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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3362 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte_1
[...] con l'Avv. CAMPILONGO ANTONIO
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. BRUNO GIOVANNI;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 - 618 bis c.p.c. del 03.07.2025, la società opponente propone opposizione all'atto di precetto, notificato in data 26.06.2025 unitamente alla sentenza n. 80/2025 resa in data 18.01.2025 dalla Corte di
Appello di Catanzaro - Sez. Lavoro, precetto fondato su sentenza che riconosce il diritto del lavoratore, odierno opposto, alle somme dovute per differenze retributive maturate nell'ambito del rapporto di lavoro prestato dal Caputo alle dipendenze della società opponente. La citata sentenza riconosce in favore di somme per euro 59.733,90 oltre interessi e rivalutazione. Il CP 1
titolo è stato portato in esecuzione per l'importo complessivo di euro 80.761,56 comprensivo della somma indicata in sentenza, oltre 20.602,66 a titolo di interessi e rivalutazione ed euro 425,00 per spese precetto.
Ciò posto, l'opponente avanza istanza di sospensione della efficacia del titolo per fumus boni iuris e periculum in mora. Nel merito, invece, lamenta un errore di calcolo nelle somme portate ad esecuzione, allegando perizia di calcolo sul diritto a riscuotere le somme richieste rideterminando il quantum debeatur.
§§§§
Richiamando precedenti analoghi di codesto Tribunale, giova premettere che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 c.p.c.) può azionare i seguenti rimedi dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) e dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.). L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.).
Diversamente, si ha opposizione all'esecuzione nel caso in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia quando si nega che la parte creditrice abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, sia quando ci si limiti a sostenere che il credito per cui
è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti. L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che il creditore non è legittimato ad agire nei suoi confronti o che la somma in contestazione non è dovuta, è ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata.
L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Orbene, con riferimento al caso in esame, l'opposizione proposta è da qualificarsi sia come opposizione all'esecuzione che come opposizione agli atti esecutivi, stante il tenore delle doglianze sollevate.
Sulla correttezza dei calcoli effettuati dall'opposto.
Con riferimento all'unico motivo di opposizione proposto dall'opponente, deve rilevarsi come lo stesso sia infondato. Secondo Parte_2 infatti, le somme precettate sarebbero errate perché calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e non al netto delle stesse. L'argomento è del tutto infondato. La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che le somme dovute dal datore al lavoratore a titolo di differenze retributive vadano calcolate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. E a nulla vale la "scissione" operata dal ricorrente nel proprio ricorso in opposizione secondo cui le somme dovrebbero essere calcolate al lordo e liquidate al netto. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con giudizio sempre confermato successivamente, ha efficacemente sancito che: "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro
è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile
1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli." (Cassazione civile sez. lav.,
09/03/2020, n.6639).
L'opposizione proposta dal ricorrente/opponente si fonda tutta sulla asserita non debenza delle somme calcolate a titolo di ritenute previdenziali e fiscali, tanto da generare dubbi sul riconoscimento di almeno parte della debitoria
(riconoscimento che viene escluso dallo stesso ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta ma che, per come è stato formulato il ricorso, risulta evidente, stante il costante richiamo alla perizia di parte prodotta in atti a firma del dott.
Per_1).
In ogni caso l'eccezione, come detto, è del tutto destituita di fondamento, atteso che, come riportato poco sopra, le somme dovute a titolo di differenze retributive devono non solo essere calcolate al lordo delle ritenute, ma anche liquidate al lordo delle stesse.
Sulla insussistenza dei requisiti per la sospensione.
La decisione viene presa nel merito della controversia, e pertanto non è necessario esprimersi in ordine alla istanza di sospensione avanzata dal ricorrente/opponente, peraltro infondata, per l'evidente insussistenza dei gravi motivi che ne legittimerebbero la concessione (insussistenza, nel merito, delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione e insussistenza della presunta fondatezza del ricorso per Cassazione pendente).
Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti a sostegno della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così decide:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore liquidate in € 5000,00 oltre Iva e Cpa come per dell'opposto CP 1
,
legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Bruno, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 08/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte_1
[...] con l'Avv. CAMPILONGO ANTONIO
parte ricorrente
CONTRO
'con l'Avv. BRUNO GIOVANNI;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 - 618 bis c.p.c. del 03.07.2025, la società opponente propone opposizione all'atto di precetto, notificato in data 26.06.2025 unitamente alla sentenza n. 80/2025 resa in data 18.01.2025 dalla Corte di
Appello di Catanzaro - Sez. Lavoro, precetto fondato su sentenza che riconosce il diritto del lavoratore, odierno opposto, alle somme dovute per differenze retributive maturate nell'ambito del rapporto di lavoro prestato dal Caputo alle dipendenze della società opponente. La citata sentenza riconosce in favore di somme per euro 59.733,90 oltre interessi e rivalutazione. Il CP 1
titolo è stato portato in esecuzione per l'importo complessivo di euro 80.761,56 comprensivo della somma indicata in sentenza, oltre 20.602,66 a titolo di interessi e rivalutazione ed euro 425,00 per spese precetto.
Ciò posto, l'opponente avanza istanza di sospensione della efficacia del titolo per fumus boni iuris e periculum in mora. Nel merito, invece, lamenta un errore di calcolo nelle somme portate ad esecuzione, allegando perizia di calcolo sul diritto a riscuotere le somme richieste rideterminando il quantum debeatur.
§§§§
Richiamando precedenti analoghi di codesto Tribunale, giova premettere che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 c.p.c.) può azionare i seguenti rimedi dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) e dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.). L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.).
Diversamente, si ha opposizione all'esecuzione nel caso in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia quando si nega che la parte creditrice abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, sia quando ci si limiti a sostenere che il credito per cui
è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti. L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che il creditore non è legittimato ad agire nei suoi confronti o che la somma in contestazione non è dovuta, è ciò incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata.
L'opposizione agli atti esecutivi tende a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Orbene, con riferimento al caso in esame, l'opposizione proposta è da qualificarsi sia come opposizione all'esecuzione che come opposizione agli atti esecutivi, stante il tenore delle doglianze sollevate.
Sulla correttezza dei calcoli effettuati dall'opposto.
Con riferimento all'unico motivo di opposizione proposto dall'opponente, deve rilevarsi come lo stesso sia infondato. Secondo Parte_2 infatti, le somme precettate sarebbero errate perché calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e non al netto delle stesse. L'argomento è del tutto infondato. La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che le somme dovute dal datore al lavoratore a titolo di differenze retributive vadano calcolate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. E a nulla vale la "scissione" operata dal ricorrente nel proprio ricorso in opposizione secondo cui le somme dovrebbero essere calcolate al lordo e liquidate al netto. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con giudizio sempre confermato successivamente, ha efficacemente sancito che: "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro
è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile
1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli." (Cassazione civile sez. lav.,
09/03/2020, n.6639).
L'opposizione proposta dal ricorrente/opponente si fonda tutta sulla asserita non debenza delle somme calcolate a titolo di ritenute previdenziali e fiscali, tanto da generare dubbi sul riconoscimento di almeno parte della debitoria
(riconoscimento che viene escluso dallo stesso ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta ma che, per come è stato formulato il ricorso, risulta evidente, stante il costante richiamo alla perizia di parte prodotta in atti a firma del dott.
Per_1).
In ogni caso l'eccezione, come detto, è del tutto destituita di fondamento, atteso che, come riportato poco sopra, le somme dovute a titolo di differenze retributive devono non solo essere calcolate al lordo delle ritenute, ma anche liquidate al lordo delle stesse.
Sulla insussistenza dei requisiti per la sospensione.
La decisione viene presa nel merito della controversia, e pertanto non è necessario esprimersi in ordine alla istanza di sospensione avanzata dal ricorrente/opponente, peraltro infondata, per l'evidente insussistenza dei gravi motivi che ne legittimerebbero la concessione (insussistenza, nel merito, delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione e insussistenza della presunta fondatezza del ricorso per Cassazione pendente).
Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, stante l'infondatezza di tutti i motivi proposti a sostegno della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così decide:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore liquidate in € 5000,00 oltre Iva e Cpa come per dell'opposto CP 1
,
legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Bruno, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 08/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO