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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n.1936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani, ai sensi dell'art.281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1936/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cingolani, Parte_1 C.F._1 acera no n.34
-ricorrente– CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
pre lla predetta Avvocatura siti in Perugia, via degli Offici n.14
-resistente-
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
-resistente contumace-
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
-resistente contumace- (c.f. ) CP_4 C.F._3
-resistente contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 13.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. provvedeva a depositare dinanzi all'adito Tribunale un ricorso ex combinato Parte_1 dispos decies c.p.c., art.15 del D.Lgvo n.150/2011 ed art.170 del D.P.R.n.115/2002 per ottenere la dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 07.09.2023 -comunicato in data 08.09.2023- in favore del ctu nella procedura esecutiva immobiliare n.141/2022 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, nella parte in cui era ivi disposta l'anticipazione dei compensi in questione a carico dell'attuale ricorrente nella qualità di creditore procedente, nonostante quest'ultimo fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello stato. Delle diverse parti convenute si costituiva in giudizio solo il -rimanendo le altre Controparte_1 parti contumaci- il quale, richiamata la sentenza n.217/2019 della Corte Costituzionale e visto il disposto dell'art.131 del D.P.R.n.115/2002, concludeva affinchè il Tribunale giudicasse secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite. Nelle more del giudizio parte ricorrente dava atto che il decreto del 07.09.2023 oggetto di impugnazione era stato modificato dal Giudice delle Esecuzioni che lo aveva precedentemente emesso, il quale, con provvedimento del 25.10.2023 depositato in atti, aveva disposto che l'anticipo dei compensi e delle spese del ctu non dovesse più essere posto a carico del creditore procedente ma a carico dell'erario; segnalava pertanto l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il , preso atto del Controparte_1 sopravvenuto decreto di modifica del provvedimento liquidatorio impugnato, si associava alla richiesta di parte ricorrente di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Alla luce di quanto rappresentato dalle parti la causa veniva rinviata all'udienza del 13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c.. In sede di note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti confermavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
* La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In altri termini la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso della controversia fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi da rendere non più necessaria la pronuncia giudiziale sulle domande originariamente proposte. Esattamente come nel caso di specie, laddove la sopravvenienza del provvedimento di modifica del decreto oggetto di ricorso e di impugnazione -id est decreto del 25.10.2023 emesso dal G.E. del procedimento di esecuzione immobiliare n.141/2022, con il quale è stato disposto che l'onere del pagamento dell'anticipo delle spese e dei compensi del ctu deve fare carico all'erario e non più al creditore procedente (odierno ricorrente)- ha fatto venire meno tra le parti la ragione d'essere sostanziale della controversia, rendendo non più necessaria la pronuncia di questo Tribunale nei confronti della domanda originariamente proposta. Conseguentemente nulla osta alla pronuncia di cessazione della materia del contendere. In ordine alle spese di lite la peculiarità della controversia e la difficile individuazione della parte sostanzialmente soccombente, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022; Cass.Civ.n.7064 del 15.03.2024; Corte Cost.n.77 del 19.04.2018), inducono a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte ricorrente , Parte_1 nei confronti delle parti convenute , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
, ogni co
[...] CP_4 i per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 12.04.2025
Andrea Giuliani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani, ai sensi dell'art.281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c., ultimo comma, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1936/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cingolani, Parte_1 C.F._1 acera no n.34
-ricorrente– CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
pre lla predetta Avvocatura siti in Perugia, via degli Offici n.14
-resistente-
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
-resistente contumace-
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
-resistente contumace- (c.f. ) CP_4 C.F._3
-resistente contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 13.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. provvedeva a depositare dinanzi all'adito Tribunale un ricorso ex combinato Parte_1 dispos decies c.p.c., art.15 del D.Lgvo n.150/2011 ed art.170 del D.P.R.n.115/2002 per ottenere la dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 07.09.2023 -comunicato in data 08.09.2023- in favore del ctu nella procedura esecutiva immobiliare n.141/2022 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, nella parte in cui era ivi disposta l'anticipazione dei compensi in questione a carico dell'attuale ricorrente nella qualità di creditore procedente, nonostante quest'ultimo fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello stato. Delle diverse parti convenute si costituiva in giudizio solo il -rimanendo le altre Controparte_1 parti contumaci- il quale, richiamata la sentenza n.217/2019 della Corte Costituzionale e visto il disposto dell'art.131 del D.P.R.n.115/2002, concludeva affinchè il Tribunale giudicasse secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite. Nelle more del giudizio parte ricorrente dava atto che il decreto del 07.09.2023 oggetto di impugnazione era stato modificato dal Giudice delle Esecuzioni che lo aveva precedentemente emesso, il quale, con provvedimento del 25.10.2023 depositato in atti, aveva disposto che l'anticipo dei compensi e delle spese del ctu non dovesse più essere posto a carico del creditore procedente ma a carico dell'erario; segnalava pertanto l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il , preso atto del Controparte_1 sopravvenuto decreto di modifica del provvedimento liquidatorio impugnato, si associava alla richiesta di parte ricorrente di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Alla luce di quanto rappresentato dalle parti la causa veniva rinviata all'udienza del 13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c.. In sede di note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti confermavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 terdecies c.p.c. e 281 sexies c.p.c., ultimo comma.
* La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In altri termini la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso della controversia fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi da rendere non più necessaria la pronuncia giudiziale sulle domande originariamente proposte. Esattamente come nel caso di specie, laddove la sopravvenienza del provvedimento di modifica del decreto oggetto di ricorso e di impugnazione -id est decreto del 25.10.2023 emesso dal G.E. del procedimento di esecuzione immobiliare n.141/2022, con il quale è stato disposto che l'onere del pagamento dell'anticipo delle spese e dei compensi del ctu deve fare carico all'erario e non più al creditore procedente (odierno ricorrente)- ha fatto venire meno tra le parti la ragione d'essere sostanziale della controversia, rendendo non più necessaria la pronuncia di questo Tribunale nei confronti della domanda originariamente proposta. Conseguentemente nulla osta alla pronuncia di cessazione della materia del contendere. In ordine alle spese di lite la peculiarità della controversia e la difficile individuazione della parte sostanzialmente soccombente, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022; Cass.Civ.n.7064 del 15.03.2024; Corte Cost.n.77 del 19.04.2018), inducono a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte ricorrente , Parte_1 nei confronti delle parti convenute , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
, ogni co
[...] CP_4 i per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Spoleto, 12.04.2025
Andrea Giuliani