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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3546/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MICHELA FORTUNATA Parte_1
PURRONE;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario, utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, che, pur riconoscendo la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento del beneficio anelato, aveva ritenuto pagina1 di 3
sussistere detto presupposto a decorrere dalla data di inizio delle operazioni peritali (01.06.2024), piuttosto che dal primo giorno del mese successivo (01.01.2024) alla data della domanda presentata all' (15.12.2023). CP_1
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
3.- Infatti, come constatato dal CTU nella propria relazione, “Agli atti risulta allegata la seguente documentazione sanitaria: 1) Copia verbale visita Commissione Medica per l'accertamento dell'invalida civile del 9/02/24; 2) Copia certificato visita geriatrica del 13/09/23
N.B. Alla fine della visita peritale, preso atto di quanto emerso dall'esame obiettivo, risultando la documentazione sanitaria allegata in atti del tutto insufficiente, essendo costituita da un solo certificato di visita geriatrica senza essere allegati altri certificati specialistici, esami strumentali e/o referti, al fine di meglio valutare le effettive patologie di cui risulterebbe affetto il periziato ho ritenuto necessario richiedere, come da atto allegato, i seguenti esami
e visite specialistiche;
1) Vista cardiologica con ECG e classe NYHA
2) Esami ematochimici di routine (Glicemia, Azotemia, GOT, GPT,
Emoglobina glicata, Esame urine ecc. ecc)
3) Rx tratto L/S del rachide
4) Visita ortopedica
5) Visita Fisiatrica
6) Visita urologica
7) Visita diabetologica
8) Visita neurologica
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Alla data di stesura della presente relazione nessuna delle visite e/o degli esami richiesti sono stati esibiti.”
La circostanza che la documentazione sanitaria depositata fosse insufficiente al momento dell'inizio delle operazioni peritali ha impedito al CTU di compiere una valutazione circa la sussistenza del presupposto sanitario in un momento antecedente all'indagine peritale, non potendo ritenersi sufficiente il semplice riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari al 100%, compiuto dalla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità in data 09.02.2024, posto che l'art. 1 L. richiede, ai fini della concessione del beneficio, dato Nume_1 dall'indennità di accompagnamento, anche l'accertamento di una
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero del fatto che il soggetto non sia “in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
DICHIARA che il ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'01.06.2024;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 21/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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