempimento avente per
4 oggetto un credito immediatamente esigibile, non sussistente nella specie;
ha chiesto altresì la riforma della sentenza di primo grado per la prescrizione degli interessi moratori e che fossero dichiarate corrette le risultanze della c. t. u. di primo grado e di quella integrativa disposta in appello nelle parti in cui hanno disatteso i rilievi formulati dalle controparti, con conseguente rigetto delle relative domande di cui all'atto di appello incidentale del 17 novembre 2008 ed all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c. p. c. del 7 ottobre 2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, incluse quelle del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori.
Con comparsa depositata il 18 gennaio 2022 si è costituito il
[...]
in persona del Curatore avv. Controparte_8 Controparte_3
formulando difese, argomentazioni e richieste in tutto analoghe a quelle esposte dalla
[...]
nel suo atto di riassunzione, come sopra testualmente riportate. Parte_1
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare ai sensi della normativa emergenziale anti-COVID
19 (ex art. 221, comma 4, legge n. 77/2020 e s. m. i.), si è preso atto della riunione, al presente fascicolo (n. 730/2021 R. G.), di quello recante il n. 732/2021 R. G. - instaurato a seguito di riassunzione del giudizio di rinvio con atto datato 6 ottobre 2021 da parte del
[...]
in persona del Curatore avv. Controparte_5 CP_3
nel quale si sono costituiti il in persona del Sindaco p. t., e la
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t. -, le cui rispettive Parte_1
posizioni difensive sono identiche a quelle assunte da ciascuna parte nel giudizio portante (n.
730/2021 R. G.).
Le cause riunite sono state, dunque, rinviate per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2022, poi differita, per ragioni organizzative ed anche per l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di primo e secondo grado, sino al 19 febbraio 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte, come si è accennato sopra, ha accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla , successivamente, Parte_1
dalla avverso la pronuncia della Corte di appello che Parte_7 ha declinato la competenza dell'A. G. O. in favore del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 43 e segg. del Capitolato Generale d'Appalto e s. m. i. (legge 109/1994) e, ricostruito il quadro normativo di
5 riferimento (per il quale si rimanda qui per economia espositiva alle pagg. 4 e 5 delle motivazioni della ordinanza) ed affermato che la fonte dell'arbitrato è da rinvenirsi, nel caso di specie, negli artt.
9 della legge regionale n. 21/1973 e 32, comma 1, della legge regionale n. 21/1985, e non già nelle clausole dei contratti di appalto (come invece era stato ritenuto dalla Corte di appello e dal
[...]
, ha evidenziato che la competenza arbitrale prevista dalle predette leggi regionali è CP_1
derogabile da ciascuna delle parti contraenti attraverso il promovimento dell'azione dinanzi all'organo giurisdizionale competente, sottolineando che proprio ciò è avvenuto nel caso concreto, dove la quale capogruppo mandataria del costituito con la Controparte_5 CP_9 [...]
ha adito il Tribunale di Patti. Parte_1
La Suprema Corte ha poi ritenuto fondato il terzo motivo dei ricorsi anzidetti, escludendo che sulla questione dell'incompetenza del giudice ordinario si fosse formato un giudicato sostanziale riferibile alla sentenza del Tribunale di Patti n. 107/1997, rese tra le stesse parti, come invece sostenuto dal ritenuto dalla Corte di appello, la cui decisione – ha puntualizzato la Suprema Controparte_1
Corte – si è fondata sull'orientamento secondo il quale la sentenza del giudice ordinario declinatoria della competenza in favore degli arbitri avrebbe natura di pronuncia di merito e non già di pronuncia sulla competenza, (orientamento) ormai superato dalla giurisprudenza della stessa Corte di
ON, giusta sentenza delle Sezioni Unite n. 24153/2013.
Ha conseguentemente cassato la decisione della Corte di appello (declinatoria della competenza dell'A. G. O. in favore degli arbitri) ed ha, perciò, rinviato a questo Giudice per il prosieguo.
Compito della Corte è, dunque, nella presente rescissoria, esaminare le questioni di merito sollevate dalle parti nei precedenti atti di causa, dal momento che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio e, come tale, si configura quale azione meramente ripetitiva delle richieste avanzate dalle parti negli atti processuali precedenti
(da ultimo v. Cass. Civ. nn. 37200/2022; 7243/2006).
In particolare, occorre anzitutto riprendere la disamina dell'appello principale – proposto dal
, con riferimento al terzo ed ultimo motivo, essendo gli altri due stati esaminati Controparte_1
e accolti nel giudizio di secondo grado con la sentenza poi cassata dalla Suprema Corte, tale che su di essi il dibattito non può più avere luogo stante il dictum del Giudice di legittimità.
Sul punto è appena il caso di evidenziare e chiarire che in sede di costituzione nel presente giudizio, come detto, il ha riproposto le doglianze di merito sollevate con l'atto di appello principale CP_1
e tanto è sufficiente perché in questa sede rescissoria si proceda al loro vaglio, seppure non sia stato proposto dall'Ente anzidetto ricorso incidentale davanti alla Suprema Corte, né sono state reiterate dal osservazioni in merito alla statuizione oggetto del ricorso per Controparte_1 CP_10
cassazione, dato il principio granitico del Giudice nomofilattico secondo il quale l'istituto della
6 riproposizione, normativamente previsto per il giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c., è sconosciuto in sede di processo di legittimità, atteso che nelle norme sul processo di cassazione non esiste una disposizione come quella dell' art. 346 c.p.c. Quindi, una questione posta dalla parte vittoriosa, non esaminata dal giudice di appello, di fronte al ricorso avversario, se fosse dedotta da detta parte con un ricorso incidentale condizionato, andrebbe incontro alla sanzione dell'inammissibilità di un simile ricorso. Ciò in quanto, pur accogliendo il ricorso principale avversario e cassata la sentenza dovrebbe dichiarare che la questione, proprio in quanto non esaminata, dovrebbe essere esaminata dal giudice del rinvio. Viceversa, ove decidesse, una volta cassata la decisione in accoglimento del ricorso principale di non far luogo a rinvio e di decidere nel merito ravvisandone le condizioni, dovrebbe esaminare quella questione (tra le numerose in tal senso v. Cass. Civ. nn. 14813/2023; 14541/2022;
11314/2022).
Si dovrà procedere, poi, allo scrutinio dell'appello incidentale che è stato proposto dalla
[...]
dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, Controparte_5
il quale è stato perciò interrotto e quindi riassunto dal nei confronti della Controparte_1
nell'ambito del quale è intervenuta la Parte_7 [...]
con richiesta di emissione di una sentenza di riconoscimento della propria Parte_1 quota, pari al 50%, del credito vantato (dal già nei confronti dell'Ente, laddove, per la restante CP_9
quota, la anzidetta ha proseguito il giudizio. Pt_7
Per l'accoglimento delle doglianze di cui al gravame incidentale, difatti, entrambe le predette attrici in riassunzione hanno insistito nel rispettivo atto introduttivo dei giudizi di rinvio (qui riuniti).
Tanto posto, partendo dalle doglianze del – di cui all'unico motivo di gravame Controparte_1 residuato all'esito della pronuncia rescindente a qua -, rileva la Corte che l'Ente ha lamentato l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio posta a fondamento della decisione di prime cure sostenendo, anzitutto, che il calcolo operato dall'Ausiliario tecnico del Giudice si sia fondato su note di debito prive di valore probatorio;
ha inoltre criticato la pronuncia di condanna al pagamento degli interessi moratori deducendo che essa presupporrebbe l'inadempimento di un credito immediatamente esigibile e tale non sarebbe il credito contestato nella fase di liquidazione e sottoposto a termine di pagamento.
Le censure sono evidentemente generiche, come tali inammissibili, e non consentono, data la loro assoluta vaghezza, di comprendere i reali termini delle critiche mosse dall'Ente all'operato del C. t.
u. recepito dal primo Giudice, senza tacere, quanto alle note di debito, che il deducente ha omesso di precisare ed illustrare le ragioni in base alle quali detti atti dovrebbero ritenersi privi di valore probatorio.
7 D'altra parte, risulta dagli atti che il Consulente tecnico d'ufficio, ai fini dell'espletamento del mandato conferitogli, ha utilizzato e posto a base dei propri accertamenti e calcoli la documentazione ufficiale relativa all'appalto oggetto di giudizio, di cui il Giudice di primo grado aveva previamente ordinato il deposito allo stesso convenuto, giusta provvedimento del 14 ottobre 2002, e, CP_1 peraltro, l'efficacia probatoria di tale documentazione, comprese le note di debito, non risulta mai essere stata contestata nel giudizio di primo grado dalla difesa dell'Ente, né in sede di rilievi mossi nei confronti dell'elaborato peritale, né con gli ulteriori atti difensivi successivi all'espletamento della consulenza tecnica.
Tale che, anche al di là dell'estrema genericità della critica in parola, che la pone al limite della inammissibilità, essa non può comunque essere presa in considerazione in questa sede pure per la sua evidente novità, ferma restandone la sua sostanziale inconsistenza giuridico-fattuale.
Parimenti è a dirsi per l'altra doglianza – quella riguardante gli interessi moratori –, anch'essa assolutamente generica, oltre che, comunque, infondata posto che nel caso concreto gli interessi moratori sono stati chiesti dall'attrice ed accertati dal C. t. u. in virtù della peculiare disciplina degli artt. 35 e 36 del D. P. R. 1063/1962 e 4 della legge 741/1981, e non già secondo l'ordinario regime codicistico, dovendo trovare applicazione perciò il principio granitico nella interpretazione giurisprudenziale secondo il quale le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della
P.A., si riferiscono ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano, dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento;
tale quadro normativo, invece, non è invocabile laddove la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla realizzazione ed esecuzione delle opere, caso per il quale operano le ordinarie disposizioni codicistiche (tra le tante v.
Cass. Civ. nn. 1737/2020; 7204/2011; 26916/2008).
Nella fattispecie in esame non risulta, né lo allega l'Ente appellante, che sia stata contestata la spettanza dell'intero prezzo dell'appalto di che trattasi, tale che non può trovare applicazione l'ordinaria disciplina della mora dettata dal codice civile, bensì il particolare regime di cui ai citati artt. 35 e 36 DPR 1063/1962 e 4 della legge 741/1981, il quale prescinde dalla questione dell'esigibilità o meno dell'intero credito, come vorrebbe l'appellante, e che, piuttosto, collega il diritto alla corresponsione degli interessi di mora, nell'appalto pubblico, in varia misura e con varie decorrenze al ritardo della P. A. relativamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo
8 contrattuale, riguardando perciò la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri ragioni di indebito ritardo dell'amministrazione nell'adempimento del suo obbligo di pagamento.
Il appellante – va detto - ha reiterato infine del tutto genericamente, e solo nelle domande CP_1 conclusive dell'atto di gravame, l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi moratori richiesti da controparte, già rigettata dal primo Giudice.
Nella parte argomentativa dell'atto di appello ha omesso di articolare qualsivoglia specifica critica volta a confutare con puntualità l'iter argomentativo posto a fondamento della statuizione di prime cure di rigetto dell'eccezione de qua.
Tale che la questione della prescrizione è inammissibilmente stata posta e, in ogni caso, la decisione di prime cure si appalesa sul punto del tutto immune da censure e va confermata in quanto perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione <<e in generale tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno o termini pi brevi>>, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n.
1063 del 1962” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 22276/2016; 17197/2012).
Ne discende il rigetto delle doglianze di merito reiterate dal (già appellante principale) CP_1
ella comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio.
[...]
Le ragioni dell'appello incidentale proposto dalla – quando ancora in bonis – e poi Controparte_5 sostenute, nel prosieguo, sia dall'interveniente che dalla Parte_1
per le quote di credito di rispettiva loro spettanza, Parte_7
reiterate nei relativi atti di riassunzione del presente giudizio di rinvio, riguardano essenzialmente due profili di contestazione, entrambi inerenti il quantum debeatur come riconosciuto dal Tribunale in virtù dell'accertamento peritale di primo grado.
Sostengono le due parti interessate, in buona sostanza, di aver diritto ad una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale in base alle risultanze dalla c. t. u., che è stata pari a € 65.877,99, oltre interessi dalla domanda.
9 Con la sentenza di primo grado, infatti, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla (allora)
quale capogruppo mandataria del R. T Controparte_5
I. costituito dalla medesima e dalla il stato Parte_1 Controparte_1
condannato a corrispondere alla predetta società la somma complessiva di (vecchie) £ 127.557.572
(di cui £ 118.733.104 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL n. 18; £ 2.236.294 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL unico per maggior compenso riserve;
£ 1.222.777 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL 1/R; £ 1.124.898 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardo nella contabilità ed accredito del SAL relativo al saldo finale), pari
(oggi) a € 65.877,99, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale.
Ora, la prima doglianza delle attrici in riassunzione (già appellanti incidentali) riguarda le discordanze esistenti tra le risultanze della C. t. u. ed il conteggio operato dal Consulente di parte dell'impresa
(ing. relativamente al “maggior importo per revisione prezzi”, rispetto al quale il Per_4
Consulente d'ufficio ha evidenziato di non avere redatto una tabella relativa ai ritardi ed al calcolo degli interessi sul maggior importo revisionale (che il C. t. p. ha, invece, affermato essere pari a vecchie £ 9.093.681) data la mancanza di qualsivoglia documento giustificativo a fondamento del conteggio revisionale e di tutti gli atti di contabilità conseguente.
Le deducenti sostengono che tale assunto sia infondato e contraddittorio in quanto proprio il conteggio revisionale, desumibile a loro dire dagli atti dell'appalto, aveva formato oggetto del mandato peritale in considerazione, appunto, delle omissioni della stazione appaltante e della
Direzione dei Lavori evidenziate dal C. t. di parte.
Deducono, d'altra parte, che lo stesso C. t. u. ha allegato alla propria relazione (allegato 11) lo stralcio dell'elaborato originario di revisione prezzi calcolata alla data del 5 giugno 1987 – che rappresenta lo stesso documento allegato alla c. t. p. (n. 13) – e che dagli atti del giudizio risulta la delibera di G.
M. n. 69 del 9 febbraio 1994 con la quale è stata approvata la relazione dei collaudatori sulle riserve avanzate dall'A. T. I., essendosi condivisa la prima riserva ed essendo stato riconosciuto il maggior compenso di vecchie £ 77.488.706 (oltre IVA) per le quantità eccedenti i 6/5 dell'importo specifico contrattuale relativo all'apprestamento ed al disarmo delle casseforme di fondazione tra le pareti verticali in cemento armato.
Ne deducono che l'importo della revisione dei prezzi riconosciuto e calcolato (sia dal C. t. u. che dal
C. t. p.) alla data del 5 giugno 1987 – pari a £ 627.132.000 - sarebbe stato determinato senza tenere conto delle maggiori somme che la stessa stazione appaltante, con la citata deliberazione di G. M. n.
69/1994, ha poi riconosciuto con l'approvazione della prima riserva (sollevata il 27 aprile 1984): la predetta somma di £ 627.132.000 era, infatti, stata ottenuta sulla base dell'importo originario
10 complessivo dei lavori, pari a £ 3.324.449.421, che però non aveva considerato il maggior compenso riconosciuto come sopra, pari a £ 77.448.706.
Tale che – continuano le deducenti – l'importo esatto della revisione dei prezzi sarebbe pari a
(vecchie) £ 636.225.681 (e non già a £ 627.132.000) con una differenza in favore dell'impresa appaltatrice di £ 9.093.681, oltre IVA al 20%, complessivamente quindi vecchie £ 10.912.417 (ossia la somma indicata dal C. t. di parte e chiesta dall'A. T. I.).
In relazione a tale censura, rileva la Corte, è stato disposto ed espletato un supplemento di c. t. u. nel corso del giudizio di appello, con successivo ulteriore richiamo dell'Ausiliario tecnico, il cui esito non ha consentito, invero, di riscontrare oggettivamente gli assunti delle due attrici in riassunzione.
Il Consulente d'ufficio, dopo avere chiarito (correttamente) che il mandato a lui conferito non aveva riguardato la determinazione degli importi che il appaltante doveva ancora all'impresa CP_1
appaltatrice, bensì la quantificazione degli interessi spettanti a quest'ultima a causa del ritardo nei pagamenti delle rate indicate nell'atto introduttivo del giudizio (il tutto ai sensi del D.P.R. n.
1062/1963), tenendo conto della documentazione acquisita al processo, ha evidenziato in maniera lineare come in nessuno degli atti di causa siano stati rinvenuti elementi e dati oggettivi utili (quali ad esempio le tabelle dei numeri indice pubblicati nella G. U. R. S. relativamente agli anni 1984-
1985) per potere contabilizzare ex novo l'importo base dei lavori;
nemmeno nel carteggio esaminato presso l'U. T. C. di in occasione dell'accesso del 16 marzo 2004 – ha rappresentato il C. t. u. – CP_1
sono stati rinvenuti dati utili al predetto fine.
E d'altra parte il maggior importo preteso dall'A. T. I. non ha trovato riscontro – precisa l'Ausiliario tecnico – neanche nella relazione di parte e di tale carenza egli stesso aveva reso edotte le parti in occasione dell'accesso del 31 marzo 2010, chiedendo loro la presentazione di memorie esplicative delle maggiori somme invocate per revisione prezzi, su cui eventualmente determinare gli interessi;
ma questa proposta – ha sottolineato - non ha avuto seguito.
Ha concluso perciò il C. t. u. – nella relazione suppletiva datata 24 maggio 2010 – testualmente che:
“ribadendo che il mandato giudiziario assegnato al CTU era quello di determinare gli interessi eventualmente spettanti all'Impresa, tenuto conto della documentazione acquisita al processo, si ritiene, sulla base della oggettive carenze documentali (che l'Impresa non ha colmato sebbene sollecitata dal sottoscritto CTU) di non poter, ma anche non dover, effettuare alcun riconteggio sull'importo di revisione e, pertanto, ci si riporta ai risultati della Relazione di CTU già espletata in merito al calcolo degli interessi per revisione prezzi (Tabella 4 CTU originaria) che ha consentito di determinare un importo complessivo per interessi legali e moratori di £ 1.222.777 (pari ad €
631,51)”.
11 In sede di integrazione del mandato suppletivo, volto sempre a calcolare la revisione dei prezzi corrispondente al maggiore importo dei lavori onde calcolare su di esso gli interessi, l'Ausiliario tecnico ha ribadito che, stando al regime applicabile ai contratti in parola, l'importo della revisione dei prezzi si sarebbe dovuto calcolare sulla scorta delle tabelle dei numeri indice pubblicati nella G.
U. R. S. relative agli anni 1984 e 1985, della tabella delle percentuali di incidenza di manodopera, materiali, trasporti desunte dal C. S. A. e degli importi relativi ai vari S. A. L..
Il calcolo avrebbe postulato, dunque, un procedimento molto laborioso costituito da una serie di passaggi relativi, ciascuno, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, nonché avendo riguardo alle maturate differenze tra uno stato di avanzamento e quello successivo.
Ha ripetuto l'Ausiliario, in piena coerenza con quanto già ampiamente illustrato nella suddetta relazione suppletiva, che nel carteggio contabile e tecnico in atti, nonché in quello visionato presso l'Ufficio Tecnico Comunale di alla costante presenza delle parti nelle date del 16 marzo 2004 e CP_1
del 31 marzo 2010, non sono state mai rinvenute le suddette tabelle dei numeri indice risalenti agli anni 1984 e 1985, né l'impresa attrice è stata in grado di fornire a tal uopo alcun dato utile.
In presenza di una simile carenza documentale il Consulente ha dunque confermato di non potere procedere al calcolo del maggior importo revisionale, confutando anche l'assunto dell'impresa appellante (incidentale) secondo cui la determinazione di questo maggior importo avrebbe potuto essere desunto da quello originario, già calcolato in atti: in proposito ha replicato, con la giusta diligenza tecnica, spiegando che ciò non sarebbe possibile in quanto agli atti di causa esiste solo il quadro riepilogativo del conteggio originario (riferito all'importo inferiore dei lavori), mancante però della parte preliminare del calcolo vero e proprio, quella cioè che sarebbe stata necessaria per una possibile modifica del conteggio medesimo.
Ad ogni buon conto l'Ausiliario, cercando di rispondere comunque al mandato integrativo, ha effettuato un calcolo da lui stesso definito “poco preciso” in quanto non fondato su dati oggettivi, ma su un procedimento basato sulla “comparazione” e sulla “proporzionalità con i dati originari” ponendo a fondamento l'importo lordo originario dei lavori (pari a £ 3.324.449.421) - rispetto al quale l'ammontare revisionale era stato oggettivamente e pacificamente determinato in £ 627.132.000 -, raffrontato con il maggior importo definitivo lordo, pari a £ 3.401.898.127, tale da potersi ricavare, mediante il procedimento proporzionale indicato alla pag. 4 della relazione integrativa del 3 settembre
2012 (cui qui si rimanda per brevità), ma lasciando inalterati tutti gli altri parametri a causa delle oggettive difficoltà sopra ribadite, un importo revisionale pari a £ 641.742.000.
Stabilita dunque in £ 14.610.000 la differenza tra i due importi revisionali (quello nuovo, pari a £
641.742.000 per maggiore costo dei lavori), il C. t. u. ha proceduto al calcolo degli interessi legali e moratori prendendo a riferimento le date del 9 febbraio 1994, di emissione della citata delibera n.
12 69/1994, e quella di presentazione dell'atto di citazione (28 maggio 2000), determinandoli così in complessive vecchie £ 9.721.403 (come da tabella n. 6 a pag. 5 della relazione integrativa del settembre 2012).
Reputa la Corte, cionondimeno, di non potere accogliere la prima delle doglianze delle odierne attrici in riassunzione (sin qui esaminata) dato che, come sottolineato più volte dal C. t. u., il calcolo del predetto importo a titolo di interessi è stato effettuato da lui quasi forzatamente, per lo zelo di dare una risposta plausibile al mandato suppletivo, giungendo ad un risultato definito dal Tecnico medesimo “non rigoroso” ed “impreciso”, siccome basato esclusivamente su un'operazione indiretta e deduttiva, senza alcun aggancio a dati oggettivi di base (quali le tabelle dei numeri indice, la tabella di percentuale di incidenza di manodopera, materiali, trasporti e quant'altro), non rinvenuti – come detto – né negli atti di causa, né nella documentazione tecnico-contabile esaminata presso l' CP_11 di né mai forniti, nonostante la relativa sollecitazione dello stesso , dall'impresa CP_1 Parte_8
interessata, che ne avrebbe avuto il preciso onere.
In realtà, la pretesa di quest'ultima si è basata sempre e solo sull'ipotesi fatta dal C. t. di parte nella relazione del 25 gennaio 2000 (allegata alla citazione introduttiva del giudizio), dove, al paragrafo
2.6, si rileva che l'importo della revisione prezzi, calcolato alla data del 5 giugno 1987 pari a £
627.132.000, è relativo ad un ammontare dei lavori di £ 3.324.449.421, che però – afferma il C. t. di parte - non terrebbe conto del maggior compenso, riferito all'allegato n.13.
Secondo la ricostruzione del Tecnico di parte l'importo revisionale rapportato alle riserve accolte
(relativamente al maggior compenso) sarebbe di £ 636.225.681, con un disavanzo perciò di £
9.093.681, che, al lordo dell'IVA, ammonterebbe, in definitiva, a £ 10.912.417.
Lo stesso Tecnico ha concluso, però, sul punto, che la Direzione dei Lavori non aveva ancora eseguito tale contabilizzazione.
A ben vedere le affermazioni del C. t. di parte rimangono generiche, non spiegandosi quali sarebbero le “riserve accolte” in relazione alle quali calcolare il maggior prezzo revisionale e di ciò ha dato atto correttamente il C. t. u. laddove, nella sua relazione suppletiva, rappresenta testualmente che “il maggior importo preteso da parte dell'Impresa non risulta giustificato neanche nella relazione del
C. t. p.” (così testualmente a pag. 4 dell'elaborato del 24 maggio 2010).
Ne deriva che, stante l'assoluta carenza di elementi e dati oggettivi per potere riconoscere all'appaltatrice gli interessi sul maggior compenso revisionale preteso da quest'ultima, la relativa doglianza sin qui coltivata dalle attrici in riassunzione, ciascuna per quanto di relativa spettanza, non può che essere rigettata non potendo la Corte fare proprio il calcolo approssimativo, non rigoroso e impreciso predisposto dal C. t. u. solo al fine di “dare una qualche risposta all'eccezione di parte
13 appellata” come lo stesso Ausiliario tecnico non ha mancato di evidenziare a pag. 4 della relazione integrativa del 3 settembre 2012 sopra richiamata.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi, mutatis mutandis, riguardo alla seconda ragione di doglianza delle attrici in riassunzione (già appellanti incidentali).
Essa si è appuntata sull'importo relativo al S. A. L. unico per maggiore compenso per riserve, criticando l'impresa appaltatrice la circostanza che il C. t. u. ha fatto decorrere dalla data di approvazione della riserva (con deliberazione di G. M. del 19 febbraio 1994 n. 69), e non già dalla data di sua iscrizione nell'ottavo certificato di pagamento (27 aprile 1984) come invece fatto dal C.
t. di parte, la maturazione degli interessi.
Si dolgono, in particolare, le odierne attrici in riassunzione, del fatto che il C. t. u. non avrebbe chiarito il perché di tale diversa decorrenza, senza considerare che dalla citata deliberazione di G. M. (n. 69 del 9.2.1994) - con cui era stata approvata la relazione dei collaudatori sulle riserve apposte dall'A.
T. I. - sarebbe risultato chiaro che il maggior compenso aveva riguardato opere eseguite già prima dell'apposizione della riserva e, dunque, in epoca anteriore al 27 aprile 1984; tale che gli effetti del maggior compenso riconosciuto all'A. T. I. dovrebbero farsi risalire al tempo della sua effettiva maturazione posto che, per un verso, l'impresa appaltatrice già a quella data aveva sostenuto maggiori esborsi non contemplati in contratto, e considerato, per altro verso, che non ne aveva ricevuto i compensi.
In questo contesto – continuano le attrici in riassunzione – riconoscere il maggior compenso solo a distanza di oltre dieci anni, senza attualizzare la somma alla data dell'effettiva maturazione del credito, finirebbe per vanificare la natura sinallagmatica del contratto, attribuendo a detta somma la natura di mera indennità e non già di prezzo del contratto.
Sul punto il C. t. u. (richiamato dal Giudice di appello anche per rispondere a detto rilievo critico) ha chiarito come il calcolo degli interessi legali e moratori relativamente al S. A. L. Unico per maggiore compenso riserve sia stato riferito solamente al ritardo nella contabilizzazione e nell'accreditamento delle somme spettanti all'impresa e sia stato effettuato seguendo l'insegnamento della Suprema Corte in materia di cui alla sentenza n. 3768/2006 richiamata esplicitamente nella relazione suppletiva
(precisamente a pag. 5 della stessa).
Orbene, rileva la Corte che la diversa decorrenza degli interessi invocata dalle attrici in riassunzione non può trovare adesione nel caso di specie in quanto trattasi, come bene ha evidenziato il C. t. u., di interessi legali e moratori dovuti per il ritardo nella contabilità ed accredito del S. A. L. unico per maggiori compensi per riserve, assoggettati al regime di cui all'art. 35 DPR 1063/1962, ed il relativo diritto sorge, per insegnamento granitico della Suprema Corte, in maniera automatica per il semplice
14 inutile decorso di specifici termini, non essendo richiesto per il suo perfezionamento né un atto di costituzione in mora, né l'iscrizione di riserve, né la fatturazione, la quale ultima costituisce un adempimento fiscale dell'appaltatore la cui mancanza non legittima il ritardo nel pagamento (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 17197/2012; 1215/2005; 1970/1996; S. U. n. 2428/1992).
Ciò posto, l'Ausiliario tecnico ha dettagliatamente descritto nella tabella 2 (pag. 9 della relazione integrativa del settembre 2012) le modalità di determinazione degli interessi in parola con riferimento proprio ai ritardi del ell'emissione del titolo di spesa ai sensi del comma 2 del Controparte_1
citato articolo, specificando, anzitutto, che la rata di S. A. L. unico per il maggior compenso dovuto alle riserve (pari a £ 76.589.000) si è resa esigibile solo a seguito dell'approvazione delle riserve da parte della stazione appaltante, avvenuta con la citata delibera di G. M. n. 69 del 9 febbraio 1994.
Da questa data la Direzione dei Lavori avrebbe avuto termine di 45 gg. per emettere il certificato di pagamento, che, in effetti, è stato emesso in data 25 marzo 1994, dunque senza alcun ritardo.
A questo punto il titolo di spesa da parte del appaltante avrebbe dovuto essere emesso CP_1 entro trenta giorni dalla suddetta data, secondo la previsione del citato secondo comma dell'art. 35, mentre è stato emesso solo il 9 agosto 1994, con 106 giorni di ritardo.
Con la conseguenza che per i primi sessanta giorni, a partire dal 25 aprile 1994 (data di scadenza dei
30 gg. per l'emissione del titolo di spesa), sono stati calcolati gli interessi legali al tasso annuo del
10% ex lege 353/990, ottenendosi così l'importo di £ 1.258.997, e, per i successivi 46 giorni, gli interessi di mora (giusta il disposto del citato secondo comma dell'art. 35 DPR 1063/1962) al tasso del 10,125% di cui alla G. U. n. 288/1994, pari a £ 977.297, per un totale di £ 2.236.294.
Destituito di fondamento è, in questo contesto, l'assunto delle attrici in riassunzione circa la decorrenza degli interessi dalla data di iscrizione della riserva, poiché – va ribadito – nel particolare regime di cui al citato art. 35 l'insorgenza del diritto agli interessi legali e moratori è stabilita direttamente dalla legge e non dalle norme codicistiche della costituzione in mora, tale che, se per un verso il riconoscimento di siffatto diritto è slegato da qualsivoglia atto di costituzione in mora, per altro verso esso è assoggettato a delle precise scansioni temporali che presuppongono un ritardo della pubblica amministrazione, o meglio il mancato rispetto da parte della p. a. dei tempi previsti nell'erogazione degli acconti o della rata di saldo.
Nel caso all'attenzione della Corte il appaltante, una volta approvata le riserve in CP_1 questione, non ha rispettato i termini legali per l'emissione del certificato di pagamento secondo le scansioni temporali sopra riportate e, dunque, correttamente il computo degli interessi è stato effettuato tenendo conto della specifica previsione legale di cui all'art. 35 DPR 1063/1962.
In ogni caso non può sottacersi, ancora a detrimento della tesi delle attrici in riassunzione, che qualora l'ente committente non proceda autonomamente, come nella specie, alla corresponsione degli
15 interessi – i quali, secondo la legge 741/1981 applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, sono sempre dovuti a norma di capitolato, essendo “nulli i patti in contrario o in deroga” come sancito dall'art 4, ultimo comma, della legge medesima -, l'impresa dovrà rivolgersi al giudice per conseguire detti accessori, che andranno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio e non sicuramente dalla data di apposizione della riserva. Ciò secondo il granitico principio affermato dal Giudice nomofilattico per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da
Pa parte della vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione (così da ultimo Cass. Civ. nn. 10325/2023; 727/2020; 19604/2016;
17782/2015).
Anche per questa via, dunque, il rilievo critico passato in rassegna è non accoglibile, dovendosi perciò rigettare per tutte e ciascuna delle ragioni sin qui esposte.
È appena il caso di notare, da ultimo, che solo nei rispettivi atti di citazione in riassunzione la e il Parte_1 Controparte_5
hanno avanzato richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria sule somme
[...]
dovute dal a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c., insito, a loro Controparte_1 dire, nel mancato utilizzo del denaro da parte dell'impresa appaltatrice, che avrebbe, a sua volta, contribuito a determinare il fallimento della capogruppo mandataria Parte_7
Rileva la Corte che, prima ancora della sua infondatezza nel merito per assoluta carenza di prova circa il maggior danno prospettato, la domanda anzidetta va ritenuta inammissibile siccome formulata per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, in evidente violazione del disposto dell'art. 394, commi 2 e 3, c. p. c..
