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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/06/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.5950 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente, al Piazzale Cesare Battisti, n.11 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliato, in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace, n. 20
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente in epigrafe impugnava il provvedimento di indebito del 22.08.2023, con il quale l' gli chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo di Euro 1.417,41, indebitamente erogatogli, per il periodo 01/2023-08/2023, sulla prestazione cat. INVCIV n. 044-510107354834. Tanto precisato, dedotta la illegittimità del recupero, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell'indebito, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, per le ragioni di cui alla memoria. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Con le note depositate in data 23.6.2025, parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto annullamento dell'indebito e pagamento di quanto dovuto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse
1 intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, pacifico il diritto del ricorrente, rilevato che l'annullamento dell'indebito è intervenuto in corso di causa, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1 1.312,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 28.6.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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