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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
08/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 08/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2681/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1954/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169006298021 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169006298021 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17 bis D. lgs. 546/92, ritualmente notificato l'odierno appellante impugnava la intimazione di pagamento n. 29320169006298021, limitatamente alle seguenti cartelle:
29320080058017701000
29320080079173173000
29320110068313651000
29320140023518227000
Il ricorrente eccepiva (anche) la omessa notifica delle cartelle e l'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
La causa veniva iscritta al n. 5263/17 ed assegnata alla Sez. IX, Rel. Urso. RI CI PA non si costituiva in giudizio.
La causa veniva discussa all'udienza del 02.12.2021.
Successivamente, con sentenza pubblicata in data 14.03.2022, il Decidente dichiarava la cessazione della materia del contendere in riferimento alla cartella 29320080058017701000 e 29320080079173173000, mentre accoglieva il ricorso annullando le altre cartelle.
Le spese, tuttavia, venivano compensate.
Propone appello il contribuente per erroneità della decisione – Omessa motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e degli art. 24 e 111 Costituzione. Erroneità della decisione - Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 Costituzione.
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo Cassazione ordinanza n. 5054/2024 l'unitarietà del criterio sotteso all'art. 91 cod. proc. civ. comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice sia tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio di soccombenza. Questo principio, per quanto applicato all'esito globale del giudizio, non consente mai di porre le spese a carico della parte che sia comunque risultata parzialmente vincitrice. In base al principio di causalità la parte soccombente è quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo
(come nella specie) a una pretesa comunque fondata, seppure in parte, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione. La circostanza quindi che l'attrice abbia visto accogliere le sue domande solo in minima parte può giustificare la compensazione (anche integrale) delle spese del giudizio di merito, non la sua condanna.
La decisione di prime cure deve essere parzialmente riformata relativamente al capo delle spese.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata relativamente alla disposizione delle spese. Condanna l'Agenzia delle Entrate RI alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessive € 690, 00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI alla refusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 750,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Si dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CI 8 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI CA CO LU OM
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
08/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 08/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2681/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1954/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169006298021 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320169006298021 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17 bis D. lgs. 546/92, ritualmente notificato l'odierno appellante impugnava la intimazione di pagamento n. 29320169006298021, limitatamente alle seguenti cartelle:
29320080058017701000
29320080079173173000
29320110068313651000
29320140023518227000
Il ricorrente eccepiva (anche) la omessa notifica delle cartelle e l'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
La causa veniva iscritta al n. 5263/17 ed assegnata alla Sez. IX, Rel. Urso. RI CI PA non si costituiva in giudizio.
La causa veniva discussa all'udienza del 02.12.2021.
Successivamente, con sentenza pubblicata in data 14.03.2022, il Decidente dichiarava la cessazione della materia del contendere in riferimento alla cartella 29320080058017701000 e 29320080079173173000, mentre accoglieva il ricorso annullando le altre cartelle.
Le spese, tuttavia, venivano compensate.
Propone appello il contribuente per erroneità della decisione – Omessa motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e degli art. 24 e 111 Costituzione. Erroneità della decisione - Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 Costituzione.
L'appellato non si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo Cassazione ordinanza n. 5054/2024 l'unitarietà del criterio sotteso all'art. 91 cod. proc. civ. comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice sia tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio di soccombenza. Questo principio, per quanto applicato all'esito globale del giudizio, non consente mai di porre le spese a carico della parte che sia comunque risultata parzialmente vincitrice. In base al principio di causalità la parte soccombente è quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo
(come nella specie) a una pretesa comunque fondata, seppure in parte, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione. La circostanza quindi che l'attrice abbia visto accogliere le sue domande solo in minima parte può giustificare la compensazione (anche integrale) delle spese del giudizio di merito, non la sua condanna.
La decisione di prime cure deve essere parzialmente riformata relativamente al capo delle spese.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata relativamente alla disposizione delle spese. Condanna l'Agenzia delle Entrate RI alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessive € 690, 00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI alla refusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 750,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Si dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CI 8 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI CA CO LU OM