Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 29/05/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2025, proposto da
TE s.r.l. Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B597F83F19, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Patania s.r.l., La Portuale II Soc. Coop., Ecolsicilia s.r.l., Green Service Soc. Coop. Soc, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) la determinazione n. 69 dell’1.04.2025, con la quale la Direzione Tecnica Manutenzione Servizi Ambiente ed Energia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha aggiudicato al costituendo R.T.I. composto dalle Imprese “PATANIA S.R.L. (mandataria) - ECOLSICILIA S.R.L. (mandante) – LA PORTUALE II SOC. COOP. A.R.L. (mandante) – GREEN SERVICE S.R.L. (mandante)” l’appalto avente ad oggetto l’affidamento per mesi 12 del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali e delle relative linee di battigia di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rada di Augusta e Porto di CA;
2) il verbale di gara del 10.03.2025 con il quale l’offerta economica del costituendo R.T.I. è stata ritenuta valida, quest’ultimo è stato collocato al primo posto della graduatoria e gli atti di gara sono stati trasmessi al R.U.P. al fine di compiere gli adempimenti volti all’aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. stesso;
3) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque sconosciuto e pregiudizievole per la ricorrente, tra i quali la nota PG/3343 dell’1.04.2025, con la quale la Stazione appaltante ha comunicato l’impugnato provvedimento di aggiudicazione;
4) in via subordinata, ed ove occorra, le previsioni di cui alla lettera di invito alla gara per cui è causa, il disciplinare di gara (art. 2) e il capitolato descrittivo e prestazionale (art. 6), ed in parte qua le non note nei contenuti determinazioni dirigenziali n. 18 del 29.01.2025 e n. 24 del 7.02.2025, laddove e nella parte in cui esse prevedono ed indicano nella somma di € 48.000,00 i costi della manodopera necessari per l’espletamento del servizio oggetto di gara;
e per il risarcimento del danno
in forma specifica mediante condanna della Stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto in suo favore, e ciò tramite subentro nel contratto stipulato tra il controinteressato e costituendo R.T.I. e la Stazione appaltante, previa declaratoria della relativa inefficacia, manifestando espressamente la volontà di subentrare nel contratto ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, di Patania s.r.l., La Portuale II Soc. Coop., Ecolsicilia s.r.l., Green Service Soc. Coop. Soc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con avviso pubblicato in data 9.12.2024 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (da ora anche “Autorità di Sistema Portuale”) ha invitato a presentare candidature al fine di avviare una successiva procedura negoziata (CIG: B597F83F19) finalizzata a conferire il “ Servizio di pulizia e disinquinamento dello specchio acqueo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Porto Commerciale di Augusta e Porto di CA per mesi 12 ”, dando conto del criterio di aggiudicazione da adoperarsi ai fini della futura aggiudicazione dell’appalto, ossia il criterio del prezzo più basso.
Con successiva lettera di invito del 26.02.2025 la Stazione appaltante ha richiesto agli operatori economici di presentare le proprie offerte.
Il disciplinare di gara ha previsto che “ l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 192.000,00 (euro centonovantaduemila/00) di cui € 188.000,00 per l’esecuzione del servizio soggetti a ribasso comprensivo di € 48.000,00 quali costi della manodopera, ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ” (cfr. art. 2 del disciplinare di gara).
Alla procedura negoziata hanno partecipato TE s.r.l. Società Unipersonale (da ora anche “TE”), la quale ha proposto un ribasso dello 0,33% dell’importo fissato a base d’asta, e il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (da ora anche “R.T.I.”) “Patania s.r.l. - Ecolsicilia s.r.l. – La Portuale II – Green Service s.r.l.”, avente per mandataria la società Patania s.r.l., il quale, in virtù del maggior ribasso offerto, pari al 31,199% dell’importo fissato a base d’asta (per un importo complessivo pari a € 133.345,88, di cui € 4.000,00 per costi di sicurezza e € 48.000,00 per costi della manodopera), è risultato aggiudicatario della gara, come da relativa determinazione n. 69 dell’1.04.2025 della Direzione Tecnica Manutenzione Servizi Ambiente ed Energia dell’Autorità di Sistema Portuale.