Discende da tutto quanto sopra il rigetto delle doglianze (residue) di cui all'appello principale del
(riguardanti la quantificazione del dovuto effettuata dal primo Giudice per le Controparte_1 ragioni sopra esposte) e di quelle mosse dall'appellante incidentale
[...]
poi Controparte_12 Controparte_13
fatte proprie anche dalla parimenti
[...] Parte_1
concernenti, per motivi opposti a quello del la quantificazione della pretesa Controparte_1
creditoria riconosciuta dal Tribunale, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di primo grado, dovendosi qui precisare, però, che la condanna dell'Ente al pagamento della somma
16 complessiva di € 65.877,99 (già £ 127.557.572), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, pronunciata in prime cure in favore dell'allora Controparte_12
(in bonis), in persona del legale rappresentante p. t., quale mandataria e capogruppo del R. T. I
[...]
tra la la Controparte_12 Parte_1
[.
va ora riferita alla e, rispettivamente, alla Parte_1 [...]
nelle persone dei rispettivi Controparte_13
legali rappresentanti p. t., in ragione delle quote di spettanza di ciascuna quali stabilite in sede di costituzione del R. T. I., come da loro richiesto nel presente giudizio, essendo intervenuto il fallimento della capogruppo mandataria nelle more Controparte_12
del secondo grado del giudizio come detto sopra.
Ciò in virtù del principio assolutamente pacifico nell'interpretazione della Suprema Corte secondo il quale in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 l. fall., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (così Cass. Civ. nn. 973/2017; 23894/2013).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis
Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché
l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata
(cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo
17 riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, va detto che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, considerato il rigetto (nel merito) degli appelli principale e incidentale, e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale delle impugnazioni, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che, ferma restando – si ripete – la statuizione di primo grado sulle spese, per le fasi delle impugnazioni, compresa la fase rescissoria rappresentata dal presente giudizio di rinvio (in entrambi i procedimenti riuniti), stante la reciproca soccombenza delle parti, che hanno visto rigettarsi, il il proprio appello principale, e rispettivamente la Controparte_1
ora il stessa, e la l'appello Controparte_5 Parte_5 Parte_1
incidentale, si reputa equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c. p. c., dichiararle interamente compensate tra tutte le parti, comprese le spese di C. t. u. del giudizio di appello, già liquidate in atti, ferma restando la solidarietà delle relativa obbligazione di tutte le parti nei rapporti esterni con il C.
t. u..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito dalla in persona del legale rappresentante p. t., con atto Parte_1
notificato in data 7 ottobre 2021, nei confronti del in persona del Sindaco p. Controparte_1
t., e del in Controparte_5
persona del Curatore avv. a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Controparte_3
ON (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 686/2014 di questa Corte di appello
– prima sezione civile emessa in data 3 ottobre 2014 (proc. n. 730/2021 R. G.), nonché (adito) dal in persona Controparte_5
del Curatore avv. con atto datato 6 ottobre 2021 (proc. n. 732/2021 R. G., riunito al Controparte_3
predetto), nel quale si sono costituiti il in persona del Sindaco p. t., e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., così provvede: Parte_1
• rigetta (per quanto residuato in questa sede) l'appello principale del in Controparte_1 persona del Sindaco p. t., nonché l'appello incidentale già proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., poi Controparte_5
proseguito dalla della società medesima, cui ha aderito, pro Parte_7
18 parte, la in persona del legale rappresentante p. t., avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 308/2007 del 18 dicembre 2007, le cui statuizioni, perciò, si confermano in questa sede, con la precisazione che la condanna del in Controparte_1 persona del Sindaco p. t., al pagamento della somma complessiva di € 65.877,99 (già £
127.557.572), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, pronunciata in prime cure in favore dell'allora l. (in bonis), in persona del Controparte_5
legale rappresentante p. t., quale mandataria e capogruppo del R. T. I tra la
[...]
e la va ora Controparte_14 Parte_1
riferita alla e, rispettivamente, alla Parte_1 [...]
nelle persone dei Controparte_13
rispettivi legali rappresentanti p. t., in ragione delle quote di spettanza di ciascuna, come stabilite nell'accordo associativo;
• dichiara inammissibile la domanda di corresponsione della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, avanzata da entrambe le attrici in riassunzione;
• dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di appello, comprese quelle di c. t. u. liquidate in atti (ferma restando la solidarietà della relativa obbligazione gravante su tutte le parti nei rapporti esterni con il C. t. u.), del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio (per entrambi i procedimenti riuniti).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 17 gennaio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. funzionario dell'ufficio Controparte_15
del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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