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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 440/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa NN SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 440/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
S. Antimo alla via dei Pini n. 15 p. 2, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Angela Mincone, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia CodiceFiscale_2
in S. Antimo alla via G. di Vittorio n. 28
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. e ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. avv. Francesca Golino, c.f. ., presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Portico di Caserta alla via A. Gramsci n.14
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.06.2025, i procuratori delle parti chiedeva l'assegnazione della causa in decisione recependo gli accordi raggiunti e depositati il 10 e 12.06.2025.
Il PM apponeva il visto in data 31.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 20.01.2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in S. Antimo in data 01.07.2006 con , dalla cui unione nascevano due Controparte_1
figlie ( di anni 17) e (NN di anni 14), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile Per_1
la prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. , l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di Controparte_1
mantenimento per le figlie minori nella misura di euro 1.000,00 mensili, l'affidamento delle figlie in forma esclusiva alla madre e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, rigettare la domanda di addebito nei suoi confronti, rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale,
disporre affidamento congiunto delle figlie con residenza ed abitazione presso la madre, prevedere un assegno di mantenimento per le figlie minori nella misura di euro 350,00.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.06.2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di aver provveduto a depositarlo telematicamente.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., assegnava la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni pagina 2 di 6 forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo avendo la part rinunciato all'addebito.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1) La SI.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla proposta Parte_1
domanda di addebito di responsabilità a carico del marito;
2) Il SI. dichiara di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia operata Controparte_1
dall'altra.
3) Il SI. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla proposta domanda di Controparte_1
addebito di responsabilità a carico della moglie;
4) La SI.ra dichiara di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia operata Parte_1
dall'altra.
5) Il SI. e la SI.ra chiedono all'on.le Tribunale adito di Controparte_1 Parte_1
pronunciare la separazione personale tra i coniugi e di recepire le seguenti modalità accessorie:
A. Il SI. e la SI.ra vivranno ciascuno separatamente, Controparte_1 Parte_1
liberamente ed in maniera autonoma, con il solo obbligo di notiziarsi reciprocamente i futuri cambi di abitazione, con lettera racc.ta da spedirsi almeno dieci giorni prima del trasloco;
B. Le figlie minori resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivranno presso la madre in S. Antimo alla via Vanvitelli n. 3 nell'appartamento condotto in locazione dalla madre;
C. Nulla viene disposto circa la casa coniugale, tenuto conto che la SI.ra si è trasferita con Parte_1
le figlie presso l'appartamento di via Vanvitelli n. 3 in S. Antimo, i mobili e i suppellettili facenti parte degli arredi della casa coniugale resteranno assegnati alla stessa.
D. Presso l'abitazione della SI.ra sono conservati alcuni oggetti di valore ( due collane e Parte_1
un bracciale d'oro) lasciati dalla nonna paterna come dote alle nipoti ed NN. I separandi Per_1
coniugi concordano che i predetti oggetti dovranno essere custoditi (e dunque mai venduti) dalla SI.ra e dovranno essere consegnati alle figlie al momento del compimento del loro 18° anno di Parte_1
età.
pagina 3 di 6 E. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) A fine settimana alterni dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica (con relativa cena).
b) Durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previo accordo tra le parti e comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo e comunicando il proprio recapito.
c) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al primo gennaio, oltre il 6 gennaio ad anni alterni;
d) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua dalle ore 9.30 alle ore 18.30 o il lunedì in albis dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
e) Ad anni alterni il 25 aprile o il primo maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30, il primo novembre o il giorno otto dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
f) Le minori trascorreranno il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del papà
con il padre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 oppure, nel caso di impegni scolastici delle figlie o impegni lavorativi del padre, dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
g) Le minori trascorreranno il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della madre, con la madre, qualora la festa della mamma ricada una domenica spettante al padre, il SI.
potrà trascorrere con le figlie la giornata del sabato. Controparte_1
h) Il SI. e la SI.ra trascorreranno con le figlie il giorno del Controparte_1 Parte_1
loro compleanno e/o del loro onomastico ad anni alterni, salvo la facoltà di organizzare congiuntamente i festeggiamenti e trascorrere tali giorni insieme.
Resta inteso che i giorni di visita verranno seguiti rispettando le eSIenze scolastiche, extrascolastiche e sociali delle figlie stante la loro età (quattordici e diciassette anni).
F. il SI. si farà carico di accompagnare e prelevare le figlie ad Aversa o altra Controparte_1
località comunicate dalle ragazze, su loro richiesta, nei week end alterni in cui le figlie lo trascorreranno con lui o in caso di eSIenza nei giorni feriali, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi
G. L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , Parte_1
che potrà presentare richiesta di AUU (successive indennità equipollenti) ed incassarlo, fino a che ne pagina 4 di 6 sussisterà il diritto (nella misura del 100%) senza che siano necessarie ulteriori autorizzazioni da parte del SI. . Controparte_1
H. Il SI. verserà per il mantenimento ordinario delle figlie minori un assegno Controparte_1
mensile di euro 400,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico a favore della SI.ra le cui coordinate sono state fornite in separata sede. Tale Parte_1
assegno sarà rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT pubblicati dalla G.U.;
I. Il SI. e la SI.ra concordano di versare alle figlie ogni Controparte_1 Parte_1
settimana (ogni sabato) una paghetta di minimo €.20,00, che verrà versata dall'uno o dall'altra a seconda che le minori trascorrano il week end con la madre oppure con il padre.
J. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Napoli Nord.
K. I separandi coniugi rappresentano che la figlia che compirà diciotto anni a settembre, Per_1
deciderà liberamente come organizzare i festeggiamenti per tale ricorrenza (location. vestiti,
bomboniere, invitati) e i genitori, oltre a partecipare ai festeggiamenti, si faranno carico dei costi della festa al 50%. Al momento sono noti i costi della location (euro 1.500,00) e delle bomboniere (euro
300,00).
L. Il SI. , inoltre, si accollerà, in modo esclusivo i costi per far conseguire alle Controparte_1
figlie ed NN la patente di guida. Per_1
M. Spese integralmente compensate tra le parti.
N. Il SI. e la SI.ra rinunciano a comparire personalmente Controparte_1 Parte_1
all'udienza del 13.06.2025 p.v. autorizzando i rispettivi avvocati a comparire affinché l'accordo venga formalizzato dall'autorità giudiziaria.
O. Il SI. e la SI.ra dichiarano di aver risolto tra loro ogni Controparte_1 Parte_1
questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno/a dall'altro/a.
P. Il Il SI. e la SI.ra dichiarano di aver compreso ogni singola Controparte_1 Pt_1
condizione del presente accordo e di accettarle, e provvedono a sottoscriverle.
Q. Firmano l'accordo anche i rispettivi procuratori delle parti per autentica e per rinuncia al vincolo di pagina 5 di 6 solidarietà.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27.09.1984, e , nato a [...] il [...]; ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
co. 1 c.c. alle condizioni concordate come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 66, Parte 2, Serie A, Anno 2006);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio il 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa NN Scognamiglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa NN SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 440/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
S. Antimo alla via dei Pini n. 15 p. 2, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Angela Mincone, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia CodiceFiscale_2
in S. Antimo alla via G. di Vittorio n. 28
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. e ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. avv. Francesca Golino, c.f. ., presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Portico di Caserta alla via A. Gramsci n.14
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.06.2025, i procuratori delle parti chiedeva l'assegnazione della causa in decisione recependo gli accordi raggiunti e depositati il 10 e 12.06.2025.
Il PM apponeva il visto in data 31.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 20.01.2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in S. Antimo in data 01.07.2006 con , dalla cui unione nascevano due Controparte_1
figlie ( di anni 17) e (NN di anni 14), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile Per_1
la prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. , l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di Controparte_1
mantenimento per le figlie minori nella misura di euro 1.000,00 mensili, l'affidamento delle figlie in forma esclusiva alla madre e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, rigettare la domanda di addebito nei suoi confronti, rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale,
disporre affidamento congiunto delle figlie con residenza ed abitazione presso la madre, prevedere un assegno di mantenimento per le figlie minori nella misura di euro 350,00.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.06.2025 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di aver provveduto a depositarlo telematicamente.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., assegnava la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni pagina 2 di 6 forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo avendo la part rinunciato all'addebito.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1) La SI.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla proposta Parte_1
domanda di addebito di responsabilità a carico del marito;
2) Il SI. dichiara di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia operata Controparte_1
dall'altra.
3) Il SI. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla proposta domanda di Controparte_1
addebito di responsabilità a carico della moglie;
4) La SI.ra dichiara di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia operata Parte_1
dall'altra.
5) Il SI. e la SI.ra chiedono all'on.le Tribunale adito di Controparte_1 Parte_1
pronunciare la separazione personale tra i coniugi e di recepire le seguenti modalità accessorie:
A. Il SI. e la SI.ra vivranno ciascuno separatamente, Controparte_1 Parte_1
liberamente ed in maniera autonoma, con il solo obbligo di notiziarsi reciprocamente i futuri cambi di abitazione, con lettera racc.ta da spedirsi almeno dieci giorni prima del trasloco;
B. Le figlie minori resteranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivranno presso la madre in S. Antimo alla via Vanvitelli n. 3 nell'appartamento condotto in locazione dalla madre;
C. Nulla viene disposto circa la casa coniugale, tenuto conto che la SI.ra si è trasferita con Parte_1
le figlie presso l'appartamento di via Vanvitelli n. 3 in S. Antimo, i mobili e i suppellettili facenti parte degli arredi della casa coniugale resteranno assegnati alla stessa.
D. Presso l'abitazione della SI.ra sono conservati alcuni oggetti di valore ( due collane e Parte_1
un bracciale d'oro) lasciati dalla nonna paterna come dote alle nipoti ed NN. I separandi Per_1
coniugi concordano che i predetti oggetti dovranno essere custoditi (e dunque mai venduti) dalla SI.ra e dovranno essere consegnati alle figlie al momento del compimento del loro 18° anno di Parte_1
età.
pagina 3 di 6 E. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) A fine settimana alterni dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica (con relativa cena).
b) Durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previo accordo tra le parti e comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo e comunicando il proprio recapito.
c) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al primo gennaio, oltre il 6 gennaio ad anni alterni;
d) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua dalle ore 9.30 alle ore 18.30 o il lunedì in albis dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
e) Ad anni alterni il 25 aprile o il primo maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30, il primo novembre o il giorno otto dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
f) Le minori trascorreranno il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del papà
con il padre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 oppure, nel caso di impegni scolastici delle figlie o impegni lavorativi del padre, dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
g) Le minori trascorreranno il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della madre, con la madre, qualora la festa della mamma ricada una domenica spettante al padre, il SI.
potrà trascorrere con le figlie la giornata del sabato. Controparte_1
h) Il SI. e la SI.ra trascorreranno con le figlie il giorno del Controparte_1 Parte_1
loro compleanno e/o del loro onomastico ad anni alterni, salvo la facoltà di organizzare congiuntamente i festeggiamenti e trascorrere tali giorni insieme.
Resta inteso che i giorni di visita verranno seguiti rispettando le eSIenze scolastiche, extrascolastiche e sociali delle figlie stante la loro età (quattordici e diciassette anni).
F. il SI. si farà carico di accompagnare e prelevare le figlie ad Aversa o altra Controparte_1
località comunicate dalle ragazze, su loro richiesta, nei week end alterni in cui le figlie lo trascorreranno con lui o in caso di eSIenza nei giorni feriali, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi
G. L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , Parte_1
che potrà presentare richiesta di AUU (successive indennità equipollenti) ed incassarlo, fino a che ne pagina 4 di 6 sussisterà il diritto (nella misura del 100%) senza che siano necessarie ulteriori autorizzazioni da parte del SI. . Controparte_1
H. Il SI. verserà per il mantenimento ordinario delle figlie minori un assegno Controparte_1
mensile di euro 400,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico a favore della SI.ra le cui coordinate sono state fornite in separata sede. Tale Parte_1
assegno sarà rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT pubblicati dalla G.U.;
I. Il SI. e la SI.ra concordano di versare alle figlie ogni Controparte_1 Parte_1
settimana (ogni sabato) una paghetta di minimo €.20,00, che verrà versata dall'uno o dall'altra a seconda che le minori trascorrano il week end con la madre oppure con il padre.
J. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Napoli Nord.
K. I separandi coniugi rappresentano che la figlia che compirà diciotto anni a settembre, Per_1
deciderà liberamente come organizzare i festeggiamenti per tale ricorrenza (location. vestiti,
bomboniere, invitati) e i genitori, oltre a partecipare ai festeggiamenti, si faranno carico dei costi della festa al 50%. Al momento sono noti i costi della location (euro 1.500,00) e delle bomboniere (euro
300,00).
L. Il SI. , inoltre, si accollerà, in modo esclusivo i costi per far conseguire alle Controparte_1
figlie ed NN la patente di guida. Per_1
M. Spese integralmente compensate tra le parti.
N. Il SI. e la SI.ra rinunciano a comparire personalmente Controparte_1 Parte_1
all'udienza del 13.06.2025 p.v. autorizzando i rispettivi avvocati a comparire affinché l'accordo venga formalizzato dall'autorità giudiziaria.
O. Il SI. e la SI.ra dichiarano di aver risolto tra loro ogni Controparte_1 Parte_1
questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno/a dall'altro/a.
P. Il Il SI. e la SI.ra dichiarano di aver compreso ogni singola Controparte_1 Pt_1
condizione del presente accordo e di accettarle, e provvedono a sottoscriverle.
Q. Firmano l'accordo anche i rispettivi procuratori delle parti per autentica e per rinuncia al vincolo di pagina 5 di 6 solidarietà.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27.09.1984, e , nato a [...] il [...]; ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
co. 1 c.c. alle condizioni concordate come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 66, Parte 2, Serie A, Anno 2006);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio il 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa NN Scognamiglio
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