Considerata la necessità di procedere con urgenza all’esecuzione del servizio, con verbale del 22.04.2025 la Stazione appaltante ha proceduto, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, alla consegna del servizio, il quale è svolto dal R.T.I. aggiudicatario a far data dal 24.04.2025.
2. Con ricorso notificato in data 2.05.2025 e depositato il 6.05.2025 TE ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la predetta determinazione n. 69 dell’1.04.2025, con la quale la Direzione Tecnica Manutenzione Servizi Ambiente ed Energia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha aggiudicato al costituendo R.T.I. composto dalle Imprese “PATANIA S.R.L. (mandataria) - ECOLSICILIA S.R.L. (mandante) – LA PORTUALE II SOC. COOP. A.R.L. (mandante) – GREEN SERVICE S.R.L. (mandante)” l’appalto avente ad oggetto l’affidamento per mesi 12 del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali e delle relative linee di battigia di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rada di Augusta e Porto di CA; 2) il verbale di gara del 10.03.2025 con il quale l’offerta economica del costituendo R.T.I. è stata ritenuta valida, quest’ultimo è stato collocato al primo posto della graduatoria e gli atti di gara sono stati trasmessi al R.U.P. al fine di compiere gli adempimenti volti all’aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. stesso; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque sconosciuto e pregiudizievole per la ricorrente, tra i quali la nota PG/3343 dell’1.04.2025, con la quale la Stazione appaltante ha comunicato l’impugnato provvedimento di aggiudicazione; 4) in via subordinata, ed ove occorra, le previsioni di cui alla lettera di invito alla gara per cui è causa, il disciplinare di gara (art. 2) e il capitolato descrittivo e prestazionale (art. 6), ed in parte qua le non note nei contenuti determinazioni dirigenziali n. 18 del 29.01.2025 e n. 24 del 7.02.2025, laddove e nella parte in cui esse prevedono ed indicano nella irrisoria somma di € 48.000,00 i costi della manodopera necessari per l’espletamento del servizio oggetto di gara.
La ricorrente ha altresì agito per il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna della Stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto in suo favore, e ciò tramite subentro nel contratto stipulato tra il controinteressato e costituendo R.T.I. e l’Autorità di Sistema Portuale, previa declaratoria della relativa inefficacia, manifestando espressamente la volontà di subentrare nel contratto ove medio tempore stipulato.
I predetti atti sono stati avversati per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di pubbliche gare; violazione del C.C.N.L. dell’Industria Armatoriale; inattendibilità dell'offerta economica presentata dal R.T.I. controinteressato; irrealizzabilità del Servizio e violazione del principio del risultato stabilito dal Codice degli Appalti; difetto d'istruttoria; difetto dei presupposti di fatto e diritto, irragionevolezza manifesta e contraddittorietà.
2.1. La ricorrente rileva, in particolare, che il costo della manodopera indicato dalla Stazione appaltante nella lex LI di gara e riportato nell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, pari a € 48.000,00, non sarebbe sufficiente per assicurare la gestione del servizio oggetto di affidamento, in quanto inferiore ai minimi salariali previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (da ora anche “CCNL”) vigente per il settore dell’Industria Armatoriale, il quale troverebbe applicazione nella fattispecie in esame. Si evidenzia, nello specifico, che la stessa Stazione appaltante, in applicazione di tale CCNL di settore, abbia determinato - con riguardo a una gara dal medesimo contenuto bandita nel 2020 - un importo annuo stimato dei costi di manodopera pari a complessivi € 98.433,20, già di per sé superiore a quello invece riportato nella gara per cui è causa, senza peraltro tener conto degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del predetto CCNL con effetto dall’1.07.2024.
Ne discende, secondo la prospettazione della società ricorrente, che il R.T.I. aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, un costo di manodopera inferiore ai minimi salariali inderogabili previsti dal predetto CCNL di settore e che, conseguentemente, la Stazione appaltante sia incorsa nei vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità, contraddittorietà (rispetto alle precedenti gare) ed illogicità manifesta, in quanto avrebbe dovuto escludere dalla gara il suddetto R.T.I. a prescindere dall’indicazione dei costi della manodopera dalla stessa riportati negli atti di gara o, in subordine, attivare la verifica di congruità dell’offerta economica presentata da quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 36/2023.
Tali censure, rivolte in prima battuta avverso il provvedimento di aggiudicazione del servizio per cui è causa, vengono rivolte dalla parte ricorrente, in subordine, anche nei confronti della documentazione di gara nella quale viene indicato il predetto importo dei costi di manodopera.
3. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Amministrazione intimata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 8.05.2025 e, con successiva memoria del 16.05.2025, ha controdedotto rispetto alle censure prospettate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare:
(i) l’asserita irrilevanza giuridica ed inutilizzabilità delle determinazioni del costo della manodopera operate dall’Amministrazione nell’ambito di pregresse e distinte procedure di affidamento già concluse e relative al medesimo servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei dei porti di Augusta e CA;
(ii) la legittimità della determinazione del costo della manodopera svolta dalla Stazione appaltante nell’ambito della procedura negoziata di affidamento oggetto del presente giudizio e la conseguente congruità dei costi di manodopera riportati nella propria offerta economia dal R.T.I. aggiudicatario.
L’Amministrazione rileva, nello specifico, di aver individuato il CCNL applicabile alla procedura, ossia il CCNL I501, oggi I391, relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 tsl Armamento Privato, in applicazione del quale il costo totale della manodopera, parametrato ai minimi retributivi e tenendo conto del numero di ore richieste complessivamente per lo svolgimento del servizio aggiudicato (cinque ore per il porto di Augusta e tre ore per il porto di CA), ammonterebbe a € 44.612,40.
Ne discenderebbe, secondo la prospettazione di chi resiste in giudizio, che tanto l’importo indicato dalla Stazione appaltante quanto quello oggetto dell’offerta presentata dal R.T.I. controinteressato siano superiori ai minimi salariali retributivi previsti dalla predetta contrattazione collettiva.
L’Ente conclude rilevando che, sebbene la società ricorrente abbia affermato, in sede di ricorso, di essersi avveduta sin da subito della manifesta erroneità dell’importo dei costi di manodopera, quest’ultima abbia omesso di attivare tempestivamente i rimedi di legge, così come di avanzare all’Amministrazione una richiesta di chiarimenti in sede di gara.
4. Con memoria di costituzione del 19.05.2025 il R.T.I. “Patania s.r.l. - Ecolsicilia s.r.l. – La Portuale II – Green Service s.r.l.”, parte controinteressata, ha preliminarmente contestato, nel merito, quanto dedotto dalla società ricorrente a sostegno del proprio ricorso, rilevando, in particolare, che il costo della manodopera riportato nella propria offerta economica sia superiore ai minimi salariali previsti dal CCNL relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 Tsl, indicato dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara, come comprensivi degli adeguamenti annuali e degli oneri contributivi.
Viene evidenziato, a tal riguardo, che nel caso di specie non troverebbe applicazione, per il personale impegnato nell’esecuzione del servizio, l’indennità di navigazione prevista dal predetto CCNL di categoria, alla luce di quanto previsto dall’art. 14 della sezione di riferimento del CCNL del 16.12.2020, che ne prevedrebbe la corresponsione in caso di vincolo di permanenza a bordo nonché qualora la navigazione sia effettuata in modo continuo per la durata superiore a sei ore o allorquando l’imbarcazione si allontani oltre sessanta miglia dal porto capolinea.
Ne discende, secondo la prospettazione della parte controinteresssata, che in applicazione della disciplina contrattuale di riferimento il totale del costo delle due squadre da impiegarsi nell’esecuzione del servizio, alla luce dei predetti minimi retributivi, ammonti complessivamente a € 45.112,25.
Sommando a tale voce di costo la spese per l’impiego dell’autista previsto per entrambi i porti, il costo minimo complessivo della manodopera - conclude la parte - non supererebbe l’importo complessivo di € 48.000,00.
Il R.T.I. ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le clausole della documentazione di gara contestate.
5. Alla camera di consiglio del 21.05.2025 il Presidente ha dato avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità presentata dalla parte controinteressata, la quale è infondata per le ragioni che seguono.
6.1. Risulta necessario, a tal fine, appurare se le clausole gravate dall’odierna ricorrente, ossia l’art. 2 del disciplinare di gara e l’art. 6 del capitolato speciale d’appalto nella parte concernente l’indicazione dei costi di manodopera – ritenuta da chi ricorre in giudizio irragionevole e suscettibile di non consentire “... la gestione del servizio, con la conseguente irrealizzabilità dello stesso ” – rientrino, o meno, tra le clausole c.d. immediatamente escludenti, le quali, per pacifica giurisprudenza, in quanto tali da precludere ab initio o di rendere incongruamente difficoltosa la partecipazione alla procedura di gara, devono essere impugnate immediatamente dall’operatore economico interessato, senza attendere il prosieguo della gara.
Rientrano in tale perimetro, secondo gli approdi della giurisprudenza successiva al decalogo individuato in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018 (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1350), le seguenti clausole:
« a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato., sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671);
b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2001);
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135; id., sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293);
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);
f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.);
g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421 Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 08/07/2011) 03/10/2011, n. 5421) ».
Ebbene, la ricorrente si è avveduta, “ sin da subito... ” (cfr. pag. 5 del ricorso), che l’importo dei costi di manodopera indicato dalla Stazione appaltante nell’art. 2 del disciplinare di gara e nell’art. 6 del capitolato speciale di appalto fosse manifestamente erroneo; non può tuttavia ritenersi, allo stesso tempo, che tale importo abbia impedito a TE di partecipare alla gara, dovendosi escludere che tale regola di gara, fissando un importo minimo dei costi della manodopera:
(i) fosse tale da rendere “ la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile ” [cfr. lett. b) dell’elencazione sopra riportata];
(ii) rendesse, sin dal principio, “... impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ” [cfr. lett. c) dell’elencazione sopra riportata].
La stessa ricorrente, infatti, dichiara in sede di ricorso di aver ritenuto la somma dei costi di manodopera indicata dall’Amministrazione aggiudicatrice quale frutto di un “ mero errore materiale ”, e, alla luce (anche) di analitiche indagini comparative relative a precedenti gare di appalto bandite dalla medesima Amministrazione e aventi ad oggetto lo stesso servizio, ha potuto formulare un’offerta economica i cui costi di manodopera - proprio al dichiarato fine di rendere sostenibile sul piano economico la propria proposta contrattuale - risultavano superiori all’importo a base d’asta indicato dalla Stazione appaltante. Più concretamente, l’operatore economico che ricorre in giudizio ha potuto calibrare la propria offerta attestandosi su un costo della manodopera superiore a quello indicato nella base d’asta, esercitando - pertanto - una facoltà la quale non risultava esclusa dalla lex LI , né dalla normativa di riferimento, quale precipitato operativo della libertà di iniziata economica di cui all’art. 41 della Costituzione.
TE, in sostanza, si è assunta il rischio economico che altri operatori partecipanti alla gara potessero presentare un’offerta i cui costi della manodopera fossero in linea con l’importo indicato nella documentazione di gara, non essendole precluso di formulare un’offerta che, in considerazione del (ritenuto) più elevato costo del proprio personale da impiegare nell’esecuzione del servizio, potesse risultare dal proprio punto di vista competitiva.
Ne discende che le clausole oggi impugnate non abbiano compromesso, ex ante , la partecipazione utile alla gara da parte della ricorrente, né può ritenersi che quest’ultima non potesse assicurarsi un sia pur minimo margine di utile, attraverso una modulazione dell’importo complessivo dell’offerta tale da assicurarle un risultato, comunque, remunerativo.
Conseguentemente, deve escludersi che le regole di gara oggetto del presente scrutinio rientrino nel perimetro delle “ clausole immediatamente escludenti ”, non potendosi ritenere che la loro applicazione determinasse con assoluta e oggettiva certezza l’impossibilità di un’utile partecipazione alla gara per tutte le imprese operanti nel settore, qualunque fosse il modello organizzativo adottato da quest’ultime.
L’impugnazione di tali clausole, pertanto, è stata correttamente differita al momento dell’impugnazione dei successivi atti applicativi.
7. Il ricorso, nel merito, è da ritenersi fondato nei sensi e nei limiti di quanto di seguito esposto e considerato.
7.1. Giova premettere, a fini di inquadramento sistematico, che l’art. 11 del D.lgs. 36/2023, dopo aver previsto, al comma 1, che “ Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente ”, stabilisce, al comma 2 (come emendato dal D.lgs. 209/2024 - c.d. “Correttivo”, in vigore dal 31.12.2024), che “ Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. ”
In conformità al precetto normativo sopra riportato, con determina dirigenziale n. 18 del 29.01.2025 – avente ad oggetto la determinazione a contrarre di cui all’art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 – l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha indicato, quale CCNL applicabile alla procedura di gara per cui è causa, il CCNL “... I501, oggi I391, relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 Tsl Armamento Privato, salvo espressa relazione di equipollenza da produrre a cura e onere del partecipante ”.
Alla luce del CCNL di riferimento, la Stazione appaltante ha provveduto, conseguentemente, a individuare nel capitolato speciale:
(i) la durata di esecuzione del servizio, da attuarsi per dodici mesi in entrambi i porti (porto di CA e porto di Augusta), “ indicativamente e in base alle necessità della Stazione Appaltante con le seguenti frequenze giornaliere: • 5h/giorno per il Porto di Augusta; • 3h/giorno per il Porto di CA ” (art. 2 del capitolato), da eseguirsi sette giorni su sette (art. 1 del capitolato);
(ii) la tipologia del personale da impiegarsi nell’esecuzione del servizio, stabilendo che “ l’impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante almeno n. 1 squadra tipo per ogni porto (ciascuna composta da un minimo di n. 2 unità), da impiegare secondo le frequenze giornaliere di cui all’art. 2. Ciascuna squadra dovrà essere composta dalle seguenti unità: • n. 1 Comandante; • n. 1 Mozzo ” (art. 3 del capitolato);
(iii) il costo della manodopera, pari a € 48.000,00 (art. 6 del capitolato).
Ricevute le offerte dei due operatori economici partecipanti alla gara, l’Amministrazione, in applicazione del criterio del prezzo più basso (quale criterio predeterminato ai fini della valutazione delle offerte), ha proceduto all’affidamento del servizio in favore del R.T.I. controinteressato, la cui offerta economica, con specifico riguardo ai costi della manodopera, presentava un importo pari a quello indicato nella base d’asta (€ 48.000,00).
Tale offerta, in effetti, non è stata sottoposta, ragionevolmente, al procedimento di verifica della congruità di cui all’art. 110 del D.lgs. 36/2023, il quale presuppone la presentazione di un’offerta anormalmente bassa rispetto ai costi indicati nella lex LI , evenienza, questa, da escludersi nella fattispecie in esame proprio in ragione del fatto che i costi riportati nella proposta economica fossero pari a quelli indicati nella base d’asta.
Come, peraltro, recentemente chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 2993 del 6.12.2024 - “ in caso in cui il primo in graduatoria applichi il medesimo CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ed abbia indicato il medesimo importo indicato dalla Stazione appaltante come costi della mano d'opera, la verifica di congruità può essere evitata. Eccezione a tale regola sta solo nel caso in cui l'operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera ”.
Ciò implica, di conseguenza, che, proprio in ragione di tale “equiparazione” tra i due importi di costi di manodopera (quello indicato a base d’asta e quello riportato nell’offerta del R.T.I. poi aggiudicatario), la parte oggi controinteressata non avrebbe potuto essere esclusa dalla procedura, non incorrendo formalmente nella violazione delle disposizioni della lex LI della cui illegittimità si lamenta chi ricorre in giudizio.
7.2. Ad essere viziata da illegittimità, ad avviso del Collegio, è invece l’indicazione del costo della manodopera riportato a monte dall’Autorità di Sistema Portuale nella documentazione di gara, qui impugnata.
Dall’applicazione del CCNL 1391 “ relativo ai marittimi imbarcati su unità sino a 151 Tsl Armamento Privato ”, indicato nella determinazione a contrarre e riportato anche nel successivo disciplinare di gara, si ricava, infatti, quanto segue.
Tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dalla sottosezione dei servizi di disinquinamento a mezzo navi fino a 151 Tsl del predetto CCNL di riferimento e dei minimi contrattuali indicati nella Tabella 1 del verbale di accordo di rinnovo contrattuale dell’11.07.2024, dal computo del monte orario totale di otto ore giornaliere previsto per entrambe le figure professionali da impiegarsi nelle due squadre di lavoro operanti, rispettivamente, nei due porti (pari a cinque ore nel porto di Augusta e a tre ore nel porto di CA), si evince che il costo di tali due unità di personale, ove parametrato ai minimi retributivi come rimodulati alla luce di tale accordo di rinnovo contrattuale, è pari all’importo complessivo annuale di € 35.727,60, scaturente dalla somma dei seguenti importi annuali:
- per i due AN (considerando otto ore di lavoro complessivo giornaliero): € 22.106,28, tenuto conto dell’importo del minimo contrattuale mensile comprensivo di aumento 2024 pari a € 1.842,19 (come riportato nella propria memoria di costituzione dall’Amministrazione resistente), da moltiplicarsi per dodici mesi;
- per i due ZZ (considerando otto ore di lavoro complessivo giornaliero): € 13.621,32, tenuto conto dell’importo del minimo contrattuale mensile comprensivo di aumento 2024 pari a € 1.135,11 (come riportato nella propria memoria di costituzione dall’Amministrazione resistente), da moltiplicarsi per dodici mesi.
A tale importo deve aggiungersi, per ciascuna delle quattro figure professionali impiegate, l’importo corrispondente alla c.d. indennità di navigazione, secondo quanto previsto dall’art. 14 dell’Allegato 8 (Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di antinquinamento e dinsinquinamento) del CCNL di categoria, rimasto invariato a seguito del rinnovo contrattuale del 2024, il quale stabilisce, a titolo di riconoscimento economico per il personale impiegato in attività lavorativa volta a garantire la tutela dell’ambiente marittimo, che “ Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettiva presenza a bordo (...)”, secondo i seguenti importi, ivi riportati:
- per il comandante: € 14,87;
- per il MO: € 9,81.
Ne consegue che, moltiplicando tali importi per 365 giorni di imbarco per ciascuna delle quattro figure professionali, le quali hanno tutte diritto alla corresponsione di tale indennità non essendo previsto, in caso di attività di disinquinamento (come nella fattispecie in esame), alcuna minima prestazione lavorativa giornaliera:
- i due AN hanno diritto a percepire una indennità di navigazione il cui importo annuale complessivo è pari a € 10.855,10 (ricevendo ciascuno la somma di € 5.427,55);
- i due ZZ hanno diritto a percepire una indennità di navigazione il cui importo annuale è pari a € 7.161,30 (ricevendo ciascuno la somma di € 3.580,65).
Sommando, pertanto, al complessivo costo della manodopera parametrato ai minimi retributivi, pari a € 35.727,60, il costo derivante dalla percezione su base annuale dell’indennità di navigazione corrisposta a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, pari a € 18.016,40, il costo minimo della manodopera che l’Autorità di Sistema Portuale avrebbe dovuto riportare nella documentazione di gara non avrebbe dovuto essere inferiore alla complessiva somma di € 53.744,00.
