Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2151/2020 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea IA ………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……... Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 21.5.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.128 presso lo studio dell'avv.to Lucia Artusi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Pallavicino n.27 presso lo studio dell'avv.to Agata Armanetti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...Dichiarare la separazione personale dei coniugi. Affidare i figli minori e a entrambi i genitori, che avranno un ruolo Persona_1 Persona_2 paritario nel provvedere alle loro esigenze educative, sociali e morali, mentre le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore, che riferirà prontamente all'altro in particolare per
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quanto riguarda le condizioni di salute e le assenze scolastiche. Assegnare la casa coniugale alla SI . Ferma restando la titolarità e l'esercizio comune Parte_1 della potestà ad entrambi i genitori, stabilire la collocazione dei minori presso la casa coniugale, garantendo al padre la visita dei figli secondo il seguente calendario minimo cui le parti dovranno attenersi tassativamente salvo i casi di emergenza o impedimento serio e comprovato: • w.e. alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre. • Nelle settimane in cui il padre non tiene i figli per il week-end • durante le vacanze estive 20 giorni anche consecutivi da individuarsi su accordo con la madre con un preavviso di almeno 30 giorni. • durante le vacanze natalizie ad anni alterni la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi oppure quella dal 31/12 al 6/1 dell'anno successivo sempre compresi. Le vacanze Pasquali e le festività di Pasqua e QU verranno trascorse ad anni alterni con il padre così come la settimana di sospensione scolastica invernale. Porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 500,00 a CP_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli da versare con bonifico entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat e il 50 % delle visite straordinarie che dovranno essere concordate tra i coniugi. Autorizzare la sig.ra a porre in vendita la casa coniugale e stabilire che il ricavato della vendita verrà diviso 80% in favore della Sig.ra cappa e
20% in favore del Sig. in conseguenza di quanto precisato in atto. Con ogni CP_1 ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio…”;
per parte resistente: “...1) Dichiarare la separazione dei Sig.ri e del CP_1 Pt_1 matrimonio contratto tra gli stessi in data 25/05/1991; 2) affidare i figli minori e ER rispettivamente di 17 e 9 anni ad entrambi i genitori con collocamento presso il Per_2 padre e ampio diritto di visita della madre;
3) assegnare la casa coniugale al padre;
4) disporre un contributo di mantenimento che tenga conto della prevalente collocazione dei minori o meglio disporre il mantenimento diretto a carico di ciascun coniuge;
5) disporre che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori secondo lo schema utilizzato dal presente Tribunale che si riporta: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante,
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio sanitario Nazionale, d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, b) cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, d) farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, d) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, , b) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese per eventuali baby-sitter, c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso. Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all' altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della
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documentazione di spesa. In ogni caso saranno a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie ed imprevedibili che si rendessero necessarie nell'interesse del minore. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa…”;
per il pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.11.2020 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Diano Castello 25.5.1991 con e che dall'unione sono nati i CP_1 Per_ figli (33 anni, essendo nato il [...]), (30 anni, essendo nata il [...]), PE
(21 anni, essendo nato il [...]) e (13 anni, essendo nato il [...]), ER Per_2
i primi due ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, il terzo divenuto maggiorenne in corso di causa ma ancora non indipendente sotto il profilo economico e l'ultimo ancora minorenne;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e ER
fosse posto un assegno mensile di importo non inferiore ad € 500,00 mensili Per_2
(oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione né all'affidamento condiviso dei figli minori, dall'altro chiedeva che gli stessi fossero presso di sé collocati, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di vista della madre. Chiedeva, inoltre, che al mantenimento dei figli e ER provvedessero entrambi i genitori in forma diretta per i periodi di rispettiva Per_2 competenza, con suddivisione al 50% tra loro delle spese straordinarie ed accessorie.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 21.4.2021 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 28.4.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre (cui veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo ed a titolo di contributo al mantenimento dei figli e ER Per_2 un assegno mensile di importo dell'importo di € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso il deposito di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche dei Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo e dei Servizi Sociali del Comune di Sanremo). Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 21.5.2024 ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dagli stessi riferito nei rispettivi atti di costituzione e ribadito in sede di udienza presidenziale.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni relative all'affidamento della prole, deve darsi atto di come nulla debba essere disposto relativamente al figlio medio ER tempore divenuto maggiorenne in corso di causa (in data 8.5.2021), talché deve provvedersi unicamente avuto riguardo al fratello Per_2
Ciò premesso, non ravvisa ragioni questo Collegio per disattendere la concorde domanda delle parti di applicazione del regime “ordinario” di affidamento, vale a dire quello condiviso di ad entrambi i genitori. Per_2
Invero, seppure risultano essere state ripetutamente sottolineate dai Servizi significative criticità della coppia genitoriale, sia avuto riguardo alla conflittualità (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Sanremo con relazione in data 8.6.2022: “…dai colloqui emerge una grave situazione conflittuale della coppia genitoriale…) che all'assenza di comunicazione e di condivisione delle comuni responsabilità (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.11.2023:
“…La situazione familiare apparirebbe pressoché invariata;
i rapporti tar i due ex- coniugi, seppur conviventi, sarebbero minimi e finalizzati alle comunicazioni relative ai figli…” e dai Servizi Sociali del Comune di Sanremo con relazione in data 12.2.2024:
“…I rapporti tra la sig.ra e il sig. merli rimangono inesistenti, malgrado vivano Pt_1 insieme non comunicano nemmeno per le questioni riguardanti i figli…”) ovvero all'incapacità di individuare soluzioni concrete che, al fine di tutelare la serenità del minore, ponessero fine all'attuale convivenza (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.11.2023: “…La disposizione all'interno dell'abitazione non si è modificata. e sua madre continuano a dormire Per_2 sul divano in salotto;
il sig. dorme nella camera matrimoniale;
occupa la CP_1 ER stanza destinata anche a nella quale sono stati sostituiti i due letti singoli con un Per_2 Per_ letto ad una piazza e mezza;
dorme in una camera poco agibile, poiché i muri sono macchiati di muffa. E' stato più volte ribadito a entrambi i coniugi che tale soluzione abitativa non è consona ai bisogni e alle esigenze di un ragazzo dell'età di ma Per_2 nulla, di fatto, è stato modificato…”) e preso atto di come le problematiche relative alla casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) rappresentino la ragione pressoché esclusiva delle suddette criticità, deve confidarsi che, una volta definito l'odierno giudizio e pervenuti a decisione in ordine al contenzioso sul punto, le parti recuperino la capacità, anche attraverso l'intervento di supporto dei Servizi (che necessita di essere mantenuto), di comunicare e collaborare tra loro ai fini di un adeguato esercizio del ruolo e della funzione.
Quanto sopra deciso stabilito in punto affidamento del minore, deve a questo punto essere esaminata la questione relativa alla sua collocazione, con conseguenti fisiologici effetti sull'assegnazione della casa coniugale;
punti in ordine ai quali entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni diametralmente opposte.
In proposito, in assenza di significativi elementi di novità, deve in questa sede essere richiamato – e condiviso - sia il contenuto dell'ordinanza presidenziale del 28.4.2021 con cui (unitamente al fratello all'epoca ancora minorenne) è stato Per_2 ER collocato presso l'abitazione della madre che le motivazioni poste a sostegno di tale decisione (avverso la quale il resistente, prestandovi sostanziale acquiescenza, non ha dr. Andrea IA 4 n. 2151/2020 R.G.A.C.C.
proposto reclamo); quanto precede ricordando come, a seguito dell'audizione del figlio fosse emerso in modo del tutto chiaro come fosse la ricorrente all'epoca ad ER occuparsi, in via pressoché esclusiva e così come in passato, alla cura ed educazione dei figli, sì da rendere necessario, a loro tutela, garantire la conservazione di quel rapporto attraverso la loro prevalente collocazione (vds. quanto riferito da Persona_1 all'udienza del 21.4.2021: “…I miei genitori non possono più vivere nella stessa casa perché litigano di continuo. Mia madre negli anni è sempre stata presente con noi figli, mentre mio padre si è più concentrato sul lavoro. Adesso che è disoccupato si dedica un po' di più a noi, ma spesso deve essere spinto da mia madre a farlo. Con lui ho sempre avuto pochi rapporti e lo stesso vale per Con mia madre ho rapporti migliori, Per_5 anche se a volte è un po' opprimente… Chi si cura della vita quotidiana mia e di Per_2
e quindi dei problemi pratici, è mia madre e non mio padre. Peraltro, quando mia madre
è a scuola ove lavora come bidella e finisce la scuola alle 16, lo tiene con sé fino Per_2 al termine del suo orario di lavoro, verso le 19. Non so perché non va mio padre a prenderlo alle ore 16…”).
Ed è per le superiori ragioni, ancora del tutto valide ed attuali, che ritiene il Collegio di dover stabilire la collocazione di presso l'abitazione della madre, con Per_2 conseguente conferma anche dell'assegnazione della casa coniugale sita in Sanremo, Via San Giovanni n.80 (in comproprietà tra i coniugi) dove ha sempre vissuto e nella Per_2 quale, attualmente, continua a vivere anche lo stesso fratello ER
In aggiunta a quanto sopra deve, tuttavia, essere ribadita la necessità che al provvedimento di assegnazione della casa coniugale ed al conseguente rilascio della medesima nella disponibilità esclusiva della ricorrente venga data effettiva ed immediata esecuzione, non essendo stato in alcun modo possibile pervenire, almeno fino ad oggi e nonostante i provvedimenti adottati già con ordinanza presidenziale del 28.4.2021, a tale risultato, del tutto indispensabile onde sollevare il figlio minore da una “convivenza” fonte di oggettivo pregiudizio (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 15.11.2023: “…Al colloquio con le scriventi ha Per_2 dichiarato di essere stanco di questa situazione, piuttosto che vivere in clima teso, preferirebbe che i genitori si separassero e vivere in un'abitazione comoda per raggiungere la scuola e la sede dell'attività sportiva…”).
Ed in prospettiva, pur preliminarmente apparendo necessario porre in ogni caso fine alla coabitazione tra i coniugi, dovranno essi responsabilmente valutare la possibilità di reperire sistemazione più adeguata a soddisfare le esigenze del minore, da un lato prendendo atto – per come più volte segnalato dai Servizi – dell'oggettiva inadeguatezza dell'attuale abitazione (vds. quanto da ultimo riferito dai Servizi Sociali del Comune di Sanremo con relazione in data 17.5.2024: “…E' stata effettuata un ulteriore visita domiciliare, sono state osservate le stesse criticità emerse precedentemente: permane una forte problematica connessa alla presenza di muffa sulle pareti, scarsa igiene e non curanza dell'ordine generale della casa. I servizi scriventi sottolineano l'inadeguatezza della casa ad accogliere il minore…”) e, dall'altro, eventualmente valutando la possibilità di addivenire di comune accordo alla sua alienazione, quale soluzione potenzialmente utile anche a risolvere la loro conflittualità economica.
Quanto al regime di visite padre/figlio, se da un lato dovrà essere in concreto rimessa alle valutazioni dei Servizi la predisposizione di un calendario adeguato a soddisfare il diritto alla bigenitorialità del minore, dall'altro appare possibile in ogni caso quantomeno confermarlo nei termini già stabiliti con ordinanza presidenziale (e mai attuati, stante la protrazione della convivenza).
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Maggiormente in dettaglio il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola Per_2
(ovvero dalle ore 16.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alla domenica sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di sua competenza, per un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi tra le parti), riaccompagnandolo la sera - dopo la cena ed entro le ore 21.00 – presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza di quest'ultima per due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi tra le parti) in un caso riaccompagnandolo la sera - dopo la cena ed entro le ore 21.00 – presso l'abitazione della madre e nell'altro accompagnandolo a scuola la mattina seguente (ovvero entro le ore 9.30 presso l'abitazione della madre in periodo di sospensione scolastica). Il padre, inoltre, nelle vacanze natalizie potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di una settimana (alternandosi di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale con il
Capodanno) e per un periodo di tre giorni nelle vacanze pasquali (alternandosi di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua con quello d QU). Potrà, infine, tenerlo con sé nelle vacanze estive per un periodo di 20 gironi (anche da suddividersi in due periodi di uguale durata), previamente da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, se da un lato risulta incontestata Per_ l'indipendenza economica dei figli maggiorenni e – rispetto ai quali nessuna Per_6 domanda è stata spiegata dalle parti ed in ordine alla cui autonomia ha riferito Per_ Per_ all'udienza del 21.4.2021 il fratello (vds. “…Mia sorella e non vivono ER Per_ Per_ più in casa, lavorano e sono indipendenti economicamente. è sposata e è andato a vivere a Bologna, dove ha trovato lavoro…”) -, dall'altro, pur non avendo speso sul punto le parti alcuna parola nelle loro comparse conclusionali, deve invece essere ritenuta la non ancora intervenuta indipendenza economica di quest'ultimo (oggi solo 21enne); quanto precede da un lato avendo la madre comunque reiterato, senza contestazione di controparte, domanda di contributo per il suo mantenimento ed avendolo il padre a sua volta indicato come uno dei “figli” da mantenere (vds. l'autocertificazione del 20.5.2024).
Passando a questo punto ad esaminare e confrontare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, deve darsi atto di come risulti svolgere attività CP_1 lavorativa nel settore dell'edilizia alle dipendenze della “ Controparte_2
e percepire una retribuzione mensile di circa € 1.900,00 mentre risulti
[...] Parte_1 dipendente del e percepire uno stipendio mensile Controparte_3 di circa € 1.000,00 mensili (vds. statino paga del mese di aprile 2024); quanto precede senza essere gravati da canone di locazione, risultando essi ancora conviventi nella casa coniugale tra loro in comproprietà.
È pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze dei figli e porre a carico del padre, a titolo di ER Per_2 contributo al loro mantenimento e con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile dell'importo di € 400,00 (peraltro coincidente con quello già stabilito nella fase presidenziale).
Tale somma, infatti, deve ritenersi adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa, idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto alla madre in forma diretta - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c., nonché del tutto compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del resistente;
quanto precede anche tenuto conto delle spese che, ragionevolmente,
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dovranno essere sostenute da , una volta rilasciata la casa coniugale, per il CP_1 reperimento di nuova sistemazione abitativa.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli e spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare ER Per_2 come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Da ultimo, attesa la minor frequentazione tra il padre ed il minore, deve disporsi che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del superiore contributo, l'assegno unico universale per il figlio Per_2
Nulla deve, infine, essere disposto dal Collegio avuto riguardo alla domanda avanzata dalla ricorrente e tesa ad ottenere autorizzazione alla vendita della casa coniugale ed alla successiva ripartizione del ricavato, risultando la stessa inammissibile nell'odierno giudizio poiché relativa a questioni meramente patrimoniali tra i coniugi, del tutto estranee agli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il CP_1
20.7.1966 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Diano Castello il 25.5.1991;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con sua Per_2 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
3) assegna a la casa coniugale sita in Sanremo, Via San Giovanni Parte_1
n.80, disponendone l'immediato rilascio in favore della stessa da parte del marito;
CP_1 4) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero Per_2 dalle ore 16.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alla domenica sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi tra le parti), riaccompagnandolo la sera - dopo la cena ed entro le ore 21.00 – presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza di quest'ultima, per due pomeriggi infrasettimanali
(da concordarsi tra le parti) in un caso riaccompagnandolo la sera - dopo la cena ed entro le ore 21.00 – presso l'abitazione della madre e nell'altro accompagnandolo a scuola la mattina seguente (ovvero entro le ore 9.30 presso l'abitazione della madre in periodo di sospensione scolastica). Il padre, inoltre, nelle vacanze natalizie potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di una settimana (alternandosi di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale con il Capodanno) e per un periodo di tre giorni nelle vacanze pasquali (alternandosi di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua con quello d QU).
Potrà, infine, tenerlo con sé nelle vacanze estive per un periodo di 20 gironi
(anche da suddividersi in due periodi di uguale durata), previamente da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
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5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (maggiorenne ma economicamente non indipendente) e ER Per_2 (minorenne) mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 5), l'assegno unico universale per il figlio minore
Per_2
7) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sanremo ed i Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo proseguano, in collaborazione tra loro e con la necessaria tempestività e frequenza, nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini
e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti;
8) rigetta ogni altra domanda;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea IA 8 n. 2151/2020 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi
Sociali del Comune di Sanremo ed i Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Imperia, il 2.1.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea IA)
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