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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17925 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 42489/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVII specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente est.
Dott Daniela Cavaliere - Giudice
Dott. Tommaso Martucci - Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42489 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020,
TRA
(P.IVA e C.F. Parte_1
, con sede legale in Roma, Via Toscana n. 12, in persona legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata, dagli Avv.ti Pietro Ilardi e Roberto Mazzeo ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Piazza di Pietra 26
Attrice
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede legale in Albano Laziale (RM), Via del Mare n. 145, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caselli ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in Via
Tiburtina 352
pagina 1 di 9
Convenuta nella quale le parti formulavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24 gennaio 2024, riportate in motivazione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato del 29 luglio 2020, l' Parte_1
conveniva in giudizio la “
[...] CP_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione
[...]
Specializzata delle Imprese, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale adito, per i titoli di cui in narrativa: a. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di Contr contraffazione dei segni distintivi di titolarità di e, in particolare, del Marchio e dell' nonché della CP_3 denominazione e della ditta, per (i) rischio di confusione e/o (ii) per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato e/o (iii) per violazione della I Convenzione di Ginevra e/o (iv) per violazione della Legge n.
740/1912 e ss. mm. e/o (v) per violazione della disciplina dettata in materia di tutela del nome e/o (vi) per violazione della disciplina a tutela della ditta e della denominazione;
b. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale;
c. inibire alla Convenuta qualsiasi utilizzo dei suddetti segni distintivi e, in particolare della denominazione , in ogni modo e forma e dell' ; d. Parte_1 Parte_2 confiscare eventuali prodotti, cataloghi, siti e domini internet e, in generale, materiale contenente i segni contraffattivi, anche ex art. 2 legge n. 740/1912; e. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due riviste specializzate del settore del Volontariato, a scelta e cura dell'Attrice e con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della Convenuta dietro presentazione delle relative fatture;
f. ordinare alla Convenuta la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sulla home page del Sito Web e sulla pagina Facebook della Convenuta, ove non confiscati;
g. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subito dall'Attrice per gli atti di contraffazione commessi dal Convenuto in violazione dell'art. 22 CPI, nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa;
h. condannare ex art. 125 CPI il Convenuto al risarcimento dei danni così generati, liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
i. per la misura eccedente il danno da lucro cessante così accertato condannare il Convenuto ex art. 125 co. 3 CPI a restituire all'Attrice l'utile realizzato a seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
j. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subìto
pagina 2 di 9 dall'Attrice per gli atti di concorrenza sleale commessi dal Convenuto in violazione dell'art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa”.
Premessi cenni sulla fondazione e sulla natura dell'associazione della , l'attrice Parte_1 esponeva in ordine all'attività svolta dalla medesima, precipuamente diretta a scopi assistenziali, sanitari e sociali, sia in tempo di pace che di conflitto.
Esponeva poi circa l'emblema dalla stessa utilizzato e costituente un elemento del marchio connotato dalla presenza della croce all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, fra i quali
è indicata la dicitura “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”.
Deduceva di essere venuta a conoscenza, attraverso notizie di cronaca, dell'esistenza della CP_1 convenuta e che quest'ultima era stata oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria scaturite poi in procedimenti penali.
Nello specifico, l'attrice si doleva dell'uso illecito dell'emblema della nonché della Parte_1 denominazione di “croce rossa”, da parte della convenuta che, dunque, li aveva adottati in violazione della specifica normativa posta a tutela e del marchio e dell'emblema (in particolare, la Contr Convenzione di Ginevra del 1946, la legge n. 740/1912, lo Statuto . Contr Affermato ciò, la rilevava che, oltre alla palese violazione delle norme poc'anzi menzionate, siffatto uso illecito del proprio segno distintivo, unito allo svolgimento di una attività formalmente sovrapponibile di assistenza sanitaria e sociale, risultava idoneo a creare confusione tra i due soggetti agli occhi delle persone che, più o meno volontariamente, si imbattevano nella Onlus della convenuta.
Ne discendeva, secondo l'attrice ed anche in virtù della notorietà del marchio della la Parte_1 realizzazione una condotta di concorrenza sleale confusoria vietata, pertanto, dal codice di proprietà industriale.
Concludeva, domandando il risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 novembre 2020, si costituiva la
[...]
