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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2024
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. r.g. 535/2024 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, Parte_1 C.F._1 32/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. GALIBERTI CARLO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato presso in Milano presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, in via dell'Annunciata 21, APPELLATO
La Corte, come sopra composta, considerato che nell'impugnata sentenza il primo giudice, dopo aver riportato la prima parte del testo dell'art. 2645 bis comma 3 cc, ha rilevato che <..nel contratto del 22.12.2014 le parti hanno stabilito la data del 10.8.2017 quale termine finale per la stipula del definitivo, con espressa possibilità di proroga, soggetta al vincolo della forma scritta.
Non vi è in atti la prova di alcun patto scritto per la proroga del termine testè indicato.
Il termine annuale di efficacia di una eventuale trascrizione del preliminare sarebbe pertanto spirato alla data del 10.8.2018, in conformità alle già ricordate previsioni dell'art. 2645 bis cc. Non vi è quindi un interesse attuale dell'attore ad ottenere la pronuncia di accertamento giudiziale della sottoscrizione del preliminare al dichiarato fine di renderlo opponibile al fallimento e di ottenerne l'esecuzione in forma specifica..>,
considerato che si tratta di questioni rilevate d'ufficio e poste a fondamento della decisione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa,
letto l'art. 101 cpc,
riservata la decisione, assegna alle parti il termine di venti giorni a partire dalla comunicazione della presente ordinanza per il pagina 1 di 2 deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni, anche istruttorie, sulle dette questioni,
letti gli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, assegna alle parti ulteriore termine per note conclusionali sino al 31 marzo 2025 e, previa precisazione delle conclusioni, ordina la discussione orale della causa per il 10 aprile 2025, all'orario che verrà comunicato dalla cancelleria. Così deciso a Milano, in camera di consiglio il 26 febbraio 2025
Si comunichi.
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. r.g. 535/2024 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, Parte_1 C.F._1 32/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. GALIBERTI CARLO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato presso in Milano presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, in via dell'Annunciata 21, APPELLATO
La Corte, come sopra composta, considerato che nell'impugnata sentenza il primo giudice, dopo aver riportato la prima parte del testo dell'art. 2645 bis comma 3 cc, ha rilevato che <..nel contratto del 22.12.2014 le parti hanno stabilito la data del 10.8.2017 quale termine finale per la stipula del definitivo, con espressa possibilità di proroga, soggetta al vincolo della forma scritta.
Non vi è in atti la prova di alcun patto scritto per la proroga del termine testè indicato.
Il termine annuale di efficacia di una eventuale trascrizione del preliminare sarebbe pertanto spirato alla data del 10.8.2018, in conformità alle già ricordate previsioni dell'art. 2645 bis cc. Non vi è quindi un interesse attuale dell'attore ad ottenere la pronuncia di accertamento giudiziale della sottoscrizione del preliminare al dichiarato fine di renderlo opponibile al fallimento e di ottenerne l'esecuzione in forma specifica..>,
considerato che si tratta di questioni rilevate d'ufficio e poste a fondamento della decisione, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa,
letto l'art. 101 cpc,
riservata la decisione, assegna alle parti il termine di venti giorni a partire dalla comunicazione della presente ordinanza per il pagina 1 di 2 deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni, anche istruttorie, sulle dette questioni,
letti gli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, assegna alle parti ulteriore termine per note conclusionali sino al 31 marzo 2025 e, previa precisazione delle conclusioni, ordina la discussione orale della causa per il 10 aprile 2025, all'orario che verrà comunicato dalla cancelleria. Così deciso a Milano, in camera di consiglio il 26 febbraio 2025
Si comunichi.
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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