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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO _____________________________________________________
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 22.5.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 873/2022 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso per C.F._1 preventivo, dall'avv. Graziella di Candia, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
Resistente
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 26.08.2020 Parte_1 presentav ere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica, nella seduta del 29.12.2020, lo riconosceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 l. 124/98) medio-grave 67% - 99%”, e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste.
A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO due distinti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rubricati al R.G. 599/2021 e 996/2021; disposta la riunione, il consulente tecnico di ufficio, dott. , con relazione depositata il 16.02.2022, pur Persona_1 riconoscendo una invalidità totale e permanente, ha ritenuto che il quadro clinico dell'istante non fosse tale da integrare il presupposto per l'accesso alle provvidenze richieste.
1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., eccependo preliminarmente il mancato espletamento delle operazioni peritali, avendo il CTU redatto il verbale di visita del 04.01.2022 con i dati anagrafici dell'istante ma avendo poi svolto l'esame obiettivo su altro soggetto, tale . Nel merito, contestava il giudizio Persona_2 medico legale espresso poiché no al suo quadro clinico, caratterizzato da patologie invalidanti l'intero sistema motorio e le funzioni cognitive. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato Parte_2 di salute e la condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, chiedeva disporsi la rinnovazione dell'indagine medico legale, ritenuta mai espletata.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 04.11.2022 si costituiva in giudizio l' resistente, eccependo preliminarmente la genericità delle contestazioni mosse e CP_2
c o il rigetto della domanda nel merito, stante l'esaustività e la correttezza delle conclusioni formulate dall'ausiliario del giudice.
1.3. Esaminate le contestazioni mosse in relazione al dedotto scambio di persona, all'esito dell'udienza del 16.05.2023 il GdL disponeva la comparizione personale del dott. , il quale, ritenendo di essere incorso in errore (“non sono in possesso dei Per_1 verbali della visita peritale, tuttavia, alla luce della documentazione prodotta ritengo si sia trattato di mero errore materiale essendo mia consuetudine compilare la consulenza prima della visita con i dati relativi alla nascita ed alla residenza nonché relativi alla documentazione medica in base al ricorso e successivamente integrando la consulenza stessa con il documento di riconoscimento. Probabilmente, quindi, non mi sarò reso conto della sola corrispondenza del cognome rispetto alle generalità di cui al ricorso, né tale errore mi è stato segnalato dalla parte che io ricordi”), chiedeva al Tribunale di essere autorizzato a riconvocare a visita l'istante.
1.4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2024, il GdL disponeva l'acquisizione del procedimento recante n. R.G. 1989/2019 + 1996/2019 iscritto da . Successivamente, sciolta la riserva assunta il 23.04.2024 e Persona_2 considerato che la stessa parte ricorrente chiedeva che fosse il medesimo CTU a svolgere le operazioni peritali, veniva disposto lo svolgimento delle stesse. All'esito, acquisita la documentazione prodotta, dopo un ulteriore rinvio, la causa veniva decisa come da
Pag. 2 di 6 sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, con relazione depositata il 16.02.2022, ha ritenuto che il quadro clinico complessivo del periziato, seppur gravato da patologie invalidanti, come “cardiomiopatia ipertensiva ipocinetica, poliartralgia con modesto impegno funzionale, depressiva, lipomatosi simmetrica multipla”, non fosse tale da richiedere assistenza continua negli atti essenziali e nella sfera individuale e di relazione. Parte ricorrente ha contestato tale valutazione mediante l'introduzione del presente giudizio, chiedendo una modifica delle formulate conclusioni alla luce dell'omesso esame peritale e della gravità del quadro clinico esistente rispetto a quello profilato dal CTU.
3.1. Con relazione depositata il 02.09.2024, a seguito della disposta rinnovazione, il dott. accertava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle misure Per_1 assistenziali richieste sulla base delle seguenti motivazioni, che testualmente si riportano:
“Visto l'anamnesi, la documentazione agli atti e la visita effettuata ritengo che è Parte_1 affetto da: Lipomatosi simmetrica multipla con sindrome mediastinica e compressione cavale. Ipertensione polmonare e cardiomiopatia ipertensiva ipocinetica. Reazione depressiva secondaria a condizione medica generale. Spondilidiscoartrosi con spondilite anchilosante. La lipomatosi simmetrica multipla (MSL) è una malattia rara del tessuto sottocutaneo, caratterizzata dalla crescita di masse simmetriche non incapsulate di tessuto adiposo, localizzate soprattutto sul viso e sul collo e a livello mediastinico dove si possono avere delle compressioni sugli organi circostanti. Nel tempo, i muscoli del collo vengono compressi, con la conseguente riduzione delle dimensioni della trachea e dell'esofago, che si associa all'ostruzione delle vie aeree e all'insorgenza delle apnee ostruttive durante il sonno. Spesso i pazienti presentano anche polineuropatia, epatopatia e sindrome metabolica con anomalie della tolleranza al glucosio e iperlipidemia. La maggior parte dei pazienti è obesa e solo raramente (10%) ha un peso corporeo normale. La patologia a carico della colonna vertebrale è di tipo anchilosante per cui limita molto i movimenti della colonna costringendo il ricorrente ad un atteggiamento statico in flessione. Tale processo anchilosante sicuramento si è creato nel tempo, non essendo presente, in questa gravità, nella documentazione sanitaria presente agli atti. Altra patologia fortemente limitativa è quella cardiologica
Pag. 3 di 6 con segni di grave insufficienza evidenziata dallo stato edematoso agli arti inferiori. Ritengo che le patologie di cui è affetto sono a carattere cronico evolutive per cui si sono aggravate con il passare del tempo. Da quanto detto ritengo che è soggetto ultrasessantacinquenne impossibilitato a Parte_1 deambulare senza l'aiuto di un acco ossibile a svolgere gli atti quotidiani della vita, per cui meritevole dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, visto l'evolutività delle patologie, a partire del 04/07/2024, giorno della visita peritale”. All'esito, parte ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita dal dott. nella presente Per_1 fase di opposizione deve essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal 04.07.2024. Il giudizio del consulente può essere condiviso;
l' non CP_1 ha sostanzialmente mosso contestazione alcuna. È evidente come l'esam tivo condotto in fase di atp descriva un quadro clinico non corrispondente a quello dell'istante. Dal raffronto dei dati anamnestici, invero, si rilevano difformità di rilievo, che non consentono di affermare che il soggetto sottoposto ad analisi sia Pt_1
Sul punto, nella relazione depositata in atp si legge: “Sposato, tre figli.
[...] giovanile nessuna patologia di rilievo e nessun trattamento chirurgico. Riferisce di aver svolto varie attività lavorative. Attualmente lamenta cardiopatia con astenia diffusa e poliartralgia. Assume vari farmaci in particolare per cardiopatia. Scheletro normosviluppato, deambulazione autonoma con appoggio monolaterale, non dispnea a riposo, non edemi agli arti inferiori, tono muscolare valido. I movimenti attivi e passivi delle grosse articolazioni vengono lamentati dolorosi ed appaiono parzialmente limitati. Orientato nel tempo e nello spazio”. Nella relazione depositata in data 02.09.2024, invece, il CTU afferma: “Sposato, due figli. Attività lavorativa come coltivatore diretto fino all'età pensionabile. In epoca giovanile appendicectomizzato. Il ricorrente si presenta trasportato su carrozzina in atteggiamento in flessione. Riferisce di non poter deambulare autonomamente anche per gravi problemi cardiaci per i quali assume farmaci anticoagulanti e cardiotonici. All'esame obiettivo si evidenzia una posizione della colonna vertebrale in grave flessione con atteggiamento rigido. Non dispnea a riposo, edema bilaterale degli arti inferiori, tono muscolare ipotrofico. All'ispezione inoltre è ben evidente una tumefazione diffusa intorno al collo e sul dorso. Ben orientato nel tempo e nello spazio;
atteggiamento tendenzialmente depresso”. Le dichiarazioni del CTU rese all'udienza del 12.03.2024 circa la incerta riferibilità dei dati anagrafici al soggetto sottoposto ad indagine in fase di atp, oltre all'assenza del verbale redatto in tale sede, non consentono di concludere, senza margine di errore, per l'attendibilità del giudizio contenuto nell'elaborato relativo. L'approfondimento reso necessario al fine di fugare ogni dubbio circa la spettanza del beneficio, invece, ha reso evidenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, seppur non nei termini di decorrenza desiderati.
4.1. Le conclusioni del dott. depositate il 02.09.2024 sono ritenute Per_1 complessivamente esaurienti dal giudic guatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e della documentazione prodotta. Pertanto, essendo corretta la determinazione a cui perviene il CTU nella presente fase debbono essere confermate le conclusioni del medesimo. Sussiste, pertanto, il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave con decorrenza dal 04.07.2024, data di espletamento delle operazioni peritali. Assorbite tutte le altre questioni sollevate.
5. L'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso in opposizione, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione
Pag. 4 di 6 processuale, ai nostri fini, comporta che la prestazione congruamente è stata negata in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale, consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07;). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. n. 11997; Cass. n. 7716 del 16/05/2003; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2007 n. 16000).
Cass. civ. [ord.], 15-04-2019, n. 10510 di recente ha affermato: “ la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”.
Pag. 5 di 6 Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
possiede il requisito sanitario per beneficiare della indennità di
[...] mento e dell'handicap grave di cui alla legge 104/1992, art. 3, comma 3, dal 04.07.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separ creto. Lagonegro, 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 22.5.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 873/2022 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso per C.F._1 preventivo, dall'avv. Graziella di Candia, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
Resistente
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 26.08.2020 Parte_1 presentav ere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica, nella seduta del 29.12.2020, lo riconosceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 l. 124/98) medio-grave 67% - 99%”, e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste.
A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO due distinti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., rubricati al R.G. 599/2021 e 996/2021; disposta la riunione, il consulente tecnico di ufficio, dott. , con relazione depositata il 16.02.2022, pur Persona_1 riconoscendo una invalidità totale e permanente, ha ritenuto che il quadro clinico dell'istante non fosse tale da integrare il presupposto per l'accesso alle provvidenze richieste.
1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., eccependo preliminarmente il mancato espletamento delle operazioni peritali, avendo il CTU redatto il verbale di visita del 04.01.2022 con i dati anagrafici dell'istante ma avendo poi svolto l'esame obiettivo su altro soggetto, tale . Nel merito, contestava il giudizio Persona_2 medico legale espresso poiché no al suo quadro clinico, caratterizzato da patologie invalidanti l'intero sistema motorio e le funzioni cognitive. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato Parte_2 di salute e la condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, chiedeva disporsi la rinnovazione dell'indagine medico legale, ritenuta mai espletata.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 04.11.2022 si costituiva in giudizio l' resistente, eccependo preliminarmente la genericità delle contestazioni mosse e CP_2
c o il rigetto della domanda nel merito, stante l'esaustività e la correttezza delle conclusioni formulate dall'ausiliario del giudice.
1.3. Esaminate le contestazioni mosse in relazione al dedotto scambio di persona, all'esito dell'udienza del 16.05.2023 il GdL disponeva la comparizione personale del dott. , il quale, ritenendo di essere incorso in errore (“non sono in possesso dei Per_1 verbali della visita peritale, tuttavia, alla luce della documentazione prodotta ritengo si sia trattato di mero errore materiale essendo mia consuetudine compilare la consulenza prima della visita con i dati relativi alla nascita ed alla residenza nonché relativi alla documentazione medica in base al ricorso e successivamente integrando la consulenza stessa con il documento di riconoscimento. Probabilmente, quindi, non mi sarò reso conto della sola corrispondenza del cognome rispetto alle generalità di cui al ricorso, né tale errore mi è stato segnalato dalla parte che io ricordi”), chiedeva al Tribunale di essere autorizzato a riconvocare a visita l'istante.
1.4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2024, il GdL disponeva l'acquisizione del procedimento recante n. R.G. 1989/2019 + 1996/2019 iscritto da . Successivamente, sciolta la riserva assunta il 23.04.2024 e Persona_2 considerato che la stessa parte ricorrente chiedeva che fosse il medesimo CTU a svolgere le operazioni peritali, veniva disposto lo svolgimento delle stesse. All'esito, acquisita la documentazione prodotta, dopo un ulteriore rinvio, la causa veniva decisa come da
Pag. 2 di 6 sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, con relazione depositata il 16.02.2022, ha ritenuto che il quadro clinico complessivo del periziato, seppur gravato da patologie invalidanti, come “cardiomiopatia ipertensiva ipocinetica, poliartralgia con modesto impegno funzionale, depressiva, lipomatosi simmetrica multipla”, non fosse tale da richiedere assistenza continua negli atti essenziali e nella sfera individuale e di relazione. Parte ricorrente ha contestato tale valutazione mediante l'introduzione del presente giudizio, chiedendo una modifica delle formulate conclusioni alla luce dell'omesso esame peritale e della gravità del quadro clinico esistente rispetto a quello profilato dal CTU.
3.1. Con relazione depositata il 02.09.2024, a seguito della disposta rinnovazione, il dott. accertava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle misure Per_1 assistenziali richieste sulla base delle seguenti motivazioni, che testualmente si riportano:
“Visto l'anamnesi, la documentazione agli atti e la visita effettuata ritengo che è Parte_1 affetto da: Lipomatosi simmetrica multipla con sindrome mediastinica e compressione cavale. Ipertensione polmonare e cardiomiopatia ipertensiva ipocinetica. Reazione depressiva secondaria a condizione medica generale. Spondilidiscoartrosi con spondilite anchilosante. La lipomatosi simmetrica multipla (MSL) è una malattia rara del tessuto sottocutaneo, caratterizzata dalla crescita di masse simmetriche non incapsulate di tessuto adiposo, localizzate soprattutto sul viso e sul collo e a livello mediastinico dove si possono avere delle compressioni sugli organi circostanti. Nel tempo, i muscoli del collo vengono compressi, con la conseguente riduzione delle dimensioni della trachea e dell'esofago, che si associa all'ostruzione delle vie aeree e all'insorgenza delle apnee ostruttive durante il sonno. Spesso i pazienti presentano anche polineuropatia, epatopatia e sindrome metabolica con anomalie della tolleranza al glucosio e iperlipidemia. La maggior parte dei pazienti è obesa e solo raramente (10%) ha un peso corporeo normale. La patologia a carico della colonna vertebrale è di tipo anchilosante per cui limita molto i movimenti della colonna costringendo il ricorrente ad un atteggiamento statico in flessione. Tale processo anchilosante sicuramento si è creato nel tempo, non essendo presente, in questa gravità, nella documentazione sanitaria presente agli atti. Altra patologia fortemente limitativa è quella cardiologica
Pag. 3 di 6 con segni di grave insufficienza evidenziata dallo stato edematoso agli arti inferiori. Ritengo che le patologie di cui è affetto sono a carattere cronico evolutive per cui si sono aggravate con il passare del tempo. Da quanto detto ritengo che è soggetto ultrasessantacinquenne impossibilitato a Parte_1 deambulare senza l'aiuto di un acco ossibile a svolgere gli atti quotidiani della vita, per cui meritevole dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, visto l'evolutività delle patologie, a partire del 04/07/2024, giorno della visita peritale”. All'esito, parte ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita dal dott. nella presente Per_1 fase di opposizione deve essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal 04.07.2024. Il giudizio del consulente può essere condiviso;
l' non CP_1 ha sostanzialmente mosso contestazione alcuna. È evidente come l'esam tivo condotto in fase di atp descriva un quadro clinico non corrispondente a quello dell'istante. Dal raffronto dei dati anamnestici, invero, si rilevano difformità di rilievo, che non consentono di affermare che il soggetto sottoposto ad analisi sia Pt_1
Sul punto, nella relazione depositata in atp si legge: “Sposato, tre figli.
[...] giovanile nessuna patologia di rilievo e nessun trattamento chirurgico. Riferisce di aver svolto varie attività lavorative. Attualmente lamenta cardiopatia con astenia diffusa e poliartralgia. Assume vari farmaci in particolare per cardiopatia. Scheletro normosviluppato, deambulazione autonoma con appoggio monolaterale, non dispnea a riposo, non edemi agli arti inferiori, tono muscolare valido. I movimenti attivi e passivi delle grosse articolazioni vengono lamentati dolorosi ed appaiono parzialmente limitati. Orientato nel tempo e nello spazio”. Nella relazione depositata in data 02.09.2024, invece, il CTU afferma: “Sposato, due figli. Attività lavorativa come coltivatore diretto fino all'età pensionabile. In epoca giovanile appendicectomizzato. Il ricorrente si presenta trasportato su carrozzina in atteggiamento in flessione. Riferisce di non poter deambulare autonomamente anche per gravi problemi cardiaci per i quali assume farmaci anticoagulanti e cardiotonici. All'esame obiettivo si evidenzia una posizione della colonna vertebrale in grave flessione con atteggiamento rigido. Non dispnea a riposo, edema bilaterale degli arti inferiori, tono muscolare ipotrofico. All'ispezione inoltre è ben evidente una tumefazione diffusa intorno al collo e sul dorso. Ben orientato nel tempo e nello spazio;
atteggiamento tendenzialmente depresso”. Le dichiarazioni del CTU rese all'udienza del 12.03.2024 circa la incerta riferibilità dei dati anagrafici al soggetto sottoposto ad indagine in fase di atp, oltre all'assenza del verbale redatto in tale sede, non consentono di concludere, senza margine di errore, per l'attendibilità del giudizio contenuto nell'elaborato relativo. L'approfondimento reso necessario al fine di fugare ogni dubbio circa la spettanza del beneficio, invece, ha reso evidenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, seppur non nei termini di decorrenza desiderati.
4.1. Le conclusioni del dott. depositate il 02.09.2024 sono ritenute Per_1 complessivamente esaurienti dal giudic guatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e della documentazione prodotta. Pertanto, essendo corretta la determinazione a cui perviene il CTU nella presente fase debbono essere confermate le conclusioni del medesimo. Sussiste, pertanto, il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave con decorrenza dal 04.07.2024, data di espletamento delle operazioni peritali. Assorbite tutte le altre questioni sollevate.
5. L'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso in opposizione, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione
Pag. 4 di 6 processuale, ai nostri fini, comporta che la prestazione congruamente è stata negata in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale, consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07;). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. n. 11997; Cass. n. 7716 del 16/05/2003; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2007 n. 16000).
Cass. civ. [ord.], 15-04-2019, n. 10510 di recente ha affermato: “ la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”.
Pag. 5 di 6 Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
possiede il requisito sanitario per beneficiare della indennità di
[...] mento e dell'handicap grave di cui alla legge 104/1992, art. 3, comma 3, dal 04.07.2024;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separ creto. Lagonegro, 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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