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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI IA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 967/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cellole (CE), piazza Parte_1
Raffaello n. 19, presso lo studio dell'avv.to Antimo Buonamano che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato in Latina, presso la sede di Via Legnano
n. 34 e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 9.5.2023 ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti del e dell' Controparte_1 [...]
, nonché nei confronti di tutti i Controparte_1 controinteressati, e ha chiesto al giudice di: “II. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto all'incarico di supplenza fino al 30 giugno/31 Agosto 2022 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS classe di Concorso
1 ADSS, come indicato nella domanda del 16.08.2022 e in premessa in fatto del presente ricorso e , per l'effetto
II. ORDINARE alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, ad attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno/31 agosto 2023 per il posto ADSS primaria con effetto dal
03/09/2021, in relazione alla domanda e al punteggio riconosciuto;
per l'effetto
III. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;
IV. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo pari ad €13.221,11 , calcolato per il periodo dal 03/09/2021 al
30/06/2022, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;
V. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
A fondamento della propria pretesa la ricorrente ha evidenziato di essere inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza, prima fascia, per posto comune e di sostegno su scuola primaria (rispettivamente classi EEEE e
ADEE) e su scuola dell'infanzia (classi AAAA e ADAA) per la provincia di
Latina, con posizione 487 con il punteggio di punti 72,00 per scuola primaria e con posizione 498 con il punteggio di punti 72,00 su scuola dell'infanzia, e di aver presentato domanda per l'assegnazione di incarichi per l'anno scolastico 2021/2022.
Ha poi evidenziato che dal bollettino definitivo di nomine a tempo determinato, contenente gli esiti delle operazioni di conferimento e pubblicato il 1.9.2021, per la classe ADEE sono stati nominati i docenti nelle scuole prescelte dalla ricorrente i quali nelle graduatorie GPS in
2 posizione inferiore rispetto a lei e che nel bollettino non sono indicati quali titolari di riserva.
Ritenendo dunque leso il proprio diritto ad ottenere il conferimento di tali incarichi sulle sedi oggetto di preferenza, con precedenza rispetto ai docenti effettivamente destinatari dell'assegnazione, anche alla luce dall'irragionevolezza del meccanismo informatico di assegnazione delle supplenze, ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita tardivamente in giudizio la parte resistente
[...]
, che ha resistito alla domanda eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto privo della chiara esposizione delle circostanze in fatto e in diritto a fondamento dello stesso,
e sostenendo nel merito la legittimità del sistema di attribuzioni degli incarichi definito sulla base dell'OM 60/2020 che valorizza le precedenze espresse in fase di domanda (solo 12 sedi per la ricorrente) e che considera rinunciatario il candidato nominabile su sedi non indicate come preferenza, evidenziando inoltre che la ricorrente per l'a.s. 2021/2022 ha indicato come docenti a lei ingiustificatamente preferiti, per la classe di concorso ADEE oggetto di domanda, i docenti e titolari di Per_1 Per_2 Per_3 diritto di precedenza ex l. 104/1992, di cui la ricorrente non può beneficiare in quanto residente fuori dalla regione.
Ha dunque concluso chiedendo al giudice di “In via principale dichiarare
l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità del ricorso in quanto carente dei requisiti fondamentali di cui all'art. 414 c.p.c.;
-In subordine rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con ogni consequenziale provvedimento;
-dichiarare che nulla è dovuto dalla Amministrazione a titolo di risarcimento del danno;
-In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari.
-In ulteriore subordine si chiede la compensazione delle spese di lite.;
Il giudice, con provvedimento del 29.05.2023, ha rigettato l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., rilevato che nel caso di specie non
3 ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio facoltativo rispetto a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, considerando che il riferimento è a graduatorie che allo stato hanno già esaurito la loro funzione per l'a.s. a cui è riferita la domanda.
La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza di discussione, fissata a seguito di rinvio d'ufficio per la gestione e il carico del ruolo e sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
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La domanda è parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di seguito individuati.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente.
In merito, va infatti chiarito che, nonostante nel ricorso siano presenti i refusi evidenziati nella memoria difensiva (relativi all'erronea indicazione dell'anno scolastico o del periodo preso a riferimento per il risarcimento del danno), lo stesso appare comunque sufficientemente completo degli elementi in fatto su cui si fonda nonché delle ragioni in diritto a sostegno della domanda, e risulta agevolmente comprensibile l'oggetto dello stesso, al punto che la stessa parte resistente si è puntualmente e compiutamente difesa nel merito.
Alcuna nullità può dunque ritenersi sussistente nel caso di specie, né pare leso il diritto di difesa della parte resistente per l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.c., e l'eccezione va respinta.
***
Nel merito, non risulta controverso ed emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente era iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS) per la provincia di Latina, per la prima fascia, abilitata a concorrere per l'assegnazione di posti comuni di insegnamento o di sostegno
(per effetto delle c.d. GPS incrociate) per scuola primaria e dell'infanzia.
Risultano altresì pacifici il punteggio e la posizione della ricorrente nella graduatoria ADEE (n. 498 con 72 punti) e l'assegnazione nel bollettino del
4 1.9.2021 di tre posti indicati come preferenze nella domanda della ricorrente (due posti presso l'istituto LTEE854028 Mons. S. Fedele - capoluogo, e uno presso l'istituto Marco Polo) a docenti iscritti C.F._1 nella medesima GPS incrociata con punteggio inferiore alla ricorrente.
Nel caso di specie, il ha sostenuto in via preliminare che tali CP_1 docenti fossero titolari di diritto di precedenza ex l. 104/1992, a differenza della ricorrente, e che per tale ragione le siano stati pretermessi.
Sul punto, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza della precedenza in capo ai tre docenti indicati, posto che nel bollettino di nomina non risulta riportato alcun titolo di precedenza, e che la parte resistente non ha provato la circostanza, non allegando le domande degli stessi, ma limitandosi a depositare dei verbali di invalidità relativi a soggetti per cui non risulta neanche specificato il collegamento con i docenti nominati o il grado di parentela.
Deve inoltre rilevarsi che la documentazione prodotta deve intendersi tardiva e inammissibile, in quanto depositata oltre il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza di trattazione e dunque in un momento in cui le preclusioni istruttorie erano da intendersi già maturate.
Non risulta dunque provata la sussistenza di titoli di precedenza idonei a giustificare la scelta di docenti con punteggi inferiori a quello riconosciuto e spettante alla ricorrente.
***
L'amministrazione ha poi sostenuto la legittimità di tale esclusione per aver valutato la ricorrente, a seguito della mancata assegnazione di incarichi nel primo turno di nomina non avendo questa indicato tutte le sedi disponibili come preferenze, come rinunciataria, considerando dunque alla stregua di una rinuncia tale da comportare l'esclusione dalla convocazione per i successivi incarichi per lo svolgimento di attività didattiche la mancata indicazione nella domanda di altre sedi, che avrebbero potuto esserle assegnate nei precedenti turni di scorrimento.
Dunque, non ha preso in considerazione la posizione della ricorrente per le successive attribuzioni degli incarichi sui posti con incarico fino al
5 termine delle attività didattiche resisi successivamente vacanti anche sulle sedi indicate in origine come preferenza, assegnando tali posti a soggetti iscritti in posizione deteriore e con punteggio inferiore.
Va chiarito, tuttavia, che nel caso di specie il turno di nomina di attribuzione degli incarichi risulta essere il primo turno di nomina, e dunque l'argomentazione non risulta rilevante ai fini dell'accertamento dell'illegittima pretermissione della ricorrente.
In ogni caso, l'interpretazione resa dall'amministrazione non può essere condivisa.
Occorre infatti chiarire l'operatività dei meccanismi di selezione ed assegnazione dei contratti a tempo determinato per gli incarichi di supplenza, con particolare riferimento all'ipotesi di mancata indicazione di una o più sedi tra le preferenze in origine indicate nella domanda, con riferimento all'a.s. 2021/2022.
Secondo l'interpretazione fatta dal resistente, va inteso come CP_1 rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato” e da ciò deriverebbe l'esclusione di tale soggetto dall'assegnazione di ogni ulteriore incarico di natura annuale, applicandosi la sanzione di cui all'art. 14 dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020, che prevede che “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”.
Al fine di ricostruire la disciplina rilevante nel caso di specie, occorre in primo luogo specificare che la procedura a cui ha partecipato la ricorrente non è quella speciale prevista per l'a.s. 2021/2022 di cui agli artt. 59 comma 4 e ss. d.l. 73/2021 (per cui peraltro occorreva presentare una apposita istanza, di cui non si fa menzione in atti), incarichi destinati all'immissione in ruolo, per cui risulta non direttamente vincolante quanto indicato con il D.M. 242 del 2021, che contiene norme che regolano tale speciale procedimento sulla base della normativa di legge.
6 Occorre invece fare riferimento, per ciò che attiene all'assegnazione degli incarichi di supplenza una volta esaurita la procedura di cui all'art. 59 comma 4 d.l. 73/2021, agli atti amministrativi generali ed in particolare all'O.M. 60 del 20.7.2020, adottato in espressa attuazione delle previsioni legislative (in particolare la legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 5, per cui “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
[...]
emana un regolamento per la disciplina del Controparte_2 conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”) e che dispone norme generali in materia di conferimento degli incarichi di supplenza, richiamato anche dalle successive circolari interpretative del per l'a.s. 2021/2022 nonché CP_1 dalla difesa dello stesso per richiamare gli effetti della rinuncia. CP_1
Va premesso che la procedura si articola su diverse fasi, e nell'ordine vengono assegnate:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.”
Nel caso di specie, la ricorrente si duole della mancata assegnazione di incarichi riconducibili alla seconda fase, in quanto definiti successivamente
7 al 31 agosto per necessità sopravvenute (bollettino del 3.9.2021), con incarico fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente non è risultata assegnataria di tali incarichi in quanto ritenuta “rinunciataria” dall'amministrazione, che ha dunque provveduto a scorrere ulteriormente la graduatoria sulle posizioni inferiori per selezionare i docenti a cui affidare l'incarico.
Tale condotta si appalesa illegittima sotto due diversi profili: da un lato in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e dall'altro in quanto non è possibile estendere l'efficacia della sanzione prevista all'art. 14 dell'O.M. 60/2020 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate.
Con riferimento al primo profilo sopra evidenziato, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico.
La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell'incarico.
8 Secondo il disposto dell'art. 12 comma 9 dell'O.M. “gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.”
Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver “rinunciato ad una proposta di assunzione”, e nel caso di specie alcuna proposta c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze.
Tale effetto “ulteriore” che l'Amministrazione fa discendere dalla mancata indicazione delle preferenze sarebbe equiparato ad una diretta rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della procedura, anche per le sedi indicate come di preferenza, e tale effetto non può desumersi da alcuna indicazione riportata nei testi normativi e regolamentari che disciplinano la fattispecie.
Tale ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta, tale da equiparare la mancata indicazione della sede ad una – mai posta in essere – espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione deteriore, ha indicato tutte le sedi, per ottenere un incarico successivamente al 31 agosto rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia omesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche), principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse.
Tale effetto, infine, non potrebbe poi certo ritenersi giustificabile solo sulla base di ragioni legate al funzionamento del meccanismo informatico
9 di assegnazione degli incarichi, posto che lo stesso dovrebbe tener conto della necessità di considerare tutti i docenti istanti sulle sedi di preferenza, anche per gli incarichi successivi, in ordine di punteggio, senza procedere allo scorrimento successivo sulla base della mera mancata attribuzione per assenza della sede tra quelle indicate di preferenza.
Venendo poi al secondo punto sopra evidenziato, la medesima conclusione si raggiunge agevolmente anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. 60 del 10.7.2020, sopra citato, con riferimento all'art. 14, che prevede le conseguenze della rinuncia e che l'Amministrazione ha ritenuto applicabili alla ricorrente.
Tale disposizione prevede che per le assegnazioni di incarichi da GPS, “la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
ii. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;
”.
La norma è chiara nel configurare le conseguenze della rinuncia in maniera “sanzionatoria”, aggravandosi l'entità della stessa a seconda della fase in cui la stessa interviene (in ordine di gravità rinuncia alla proposta di assunzione, mancata assunzione dopo l'accettazione, abbandono del servizio), e non a ragioni di “opportunità” o di celerità nello svolgimento delle procedure. Pertanto, tale effetto di esclusione dalle fasi successive, considerata la necessaria tipicità delle sanzioni nonché la natura eccezionale delle norme che prevedono decadenze, può riconnettersi esclusivamente alle ipotesi espressamente disciplinate, dunque alla rinuncia ad una proposta di assunzione effettivamente formulata, e non alla
10 mera mancata indicazione di una sede di preferenza. Ciò anche si desume dalla ratio della fattispecie, che tende a disincentivare comportamenti che implicano per l'amministrazione una “perdita della fase” per un determinato incarico, dopo che lo stesso è assegnato e che si produce per effetto della rinuncia, che impone all'amministrazione una riorganizzazione e un aggravio nel procedimento. Tale effetto negativo certamente non si produce allo stesso modo in caso di mancata indicazione, già in fase di istanza, della sede tra le preferenze su cui si intende concorrere, che costituisce una variabile conosciuta ex ante e di cui si può tenere agevolmente conto nell'assegnazione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria, sulle sedi oggetto di preferenza.
Deve dunque affermarsi, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, che a fronte della domanda proposta, del punteggio riconosciuto e dei posti effettivamente disponibili, sussisteva il diritto della ricorrente ad essere destinataria della proposta di assunzione richiesta, con precedenza rispetto ai docenti di fatto nominati, proprio in ragione del maggiore punteggio all'interno delle GPS incrociate per i posti di sostegno per la provincia di
Latina per la classe ADEE, con incarico fino al termine delle attività didattiche sulle sedi indicate nel ricorso e oggetto di preferenza (cfr. domanda allegata in atti all.to 8 fasc. ric.), in assenza di prova, come già chiarito, del possesso di titoli di precedenza regolarmente dichiarati nella domanda idonei a giustificare la preferenza in deroga al criterio del punteggio in capo ai docenti effettivamente nominati su tali posti.
***
Per l'effetto dell'accertamento di tale diritto, va accolta la domanda risarcitoria articolata.
Risulta infatti idonea prova del fatto che in conseguenza dell'inadempimento del si è prodotto in capo alla ricorrente un CP_1 danno economicamente apprezzabile da lucro cessante, pari all'importo della maggiore retribuzione che questa avrebbe potuto percepire in assenza dell'inadempimento stesso (avendo la prestato servizio per un Parte_1
11 numero di giorni e di ore inferiore rispetto a quelli che avrebbe potuto svolgere in caso di nomina sin dal 3.9.2021).
Pertanto, l'amministrazione va condannata al pagamento di una somma pari alla retribuzione che la ricorrente avrebbe potuto percepire in virtù dell'assegnazione dell'incarico già nel turno di nomina di cui al provvedimento del 3.9.2021 per l'anno scolastico 2021/2022 e quanto effettivamente percepito in forza del contratto a termine poi stipulato effettivamente nel corso dell'anno con decorrenza dal 15.2.2022, allegato in atti, in assenza di ulteriori allegazioni e contestazioni rispetto a ulteriori incarichi ricevuti nei mesi antecedenti. Con riferimento alla quantificazione di tale pregiudizio, può prendersi come riferimento il valore mensile lordo della retribuzione indicato nel ricorso introduttivo, non contestato, ma tale valore dev'essere correttamente rapportato al lasso di tempo effettivamente intercorso tra il 6.9.2021 (data di effettivo servizio per l'incarico spettante alla ricorrente) e il 15.2.2022, data di successiva assunzione in servizio della
, della durata di circa cinque mesi e mezzo, ed è dunque pari a € Parte_1
10.073,23, da corrispondersi oltre accessori e in particolare oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di obbligazione derivante da un rapporto di pubblico impiego.
Anche la domanda con riferimento al maggiore punteggio che la parte ha richiesto deve essere accolta solo parzialmente, considerando che in virtù dell'incarico comunque svolto nell'anno scolastico le è stato riconosciuto il relativo punteggio (pari a 8 punti avendo lavorato complessivamente più di
106 giorni), e dunque deve condannarsi la parte resistente al riconoscimento di restanti 4 punti che la ricorrente avrebbe potuto maturare sulla classe di concorso ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
(classe che avrebbe ottenuto qualora non fosse stata considerata rinunciataria).
***
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in particolare in considerazione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito alla questione dedotta, dell'attività difensiva effettivamente espletata dalle
12 parti e dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara il diritto di a vedersi assegnato Parte_1 per l'a.s. 2021/2022 un incarico di docenza a termine fino al termine delle attività didattiche tra quelli assegnati con provvedimento del
3.9.2022, su posto di sostegno per la scuola primaria (ADEE) e secondo l'ordine preferenziale indicato nell'istanza presentata in data
17.8.2021, presso una delle sedi scolastiche richieste per la classe di concorso ADEE e assegnate a docenti con punteggio inferiore e senza titoli di preferenza;
- per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno da lucro cessante cagionato a in virtù della mancata Parte_1 assegnazione dell'incarico e corrispondente alla differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata in caso di assunzione e quanto effettivamente percepito per le prestazioni rese con contratti a tempo determinato nelle more del giudizio, quantificabile in € 10.073,23, oltre al risarcimento in forma specifica mediante il riconoscimento del maggior punteggio che alla stessa sarebbe spettato per l'effettivo svolgimento dell'incarico, nella misura di 4 punti sulla classe ADEE;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 12/12/2025
IL GIUDICE
UI IA
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