Il costo di manodopera di € 48.000,00 riportato nella lex LI risulta, quindi, inferiore all’importo dei costi del personale che un operatore economico avrebbe potuto sostenere pur ricorrendo all’applicazione dei minimi salariali retributivi previsti dal predetto CCNL di categoria, parametrati a quanto stabilito dall’accordo di rinnovo contrattuale dell’11.07.2024, a cui deve essere sommato l’importo dell’indennità di navigazione, versandosi in una fattispecie rispetto alla quale tale voce indennitaria deve essere corrisposta.
Ne consegue l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante, la quale, pur agendo in conformità al disposto dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 nella misura in cui ha indicato documentazione di gara il contratto collettivo applicabile al personale “... dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto ...”, ha tuttavia riportato un importo dei costi di manodopera che risulta inferiore a quello minimo che, alla luce dei rilievi sopra esposti, avrebbe dovuto indicare agli operatori economici partecipanti alla gara proprio in applicazione del CCNL dalla stessa riportato nella lex LI .
La condotta posta in essere dall’Ente che resiste in giudizio risulta quindi viziata da difetto di istruttoria, con conseguente illegittimità delle clausole del bando qui impugnate.
Non può sottacersi, peraltro, che sottostimando l’importo dei costi di manodopera ai fini dell’esecuzione del servizio l’Autorità di Sistema Portuale sia incorsa nella correlata violazione del principio del risultato, il quale, fungendo da principio cardine del D.lgs. 36/2023, deve sempre orientare le Stazioni appaltanti nell’esercizio delle proprie scelte discrezionali, che devono tendere al miglior risultato possibile così da non tradire l’interesse pubblico sotteso alla gara.
La diminuzione dei costi di un servizio non può determinare una contrazione del salario minimo previsto da un CCNL alla luce delle complessive voci di pagamento previste da quest’ultimo, venendo compromesso in tal caso il diritto dei lavoratori alla retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, tutelato dall’art. 36 della Costituzione. Tale contrazione salariale refluisce sul risultato, in quanto la corretta retribuzione della manodopera impiegata nell’esecuzione del servizio costituisce una delle manifestazioni tangibili dell’ agere amministrativo improntato al raggiungimento del risultato che sia anche il più “virtuoso” possibile.
La Stazione appaltante, che in forza del combinato disposto degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 5, lett. d) del D.lgs. 36/2023 è tenuta a verificare, prima dell’aggiudicazione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, avrebbe dovuto, in realtà, fin dal principio e, quindi, sin dalla predisposizione della documentazione di gara, ragguagliare l’importo del costo di manodopera alle voci retributive previste dal CCNL alla cui applicazione essa ha fatto rinvio nella lex LI , tenendo conto, quindi, anche della necessità di corrispondere al personale impiegato l’indennità di navigazione.
L’illegittimità delle clausole previste dall’art. 2 del disciplinare di gara e dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto determina, pertanto, l’annullamento dei suddetti documenti di gara nella parte in cui hanno previsto l’importo dei costi di manodopera pari a € 48.000,00, e dà luogo, per l’illegittimità derivata, all’illegittimità dei conseguenti atti di gara qui impugnati, con conseguente loro caducazione.
8. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto relativamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente, la quale - in caso di riedizione della gara - è tenuta, nella predisposizione della relativa documentazione, ad attenersi alle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia con specifico riguardo all’indicazione dei costi di manodopera.
Nelle more del riesercizio del potere amministrativo non può essere accolta, di conseguenza, la correlata domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il conseguimento dell’aggiudicazione e del relativo contratto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per quanto concerne i rapporti tra parte ricorrente e Amministrazione resistente. Attese le ragioni dell’accoglimento, si ritiene invece di compensare le spese tra la parte ricorrente e la parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Spese compensate con la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO