Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2024, proposto dall’impresa Tecno Service S.a.s. di NT GI e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Massaro Cenere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via B. Verona, n. 6;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 69 del 10 aprile 2024 di ingiunzione di rimozione degli impianti pubblicitari “mantenuti in assenza di autorizzazione” ivi indicati;
- dei verbali del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Corleone: prot. n. 8132 del 13.03.2021, prot. n. 22392 del 13.07.2021, prot. n. 5065 del 14.02.2022; prot. n. 8122 del 8.03.2023 nelle parti di interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Corleone;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 413 del 24 luglio 2024;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto ritualmente notificato il 25 giugno 2024 e depositato il 2 luglio 2024, parte ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’ordinanza dirigenziale n. 69 del 10 aprile 2024 – notificata a mezzo p.e.c. in data 26 aprile 2024 – con cui il Comune di Corleone ha ingiunto di rimuovere, entro sette giorni, n.15 impianti pubblicitari asseritamente “ mantenuti in assenza di autorizzazione ” ivi indicati, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi con avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, il ripristino dell’area occupata sarebbe stato effettuato d’ufficio con aggravio di spese.
L’impresa ricorrente precisa in fatto che di tali impianti tre erano già stati dismessi nel 2023; altri quattro sono stati smontati dopo la notifica dell’ordinanza di rimozione impugnata perché “ non più di interesse al mantenimento ”, ragione per cui gli impianti esistenti oggetto dell’ordinanza di rimozione impugnata sarebbero sette e regolarmente assentiti dal Comune di Corleone, giusta autorizzazione n. 34 del 2004.
Deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:
1. “ violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6 del d.lgs. n. 285/1992 – violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del dpr 16.12.1992 n. 495 – violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari – grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – erroneità della motivazione - illogicità e irragionevolezza manifeste – violazione dei principi di ragionevolezza e 7 imparzialità – eccesso di potere sotto il profilo della carenza ed erroneità dei presupposti” poiché il Comune di Corleone ha ordinato la rimozione di impianti pubblicitari assentiti con l’autorizzazione n. 34/2004, senza avere previamente annullato l’atto autorizzativo predetto, né ha avviato un procedimento volto alla contestazione della loro ubicazione al fine di consentirne lo spostamento e/o un ricollocamento, così come è accaduto per altri impianti nel passato;
2. “ violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari – violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6 del d.lgs. n. 285/1992 – violazione e falsa applicazione 9 dell’art. 51 del dpr 16.12.1992 n. 495 – violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 - grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – erroneità della motivazione – illogicità e irragionevolezza manifeste – violazione dei principi di ragionevolezza e imparzialità – eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti ” poiché tutti gli impianti oggetto dell’impugnata ordinanza di rimozione sono stati realizzati in conformità all’autorizzazione n. 34/2004 rilasciata dal Comune di Corleone;
3. “ violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del regolamento 12 comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 del regolamento comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari – violazione e falsa della l. n. 241/1990 – grave travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – erroneità della motivazione - illogicità e irragionevolezza manifeste – violazione dei principi di ragionevolezza e imparzialità – eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti ”.
Il Comune di Corleone avrebbe dovuto valutare, prima di ordinare la rimozione degli impianti, la possibilità di ricollocarli e/o adeguarli, come già fatto in passato in applicazione dell’art. 25 del Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari; inoltre, l’art. 23 del Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione, prevedono a favore delle amministrazioni comunali la facoltà di deroga alle distanze minime per il posizionamento di cartelli pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
L’amministrazione comunale con memoria di costituzione del 22 luglio 2024, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché è impugnato un provvedimento di rimozione di impianti pubblicitari posizionati su strada pubblica adottato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 30 aprile1992 n.285; nel merito, ha contestato l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 413 del 24 luglio 2024, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, al fine del mantenimento della res adhuc integra fino alla pronuncia di merito, ferma e impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulle questioni sollevate in rito.
Con memoria del 5 dicembre 2024, il Comune di Corleone ha insistito nella preliminare eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memoria del 13 dicembre 2024, l’impresa ricorrente ha argomentato a sostegno della tesi della giurisdizione del giudice adito e, nel merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione su conforme richiesta delle parti presenti.
DIRITTO
Alla luce dell’approfondimento del merito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Corleone.
Così come già rilevato da questa Sezione con riferimento a provvedimenti di tenore analogo a quello per cui è causa (T.A.R. Sicilia-Palermo, IV, 29 novembre 2024, n. 3298; id. III, 27 ottobre 2021, n. 2912), l’Amministrazione comunale resistente ha fatto applicazione dell’art. 23, co. 13 bis , del d.lgs. n. 285/1992 (comma aggiunto dall’art. 30, co. 1, lett. c), della l. n. 472/1999), secondo il quale “ In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 (…), l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto…. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo …”.
Il richiamato 1° comma, per quel che qui rileva, infatti, prevede che “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica ”.
Nel caso di specie, va rilevato che:
- l’art. 12 del predetto regolamento prevede che il titolare dell’autorizzazione all’istallazione dell’impianto pubblicitario ha l’obbligo di “ provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’istallazione o di motivata richiesta del Comune ”;
- in ogni caso, l’invocata autorizzazione n. 34 del 2004, aveva ad oggetto l’effettuazione dei lavori per l’installazione degli impianti pubblicitari con validità di un anno.
Ciò posto, secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ.Un., 19 agosto 2009, n. 18357) non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada; pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23 e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d.lgs. n. 150/2011).
A nulla rileva, nel provvedimento impugnato, l’assenza del riferimento specifico all’art. 23, co. 13 bis , del d.lgs. n. 285/1992 in quanto l’art. 24 del Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 22 marzo 2018, quest’ultimo richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che per le violazioni delle norme del Regolamento medesimo nonché di quelle che riguardano provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applicano le sanzioni e le procedure amministrative di cui al citato art. 23 del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.
A ciò va aggiunto che la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell’Amministrazione comunale che qualora accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta (cfr. Cons. Stato, V, 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; id. 27 marzo 2013, n. 1777; T.A.R. Abruzzo Pescara, I, 27 febbraio 2018, n. 67).
Va infine precisato che non si verte in materia di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la materia per cui è causa alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO