Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1029
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica delle cartelle

    La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle e annullato altre, ma ha compensato le spese.

  • Altro
    Estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione e decadenza

    La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle e annullato altre, ma ha compensato le spese.

  • Accolto
    Omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello in relazione alle spese processuali, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 Costituzione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello in relazione alle spese processuali, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Principio di soccombenza

    La Corte ha applicato il principio di causalità e soccombenza, ritenendo che la parte soccombente debba sostenere le spese, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del primo grado.

  • Accolto
    Soccombenza dell'appellato

    La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1029
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1029
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo