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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliera dott.ssa Paola De Lisio Consigliera alla pubblica udienza del giorno 8/10/2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.68 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in riassunzione in appello depositato il 20/05/2025 da:
con gli avv.ti VI LI e IL Parte_1
LI, parte RICORRENTE contro
, Controparte_1 corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta, Giulia
TT, EL NI e FA Di AT, parte RESISTENTE quale giudice del rinvio in seguito alla cassazione, con ordinanza della Suprema
Corte di cassazione n.5102/2025 del 27/02/2025, della sentenza n.141/2021 del
01/06/2021, della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, pronunciata avverso la sentenza n.342/2018 del 25/10/2018 del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione Parte_1 di anzianità categoria VO n.10040474 mediante l'esclusione della contribuzione relativa alle ultime 158 settimane di contribuzione figurativa e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' a procedere CP_1 alla riliquidazione del maggior trattamento spettante ed al pagamento delle differenze di trattamento in tal modo maturate dal pensionato sui ratei arretrati, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere dal gennaio 2015, da maggiorarsi con interessi legali sino al soddisfo nei limiti di cui all'art.16, comma 6, della legge n.412 del 1991;
B. Liquida le spese processuali dell'intero giudizio in complessivi
€.8.000,00 per compenso professionale (di cui €.2.200,00 per il primo grado ed €2.000,00 per l'appello, €.1.800,00 per il grado di legittimità ed €.2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
C. Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali di tutti i gradi come appena liquidate e dichiara tenuto l' a rifonderne la residua CP_1 parte in favore della controparte con distrazione in favore degli avv.ti
IL e VI LI.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliera dott.ssa Paola De Lisio Consigliera alla pubblica udienza del giorno 8/10/2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.68 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in riassunzione in appello depositato il 20/05/2025 da:
con gli avv.ti VI LI e IL Parte_1
LI, parte RICORRENTE contro
, Controparte_1 corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta, Giulia
TT, EL NI e FA Di AT, parte RESISTENTE quale giudice del rinvio in seguito alla cassazione, con ordinanza della Suprema
Corte di cassazione n.5102/2025 del 27/02/2025, della sentenza n.141/2021 del
01/06/2021, della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, pronunciata avverso la sentenza n.342/2018 del 25/10/2018 del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede:
A. dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione Parte_1 di anzianità categoria VO n.10040474 mediante l'esclusione della contribuzione relativa alle ultime 158 settimane di contribuzione figurativa e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' a procedere CP_1 alla riliquidazione del maggior trattamento spettante ed al pagamento delle differenze di trattamento in tal modo maturate dal pensionato sui ratei arretrati, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere dal gennaio 2015, da maggiorarsi con interessi legali sino al soddisfo nei limiti di cui all'art.16, comma 6, della legge n.412 del 1991;
B. Liquida le spese processuali dell'intero giudizio in complessivi
€.8.000,00 per compenso professionale (di cui €.2.200,00 per il primo grado ed €2.000,00 per l'appello, €.1.800,00 per il grado di legittimità ed €.2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
C. Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali di tutti i gradi come appena liquidate e dichiara tenuto l' a rifonderne la residua CP_1 parte in favore della controparte con distrazione in favore degli avv.ti
IL e VI LI.
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi