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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
14661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14661 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] CF: , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOSCANO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...], CF: , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TOSCANO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/08/2024, e CP_1 CP_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/10/2000, e
[...]
1 che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata a [...] il Persona_1
27.09.2001) – maggiorenne ed economicamente autosufficiente - e Persona_2
(nata a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in
[...] quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc disponendo la comparizione delle parti necessaria in considerazione delle conclusioni formulate dal PM che riteneva l'accordo non conforme agli interessi della prole minorenne sia con riferimento al profilo patrimoniale del contributo al mantenimento sia per la mancata previsione dei tempi di permanenza della figlia quasi diciassettenne con il padre
All'udienza del 14/1/2025 le parti presenti si riportavano al ricorso chiedendo la pronuncia della separazione personale alle condizioni ivi indicate che concordemente modificavano come di seguito indicato:
“Affido condiviso della minore diciassettenne, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre alla quale è assegnata la casa familiare.
Quanto ai tempi di permanenza presso il padre, in ragione dell'età della minore, prossima alla maggiore età, si prevede che il padre trascorrerà con la minore a settimane alterne, l'intero weekend dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. In occasione delle festività trascorrerà il Natale con la madre e il
Capodanno con il padre, viceversa l'anno successivo, così anche per la Pasqua;
nel periodo estivo trascorrerà quindici giorni con la madre ed i restanti quindici con il padre, con le modalità che verranno concordate di anno in anno;
i tempi di permanenza infrasettimanali, in ragione dell'età della minore, sono lasciati all'accordo fra questa ed il padre;
in via suppletiva si prevede che il padre incontrerà la minore due pomeriggi a settimana per 3 ore con pernotto nella settimana in cui non è previsto il weekend. Contributo al mantenimento della minore in euro 250, 00 mensili da versarsi entro il giorno 10 del mese e contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/3/2018 al quale espressamente si rinvia a
2 carico del signor . Le parti danno atto che la figlia maggiorenne è CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente e da poco è diventata madre.”
Il Tribunale, raccolte nuovamente le conclusioni del PM che instava per l'omologa dell'accordo come modificato, riservava la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n.25, parte I, reg. CP_1 Controparte_2
Atti Matrimonio anno 2000);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14661 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] CF: , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOSCANO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...], CF: , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TOSCANO CIRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/08/2024, e CP_1 CP_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/10/2000, e
[...]
1 che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata a [...] il Persona_1
27.09.2001) – maggiorenne ed economicamente autosufficiente - e Persona_2
(nata a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in
[...] quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc disponendo la comparizione delle parti necessaria in considerazione delle conclusioni formulate dal PM che riteneva l'accordo non conforme agli interessi della prole minorenne sia con riferimento al profilo patrimoniale del contributo al mantenimento sia per la mancata previsione dei tempi di permanenza della figlia quasi diciassettenne con il padre
All'udienza del 14/1/2025 le parti presenti si riportavano al ricorso chiedendo la pronuncia della separazione personale alle condizioni ivi indicate che concordemente modificavano come di seguito indicato:
“Affido condiviso della minore diciassettenne, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre alla quale è assegnata la casa familiare.
Quanto ai tempi di permanenza presso il padre, in ragione dell'età della minore, prossima alla maggiore età, si prevede che il padre trascorrerà con la minore a settimane alterne, l'intero weekend dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. In occasione delle festività trascorrerà il Natale con la madre e il
Capodanno con il padre, viceversa l'anno successivo, così anche per la Pasqua;
nel periodo estivo trascorrerà quindici giorni con la madre ed i restanti quindici con il padre, con le modalità che verranno concordate di anno in anno;
i tempi di permanenza infrasettimanali, in ragione dell'età della minore, sono lasciati all'accordo fra questa ed il padre;
in via suppletiva si prevede che il padre incontrerà la minore due pomeriggi a settimana per 3 ore con pernotto nella settimana in cui non è previsto il weekend. Contributo al mantenimento della minore in euro 250, 00 mensili da versarsi entro il giorno 10 del mese e contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/3/2018 al quale espressamente si rinvia a
2 carico del signor . Le parti danno atto che la figlia maggiorenne è CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente e da poco è diventata madre.”
Il Tribunale, raccolte nuovamente le conclusioni del PM che instava per l'omologa dell'accordo come modificato, riservava la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n.25, parte I, reg. CP_1 Controparte_2
Atti Matrimonio anno 2000);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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