, la Controparte_1 quale, premessi cenni sulla propria storia e sulla attuale organizzazione, prendeva dapprima posizione in ordine alle notizie diffuse dalla stampa nazionale, dedotte dall'attrice.
La convenuta si affermava come facente parte dei Corpi Sanitari Internazionali “Co.S.INT.”, diretta emanazione della Legione Garibaldina di cui costituiva, in sostanza, una sorta di divisione civile pagina 3 di 9 quanto ai servizi sanitari militari. Detta Onlus affermava di svolgere un ampio ventaglio di attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della beneficenza a persone bisognose, al sostegno allo sport dilettantistico ed altro ancora.
La convenuta, inoltre, contestava le doglianze dell'attrice in ordine all'uso dell'emblema e all'asserita ipotesi di atti di concorrenza sleale e confusoria che sarebbero stati posti in essere dalla reputandole infondate in ragione della diversità, sia dei marchi singolarmente considerati CP_1 che dell'emblema (croce) utilizzato.
Argomentava, in particolare, in ordine alla diversità dei marchi in questione, i quali, pur connotati dalla presenza delle parole “ ” e “crocerossa” non erano comunque tra loro confondibili e, Parte_1 pertanto, le doglianze dell'attrice dovevano essere ritenute infondate.
Concludeva in questi termini: “Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ivi comprese quelle di risarcimento del danno in quanto non provate. Condannare parte attrice al ristoro delle spese di giudizio”.
Il giudizio era istruito mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'esito, le parti all'udienza del 13 dicembre 2023 precisavano le conclusioni e, depositate dalle stesse le note conclusive e repliche la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Le domande proposte da parte attrice sono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha promosso il giudizio in epigrafe sul presupposto che la Parte_1 convenuta avesse, da un lato, fatto uso dell'emblema tipico della inserendolo Parte_1 all'interno del proprio marchio e, dall'altro, che avesse così posto in essere una condotta idonea ad ingenerare confusione nel pubblico che potenzialmente si rivolge o si imbatte nell'attività di assistenza sanitaria e sociale svolta da entrambi i soggetti.
Nel merito, le doglianze dell'attrice si concentravano sulla violazione delle disposizioni della
Convenzione di Ginevra del 1946 (art. 53), sulla violazione delle disposizioni della Legge n.
740/1912 (art. 1), sulla violazione dell'art. 22 c.p.i., nonché sulla violazione della disciplina dei segni notori.
pagina 4 di 9 Osserva, tuttavia, il Collegio che, da un esame comparativo del marchio della con Parte_1 quello utilizzato dalla emergono nette differenze, in relazione alla parte figurativa CP_1 rappresentata, al punto che non si ravvisano le violazioni paventate dall'attrice.
Al fine di meglio comprendere i termini di cui trattasi, giova riportare di seguito i due marchi oggetto di causa:
Ebbene, posta l'evidente diversità tra i due marchi, si rileva come l'attrice abbia posto a fondamento della sua azione, specificamente, l'asserito illecito uso da parte della convenuta del suo
Emblema, rappresentato da una croce rossa centrale su sfondo bianco.
L'emblema oggetto di protezione da parte della Convezione di Ginevra e dei successivi protocolli consiste nella croce rossa posta all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, fra i quali è indicata la dicitura “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”.
Trattasi, dunque, della sola croce rossa, come sopra raffigurata ad essere oggetto di protezione.
Proprio questo simbolo (e solo questo) è tutelato nel suo utilizzo esclusivo dall'art. 44 della
Convenzione di Ginevra del 1949 laddove si prevede che “L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per designare e proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga”. E ancora all'art. 53 della medesima convenzione si dispone che “L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche sia private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione”.
pagina 5 di 9 Invero, il logo oggetto di contestazione da parte dell'attrice è rappresentato non da una croce rossa Contr su sfondo bianco e con le medesime caratteristiche dell'Emblema della ma da una sottile croce bianca inserita in una più ampia croce di colore rosso. Nello specifico, quest'ultimo emblema si sostanzia in due croci sovrapposte una di colore bianco (la prima) e una di colore rosso (la seconda, che funge da una sorta di sfondo della croce bianca).
Ne discende, ad avviso del Collegio, una evidente diversità tra i due emblemi cui consegue anche l'assenza di confondibilità, sia pure solo potenziale, fra i medesimi.
