CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Michele De Maria Presidente rel.
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
nella causa civile iscritta al n°1105 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Grillo e Alberto Cadelo Parte_1
APPELLANTE CONTRO
COroparte_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2023 ha chiesto al G.L. Parte_1 del Tribunale di Palermo di accertare l'illegittimità del licenziamento intimatole da con nota del 28/07/2023. COroparte_1
Ha dedotto di essere stata dipendente di dal 01/12/2010 con contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nel livello “C” e di avere disimpegnato le mansioni di “Operatore di sportello (senior)” presso l'ufficio postale di Villabate. Con nota del 13/07/2023 le aveva contestato di avere effettuato COroparte_1 una serie di operazioni afferenti a prelievi di denaro e rimborsi di CP_2 all'insaputa della cliente titolare del rapporto ( poi confluiti
[...] Persona_1 sul conto di altro soggetto /tale legato da rapporti di inter esse Persona_2 con la Pt_1
Ha sostenuto la che il licenziamento irrogato da fosse illegittimo Pt_1 CP_1 perché fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della cliente e sugli accertamenti interni della società, senza assolvere al proprio onere probatorio, basandosi
“esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate”.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 sostenendo la legittimità e la proporzionalità del licenziamento. In particolare, la società ha rilevato che dall'analisi dei giornali di fondo delle giornate, in cui risultavano rimborsate anticipatamente quote dei BFP sottoscritti dalla era stata accertata “la riconducibilità delle operazioni all'account della Per_1 ricorrente “ (che identifica univocamente la dipendente CP_3 Parte_1
) ed erano emerse alcune dinamiche (orari dei prelievi, riversamento delle somme,
[...] etc.) che, unitamente alla dichiarazione resa dalla cliente confermavano Per_1 distrazione, così come dettagliatamente riportato nella contestazione disciplinare da intendersi in questa sede ritrascritta”.
Con sentenza del 28/5/2024 , sulla base delle sole evidenze documentali prodotte, il G.L rigettava il ricorso. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere probatorio in materia di licenziamento per giusta causa ricadente sul datore di lavoro, riteneva che la connessione temporale e la parziale coincidenza quantitativa tra le operazioni relative alla posizione della cliente con quelle effettuate sul conto di Persona_1
rilevavano “l'effettiva sussistenza di condotte intenzionali non Persona_2 conformi al Codice Etico aziendale, ai “principi di buona condotta per il personale UP”, nonché agli obblighi previsi dagli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dall'art. 52 del CCNL, risultando peraltro idonee ad esporre la convenuta ad un notevole danno all'immagine, con conseguente compromissione del vincolo fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, soprattutto in relazione alle specifiche mansioni espletate dalla lavoratrice (operatrice di sportello senior), sì da porre in dubbio la corretta futura esecuzione dell'attività lavorativa e giustificare il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro”. Avverso la sentenza ha proposto gravame con appello Parte_1 depositato in Cancelleria il 03/10/2024, chiedendone la riforma. Con unico complesso motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto “provata la riconducibilità” alla dipendente delle operazioni afferenti a prelievi di denaro e a rimborsi di disconosciuti da CP_2 CP_4
In particolare, rileva che il Giudice di prime cure ha dichiarato legittimo il licenziamento aderendo integralmente alla ricostruzione dei fatti effettuata da CP_1 sulla scorta di un'indagine interna fondata su “meri indizi e su circostanze non adeguatamente verificate” ed ancora raccolte “in assenza di contraddittorio” un violazione dei principi sottesi all'art. 111 Cost. Sostiene che il Giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo esaminato le giustificazioni rese dalla dipendente, riferendosi “pedissequamente” alle conclusioni della società.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita onde ne COroparte_1 va dichiarata la contumacia.
******
Tanto premesso, deve anzitutto darsi atto che ad onta della mancata costituzione in giudizio della società appellata, la ha riversato nel giudizio di appello Pt_1 l'intera documentazione posta a base della contestazione disciplinare, mettendola a disposizione dello scrutinio devoluto a questa Corte di Appello.
l'appello è infondato. La vicenda prende le mosse da una segnalazione di una cliente dell'ufficio postale cui era addetta la la quale, ricevuto il prospetto annuale relativo al libretto Pt_1 di risparmio n, 51918728, notava che l'importo accreditato pari a € 26.000,00 fosse di gran lunga inferiore all'importo di € 65.000,00 confluito nel suddetto libretto appena un anno prima.
Rilevava la nella richiesta di restituzione delle somme inoltrata alla Per_1 società, “… di non avere mai prelevato la suddetta somma e che le uniche operazioni effettuate erano i piccoli prelevamenti connessi al prodromico accredito della propria modesta pensione di euro 840,00 circa mensili”.
La provvedeva a disconoscere le operazioni di rimborsi anticipati dei BFP Per_1
e i contestuali prelievi, operazioni queste tutte eseguite dall'account riferito alla
Pt_1
avviava un'indagine interna, analizzando i riscontri sui GdF relativi alle CP_1 giornate in cui venivano effettuati i rimborsi contestati dalla cliente e all'esito dell'audizione della dei dipendenti dell'ufficio nonché della Pt_1 COroparte_5 riteneva “confermato il sospetto di una distrazione di somme all'insaputa della cliente” riconducibile alla Pt_1
L'accertamento dei fatti e della relativa responsabilità della discende, in via Pt_1 principale, dall'analisi dei documenti e dai dati di riscontro informatico, debitamente specificati nella summenzionata contestazione disciplinare, ovverosia:
1. dossier libretto postale nr. 51918728 intestato alla cliente aperto in Persona_1 data 21 dicembre 2021; 2. movimentazione libretto postale n. 51918728 dalla data di apertura al 17 marzo 2023; 3. modulo di richiesta emissione BFP dematerializzati del 21 dicembre 2021; 4. modulo di richiesta emissione BFP dematerializzati del 21 marzo 2022; 5. richieste di rimborso anticipato BFP “dematerializzati” relative all'anno 2022 e ai primi mesi del 2023 (v. doc. nn. 7, 8, 9 10e 11 del fascicolo di primo grado dell'appellata). Il libretto DR n. 51918728 veniva aperto dalla il 21/12/2021, quando il Per_1 marito che sarebbe morto pochi mesi dopo era in ospedale, ed in esso confluivano due BFP rispettivamente di importo pari ad € 32.463,47 e di € 27.077,96 e del saldo di circa € 9.000,00 giacente sul DR cointestato ai due coniugi. Va immediatamente evidenziato che l'intera operazione veniva effettuata dalla come attestato dall'identificativo informatico di accesso “ Pt_1 CP_3
Dalle analisi contabili risultava che nel corso degli anni i coniugi erano soliti prelevare esclusivamente gli importi riferiti alla pensione.
A partire dal 2022 (dopo il decesso del marito della avvenuto a marzo Per_1
2022) tale prassi era mutata radicalmente con la richiesta di rimborsi anticipata di CO
e prelievi di gran lunga superiori a quelli abitualmente riscossi. In particolare, le operazioni di rimborso con contestuale prelievo disconosciute dalla riguardavano le seguenti giornate: Per_1
- 19 gennaio 2022 rimborso anticipato BFP per € 3.992,00 e contestuale prelievo di € 4.000,00;
- 26 gennaio 2022: rimborso anticipato BFP per € 998,00 e contestuale prelievo di € 4.000,00;
- 21 febbraio 2022: rimborso anticipato BFP per € 2.495,00 e contestuale prelievo di € 2.550,00.
La riferiva di non essersi recata presso l'ufficio postale di Villabate in Per_1 quelle giornate, mentre risultava il pagamento di un'utenza nella giornata del 24/01/2022. Ancora, in data 01/03/2022, in occasione del primo rateo di pensione sul nuovo libretto, la riscattava la polizza PosteVita n. 50013370663 intestata al Per_1 marito, di cui lei era beneficiaria, con versamento iniziale di € 10.000,00, che veniva riversato sul libretto.
Dalla rendicontazione emerge che il 21 marzo 2022 veniva richiesta l'emissione di un BFP per il suddetto importo e veniva effettuato il rimborso anticipato di quota parte di altro BFP per l'importo di € 4.491,00 con prelievo contestuale di € 4.850,00. Anche in relazione a tale operazione la cliente dichiarava, in sede di audizione, di non essere a conoscenza dell'emissione di tale BFP e disconosceva la sottoscrizione del “modulo di richiesta emissione Buono Fruttiferi Postali dematerializzati”. Vieppiù, dall'analisi dei movimenti sul libretto della emergeva che tutte le Per_1 operazioni effettuate dall'account personale della (per un totale di 26) dal Pt_1 marzo 2022 venivano processate “fuori gestione code”. La Cliente riferiva che quando si recava presso l'ufficio postale l'appellante la chiamava “facendomi saltare il turno”; peraltro, la cliente riferiva che la Pt_1 operava in autonomia inserendo il PIN associato al libretto. Occorre, peraltro, rilevare che le firme apposte ai moduli per autorizzare tali operazioni di rimborso e contestuale prelievo, disconosciute dalla cliente, sono palesemente diverse rispetto alla firma autentica depositata della Per_1
Stante il rilievo sulla autenticità delle firme apposte ai suddetti moduli, la società evidenziava che da un semplice confronto visivo con quelle autentiche risultavano alterate quelle relative alle giornate del 5/16 gennaio 2023, 13/24 febbraio 2023 e 7 marzo 2023 La società ha poi contestato alla dipendente di avere effettuato ulteriori operazioni nel periodo dal gennaio 2023 al 17 marzo 2023 di rimborso e contestuali prelievi, uno di questi effettuato il 30.01.2023 ad ufficio chiuso. In particolare, la società rilevava che “dopo il pagamento di un bollettino di conto corrente per l'importo di € 42,50 con chiusura utente alle ore 19:01 e avviate le procedure di chiusura contabile della cassa, ( effettuava la “prenotazione prelievo DAS” alle CP_7 ore 19.05 e lo “scarico materialità sportello” alle ore 19.06. alle ore 19.07, ad ufficio chiuso al pubblico, e ben sei minuti dopo rispetto alla conclusione della precedente operazione, Lei CO identifica la cliente e, con la carta n. 94222256, effettua il rimborso di per un Per_1 importo complessivo di € 2.990,00 e contestuale prelievo di € 2.000,00. A seguire, alle ore, 19.21, effettuava un versamento in proprio”. La società, quindi, procedeva ad analizzare gli orari in cui dall'account personale della venivano effettuate operazioni sul libretto intestato alla Pt_1 Per_1 osservando che spesso venivano effettuati alla chiusura dell'ufficio in netto contrasto con la routine precedentemente osservata dalla cliente. Da tale circostanza, ha attendibilmente dedotto che la ebbe ad operare CP_1 Pt_1 in assenza della cliente “avendo a sua disposizione le credenziali di accesso al libretto di risparmio, ivi compresa la carta e il pin per effettuare prelevamenti” in violazione delle disposizioni aziendali.
La stessa appellante ha, peraltro, confermato che “… a volte mi ha lasciato bollettini o F24 da pagare in contanti: io facevo l'operazione in sua assenza, mettevo tutto dentro una busta e la signora veniva a prenderli oppure glieli lasciavo io fuori dall'ufficio nei pressi di una piazzetta di passaggio”. Ancora, la società evidenziava “frequenti e apparentemente immotivate sostituzioni della carta libretto associata al rapporto n. 51918728”. Tali sostituzioni, motivate dalla come “malfunzionamento”, venivano Pt_1 effettuate il 05/01/2023, il 13/02/2023 e il 07/03/2023. Anche in questo caso la ha disconosciuto la firma apposta al modulo di Per_1 sostituzione della carta. La cliente riferiva di essersi accorta di tali sostituzioni soltanto a seguito dell'invio della rendicontazione annuale del libretto, quando, recatasi all'ufficio postale chiedeva ad altro dipendente, , la stampa delle movimentazioni del Persona_3 libretto e dei buoni, operazione che non fu possibile fare prima perché la sua carta non funzionava essendo stata sostituita dalla Pt_1
Prima del marzo 2023, la stessa non avrebbe potuto accorgersi delle Per_1 predette sostituzioni avendo effettuato tutte le operazioni da gennaio 2023 a marzo 2023 con l'appellante. Successivamente all'08.03.2023, quando veniva rilevata l'anomala sostituzione della carta della nessun altro malfunzionamento della carta in uso si è Per_1 verificato. La società rilevava che nei moduli “distinte per invio carte annullate al DT26” dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 non vi era alcuna annotazione riferita alle summenzionate sostituzioni della carta. Interrogata in sede di audizione la non ha saputo spiegare il motivo per cui Pt_1 non vi fosse traccia di tali sostituzioni.
La società, infine, contestava alla dipendente ulteriori anomalie operative. Durante le verifiche interne è infatti emerso che, in concomitanza con gli irregolari rimborsi dal Libretto DR della cliente la effettuava una serie di Per_1 Pt_1 operazioni riconducibili ad operatività personali, a fronte delle quali veniva impiegata quota parte dei proventi delle operazioni fraudolente riscontrate.
La dipendente, infatti, era solita effettuare: versamenti di importi in contanti sul proprio conto corrente n. 6933937 e ricariche della carta PostePay Evolution n. 5333171100701974 alla stessa intestata, nonché versamenti di piccoli e variabili importi, processati in proprio dalla dipendente, tra cui con una certa ricorrenza quelli effettuati in contante sul conto corrente n. 1028196937 intestato a tale
, che si è appreso essere il cognato del dipendente Persona_2 CP_8 Part (dipendente dello stesso e con il quale l'appellante aveva un conto
[...] gioco in comune (v. doc.nn 18 e 28 fascicolo di primo grado appellata) Nel 2019, sul conto corrente del venivano effettuati versamenti di piccolo Per_2 importo per un ammontare complessivo di € 2.640,00; nell'anno 2020 non si registravano versamenti in contante;
nell'anno 2021, si contabilizzano un totale di quattro versamenti per un importo complessivo pari ad € 2.300,00; nell'anno 2022 si registra con cadenza pressoché mensile versamenti in contanti per un importo complessivo pari ad € 10.750,00 (tutti effettuati presso la PDL della;
dal 5 Pt_1 gennaio al 7 marzo 2023 venivano registrati cinque versamenti per un ammontare di
€ 3.370,99. L'improvviso incremento di versamenti in contante sul conto corrente del Per_2 durante gli anni 2022/2023, coincide temporalmente, con le operazioni di rimborso anticipato dei BFP sul DR intestato alla Per_1
Peraltro, così come specificato nella contestazione disciplinare, tali versamenti venivano effettuati a favore del al di fuori del sistema “gestione code” Per_2 dalla postazione della con firme evidentemente non autentiche. Pt_1
La dichiarava, inoltre, che all'indomani della sua denuncia ai Carabinieri, Per_1
l'appellante si recava dalla stessa per chiederle di ritirare la querela proponendole un accordo La non ha smentito la circostanza della visita, chiaramente omettendo di aver Pt_1 proposto un accordo alla per ritirare la denuncia come dichiarato dalla Per_1 cliente, ma certamente anche questo elemento denota quantomeno una condotta poco trasparente della lavoratrice. La ha negato la fondatezza degli addebiti, sostenendo che sia le operazioni di Pt_1 rimborso che i contestuali prelievi e i successivi accrediti sul conto del Per_2 fossero stati effettuati in presenza dei clienti.
A giustificazione del fatto che tutte le operazioni disconosciute dalla Per_1 fossero state effettuate da lei e al di fuori del sistema “gestione code” dichiarava di avere nel tempo instaurato con la stessa un rapporto cordiale, per cui “Appena entrava in ufficio lei veniva direttamente da me, io la facevo passare con il “numero a vuoto” ossia quando chiamavo un numero ed il cliente non si presentava facevo passare la signora”. La dipendente ha però ammesso di avere operato anche in assenza della cliente, essendo in possesso delle credenziali e del PIN.
Peraltro, non ha trovato alcun riscontro probatorio l'affermazione della Pt_1 secondo cui la cliente avrebbe prelevato tali somme per ristrutturare casa. Di contro, va ancora una volta evidenziata la circostanza che alle richieste di rimborso dei BFP seguiva contestualmente un prelievo di pari importo e, nel medesimo periodo, tali somme venivano accreditate sul conto del Per_2
Deve allora convenirsi con il G.L. secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la legittimità del licenziamento non si fonda su un'acritica adesione alla ricostruzione della vicenda fatta da ma su molteplici anomalie e CP_1 violazioni di prassi aziendali da parte della Pt_1
Non ha fondamento alcuno l'asserita violazione dei principi sottesi alla tutela del contradditorio, poiché, una volta resa edotta delle contestazioni, né in sede di audizione né con gli atti del presente giudizio la ha fornito alcun elemento Pt_1 concreto che possa confutare il quadro emerso dall'accertamento effettuato dalla società. Nessuna violazione del diritto di difesa è quindi invocabile dalla che è stata Pt_1 informata tempestivamente (all'indomani della denuncia della del Per_1 procedimento disciplinare a suo carico e delle evidenze documentali. Nessun errore di valutazione è ravvisabile nel ragionamento del Giudice di prime cure che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di cui è causa. Le condotte ascrivibili alla devono infatti essere valutate con specifico Pt_1 riferimento alla qualità della posizione rivestita ed all'intensità dell'elemento fiduciario alla stessa sotteso. Ai lavoratori delle è richiesto un particolare dovere di diligenza e di CP_1 obbedienza alle procedure aziendali, avendo essi la responsabilità della gestione di denaro dei clienti che si affidano con fiducia ai dipendenti della società. Lo stesso contratto collettivo applicato ai dipendenti delle Poste all'art. 52 (rubricato
“Doveri del dipendente”) l'obbligo di “osservare norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, ed in particolare: b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli;
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio nonché astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
non sottrarre, danneggiare o fare uso improprio di beni materiali e immateriali messi a disposizione dall'Azienda, compreso il patrimonio informatico”. Il successivo art. 54, paragrafo VI, individua le ipotesi di licenziamento senza preavviso: “a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o auspicati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio; c) per violazioni dolose di leggi
o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”. Si è che la pacifica verificazione delle operazioni e le circostanze gravemente indiziarie emerse dall'inchiesta interna soddisfano l'onere della prova posto a carico del datore di lavoro e non sono state adeguatamente rintuzzate dal lavoratore incolpato. Per quanto suesposto, l'appello va disatteso e la sentenza di primo grado confermata. La mancata costituzione in giudizio di parte appellata esime la Corte dal regolamento delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di COroparte_1 che dichiara, conferma la sentenza n. 2369/2024 emessa dal tribunale di Palermo in data 28 maggio 2024. Lascia le spese del presente grado del giudizio a carico della parte che le ha anticipate. Palermo 3 aprile 2025 Il Presidente est. Michele De Maria