Decreto cautelare 18 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/03/2026, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04906/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4906 del 2025, proposto da
ES SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 16 Commissari tecnici biologi, indetto con decreto 20 marzo 2025 del Capo della Polizia e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui il provvedimento di approvazione del bando medesimo e quello di approvazione del format di presentazione della domanda di partecipazione, nonché – ove occorra – dell’art. 3 D.M. n. 103/2018;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere ammessa al concorso de quo e, quindi, allo svolgimento delle relative prove selettive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. TI IU AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che con note depositate il 10 febbraio 2026 parte ricorrente ha evidenziato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha insistito per la compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI IU AN, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI IU AN |
IL SEGRETARIO