In un siffatto contesto, si ritiene non possa aver luogo nessuna violazione della specifica disciplina posta a tutela del solo emblema della per la ragione assorbente su ogni altra che il Parte_1 logo usato dalla risulta, a tutta evidenza, diverso da quello oggetto di protezione. CP_1
L'unico elemento comune è rappresentato, del resto, dall'essere entrambi i simboli delle croci ma al fine della realizzazione della violazione e quindi dell'illecito previsto dalla norma sopracitata risulta Contr essenziale la piena corrispondenza del simbolo usato da un soggetto diverso dalla con l'emblema espressamente indicato e protetto, ovvero la croce rossa su sfondo bianco.
Al riguardo, non può che osservarsi, come, altrimenti, anche un qualsiasi altro utilizzo di una croce connotata da parti rosse e bianche potrebbe lo stesso risultare in contrasto con la tutela riconosciuta all'Emblema della CRI (si pensi, a titolo di esempio, al marchio “Amuchina” oppure alle altre croci simili utilizzate su prodotti nel settore farmaceutico o cosmetico).
Pertanto, il Collegio non ritiene sussistente il paventato profilo di violazione dell'uso esclusivo dell' della croce rossa nel caso di specie. CP_3
Le doglianze dell'attrice si appuntavano, tuttavia, anche sull'uso illecito e vietato dalla normativa sopracitata delle parole “croce rossa” poste all'interno del marchio della convenuta.
Nel caso che ci occupa, infatti, il marchio della è connotato, nella sua parte descrittiva in CP_1 rosso, anche dalle parole “crocerossa” accompagnate da “garibaldina 1860”.
Ad avviso del Collegio, sebbene, come detto, i due marchi si differenzino sensibilmente tra loro sotto il profilo figurativo, l'utilizzo delle parole “croce rossa” rappresenta un elemento non solo strettamente connesso alla Parte_1
- e quindi idoneo a creare un'associazione di idee fra i due soggetti - ma anche espressamente vietato dalla normativa di riferimento.
La Convenzione di Ginevra sopracitata estende la tutela dell'Emblema della Croce Rossa anche alla stessa denominazione “croce rossa” (…denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di
pagina 6 di 9 qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo…).
Pertanto, anche se nel marchio della convenuta le parole “croce rossa” sono utilizzate nella più ampia locuzione “crocerossa garibaldina 1860”, si ravvisa comunque un'ipotesi di violazione di legge essendosi a tutti gli effetti fatto uso della denominazione vietata.
In un siffatto contesto, peraltro, non può non considerarsi la portata della tutela del marchio dell'attrice che, in quanto marchio notorio, gode di una tutela più rafforzata.
Ne discende che l'utilizzo nella parte descrittiva del marchio delle parole “ ” Parte_3 sia, non solo posto in violazione della norma che lo vieta anche come semplice imitazione – ma anche sufficientemente idoneo a creare confusione nel pubblico, andando ad ingenerare un collegamento con l'attività svolta dall'attrice e con l'attrice stessa.
Al riguardo, si ricorda che la Corte di Cassazione ha precisato che “La tutela rafforzata accordata dal
Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo” (così, Cass. Civile - Ordinanza n. 27217 del 07/10/2021).
Al riguardo, si ritiene che neppure la presenza nella parte descrittiva del marchio della delle CP_1 locuzioni “Corpi Sanitari Internazionali” e “Comando Generale Roma” siano idonee a diluire la portata confusoria di “ ” che, dunque, oltre a realizzare una violazione di legge Parte_3 nei termini sopra indicati, risulta inevitabilmente connotata da una portata confusoria.
Per queste ragioni, il Collegio ravvisa, da un lato, l'ipotesi della nullità del marchio per violazione di legge e, dall'altro, anche una connotazione di tipo confusorio del marchio della con il CP_1 marchio dell'odierna attrice (peraltro, dalle produzioni documentali di parte attrice emerge un utilizzo del marchio della online sul proprio sito istituzionale - doc. 5 -, sia sulla nota CP_1 piattaforma social network “Facebook” - doc. 5.2).
Quanto all'ulteriore profilo della concorrenza sleale ex art. 2698 c.c., si osserva che la stessa non è configurabile nel caso di specie.
Infatti, il presupposto indefettibile dell'illecito in questione è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli pagina 7 di 9 acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Nel caso di specie, infatti, i soggetti coinvolti non rivestono la veste di imprenditori e non esercitano nessuna attività riconducibile ad un ambito imprenditoriale.
Di talché, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di concorrenza sleale.
Dalla parziale fondatezza delle domande nei limiti sopra precisati, consegue però l'infondatezza di qualsivoglia pretesa risarcitoria in relazione alle doglianze sollevate, tenuto peraltro conto che le stesse sono rimaste quali mere allegazioni comunque non provate.
Al riguardo si ribadisce il principio per cui “Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro […]”. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa» (Cass. civ. 17 giugno 2004, n.
11353; Cass., sez. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass., sez. 18 gennaio 2012, n. 691).
Consegue a quanto sopra che vanno rigettate le domande risarcitorie di parte attrice.
Come richiesto da parte attrice la convenuta va condannata alla pubblicazione per due volte della sentenza su due riviste specializzate del settore del volontariato a scelta e cura dell'Attrice e con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della convenuta dietro presentazione delle relative fatture e altresì, sempre per due volte, sulla home page del sito web e sulla pagina Facebook della convenuta come indicato nel dispositivo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, e sono compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale mentre i residui due terzi sono posti a carico di parte convenuta e liquidati complessivamente in euro 9.402 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda di parte attrice limitatamente all'accertamento della nullità del marchio per violazione di legge;
- per l'effetto, inibisce alla Onlus convenuta qualsiasi utilizzo del segno distintivo rappresentato dal proprio marchio nella parte in cui è riportata la denominazione “crocerossa garibaldina 1860”;
- rigetta, nel resto, le domande attoree formulate;
pagina 8 di 9 - ordina la pubblicazione della sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti, su due riviste specializzate del settore del volontariato a scelta dell'Attrice e con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della convenuta dietro presentazione delle relative fatture;
ordina, inoltre, alla convenuta la pubblicazione della sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti, sulla home page del sito web e sulla pagina
Facebook della convenuta;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 9.402, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.11.2024.
Roma, 23.11.2024
Il Presidente estensore
Claudia Pedrelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVII specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente est.
Dott Daniela Cavaliere - Giudice
Dott. Tommaso Martucci - Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42489 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020,
TRA
(P.IVA e C.F. Parte_1
, con sede legale in Roma, Via Toscana n. 12, in persona legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata, dagli Avv.ti Pietro Ilardi e Roberto Mazzeo ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Piazza di Pietra 26
Attrice
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede legale in Albano Laziale (RM), Via del Mare n. 145, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caselli ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in Via
Tiburtina 352
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Convenuta nella quale le parti formulavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24 gennaio 2024, riportate in motivazione.
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Con atto di citazione ritualmente notificato del 29 luglio 2020, l' Parte_1
conveniva in giudizio la “
[...] CP_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione
[...]
Specializzata delle Imprese, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale adito, per i titoli di cui in narrativa: a. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di Contr contraffazione dei segni distintivi di titolarità di e, in particolare, del Marchio e dell' nonché della CP_3 denominazione e della ditta, per (i) rischio di confusione e/o (ii) per violazione della disciplina dettata in materia di marchio rinomato e/o (iii) per violazione della I Convenzione di Ginevra e/o (iv) per violazione della Legge n.
740/1912 e ss. mm. e/o (v) per violazione della disciplina dettata in materia di tutela del nome e/o (vi) per violazione della disciplina a tutela della ditta e della denominazione;
b. accertare e dichiarare che la Convenuta si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale;
c. inibire alla Convenuta qualsiasi utilizzo dei suddetti segni distintivi e, in particolare della denominazione , in ogni modo e forma e dell' ; d. Parte_1 Parte_2 confiscare eventuali prodotti, cataloghi, siti e domini internet e, in generale, materiale contenente i segni contraffattivi, anche ex art. 2 legge n. 740/1912; e. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su due riviste specializzate del settore del Volontariato, a scelta e cura dell'Attrice e con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della Convenuta dietro presentazione delle relative fatture;
f. ordinare alla Convenuta la pubblicazione dell'emananda sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sulla home page del Sito Web e sulla pagina Facebook della Convenuta, ove non confiscati;
g. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subito dall'Attrice per gli atti di contraffazione commessi dal Convenuto in violazione dell'art. 22 CPI, nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa;
h. condannare ex art. 125 CPI il Convenuto al risarcimento dei danni così generati, liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
i. per la misura eccedente il danno da lucro cessante così accertato condannare il Convenuto ex art. 125 co. 3 CPI a restituire all'Attrice l'utile realizzato a seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
j. condannare la Convenuta al risarcimento del danno subìto
pagina 2 di 9 dall'Attrice per gli atti di concorrenza sleale commessi dal Convenuto in violazione dell'art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., nella misura derivante dalle risultanze istruttorie o eventualmente in via equitativa”.
Premessi cenni sulla fondazione e sulla natura dell'associazione della , l'attrice Parte_1 esponeva in ordine all'attività svolta dalla medesima, precipuamente diretta a scopi assistenziali, sanitari e sociali, sia in tempo di pace che di conflitto.
Esponeva poi circa l'emblema dalla stessa utilizzato e costituente un elemento del marchio connotato dalla presenza della croce all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, fra i quali
è indicata la dicitura “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”.
Deduceva di essere venuta a conoscenza, attraverso notizie di cronaca, dell'esistenza della CP_1 convenuta e che quest'ultima era stata oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria scaturite poi in procedimenti penali.
Nello specifico, l'attrice si doleva dell'uso illecito dell'emblema della nonché della Parte_1 denominazione di “croce rossa”, da parte della convenuta che, dunque, li aveva adottati in violazione della specifica normativa posta a tutela e del marchio e dell'emblema (in particolare, la Contr Convenzione di Ginevra del 1946, la legge n. 740/1912, lo Statuto . Contr Affermato ciò, la rilevava che, oltre alla palese violazione delle norme poc'anzi menzionate, siffatto uso illecito del proprio segno distintivo, unito allo svolgimento di una attività formalmente sovrapponibile di assistenza sanitaria e sociale, risultava idoneo a creare confusione tra i due soggetti agli occhi delle persone che, più o meno volontariamente, si imbattevano nella Onlus della convenuta.
Ne discendeva, secondo l'attrice ed anche in virtù della notorietà del marchio della la Parte_1 realizzazione una condotta di concorrenza sleale confusoria vietata, pertanto, dal codice di proprietà industriale.
Concludeva, domandando il risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 novembre 2020, si costituiva la
[...]
, la Controparte_1 quale, premessi cenni sulla propria storia e sulla attuale organizzazione, prendeva dapprima posizione in ordine alle notizie diffuse dalla stampa nazionale, dedotte dall'attrice.
La convenuta si affermava come facente parte dei Corpi Sanitari Internazionali “Co.S.INT.”, diretta emanazione della Legione Garibaldina di cui costituiva, in sostanza, una sorta di divisione civile pagina 3 di 9 quanto ai servizi sanitari militari. Detta Onlus affermava di svolgere un ampio ventaglio di attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della beneficenza a persone bisognose, al sostegno allo sport dilettantistico ed altro ancora.
La convenuta, inoltre, contestava le doglianze dell'attrice in ordine all'uso dell'emblema e all'asserita ipotesi di atti di concorrenza sleale e confusoria che sarebbero stati posti in essere dalla reputandole infondate in ragione della diversità, sia dei marchi singolarmente considerati CP_1 che dell'emblema (croce) utilizzato.
Argomentava, in particolare, in ordine alla diversità dei marchi in questione, i quali, pur connotati dalla presenza delle parole “ ” e “crocerossa” non erano comunque tra loro confondibili e, Parte_1 pertanto, le doglianze dell'attrice dovevano essere ritenute infondate.
Concludeva in questi termini: “Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti ivi comprese quelle di risarcimento del danno in quanto non provate. Condannare parte attrice al ristoro delle spese di giudizio”.
Il giudizio era istruito mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'esito, le parti all'udienza del 13 dicembre 2023 precisavano le conclusioni e, depositate dalle stesse le note conclusive e repliche la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Le domande proposte da parte attrice sono infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha promosso il giudizio in epigrafe sul presupposto che la Parte_1 convenuta avesse, da un lato, fatto uso dell'emblema tipico della inserendolo Parte_1 all'interno del proprio marchio e, dall'altro, che avesse così posto in essere una condotta idonea ad ingenerare confusione nel pubblico che potenzialmente si rivolge o si imbatte nell'attività di assistenza sanitaria e sociale svolta da entrambi i soggetti.
Nel merito, le doglianze dell'attrice si concentravano sulla violazione delle disposizioni della
Convenzione di Ginevra del 1946 (art. 53), sulla violazione delle disposizioni della Legge n.
740/1912 (art. 1), sulla violazione dell'art. 22 c.p.i., nonché sulla violazione della disciplina dei segni notori.
pagina 4 di 9 Osserva, tuttavia, il Collegio che, da un esame comparativo del marchio della con Parte_1 quello utilizzato dalla emergono nette differenze, in relazione alla parte figurativa CP_1 rappresentata, al punto che non si ravvisano le violazioni paventate dall'attrice.
Al fine di meglio comprendere i termini di cui trattasi, giova riportare di seguito i due marchi oggetto di causa:
Ebbene, posta l'evidente diversità tra i due marchi, si rileva come l'attrice abbia posto a fondamento della sua azione, specificamente, l'asserito illecito uso da parte della convenuta del suo
Emblema, rappresentato da una croce rossa centrale su sfondo bianco.
L'emblema oggetto di protezione da parte della Convezione di Ginevra e dei successivi protocolli consiste nella croce rossa posta all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, fra i quali è indicata la dicitura “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”.
Trattasi, dunque, della sola croce rossa, come sopra raffigurata ad essere oggetto di protezione.
Proprio questo simbolo (e solo questo) è tutelato nel suo utilizzo esclusivo dall'art. 44 della
Convenzione di Ginevra del 1949 laddove si prevede che “L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per designare e proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga”. E ancora all'art. 53 della medesima convenzione si dispone che “L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche sia private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione”.
pagina 5 di 9 Invero, il logo oggetto di contestazione da parte dell'attrice è rappresentato non da una croce rossa Contr su sfondo bianco e con le medesime caratteristiche dell'Emblema della ma da una sottile croce bianca inserita in una più ampia croce di colore rosso. Nello specifico, quest'ultimo emblema si sostanzia in due croci sovrapposte una di colore bianco (la prima) e una di colore rosso (la seconda, che funge da una sorta di sfondo della croce bianca).
Ne discende, ad avviso del Collegio, una evidente diversità tra i due emblemi cui consegue anche l'assenza di confondibilità, sia pure solo potenziale, fra i medesimi.
In un siffatto contesto, si ritiene non possa aver luogo nessuna violazione della specifica disciplina posta a tutela del solo emblema della per la ragione assorbente su ogni altra che il Parte_1 logo usato dalla risulta, a tutta evidenza, diverso da quello oggetto di protezione. CP_1
L'unico elemento comune è rappresentato, del resto, dall'essere entrambi i simboli delle croci ma al fine della realizzazione della violazione e quindi dell'illecito previsto dalla norma sopracitata risulta Contr essenziale la piena corrispondenza del simbolo usato da un soggetto diverso dalla con l'emblema espressamente indicato e protetto, ovvero la croce rossa su sfondo bianco.
Al riguardo, non può che osservarsi, come, altrimenti, anche un qualsiasi altro utilizzo di una croce connotata da parti rosse e bianche potrebbe lo stesso risultare in contrasto con la tutela riconosciuta all'Emblema della CRI (si pensi, a titolo di esempio, al marchio “Amuchina” oppure alle altre croci simili utilizzate su prodotti nel settore farmaceutico o cosmetico).
Pertanto, il Collegio non ritiene sussistente il paventato profilo di violazione dell'uso esclusivo dell' della croce rossa nel caso di specie. CP_3
Le doglianze dell'attrice si appuntavano, tuttavia, anche sull'uso illecito e vietato dalla normativa sopracitata delle parole “croce rossa” poste all'interno del marchio della convenuta.
Nel caso che ci occupa, infatti, il marchio della è connotato, nella sua parte descrittiva in CP_1 rosso, anche dalle parole “crocerossa” accompagnate da “garibaldina 1860”.
Ad avviso del Collegio, sebbene, come detto, i due marchi si differenzino sensibilmente tra loro sotto il profilo figurativo, l'utilizzo delle parole “croce rossa” rappresenta un elemento non solo strettamente connesso alla Parte_1
- e quindi idoneo a creare un'associazione di idee fra i due soggetti - ma anche espressamente vietato dalla normativa di riferimento.
La Convenzione di Ginevra sopracitata estende la tutela dell'Emblema della Croce Rossa anche alla stessa denominazione “croce rossa” (…denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di
pagina 6 di 9 qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo…).
Pertanto, anche se nel marchio della convenuta le parole “croce rossa” sono utilizzate nella più ampia locuzione “crocerossa garibaldina 1860”, si ravvisa comunque un'ipotesi di violazione di legge essendosi a tutti gli effetti fatto uso della denominazione vietata.
In un siffatto contesto, peraltro, non può non considerarsi la portata della tutela del marchio dell'attrice che, in quanto marchio notorio, gode di una tutela più rafforzata.
Ne discende che l'utilizzo nella parte descrittiva del marchio delle parole “ ” Parte_3 sia, non solo posto in violazione della norma che lo vieta anche come semplice imitazione – ma anche sufficientemente idoneo a creare confusione nel pubblico, andando ad ingenerare un collegamento con l'attività svolta dall'attrice e con l'attrice stessa.
Al riguardo, si ricorda che la Corte di Cassazione ha precisato che “La tutela rafforzata accordata dal
Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo” (così, Cass. Civile - Ordinanza n. 27217 del 07/10/2021).
Al riguardo, si ritiene che neppure la presenza nella parte descrittiva del marchio della delle CP_1 locuzioni “Corpi Sanitari Internazionali” e “Comando Generale Roma” siano idonee a diluire la portata confusoria di “ ” che, dunque, oltre a realizzare una violazione di legge Parte_3 nei termini sopra indicati, risulta inevitabilmente connotata da una portata confusoria.
Per queste ragioni, il Collegio ravvisa, da un lato, l'ipotesi della nullità del marchio per violazione di legge e, dall'altro, anche una connotazione di tipo confusorio del marchio della con il CP_1 marchio dell'odierna attrice (peraltro, dalle produzioni documentali di parte attrice emerge un utilizzo del marchio della online sul proprio sito istituzionale - doc. 5 -, sia sulla nota CP_1 piattaforma social network “Facebook” - doc. 5.2).
Quanto all'ulteriore profilo della concorrenza sleale ex art. 2698 c.c., si osserva che la stessa non è configurabile nel caso di specie.
Infatti, il presupposto indefettibile dell'illecito in questione è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli pagina 7 di 9 acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Nel caso di specie, infatti, i soggetti coinvolti non rivestono la veste di imprenditori e non esercitano nessuna attività riconducibile ad un ambito imprenditoriale.
Di talché, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di concorrenza sleale.
Dalla parziale fondatezza delle domande nei limiti sopra precisati, consegue però l'infondatezza di qualsivoglia pretesa risarcitoria in relazione alle doglianze sollevate, tenuto peraltro conto che le stesse sono rimaste quali mere allegazioni comunque non provate.
Al riguardo si ribadisce il principio per cui “Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro […]”. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa» (Cass. civ. 17 giugno 2004, n.
11353; Cass., sez. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass., sez. 18 gennaio 2012, n. 691).
Consegue a quanto sopra che vanno rigettate le domande risarcitorie di parte attrice.
Come richiesto da parte attrice la convenuta va condannata alla pubblicazione per due volte della sentenza su due riviste specializzate del settore del volontariato a scelta e cura dell'Attrice e con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della convenuta dietro presentazione delle relative fatture e altresì, sempre per due volte, sulla home page del sito web e sulla pagina Facebook della convenuta come indicato nel dispositivo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, e sono compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale mentre i residui due terzi sono posti a carico di parte convenuta e liquidati complessivamente in euro 9.402 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda di parte attrice limitatamente all'accertamento della nullità del marchio per violazione di legge;
- per l'effetto, inibisce alla Onlus convenuta qualsiasi utilizzo del segno distintivo rappresentato dal proprio marchio nella parte in cui è riportata la denominazione “crocerossa garibaldina 1860”;
- rigetta, nel resto, le domande attoree formulate;
pagina 8 di 9 - ordina la pubblicazione della sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti, su due riviste specializzate del settore del volontariato a scelta dell'Attrice e con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso delle spese da parte della convenuta dietro presentazione delle relative fatture;
ordina, inoltre, alla convenuta la pubblicazione della sentenza per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti, sulla home page del sito web e sulla pagina
Facebook della convenuta;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 9.402, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.11.2024.
Roma, 23.11.2024
Il Presidente estensore
Claudia Pedrelli
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