Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.4785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
1) Parte 1 nato a [...] il giorno 24 dicembre 1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il giorno 27 marzo 1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese il 10 febbraio 2007
☐ separati consensualmente con verbale in data 09 marzo 2023 omologato con decreto del 10 marzo 2023
'con i seguenti figli: Per 1 nato a [...] il giorno 14 maggio 2006, cod. fisc. 1 cittadino italiano;
Pt 2 nato a [...] il C.F. 3
,giorno 30 ottobre 2009, cod. fisc. cittadino italiano;
C.F. 4 Parte 3 nata, a Garbagnate Milanese il giorno 16 dicembre 2012, cod. fisc. C.F. 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Non si procede all'assegnazione dell'immobile precedentemente destinato a casa coniugale, essendo stato venduto e liberato da entrambi i coniugi.
2) I figli minori Pt 2 e Parte 3 restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Garbagnate Milanese (MI), in via Don Primo Mazzolari n. 16.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
3) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre in ordine agli orari in cui li riaccompagnerà a casa della stessa, nonché a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore
22.00 della domenica sera.
In caso di disaccordo, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due giorni infrasettimanali, senza pernottamento, previo congruo avviso alla madre in merito ai giorni scelti, con l'intesa che i minori saranno riaccompagnati presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
- weekend alternati, dalla sera del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica. Resta inteso che, qualora il padre non possa riaccompagnare i figli a casa entro le ore 22:00, salvo diversi accordi, avrà la possibilità di recuperare il proprio diritto di visita anche durante il weekend spettante alla madre, previo suo consenso e in ogni caso tenuto conto dei desideri dei figli;
4) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26
dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il Lunedì di
Pasquetta con l'altro genitore.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
5) Considerato che il signor Parte_1 contribuisce a tutte le spese ordinarie diverse da Parte 1vitto e alloggio in via diretta corrispondendo il 50% dell'importo, il signor
[...] continuerà a corrispondere pari a euro 400 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario alla signora Controparte 1
5.1) Resta inteso e concordato tra le parti che, nel momento in cui uno dei tre figli raggiungerà
l'autonomia economica, l'importo dell'assegno di mantenimento per i due figli ancora non autonomi sarà pari a euro 200 mensili per ciascun figlio.
Qualora, invece, restasse economicamente dipendente un solo figlio, l'importo dell'assegno sarà di euro 300 mensili.
5.2) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.3) Per espresso accordo tra i genitori, in ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese: - vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto purché importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi
-
provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
-paghette: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
5.4.) Resta inteso e concordato che, nel mese in cui il padre avrà i figli con sé per le vacanze estive,
l'assegno di mantenimento sarà corrisposto in misura ridotta del 50%
6) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
6.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Le linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti", sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità
e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
6.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e-mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per il quale la spesa è stata sostenuta.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
9) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto (a Garbagnate Milanese il 10 febbraio
2007) tra Parte 1 e Controparte_1 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,
IL PM IL PG pagina 9 di 9