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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. TO Vittoria SA Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1018/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i. promosso da
(C.F. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Teramo,1 presso lo studio dell'avv. Grazia
[...]
Gugliotta che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Reclamante contro
(C.F. nato il [...]; Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_3 C.F._2 domiciliati in Catania, via M. Ventimiglia, 117 presso lo studio dell'avv. Davide Scionti che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI - I DIRITTI del DEBITORE
SEGRETARIATO SOCIALE (C.F. ) rappresentato e Parte_4 P.IVA_2 difeso dall'avv. Innocenzo Grimaldi come da procura in atti;
nella qualità di gestore della procedura di sovraindebitamento;
Parte_5
; Controparte_2
; Controparte_3
Controparte_4
1
[...] Reclamati
All'udienza del 19.9.2025 i difensori delle parti costituite discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.64/2025, depositata il 30.4.2025, il Tribunale di Catania omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza presentato da e sul presupposto delle Controparte_1 Parte_3 attestazioni da parte dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato
I Diritti del Debitore Segretario Sociale sia di avere effettuato le prescritte Parte_4 comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'art.70 del c.c.i.i. come disposto con decreto del
Tribunale di Catania del 24.2.2025 sia che non erano state presentate osservazioni dai creditori.
Con ricorso depositato il 3.7.2025, a mezzo della procuratrice Parte_1 [...] ha proposto reclamo ex art. 51, comma 1, del c.c.i.i. avverso la detta Parte_2 sentenza, lamentando che il gestore della crisi aveva omesso di considerare nel piano di ristrutturazione dei debiti poi omologato il credito vantato da essa nonostante Parte_1 avesse regolarmente comunicato alla procedura di essere divenuta titolare del credito per effetto della cessione in blocco, pubblicata sulla G.U. del 10.6.2021, n.68, dal Banco BPM S.p.A. con la quale i debitori e avevano stipulato il 31.7.2007 contratto di muto ipotecario. CP_1 Pt_3
Deducevano che BPM S.p.A. aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare a carico dei coniugi in quanto inadempienti e che il 27.10.2021 essa era intervenuta ex Controparte_5 Pt_1 art.111 c.p.c. nella predetta procedura esecutiva in surroga della cedente.
Inoltre, in data 7.2.2024, intrapresa una prima procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte dei consumatori e - della quale CP_1 Pt_3 Parte_1 aveva avuto notizia dalla cedente BPM S.p.A., aveva comunicato all'Organismo di composizione della crisi I Diritti del Debitore Segretario Sociale il credito vantato di euro Parte_4
163.825,70 derivante dal mutuo ipotecario ceduto da BPM S.p.A. allegando la documentazione a supporto.
Chiedeva, stante l'omessa inclusione del credito di nel piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Catania, di annullare il piano o in subordine riformarlo inserendo il credito vantato o in ulteriore subordine rimettere gli atti al tribunale competete per gli opportuni adempimenti, con vittoria delle spese del giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito l'
[...]
per eccepire il difetto di Controparte_6
2 procura rilasciata da a la carenza di legittimazione ad Parte_1 Controparte_7 agire di per carenza di prova della cessione del credito;
il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, evidenziando la correttezza dell'attività espletata dal gestore della crisi quale persona fisica attraverso la quale l'organismo svolge la prestazione di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
l'inammissibilità del proposto reclamo per mancato rispetto da parte della banca mutuante di valutare il merito creditizio prima di erogare il mutuo.
Chiedeva il rigetto del reclamo con vittoria delle spese di lite.
Si sono altresì costituiti i debitori e per eccepire la Controparte_1 Parte_3 carenza di legittimazione attiva di in carenza di prova della titolarità del credito e la Parte_1 genericità della contestazione in ordine alla mancata comunicazione ex art.70, 3° comma, del c.c.i.i. non essendovi prova dell'invio della p.e.c. del 7.2.2024 all'organismo di composizione della crisi.
Assumono poi l'omessa proposizione di osservazioni al gestore e la conseguente inammissibilità delle tardive osservazioni proposte con il reclamo, rilevando comunque la conoscibilità della nuova procedura stante la sospensione della esecuzione immobiliare
Non si sono costituiti il gestore della crisi , i creditori della procedura Controparte_8
, Comune di Catania e . Controparte_2 Controparte_4
1) Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Organismo di
Composizione della Crisi e del gestore quale persona fisica nominata da quest'ultima per la gestione della procedura nel procedimento di reclamo ex art.51 del c.c.i.i. avverso il decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In proposito va richiamato un recente arresto dei giudici di legittimità (sez. I civile,
27/02/2025, n.5157) che, sebbene riferito a controversia relativa ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dalla abrogata disciplina dettata dalla legge n.3 del 2012, è applicabile anche alla nuova disciplina dettata dagli artt. 65 e ss. del c.c.i.i. espressamente richiamata in un passaggio della motivazione.
La Corte di Cassazione, dopo aver affermato che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologa spetta solo a chi è stato parte nel relativo giudizio di omologa ed analogamente nei procedimenti di concordato preventivo e fallimentare, ove il reclamo è proponibile solo dai creditori opponenti o dal debitore in caso di diniego dell'omologa, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di
3 omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale".
Avuto riguardo poi alla nuova procedura dettata dal codice della crisi di impresa, la
Cassazione ha evidenziato con la citata sentenza che “il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della L. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - "la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è impugnabile ai sensi dell'articolo 51" (art. 70, comma 8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); la sentenza di omologazione del "concordato minore" è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del "concordato minore" è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50, comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle
"parti", e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Dopo tale affermazione ha tuttavia evidenziato che la regola subisce una eccezione nell'ipotesi in cui il reclamante “sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire dinanzi al giudice monocratico per difetto o nullità della comunicazione prevista dall'art. 10 e dal primo comma dell'art. 12 bis L. n. 3/2012, dato che in questo caso … la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo prevista dall'art. 404 c.p.c., atteso che il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa, dovendosi, al contrario, riconoscere al creditore una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.).”
4 2) Applicando tali principi al caso de quo va affermata la carenza di legittimazione passiva dell'organismo di composizione della crisi e analogamente del gestore nominato dall'organismo, nonché dei creditori Comune di Catania, e CP_2 Controparte_2 Controparte_4 in quanto non hanno proposto opposizione sussistendo quindi la sola legittimazione
[...] passiva dei debitori.
Di conseguenza tutte le difese spiegate dall'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Segretariato Sociale non saranno esaminate essendo carente di Parte_4 legittimazione.
3) Di contro va affermata la legittimazione attiva di quale creditore Parte_1 pretermesso nel piano e nella partecipazione al procedimento di omologa in assenza della comunicazione ex art. 70 del c.c.i.i.
I debitori hanno contestato che sia legittimata a proporre reclamo in Parte_1 quanto non vi sarebbe prova della cessione del credito.
Sul punto va rilevato come la reclamante abbia documentato la cessione in blocco di crediti di BPM S.p.A. ad con contratto concluso il 3.6.2021, cessione pubblicata sulla Parte_1
G.U. n.68 del 10.6.2021, fra i quali rientra il credito nei confronti dei debitori e CP_1 Pt_3 proveniente dal contratto di mutuo ipotecario vantato da BPM S.p.A., come documentato dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente BPM prodotta in atti.
4) Sempre ai fini della legittimazione a proporre il reclamo in assenza di opposizione la pretermissione del credito della emerge dallo stesso piano dei debiti omologato Parte_1 dal Tribunale di Catania nel quale manca l'indicazione fra i creditori della cessionaria, essendo stato inserito nel piano il cedente BPM ormai non più titolare del credito e per un importo che la reclamante assume inferiore al credito maturato.
E' poi incontestato che la cessionaria non abbia ricevuto alcuna comunicazione né del decreto di omologa né ancor prima da parte del gestore dell'organismo a cui i debitori si sono rivolti per proporre la procedura dettata dagli art.65 e ss. del c.c.i.i., né ancor prima della proposta e del piano, ragione per la quale assume di non aver presentato dichiarazione di credito ed eventuali osservazioni.
D'altra parte, la titolarità del credito scaturente dal mutuo ipotecario in capo alla
[...] era già a conoscenza o comunque era conoscibile dall'OCC e dallo stesso gestore posto Parte_1 che il medesimo organismo attraverso lo stesso gestore aveva attivato analoga procedura in favore degli odierni debitori, dichiarata dal tribunale improcedibile con decreto del 31.7.2024 a causa della omessa prova che il gestore avesse comunicato il piano a tutti i creditori.
5 In tale procedura, ricevuta da BPM S.p.A., in luogo di , la comunicazione della Parte_1 proposta e del piano, la cedente avendo ormai ceduto il credito ne aveva dato comunicazione alla cessionaria che con p.e.c. del 7.2.2024 aveva trasmesso la dichiarazione di credito corredata dalla occorrente documentazione, regolarmente ricevuta dall'OCC e dal gestore come documentato con le prodotte ricevute di consegna.
Ne consegue che il difetto di comunicazione ha impedito alla reclamante di costituirsi dinanzi al tribunale con la conseguenza che il reclamo pur non essendo proposto da un creditore opponente è in questo caso ammissibile.
Come già sopra evidenziato, la peculiarità del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo prevista dall'art. 404 c.p.c., atteso che il piano del consumatore, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa.
Con la conseguenza che il creditore per il quale difetta la comunicazione ha “una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (cfr. Cass. n.5157/2025 già citata;
ibidem n.32248/2021).
5) Affermata la legittimazione di ad impugnare il decreto di omologa del piano Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore occorre verificarne la tempestività.
Considerato che il reclamo va proposto nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del decreto di omologa, nel caso in cui come quello in esame sia stata omessa la comunicazione, si applica il termine lungo di 6 mesi ex art. 327 c.p.c. non rilevando la conoscenza aliunde del provvedimento ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale “nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l. fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/12/2024, n.34158).
Nel caso in esame il reclamo è stato tempestivamente avanzato a mezzo la procuratrice poiché è stato depositato il 3.7.2025 a fronte del decreto di Parte_2 omologa pubblicato il 30.4.2025.
6 Il reclamo va quindi accolto e conseguentemente va annullata la sentenza impugnata con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da CP_1
e .
[...] Parte_3
Le spese di lite sostenute dalla reclamante vanno poste a carico dei debitori e CP_1 mentre quelle dell'OCC vanno poste a carico di quale Pt_3 Parte_2 procuratrice di e liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore Parte_1 indeterminato complessità bassa, secondo i valori medi di cui alle tabelle del D.M. 13.8.2022 n.147 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, nei valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata per la fase decisionale ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del
D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania accoglie il reclamo proposto da Parte_2 quale procuratrice di e per l'effetto annulla la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_1
Catania n. 64/2025 pubblicata il 30.4.2025 con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relativo a e;
Controparte_1 Parte_3 condanna e in solido a pagare in favore di Controparte_1 Parte_3 [...] quale procuratrice di le spese del giudizio che liquida Parte_2 Parte_1 quali compensi in €. 5.211.,00 oltre IVA, CPA e spese generali ed €. 174,00 per spese;
condanna quale procuratrice di a pagare Parte_2 Parte_1 in favore di Controparte_6 le spese del giudizio che liquida quali compensi in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e
[...] spese generali
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10/10/2025.
Il Presidente estensore
TO V. SA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. TO Vittoria SA Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1018/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i. promosso da
(C.F. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Teramo,1 presso lo studio dell'avv. Grazia
[...]
Gugliotta che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Reclamante contro
(C.F. nato il [...]; Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_3 C.F._2 domiciliati in Catania, via M. Ventimiglia, 117 presso lo studio dell'avv. Davide Scionti che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI - I DIRITTI del DEBITORE
SEGRETARIATO SOCIALE (C.F. ) rappresentato e Parte_4 P.IVA_2 difeso dall'avv. Innocenzo Grimaldi come da procura in atti;
nella qualità di gestore della procedura di sovraindebitamento;
Parte_5
; Controparte_2
; Controparte_3
Controparte_4
1
[...] Reclamati
All'udienza del 19.9.2025 i difensori delle parti costituite discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.64/2025, depositata il 30.4.2025, il Tribunale di Catania omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza presentato da e sul presupposto delle Controparte_1 Parte_3 attestazioni da parte dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato
I Diritti del Debitore Segretario Sociale sia di avere effettuato le prescritte Parte_4 comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'art.70 del c.c.i.i. come disposto con decreto del
Tribunale di Catania del 24.2.2025 sia che non erano state presentate osservazioni dai creditori.
Con ricorso depositato il 3.7.2025, a mezzo della procuratrice Parte_1 [...] ha proposto reclamo ex art. 51, comma 1, del c.c.i.i. avverso la detta Parte_2 sentenza, lamentando che il gestore della crisi aveva omesso di considerare nel piano di ristrutturazione dei debiti poi omologato il credito vantato da essa nonostante Parte_1 avesse regolarmente comunicato alla procedura di essere divenuta titolare del credito per effetto della cessione in blocco, pubblicata sulla G.U. del 10.6.2021, n.68, dal Banco BPM S.p.A. con la quale i debitori e avevano stipulato il 31.7.2007 contratto di muto ipotecario. CP_1 Pt_3
Deducevano che BPM S.p.A. aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare a carico dei coniugi in quanto inadempienti e che il 27.10.2021 essa era intervenuta ex Controparte_5 Pt_1 art.111 c.p.c. nella predetta procedura esecutiva in surroga della cedente.
Inoltre, in data 7.2.2024, intrapresa una prima procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte dei consumatori e - della quale CP_1 Pt_3 Parte_1 aveva avuto notizia dalla cedente BPM S.p.A., aveva comunicato all'Organismo di composizione della crisi I Diritti del Debitore Segretario Sociale il credito vantato di euro Parte_4
163.825,70 derivante dal mutuo ipotecario ceduto da BPM S.p.A. allegando la documentazione a supporto.
Chiedeva, stante l'omessa inclusione del credito di nel piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Catania, di annullare il piano o in subordine riformarlo inserendo il credito vantato o in ulteriore subordine rimettere gli atti al tribunale competete per gli opportuni adempimenti, con vittoria delle spese del giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito l'
[...]
per eccepire il difetto di Controparte_6
2 procura rilasciata da a la carenza di legittimazione ad Parte_1 Controparte_7 agire di per carenza di prova della cessione del credito;
il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, evidenziando la correttezza dell'attività espletata dal gestore della crisi quale persona fisica attraverso la quale l'organismo svolge la prestazione di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
l'inammissibilità del proposto reclamo per mancato rispetto da parte della banca mutuante di valutare il merito creditizio prima di erogare il mutuo.
Chiedeva il rigetto del reclamo con vittoria delle spese di lite.
Si sono altresì costituiti i debitori e per eccepire la Controparte_1 Parte_3 carenza di legittimazione attiva di in carenza di prova della titolarità del credito e la Parte_1 genericità della contestazione in ordine alla mancata comunicazione ex art.70, 3° comma, del c.c.i.i. non essendovi prova dell'invio della p.e.c. del 7.2.2024 all'organismo di composizione della crisi.
Assumono poi l'omessa proposizione di osservazioni al gestore e la conseguente inammissibilità delle tardive osservazioni proposte con il reclamo, rilevando comunque la conoscibilità della nuova procedura stante la sospensione della esecuzione immobiliare
Non si sono costituiti il gestore della crisi , i creditori della procedura Controparte_8
, Comune di Catania e . Controparte_2 Controparte_4
1) Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Organismo di
Composizione della Crisi e del gestore quale persona fisica nominata da quest'ultima per la gestione della procedura nel procedimento di reclamo ex art.51 del c.c.i.i. avverso il decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In proposito va richiamato un recente arresto dei giudici di legittimità (sez. I civile,
27/02/2025, n.5157) che, sebbene riferito a controversia relativa ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dalla abrogata disciplina dettata dalla legge n.3 del 2012, è applicabile anche alla nuova disciplina dettata dagli artt. 65 e ss. del c.c.i.i. espressamente richiamata in un passaggio della motivazione.
La Corte di Cassazione, dopo aver affermato che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologa spetta solo a chi è stato parte nel relativo giudizio di omologa ed analogamente nei procedimenti di concordato preventivo e fallimentare, ove il reclamo è proponibile solo dai creditori opponenti o dal debitore in caso di diniego dell'omologa, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di
3 omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale".
Avuto riguardo poi alla nuova procedura dettata dal codice della crisi di impresa, la
Cassazione ha evidenziato con la citata sentenza che “il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della L. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - "la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è impugnabile ai sensi dell'articolo 51" (art. 70, comma 8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); la sentenza di omologazione del "concordato minore" è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del "concordato minore" è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50, comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle
"parti", e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Dopo tale affermazione ha tuttavia evidenziato che la regola subisce una eccezione nell'ipotesi in cui il reclamante “sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire dinanzi al giudice monocratico per difetto o nullità della comunicazione prevista dall'art. 10 e dal primo comma dell'art. 12 bis L. n. 3/2012, dato che in questo caso … la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo prevista dall'art. 404 c.p.c., atteso che il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa, dovendosi, al contrario, riconoscere al creditore una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.).”
4 2) Applicando tali principi al caso de quo va affermata la carenza di legittimazione passiva dell'organismo di composizione della crisi e analogamente del gestore nominato dall'organismo, nonché dei creditori Comune di Catania, e CP_2 Controparte_2 Controparte_4 in quanto non hanno proposto opposizione sussistendo quindi la sola legittimazione
[...] passiva dei debitori.
Di conseguenza tutte le difese spiegate dall'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Segretariato Sociale non saranno esaminate essendo carente di Parte_4 legittimazione.
3) Di contro va affermata la legittimazione attiva di quale creditore Parte_1 pretermesso nel piano e nella partecipazione al procedimento di omologa in assenza della comunicazione ex art. 70 del c.c.i.i.
I debitori hanno contestato che sia legittimata a proporre reclamo in Parte_1 quanto non vi sarebbe prova della cessione del credito.
Sul punto va rilevato come la reclamante abbia documentato la cessione in blocco di crediti di BPM S.p.A. ad con contratto concluso il 3.6.2021, cessione pubblicata sulla Parte_1
G.U. n.68 del 10.6.2021, fra i quali rientra il credito nei confronti dei debitori e CP_1 Pt_3 proveniente dal contratto di mutuo ipotecario vantato da BPM S.p.A., come documentato dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente BPM prodotta in atti.
4) Sempre ai fini della legittimazione a proporre il reclamo in assenza di opposizione la pretermissione del credito della emerge dallo stesso piano dei debiti omologato Parte_1 dal Tribunale di Catania nel quale manca l'indicazione fra i creditori della cessionaria, essendo stato inserito nel piano il cedente BPM ormai non più titolare del credito e per un importo che la reclamante assume inferiore al credito maturato.
E' poi incontestato che la cessionaria non abbia ricevuto alcuna comunicazione né del decreto di omologa né ancor prima da parte del gestore dell'organismo a cui i debitori si sono rivolti per proporre la procedura dettata dagli art.65 e ss. del c.c.i.i., né ancor prima della proposta e del piano, ragione per la quale assume di non aver presentato dichiarazione di credito ed eventuali osservazioni.
D'altra parte, la titolarità del credito scaturente dal mutuo ipotecario in capo alla
[...] era già a conoscenza o comunque era conoscibile dall'OCC e dallo stesso gestore posto Parte_1 che il medesimo organismo attraverso lo stesso gestore aveva attivato analoga procedura in favore degli odierni debitori, dichiarata dal tribunale improcedibile con decreto del 31.7.2024 a causa della omessa prova che il gestore avesse comunicato il piano a tutti i creditori.
5 In tale procedura, ricevuta da BPM S.p.A., in luogo di , la comunicazione della Parte_1 proposta e del piano, la cedente avendo ormai ceduto il credito ne aveva dato comunicazione alla cessionaria che con p.e.c. del 7.2.2024 aveva trasmesso la dichiarazione di credito corredata dalla occorrente documentazione, regolarmente ricevuta dall'OCC e dal gestore come documentato con le prodotte ricevute di consegna.
Ne consegue che il difetto di comunicazione ha impedito alla reclamante di costituirsi dinanzi al tribunale con la conseguenza che il reclamo pur non essendo proposto da un creditore opponente è in questo caso ammissibile.
Come già sopra evidenziato, la peculiarità del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo prevista dall'art. 404 c.p.c., atteso che il piano del consumatore, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa.
Con la conseguenza che il creditore per il quale difetta la comunicazione ha “una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (cfr. Cass. n.5157/2025 già citata;
ibidem n.32248/2021).
5) Affermata la legittimazione di ad impugnare il decreto di omologa del piano Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore occorre verificarne la tempestività.
Considerato che il reclamo va proposto nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del decreto di omologa, nel caso in cui come quello in esame sia stata omessa la comunicazione, si applica il termine lungo di 6 mesi ex art. 327 c.p.c. non rilevando la conoscenza aliunde del provvedimento ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale “nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l. fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/12/2024, n.34158).
Nel caso in esame il reclamo è stato tempestivamente avanzato a mezzo la procuratrice poiché è stato depositato il 3.7.2025 a fronte del decreto di Parte_2 omologa pubblicato il 30.4.2025.
6 Il reclamo va quindi accolto e conseguentemente va annullata la sentenza impugnata con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da CP_1
e .
[...] Parte_3
Le spese di lite sostenute dalla reclamante vanno poste a carico dei debitori e CP_1 mentre quelle dell'OCC vanno poste a carico di quale Pt_3 Parte_2 procuratrice di e liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore Parte_1 indeterminato complessità bassa, secondo i valori medi di cui alle tabelle del D.M. 13.8.2022 n.147 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, nei valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata per la fase decisionale ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del
D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania accoglie il reclamo proposto da Parte_2 quale procuratrice di e per l'effetto annulla la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_1
Catania n. 64/2025 pubblicata il 30.4.2025 con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relativo a e;
Controparte_1 Parte_3 condanna e in solido a pagare in favore di Controparte_1 Parte_3 [...] quale procuratrice di le spese del giudizio che liquida Parte_2 Parte_1 quali compensi in €. 5.211.,00 oltre IVA, CPA e spese generali ed €. 174,00 per spese;
condanna quale procuratrice di a pagare Parte_2 Parte_1 in favore di Controparte_6 le spese del giudizio che liquida quali compensi in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e
[...] spese generali
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 10/10/2025.
Il Presidente estensore
TO V. SA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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