Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 802/2024, introdotta da:
nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PICCHIO Marcello e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così decidere:
• pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in comune di Galliate (NO) tra la sig.ra CP_1
ed il sig. in data 15/12/2008 per atto numero 33, parte I, ordinando al
[...] CP_2 competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• disporre la perdita del cognome “ per la moglie;
CP_2
• affidare i figli minori n via esclusiva alla madre, presso il cui domicilio gli stessi minori avranno Per_1 Per_2 la propria residenza;
• disporre che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo direttamente con i figli minori, in considerazione della loro età;
Pag. 1
CP_
• disporre che l'autovettura tg. EM362AM, in comproprietà tra i sig.ri e Controparte_3 ma da sempre in uso esclusivo al sig. sia intestata per intero allo stesso sig. CP_2 CP_2 CP_2
[...]
• Con vittoria delle spese di lite."
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 06.05.2024, adiva il Tribunale di Novara per ottenere CP_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Galliate (NO), in data 15.12.2008, con
, atto trascritto nei registri del Comune di Galliate alla Parte I - nr. 33 Anno CP_2
2008. Dall'unione tra i coniugi nascevano i figli , in data 03.09.2005, in data 03.10.2006 e Per_3 Per_2 in data 23.04.2010. Per_1
Rappresentava la ricorrente che dal 2017, anno in cui la stessa trovava un lavoro part- time, i rapporti tra i coniugi si deterioravano al punto che la ricorrente si trasferiva in un altro alloggio Per_ insieme alla figlia nata da una precedente relazione. Dopo poche settimane, CP_2 allontanava da casa nvitandola ad andare a vivere con la madre. Per_2
Nel maggio del 2019 i Servizi sociali del Comune di Galliate, su sollecitazione della scuola, riscontravano uno scarso accudimento dei minori da parte dei genitori. Nell'ottobre del 2019 iferiva alla madre di episodi in cui il fratello maggiore teneva Per_1 Per_3 condotte a carattere sessuale in suo danno. Con provvedimento temporaneo ed immediatamente esecutivo del 26.11.2019 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, su ricorso del Pubblico Ministero, disponeva l'allontanamento di e alla casa paterna, con collocamento in due distinte comunità. Per_3 Per_1
Il percorso comunitario dei minori dava esito positivo, tanto che nel mese di luglio 2021 Per_1
lasciavano le rispettive comunità e venivano collocati presso l'abitazione materna. Per_3
Nei mesi successivi decideva di andare a vivere con il padre. Per_3
Con provvedimento definitivo del 24.3.2022 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta confermava la collocazione dei minori presso la madre. Con decreto di omologa n. 1877/2023 pubblicato il 08.03.2023, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo “affido esclusivo di lla madre Per_2 Per_1 affido di in via condivisa ad entrambi i genitori Per_3 collocazione di resso la madre Per_2 Per_1 collazione di e re Per_3
Pag. 2 visite genitore non collocatario/figli rimesso all'accordo tra i genitori, tenuto conto anche del volere dei figli contributo paterno al mantenimento di i euro 200,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi alla madre entro Per_2 Per_1 il giorno 5 di ogni mese a m ario spese straordinarie per i figli, come di seguito specificate, ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (…)”. Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L. 898/70.
evidenziava, inoltre, che successivamente alla intervenuta separazione si fosse CP_1 CP_2 reso moroso nel versamento del contributo al mantenimento dei figli e nonché Per_1 Per_2 della corresponsione della propria quota del 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente chiedeva, dunque, la somma di € 300,00 euro mensili a titolo di mantenimento per ciascun figlio Quanto alle proprie condizioni economiche, rappresentava di essere al momento priva di CP_1 occupazione. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 19.09.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha CP_2 assegnato il termine di trenta giorni per il deposito telematico della documentazione patrimoniale di parte ricorrente, riservandosi di provvedere all'esito. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 1° ottobre 2024, il Giudice ha confermato le condizioni previste nel decreto di omologa della separazione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
****
2. La declaratoria di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo Scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 1877/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la ricorrente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Pag. 3 Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e con il decreto di omologa della separazione, che debba essere disposto l'affido esclusivo di alla Per_1 madre, con collocamento prevalente presso la ricorrente.
Pag. 4 In particolare, quanto alla figura paterna è emerso come non mantenga alcun CP_2 serio ed apprezzabile contatto con i minori. Ancora, non risulta che il resistente, che neppure si è costituito in giudizio, si sia mai interessato, né da un punto di vista spirituale che materiale, alla vita dei minori, neppure contribuendo al loro mantenimento. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per il minore e contrario al suo interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra il minore e la madre, la quale è in grado di prendersi cura del figlio in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato il figlio verso forme di rifiuto padre. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo del minore lla madre. Per_1
Quanto, invece, a eve darsi atto che, nelle more del procedimento, la stessa ha raggiunto Per_2 la maggiore età sicchè il Collegio non deve pronunciarsi in ordine al suo regime di affido e collocamento. Per quanto concerne gli incontri tra il padre ed il figlio allo stato, il potrà Per_1 CP_2 incontrarlo liberamente, previo accordo tra i genitori e, in ogni caso, secondo quanto già stabilito in sede di separazione con n. 1877/2023. Ovviamente quanto sopra presuppone che il resistente riprenda volontariamente i contatti con il proprio figlio.
4. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio Per_1 minorenne, e di maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi Per_2 quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente emergono, per l'anno di imposta 2020, un reddito lordo di € 1672,00 e per l'anno di imposta 2021, un reddito lordo di € 11.630,50. Le condizioni reddituali della ricorrente sono, dunque, similari a quelle dell'anno in cui è stata pronunciata la separazione. Deve, però, evidenziarsi come la ricorrente si faccia interamente cura del mantenimento dei figli minorenni, per il quale il padre non contribuisce né in forma diretta che indiretta. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte resistente emergono, per l'anno di imposta 2022, un reddito lordo di € 33.094,00, per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo di € 34.324,00 e per l'anno di imposta 2021, un reddito lordo di € 32.131,00. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età dei minori, le esigenze presumibili degli stessi e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento della prole gravino sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 300,00 per ciascun figlio
Pag. 5 e così per complessivi € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo dei minori, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre.
5. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto a Galliate (NO) in data 15.12.2008 tra e , atto trascritto nei registri del CP_1 CP_2
Comune di Galliate alla Parte I - nr. 33 Anno 2000;
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, Persona_5 prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
5. dispone che possa vedere e frequentare il figlio minore liberamente, CP_2 previo accordo tra i genitori.
6. obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per i figli CP_2
l'importo mensile di 600,00 euro pari ad € 300,00 per ciascuno), da versare Per_2 Per_1 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
8. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. se dovute
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 7.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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