Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.