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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1363/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1363/2023 promossa da:
e in proprio e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Quarticelli ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso il suo studio;
- Appellanti -
contro
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Antonella Carlomagno e Renata Fiore dell'avvocatura interna al;
Controparte_1
- appellato -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza all'esito di discussione orale in data 4.2.2025.
Motivi della decisione.
Con ordinanza depositata in data 3.10.2023, il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato nell'interesse di e - in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori del minore disabile - i quali avevano dedotto che il di Persona_1 CP_1
non aveva reso n. 18 ore di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore del minore CP_1
e, per l'effetto, chiesto la cessazione della condotta discriminatoria contestata, invocando l'applicazione del monte ore richiamato ed avanzando richiesta di risarcimento.
All'uopo, evidenziava il Tribunale che, ove si fosse inteso contestare l'illegittimità in sé della scelta del monte ore contenuto nel PEI, anziché la condotta del di fornire il relativo servizio, la CP_1 giurisdizione sarebbe stata del G.A., posto che spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno, afferenti la fase che precede la redazione del PEI (piano educativo individualizzato); nel pagina 1 di 10 concreto, premessa la sussistenza della giurisdizione del g.o., evidenziava che non sussisteva l'allegata condotta discriminatoria, posto che il Comune non si era discostato dalle risultanze del
PEI, che prevedeva un numero di 9 ore con l'educatore per l'anno 2021/2022, che erano state effettivamente fornite al minore in questione;
in presenza di un PEI per l'anno scolastico
2021/2022 che prevedeva un monte ore pari a 9 ore con l'educatore e in assenza di un verbale del GLO di senso contrario, non poteva ritenersi la condotta del Comune inadempiente e discriminatoria;
infine, in mancanza dei PEI per gli anni di riferimento, non risultava possibile accertare una discriminazione e assicurare al minore, per gli anni a venire, assistenza per come richiesta in ricorso.
Avverso detta ordinanza, interponevano appello i genitori del minore, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, con atto di citazione notificato in data 31.10.2024, esponendo:
- che, sulla base della documentazione medica allegata, l'Amministrazione scolastica aveva redatto (unitamente alla mamma del minore ed al neuropsichiatra infantile dell'ASL Foggia), il c.d.
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), elaborato dal personale docente ai sensi dell'art. 12, co.
5, della Legge n. 104/92 e dell'art. 5 del D.P.R. del 24.2.1994, nel quale si dava atto che, a dispetto delle 18 ore riconosciute, il minore usufruiva solo di 9 ore del servizio di assistenza, come erogate dal competente , sebbene l'istituto scolastico - sia per l'anno in corso Controparte_1
(2021/22) che per quello precedente (2020/21) - avesse sempre richiesto il servizio per il monte ore di 18 ore settimanali;
- che l'ordinanza era dunque errata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il primo
Giudice completamente travisato le risultanze documentali, pervenendo ad una decisione profondamente ingiusta;
- che, invero, il PEI per l'anno scolastico 2021/2022, nel dare conto delle 9 ore per il servizio di
“assistenza all'autonomia e comunicazione”, confermando la precedente documentazione (che riconosceva le 18 ore), intendeva semplicemente dare atto della circostanza che il minore stava usufruendo di sole 9 ore come erogate dall'ente competente, avendo sempre richiesto, sia per l'anno scolastico precedente che per quello in corso, il servizio per il monte ore di 18 ore settimanali;
- che, a prescindere dalla lettera del PEI, la contrazione del monte ore era manifestamente confermata, con efficacia confessoria, dalle difese del , che dapprima aveva Controparte_1 osservato che il servizio era garantito per le 18 ore settimanali prescritte (circostanza peraltro falsa e smentita dalla documentazione versata nel fascicolo di parte), e poi ammesso che la contrazione era dovuta “ad esiguità del personale a disposizione”;
- che, inoltre, il giudice era incorso anche in un errore di diritto per palese violazione dell'art. 28, co. 4, del D.lgs n. 150/2011, posto che avevano fornito sufficienti elementi di prova per presumere la condotta discriminatoria, a fronte dei quali competeva al Comune dimostrare pagina 2 di 10 l'insussistenza della presunzione di discriminazione, come peraltro correttamente affermato in premessa dal giudice di prime cure;
- che, pur a voler concedere che la richiesta del dirigente scolastico fosse lacunosa, in quanto priva della richiesta di monte ore, il avrebbe dovuto, tutt'al più, richiedere alla scuola una CP_1 integrazione della richiesta, sulla base del principio della leale collaborazione tra le parti;
- che, pertanto, il Comune aveva rifiutato ingiustificatamente di attuare quell'”accomodamento ragionevole” (art. 9 Convenzione ONU 2006), nonchè quell'”adatto accorgimento” (art. 28 l. n.
118 del 1971), quale si configurava il servizio di assistenza specialistica, per il monte ore accertato dalle amministrazioni competenti;
- che il Tribunale aveva inoltre omesso di pronunciarsi anche sulla richiesta di risarcimento danni per l'anno scolastico 2020/2021; ed invero, anche in questo caso il giudice aveva mal interpretato la domanda, che verteva sulla richiesta di risarcimento per l'anno passato, ormai concluso, rispetto al quale non era possibile un'azione di esatto adempimento, residuando solo quella risarcitoria;
viceversa, il primo giudice aveva ritenuto estraneo al thema decidendum l'anno scolastico 2020/2021;
- che, ai fini della quantificazione del danno da condotta antidiscriminatoria, da determinarsi in via equitativa, chiedevano la liquidazione di un importo non inferiore ad € 6.237,00, considerato il costo orario del servizio (€ 21,00) ed il monte ore negato in pregiudizio di , per un totale di Per_1
297 ore (ore 9 per ciascuna delle 33 settimane dell'anno scolastico), salvo la diversa quantificazione da riconoscere sempre in via equitativa;
tanto premesso, chiedevano:
- di accertare il diritto dell'allievo disabile - ed il connesso obbligo del Persona_1
- alla nomina di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione ad Controparte_1 personam, per l'intero monte ore accertato nella documentazione in atti elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali, per l'anno scolastico 2020/2021 e per il 2021/2022, con conseguente condanna del all'esatto adempimento;
Controparte_1
- dichiarare che la mancata assegnazione all'alunno dell'assistente Persona_1 all'autonomia e comunicazione ad personam per l'intero monte ore accertato costituiva discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006;
- ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, ordinando al di CP_1
di approntare e nominare un assistente all'autonomia ed alla comunicazione ad personam, CP_1 nel rispetto della continuità didattica ed extrascolastica con gli anni scolastici precedenti, per l'intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nella documentazione elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, in atti, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali;
- condannare il al risarcimento del danno non patrimoniale da condotta Controparte_1 discriminatoria in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa in € 6.237,00, oltre pagina 3 di 10 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, o in una diversa somma ritenuta di giustizia, sia per l'anno scolastico 2020/2021 che per l'anno scolastico 2021/2022.
Si costituiva il , che evidenziava come la domanda proposta dai sig.ri e Controparte_1 Per_1 era volta all'accertamento della condotta (asseritamente) discriminatoria del Per_1 CP_1
nei confronti del minore per lesione del pari diritto all'educazione relativamente all'anno
[...] scolastico 2021/2022 e agli anni successivi;
ed invero, la somma richiesta a titolo di risarcimento era stata parametrata a n. 33 settimane, corrispondenti ad un anno scolastico, ovverosia il
2021/2022 (altrimenti, la somma richiesta sarebbe stata riferita a n. 66 settimane e dunque quantificata nel doppio di quanto indicato); che anche la richiesta di 18 ore settimanali per un assistente all'autonomia e alla comunicazione, formulata dal Dirigente della precedente scuola frequentata dal minore (Istituto per l'anno 2020/2021, non era confluita nel PEI Persona_2 relativo al medesimo anno (neppure prodotto nel giudizio di primo grado); né poteva essere correlata al PEI redatto per l'anno 2021/2022 da altro Istituto (Dante Alighieri), che aveva previsto 9 ore di tale figura di assistente;
che il PEI (nel quale erano indicate le ore per l'assistenza alla comunicazione per l'alunno quantificate in nr. 9) era stato redatto Persona_1 dalla scuola Dante Alighieri e sottoscritto, tra gli altri, anche dal padre del minore, e tanto cristallizzava la scelta amministrativa finale in ordine al beneficio che il destinatario aveva il diritto di ricevere e dal quale l'Amministrazione comunale non poteva discostarsi;
che non vi era prova Cont agli atti di richieste in senso contrario da parte del (ossia del Gruppo di Lavoro Operativo, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori del minore, delle figure professionali specifiche e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare); che, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, nella documentazione allegata da parte ricorrente, non vi era affatto la prova che la richiesta per fosse stata Per_1 effettivamente inoltrata dalla scuola per 18 ore settimanali;
che, nel caso in questione, il minore aveva avuto personale di sostegno (fornito dalla scuola) e assistenza (fornito dal Comune) per complessive 44 ore settimanali;
tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4 febbraio 2025, dopo rituale discussione, la causa è stata decisa in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Con il primo motivo di appello, e hanno censurato la decisione Parte_1 Parte_2 di prime cure per aver il Giudice travisato il contenuto del PEI per l'anno scolastico 2021/2022, non avendo interpretato sistematicamente la complessiva produzione documentale, da cui avrebbe ricavato che l'istituto scolastico - sia per l'anno 2021/2022 sia per quello precedente
(2020/2021) - aveva sempre richiesto il servizio per un monte ore di 18 ore settimanali: nel PEI,
pagina 4 di 10 alla pag. 3, l'istituto scolastico aveva solo inteso rappresentare la situazione effettivamente garantita dal Comune, fermo restando il fabbisogno richiesto delle 18 ore settimanali.
Ad avviso della Corte, il motivo non è fondato.
Va premesso che la Suprema Corte, con la pronunzia delle SS.UU. n. 25101/2019, ha chiarito che la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (c.d. PEI), elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.
L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti- alunni.
Ove si verifichi, pertanto, l'omissione o l'insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa, si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile, che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico, che metta la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.
Ciò premesso, va detto che il Piano Educativo Individualizzato dell'anno scolastico 2021-2022, redatto per il minore (con diagnosi funzionale di "disturbo dello spettro autistico" Persona_1 grave), prevede espressamente, alla pag. 3, un numero specifico, quanto all'operatore educativo/assistenziale, di 9 ore settimanali per l'anno scolastico in corso (cfr. doc n. 4).
Detto piano risulta altresì sottoscritto dal padre del minore, oltre che dagli altri soggetti suindicati.
Quanto alla richiesta inoltrata dal Dirigente dell'istituto scolastico all'assessorato del Comune deputato ai servizi sociali per l'anno scolastico 2021/2022, si legge che “viene richiesto, ad integrazione della richiesta effettuata in data 28.4.2021, prot. n. 1572, un assistente alla autonomia e comunicazione per l'alunno dell'infanzia B.C.P. “disturbo dello spettro autistico livello
3” come certificato dall'art. 3, co. 3 della legge 104/1992, già inserito nella precedente comunicazione” (cfr. doc. 6 depositato in primo grado).
Null'altro si legge nella richiesta del Dirigente scolastico a proposito del monte ore necessario per l'assistenza alla autonomia e comunicazione, né risulta prodotta la richiesta effettuata “in data
28.4.2021”; è agli atti la risposta del Comune, tramite la quale si comunica che, stante l'esiguità del personale a disposizione, sono stati messi a disposizione n. 2 educatori con formazione metodo ABA.
pagina 5 di 10 Ora, tale essendo la produzione documentale depositata, deve rimarcarsi che, rispetto al PEI prodotto, non vi è prova agli atti di richieste in senso contrario da parte del Gruppo di Lavoro Cont Operativo (c.d. ), composto dal team dei docenti, contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori del minore, delle figure professionali specifiche e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
Il Comune di ha poi fornito il servizio di assistente alla comunicazione al minore per il CP_1 numero di ore indicate nel PEI (9).
Ne deriva, pertanto, che non risulta documentata, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, la richiesta per il minore ed inoltrata al Comune per un monte ore di 18 ore settimanali per l'assistenza alla autonomia e comunicazione, nè tanto risulta dal PEI, dove si richiede un numero di 9 ore complessive.
Non può pertanto condividersi l'argomentazione difensiva secondo la quale il PEI avrebbe dato solamente conto del monte ore effettivamente erogato dal , posto che il PEI ha Controparte_1 proprio la funzione di indicare all'Ente le risorse umane a sostegno del processo di integrazione in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla classe;
recita l'art. 7 del D.lgs 66/2017, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 96/2019, che Il PEI “individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie ….; è redatto in via provvisoria entro giugno e, in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter…”.
Non pare, pertanto, che il PEI abbia la funzione di fotografare o di rappresentare la situazione esistente, quanto piuttosto di individuare il numero di ore necessarie e le risorse umane da assegnare;
all'uopo, non vi è nemmeno la prova agli atti che, nel 2020, il minore avesse usufruito di un numero di ore inferiore a quello indicato nel PEI del 2020, posto che esso non è stato neppure prodotto.
Al fine, poi, della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (art. 10 Dlgs 66/17) ed ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità,
o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino,
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
pagina 6 di 10 Cont Orbene, nella specie, non risulta – come detto dal primo Giudice – che il abbia evidenziato una richiesta contraria, non risultando prodotto alcun verbale, né risultano prodotti altri PEI, ma solo la richiesta del Dirigente scolastico per l'anno 2020/2021, relativo ad altra scuola che il minore frequentava, senza neppure l'allegazione del relativo PEI.
In presenza di tali emergenze documentali, non può condividersi l'assunto che il Giudice non abbia Part tenuto conto del per il 2021/22 e della richiesta ad esso sottostante, posto che il non CP_1 si è da esso discostato, fornendo il personale ivi indicato.
Anche a voler considerare il principio che, in tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del
2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve cioè fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria, va detto che, nel concreto, non sono state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere
(Cass. civ. sez. III, n.9870/2022), posto che il P.E.I. aveva previsto la necessità per il minore – riconosciuto disabile grave ex art 3. c. 3 L. 104/92 – di essere seguito da un operatore educativo/assistenziale per 9 ore settimanali e da 10 ore con un OSS, e l'esigenza delle 18 ore per l'assistenza non era stata evidenziata neppure dal G.L.O. e dal Controparte_3
P.D.F. relativo all'anno scolastico 2021/2022, di cui facevano parte i genitori del minore.
Ne consegue che non è stata provata alcuna condotta discriminatoria posta in essere dall'amministrazione comunale.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, relativo al fatto che il primo Giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per l'anno scolastico 2020/2021, va premesso che essa è stata rigettata dal Giudice di primo grado sul presupposto che la domanda non formasse oggetto del thema decidendum.
Sul punto, si sono incentrate le critiche di parte appellante, che ha evidenziato come nel corpo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., fosse stato chiaramente evidenziato che la condotta discriminatoria era stata posta in essere anche nell'anno scolastico 2020/2021, ormai conclusosi, sicchè rispetto ad esso non poteva che essere domandata un'azione risarcitoria, non di esatto adempimento.
A parere della Corte, anche detto motivo non è fondato.
Ed invero, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in primo grado, i ricorrenti concludevano nei seguenti termini: “in via principale: accertare il diritto dell'allievo disabile Persona_1 ed il connesso obbligo del alla nomina di un assistente all'autonomia ed alla Controparte_1 comunicazione ad personam, nel rispetto della continuità didattica con gli anni scolastici precedenti per l'intero monte ore accertato nella documentazione in atti elaborata ai sensi della legge n. 104 dei 1992, salvo successivi aggiornamenti, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali, non
pagina 7 di 10 solo per l'anno scolastico 2021/2022, ormai volgente al termine, ma anche per gli anni successivi, sin dal primo giorno di scuola, fino all'ultimo, con conseguente condanna del
[...]
all'esatto adempimento;
- dichiarare che la mancata assegnazione all'alunno CP_1 [...]
dell'assistente all'autonomia e comunicazione ad personam per l'intero monte ore Persona_1 accertato costituisce discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006; e per l'effetto; - ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, ordinando al CP_1
di approntare e nominare un assistente all'autonomia ed alla comunicazione ad personam,
[...] nel rispetto della continuità didattica ed extrascolastica con gli anni scolastici precedenti, per
l'intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nella documentatone elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, in atti, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali, non solo per l'anno scolastico in corso ed ormai volgente al termine, ma anche per gli anni successivi, e sin dal primo giorno di scuola, fino all'ultimo; - condannare il al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da condotta discriminatoria in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa in €
6.237,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, o in una diversa somma ritenuta di giustizia”.
Ora, pur condividendo l'assunto che, per l'a,s. 2020/2021, non fosse più possibile chiedere l'azione di esatto adempimento, ma solo quella di risarcimento del danno non patrimoniale, non può sottacersi che, nel petitum del ricorso, gli attori non avessero esteso la richiesta di risarcimento per l'anno precedente.
Ed invero, l'ultimo capoverso delle conclusioni (“- condannare il al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale da condotta discriminatoria in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa in € 6.237,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, o in una diversa somma ritenuta di giustizia”) si ricollega, con tutta evidenza, alla richiesta di accertamento della condotta discriminatoria per l'a.s. 2021/2022 ed alla necessità di ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio nel rispetto della continuità didattica ed extrascolastica con gli anni scolastici precedenti, per l'intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nella documentazione elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, vale a dire 18 (diciotto) ore settimanali, “non solo per l'anno scolastico in corso ed ormai volgente al termine, ma anche per gli anni successivi” (cfr. cit. conclusioni).
E difatti, anche il quantum del risarcimento è circoscritto alla somma di € 6.237,00, determinata considerando il costo orario del servizio (€ 21,00) e il monte ore negato in pregiudizio del minore per un totale di 297 ore (9 ore per ciascuna delle n. 33 settimane dell'anno).
Per cui, anche nella determinazione del danno, non v'è riferimento all'anno precedente.
Ne deriva che, pur essendo da correggere la motivazione, nel senso che, nel ricorso, gli appellanti avevano effettivamente evidenziato che la condotta discriminatoria era stata posta in essere anche nell'a.s. 2020/2021, perchè il minore aveva usufruito di sole 9 ore, nel petitum, tuttavia, i genitori hanno limitato la richiesta di risarcimento solamente all'anno in corso (quantificandolo pagina 8 di 10 pure), sicchè non potrebbe liquidarsi un risarcimento non corrispondente a quello domandato, senza incorrere nella violazione del 112 c.p.c.
Ed invero, nella contraddizione tra la causa petendi (fatto dedotto dagli attori) e il petitum (provvedimento richiesto al giudice) e nella conseguente necessità di dare prevalenza al primo elemento ovvero al secondo, ritiene il Collegio di scegliere la seconda alternativa.
A tale conclusione induce la considerazione che il ricorso è stato proposto con l'assistenza di un difensore, onde di essa va colta l'interpretazione legata al formalismo del processo, posto che, altrimenti, si finirebbe per dare una diversa interpretazione del "petitum" nel senso di un ampliamento di questo, esorbitando dalla richiesta della parte (Cass. 20.12.2006 n. 27285; Cass.
12.10.1991 n. 12471).
Peraltro, a tutto voler concedere, la questione che il minore nell'anno scolastico 2020/2021 non abbia usufruito delle 18 ore richieste è rimasta totalmente indimostrata, non avendo parte ricorrente articolato prove sul punto ed essendo stata la circostanza contestata dal CP_1
(che, costituendosi, ha negato, alle pagg. 4 e ss., di non aver fornito al piccolo le
[...] Per_1 risorse umane richieste, deducendo che, dagli atti di causa, “non risultava provato il contrario” e che “il bimbo ha avuto personale di sostegno (fornito dalla scuola) e di assistenza (fornito dal comune) per complessive 44 ore settimanali”).
Per mera completezza, nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado, gli appellanti, pur facendo riferimento al fatto che il minore aveva avuto, nel corso dell'a.s. 2021/2022, solo 9 ore, nulla hanno dedotto, in termini di ore godute, relativamente all'anno scolastico precedente ormai concluso, lasciando dunque la domanda completamente indimostrata.
Quanto alla richiesta istruttoria di escussione testimoniale del Preside della scuola “sulle circostanze articolate nell'atto di citazione in appello e che si ritengono indispensabili ai fini del decidere” (v. atto di appello), è appena il caso di precisare che si tratta di una richiesta del tutto inammissibile, non avendo parte appellante neppure articolato i capitoli di prova su cui dovrebbe vertere l'esame testimoniale in modo specifico e separato, oltretutto vertendo questi su circostanze documentalmente provabili.
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore ind., complessità bassa, D.M. 55/2014 e succ. modif.) con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stato detto Comune patrocinato dalla sua Avvocatura interna.
Va dato atto altresì ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei presupposti per il CP_4 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori di nei confronti del
[...] Persona_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1363/2023 promossa da:
e in proprio e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Quarticelli ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso il suo studio;
- Appellanti -
contro
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Antonella Carlomagno e Renata Fiore dell'avvocatura interna al;
Controparte_1
- appellato -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza all'esito di discussione orale in data 4.2.2025.
Motivi della decisione.
Con ordinanza depositata in data 3.10.2023, il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato nell'interesse di e - in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori del minore disabile - i quali avevano dedotto che il di Persona_1 CP_1
non aveva reso n. 18 ore di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore del minore CP_1
e, per l'effetto, chiesto la cessazione della condotta discriminatoria contestata, invocando l'applicazione del monte ore richiamato ed avanzando richiesta di risarcimento.
All'uopo, evidenziava il Tribunale che, ove si fosse inteso contestare l'illegittimità in sé della scelta del monte ore contenuto nel PEI, anziché la condotta del di fornire il relativo servizio, la CP_1 giurisdizione sarebbe stata del G.A., posto che spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno, afferenti la fase che precede la redazione del PEI (piano educativo individualizzato); nel pagina 1 di 10 concreto, premessa la sussistenza della giurisdizione del g.o., evidenziava che non sussisteva l'allegata condotta discriminatoria, posto che il Comune non si era discostato dalle risultanze del
PEI, che prevedeva un numero di 9 ore con l'educatore per l'anno 2021/2022, che erano state effettivamente fornite al minore in questione;
in presenza di un PEI per l'anno scolastico
2021/2022 che prevedeva un monte ore pari a 9 ore con l'educatore e in assenza di un verbale del GLO di senso contrario, non poteva ritenersi la condotta del Comune inadempiente e discriminatoria;
infine, in mancanza dei PEI per gli anni di riferimento, non risultava possibile accertare una discriminazione e assicurare al minore, per gli anni a venire, assistenza per come richiesta in ricorso.
Avverso detta ordinanza, interponevano appello i genitori del minore, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, con atto di citazione notificato in data 31.10.2024, esponendo:
- che, sulla base della documentazione medica allegata, l'Amministrazione scolastica aveva redatto (unitamente alla mamma del minore ed al neuropsichiatra infantile dell'ASL Foggia), il c.d.
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), elaborato dal personale docente ai sensi dell'art. 12, co.
5, della Legge n. 104/92 e dell'art. 5 del D.P.R. del 24.2.1994, nel quale si dava atto che, a dispetto delle 18 ore riconosciute, il minore usufruiva solo di 9 ore del servizio di assistenza, come erogate dal competente , sebbene l'istituto scolastico - sia per l'anno in corso Controparte_1
(2021/22) che per quello precedente (2020/21) - avesse sempre richiesto il servizio per il monte ore di 18 ore settimanali;
- che l'ordinanza era dunque errata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il primo
Giudice completamente travisato le risultanze documentali, pervenendo ad una decisione profondamente ingiusta;
- che, invero, il PEI per l'anno scolastico 2021/2022, nel dare conto delle 9 ore per il servizio di
“assistenza all'autonomia e comunicazione”, confermando la precedente documentazione (che riconosceva le 18 ore), intendeva semplicemente dare atto della circostanza che il minore stava usufruendo di sole 9 ore come erogate dall'ente competente, avendo sempre richiesto, sia per l'anno scolastico precedente che per quello in corso, il servizio per il monte ore di 18 ore settimanali;
- che, a prescindere dalla lettera del PEI, la contrazione del monte ore era manifestamente confermata, con efficacia confessoria, dalle difese del , che dapprima aveva Controparte_1 osservato che il servizio era garantito per le 18 ore settimanali prescritte (circostanza peraltro falsa e smentita dalla documentazione versata nel fascicolo di parte), e poi ammesso che la contrazione era dovuta “ad esiguità del personale a disposizione”;
- che, inoltre, il giudice era incorso anche in un errore di diritto per palese violazione dell'art. 28, co. 4, del D.lgs n. 150/2011, posto che avevano fornito sufficienti elementi di prova per presumere la condotta discriminatoria, a fronte dei quali competeva al Comune dimostrare pagina 2 di 10 l'insussistenza della presunzione di discriminazione, come peraltro correttamente affermato in premessa dal giudice di prime cure;
- che, pur a voler concedere che la richiesta del dirigente scolastico fosse lacunosa, in quanto priva della richiesta di monte ore, il avrebbe dovuto, tutt'al più, richiedere alla scuola una CP_1 integrazione della richiesta, sulla base del principio della leale collaborazione tra le parti;
- che, pertanto, il Comune aveva rifiutato ingiustificatamente di attuare quell'”accomodamento ragionevole” (art. 9 Convenzione ONU 2006), nonchè quell'”adatto accorgimento” (art. 28 l. n.
118 del 1971), quale si configurava il servizio di assistenza specialistica, per il monte ore accertato dalle amministrazioni competenti;
- che il Tribunale aveva inoltre omesso di pronunciarsi anche sulla richiesta di risarcimento danni per l'anno scolastico 2020/2021; ed invero, anche in questo caso il giudice aveva mal interpretato la domanda, che verteva sulla richiesta di risarcimento per l'anno passato, ormai concluso, rispetto al quale non era possibile un'azione di esatto adempimento, residuando solo quella risarcitoria;
viceversa, il primo giudice aveva ritenuto estraneo al thema decidendum l'anno scolastico 2020/2021;
- che, ai fini della quantificazione del danno da condotta antidiscriminatoria, da determinarsi in via equitativa, chiedevano la liquidazione di un importo non inferiore ad € 6.237,00, considerato il costo orario del servizio (€ 21,00) ed il monte ore negato in pregiudizio di , per un totale di Per_1
297 ore (ore 9 per ciascuna delle 33 settimane dell'anno scolastico), salvo la diversa quantificazione da riconoscere sempre in via equitativa;
tanto premesso, chiedevano:
- di accertare il diritto dell'allievo disabile - ed il connesso obbligo del Persona_1
- alla nomina di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione ad Controparte_1 personam, per l'intero monte ore accertato nella documentazione in atti elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali, per l'anno scolastico 2020/2021 e per il 2021/2022, con conseguente condanna del all'esatto adempimento;
Controparte_1
- dichiarare che la mancata assegnazione all'alunno dell'assistente Persona_1 all'autonomia e comunicazione ad personam per l'intero monte ore accertato costituiva discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006;
- ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, ordinando al di CP_1
di approntare e nominare un assistente all'autonomia ed alla comunicazione ad personam, CP_1 nel rispetto della continuità didattica ed extrascolastica con gli anni scolastici precedenti, per l'intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nella documentazione elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, in atti, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali;
- condannare il al risarcimento del danno non patrimoniale da condotta Controparte_1 discriminatoria in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa in € 6.237,00, oltre pagina 3 di 10 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, o in una diversa somma ritenuta di giustizia, sia per l'anno scolastico 2020/2021 che per l'anno scolastico 2021/2022.
Si costituiva il , che evidenziava come la domanda proposta dai sig.ri e Controparte_1 Per_1 era volta all'accertamento della condotta (asseritamente) discriminatoria del Per_1 CP_1
nei confronti del minore per lesione del pari diritto all'educazione relativamente all'anno
[...] scolastico 2021/2022 e agli anni successivi;
ed invero, la somma richiesta a titolo di risarcimento era stata parametrata a n. 33 settimane, corrispondenti ad un anno scolastico, ovverosia il
2021/2022 (altrimenti, la somma richiesta sarebbe stata riferita a n. 66 settimane e dunque quantificata nel doppio di quanto indicato); che anche la richiesta di 18 ore settimanali per un assistente all'autonomia e alla comunicazione, formulata dal Dirigente della precedente scuola frequentata dal minore (Istituto per l'anno 2020/2021, non era confluita nel PEI Persona_2 relativo al medesimo anno (neppure prodotto nel giudizio di primo grado); né poteva essere correlata al PEI redatto per l'anno 2021/2022 da altro Istituto (Dante Alighieri), che aveva previsto 9 ore di tale figura di assistente;
che il PEI (nel quale erano indicate le ore per l'assistenza alla comunicazione per l'alunno quantificate in nr. 9) era stato redatto Persona_1 dalla scuola Dante Alighieri e sottoscritto, tra gli altri, anche dal padre del minore, e tanto cristallizzava la scelta amministrativa finale in ordine al beneficio che il destinatario aveva il diritto di ricevere e dal quale l'Amministrazione comunale non poteva discostarsi;
che non vi era prova Cont agli atti di richieste in senso contrario da parte del (ossia del Gruppo di Lavoro Operativo, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori del minore, delle figure professionali specifiche e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare); che, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, nella documentazione allegata da parte ricorrente, non vi era affatto la prova che la richiesta per fosse stata Per_1 effettivamente inoltrata dalla scuola per 18 ore settimanali;
che, nel caso in questione, il minore aveva avuto personale di sostegno (fornito dalla scuola) e assistenza (fornito dal Comune) per complessive 44 ore settimanali;
tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4 febbraio 2025, dopo rituale discussione, la causa è stata decisa in base al combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
Con il primo motivo di appello, e hanno censurato la decisione Parte_1 Parte_2 di prime cure per aver il Giudice travisato il contenuto del PEI per l'anno scolastico 2021/2022, non avendo interpretato sistematicamente la complessiva produzione documentale, da cui avrebbe ricavato che l'istituto scolastico - sia per l'anno 2021/2022 sia per quello precedente
(2020/2021) - aveva sempre richiesto il servizio per un monte ore di 18 ore settimanali: nel PEI,
pagina 4 di 10 alla pag. 3, l'istituto scolastico aveva solo inteso rappresentare la situazione effettivamente garantita dal Comune, fermo restando il fabbisogno richiesto delle 18 ore settimanali.
Ad avviso della Corte, il motivo non è fondato.
Va premesso che la Suprema Corte, con la pronunzia delle SS.UU. n. 25101/2019, ha chiarito che la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (c.d. PEI), elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.
L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti- alunni.
Ove si verifichi, pertanto, l'omissione o l'insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa, si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile, che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico, che metta la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.
Ciò premesso, va detto che il Piano Educativo Individualizzato dell'anno scolastico 2021-2022, redatto per il minore (con diagnosi funzionale di "disturbo dello spettro autistico" Persona_1 grave), prevede espressamente, alla pag. 3, un numero specifico, quanto all'operatore educativo/assistenziale, di 9 ore settimanali per l'anno scolastico in corso (cfr. doc n. 4).
Detto piano risulta altresì sottoscritto dal padre del minore, oltre che dagli altri soggetti suindicati.
Quanto alla richiesta inoltrata dal Dirigente dell'istituto scolastico all'assessorato del Comune deputato ai servizi sociali per l'anno scolastico 2021/2022, si legge che “viene richiesto, ad integrazione della richiesta effettuata in data 28.4.2021, prot. n. 1572, un assistente alla autonomia e comunicazione per l'alunno dell'infanzia B.C.P. “disturbo dello spettro autistico livello
3” come certificato dall'art. 3, co. 3 della legge 104/1992, già inserito nella precedente comunicazione” (cfr. doc. 6 depositato in primo grado).
Null'altro si legge nella richiesta del Dirigente scolastico a proposito del monte ore necessario per l'assistenza alla autonomia e comunicazione, né risulta prodotta la richiesta effettuata “in data
28.4.2021”; è agli atti la risposta del Comune, tramite la quale si comunica che, stante l'esiguità del personale a disposizione, sono stati messi a disposizione n. 2 educatori con formazione metodo ABA.
pagina 5 di 10 Ora, tale essendo la produzione documentale depositata, deve rimarcarsi che, rispetto al PEI prodotto, non vi è prova agli atti di richieste in senso contrario da parte del Gruppo di Lavoro Cont Operativo (c.d. ), composto dal team dei docenti, contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori del minore, delle figure professionali specifiche e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
Il Comune di ha poi fornito il servizio di assistente alla comunicazione al minore per il CP_1 numero di ore indicate nel PEI (9).
Ne deriva, pertanto, che non risulta documentata, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, la richiesta per il minore ed inoltrata al Comune per un monte ore di 18 ore settimanali per l'assistenza alla autonomia e comunicazione, nè tanto risulta dal PEI, dove si richiede un numero di 9 ore complessive.
Non può pertanto condividersi l'argomentazione difensiva secondo la quale il PEI avrebbe dato solamente conto del monte ore effettivamente erogato dal , posto che il PEI ha Controparte_1 proprio la funzione di indicare all'Ente le risorse umane a sostegno del processo di integrazione in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla classe;
recita l'art. 7 del D.lgs 66/2017, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 96/2019, che Il PEI “individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie ….; è redatto in via provvisoria entro giugno e, in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter…”.
Non pare, pertanto, che il PEI abbia la funzione di fotografare o di rappresentare la situazione esistente, quanto piuttosto di individuare il numero di ore necessarie e le risorse umane da assegnare;
all'uopo, non vi è nemmeno la prova agli atti che, nel 2020, il minore avesse usufruito di un numero di ore inferiore a quello indicato nel PEI del 2020, posto che esso non è stato neppure prodotto.
Al fine, poi, della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (art. 10 Dlgs 66/17) ed ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità,
o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino,
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
pagina 6 di 10 Cont Orbene, nella specie, non risulta – come detto dal primo Giudice – che il abbia evidenziato una richiesta contraria, non risultando prodotto alcun verbale, né risultano prodotti altri PEI, ma solo la richiesta del Dirigente scolastico per l'anno 2020/2021, relativo ad altra scuola che il minore frequentava, senza neppure l'allegazione del relativo PEI.
In presenza di tali emergenze documentali, non può condividersi l'assunto che il Giudice non abbia Part tenuto conto del per il 2021/22 e della richiesta ad esso sottostante, posto che il non CP_1 si è da esso discostato, fornendo il personale ivi indicato.
Anche a voler considerare il principio che, in tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del
2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve cioè fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria, va detto che, nel concreto, non sono state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere
(Cass. civ. sez. III, n.9870/2022), posto che il P.E.I. aveva previsto la necessità per il minore – riconosciuto disabile grave ex art 3. c. 3 L. 104/92 – di essere seguito da un operatore educativo/assistenziale per 9 ore settimanali e da 10 ore con un OSS, e l'esigenza delle 18 ore per l'assistenza non era stata evidenziata neppure dal G.L.O. e dal Controparte_3
P.D.F. relativo all'anno scolastico 2021/2022, di cui facevano parte i genitori del minore.
Ne consegue che non è stata provata alcuna condotta discriminatoria posta in essere dall'amministrazione comunale.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, relativo al fatto che il primo Giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per l'anno scolastico 2020/2021, va premesso che essa è stata rigettata dal Giudice di primo grado sul presupposto che la domanda non formasse oggetto del thema decidendum.
Sul punto, si sono incentrate le critiche di parte appellante, che ha evidenziato come nel corpo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., fosse stato chiaramente evidenziato che la condotta discriminatoria era stata posta in essere anche nell'anno scolastico 2020/2021, ormai conclusosi, sicchè rispetto ad esso non poteva che essere domandata un'azione risarcitoria, non di esatto adempimento.
A parere della Corte, anche detto motivo non è fondato.
Ed invero, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in primo grado, i ricorrenti concludevano nei seguenti termini: “in via principale: accertare il diritto dell'allievo disabile Persona_1 ed il connesso obbligo del alla nomina di un assistente all'autonomia ed alla Controparte_1 comunicazione ad personam, nel rispetto della continuità didattica con gli anni scolastici precedenti per l'intero monte ore accertato nella documentazione in atti elaborata ai sensi della legge n. 104 dei 1992, salvo successivi aggiornamenti, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali, non
pagina 7 di 10 solo per l'anno scolastico 2021/2022, ormai volgente al termine, ma anche per gli anni successivi, sin dal primo giorno di scuola, fino all'ultimo, con conseguente condanna del
[...]
all'esatto adempimento;
- dichiarare che la mancata assegnazione all'alunno CP_1 [...]
dell'assistente all'autonomia e comunicazione ad personam per l'intero monte ore Persona_1 accertato costituisce discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006; e per l'effetto; - ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, ordinando al CP_1
di approntare e nominare un assistente all'autonomia ed alla comunicazione ad personam,
[...] nel rispetto della continuità didattica ed extrascolastica con gli anni scolastici precedenti, per
l'intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nella documentatone elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, in atti, ossia per 18 (diciotto) ore settimanali, non solo per l'anno scolastico in corso ed ormai volgente al termine, ma anche per gli anni successivi, e sin dal primo giorno di scuola, fino all'ultimo; - condannare il al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da condotta discriminatoria in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa in €
6.237,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, o in una diversa somma ritenuta di giustizia”.
Ora, pur condividendo l'assunto che, per l'a,s. 2020/2021, non fosse più possibile chiedere l'azione di esatto adempimento, ma solo quella di risarcimento del danno non patrimoniale, non può sottacersi che, nel petitum del ricorso, gli attori non avessero esteso la richiesta di risarcimento per l'anno precedente.
Ed invero, l'ultimo capoverso delle conclusioni (“- condannare il al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale da condotta discriminatoria in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa in € 6.237,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, o in una diversa somma ritenuta di giustizia”) si ricollega, con tutta evidenza, alla richiesta di accertamento della condotta discriminatoria per l'a.s. 2021/2022 ed alla necessità di ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio nel rispetto della continuità didattica ed extrascolastica con gli anni scolastici precedenti, per l'intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nella documentazione elaborata ai sensi della legge n. 104 del 1992, vale a dire 18 (diciotto) ore settimanali, “non solo per l'anno scolastico in corso ed ormai volgente al termine, ma anche per gli anni successivi” (cfr. cit. conclusioni).
E difatti, anche il quantum del risarcimento è circoscritto alla somma di € 6.237,00, determinata considerando il costo orario del servizio (€ 21,00) e il monte ore negato in pregiudizio del minore per un totale di 297 ore (9 ore per ciascuna delle n. 33 settimane dell'anno).
Per cui, anche nella determinazione del danno, non v'è riferimento all'anno precedente.
Ne deriva che, pur essendo da correggere la motivazione, nel senso che, nel ricorso, gli appellanti avevano effettivamente evidenziato che la condotta discriminatoria era stata posta in essere anche nell'a.s. 2020/2021, perchè il minore aveva usufruito di sole 9 ore, nel petitum, tuttavia, i genitori hanno limitato la richiesta di risarcimento solamente all'anno in corso (quantificandolo pagina 8 di 10 pure), sicchè non potrebbe liquidarsi un risarcimento non corrispondente a quello domandato, senza incorrere nella violazione del 112 c.p.c.
Ed invero, nella contraddizione tra la causa petendi (fatto dedotto dagli attori) e il petitum (provvedimento richiesto al giudice) e nella conseguente necessità di dare prevalenza al primo elemento ovvero al secondo, ritiene il Collegio di scegliere la seconda alternativa.
A tale conclusione induce la considerazione che il ricorso è stato proposto con l'assistenza di un difensore, onde di essa va colta l'interpretazione legata al formalismo del processo, posto che, altrimenti, si finirebbe per dare una diversa interpretazione del "petitum" nel senso di un ampliamento di questo, esorbitando dalla richiesta della parte (Cass. 20.12.2006 n. 27285; Cass.
12.10.1991 n. 12471).
Peraltro, a tutto voler concedere, la questione che il minore nell'anno scolastico 2020/2021 non abbia usufruito delle 18 ore richieste è rimasta totalmente indimostrata, non avendo parte ricorrente articolato prove sul punto ed essendo stata la circostanza contestata dal CP_1
(che, costituendosi, ha negato, alle pagg. 4 e ss., di non aver fornito al piccolo le
[...] Per_1 risorse umane richieste, deducendo che, dagli atti di causa, “non risultava provato il contrario” e che “il bimbo ha avuto personale di sostegno (fornito dalla scuola) e di assistenza (fornito dal comune) per complessive 44 ore settimanali”).
Per mera completezza, nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado, gli appellanti, pur facendo riferimento al fatto che il minore aveva avuto, nel corso dell'a.s. 2021/2022, solo 9 ore, nulla hanno dedotto, in termini di ore godute, relativamente all'anno scolastico precedente ormai concluso, lasciando dunque la domanda completamente indimostrata.
Quanto alla richiesta istruttoria di escussione testimoniale del Preside della scuola “sulle circostanze articolate nell'atto di citazione in appello e che si ritengono indispensabili ai fini del decidere” (v. atto di appello), è appena il caso di precisare che si tratta di una richiesta del tutto inammissibile, non avendo parte appellante neppure articolato i capitoli di prova su cui dovrebbe vertere l'esame testimoniale in modo specifico e separato, oltretutto vertendo questi su circostanze documentalmente provabili.
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore ind., complessità bassa, D.M. 55/2014 e succ. modif.) con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stato detto Comune patrocinato dalla sua Avvocatura interna.
Va dato atto altresì ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei presupposti per il CP_4 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori di nei confronti del
[...] Persona_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4.2.2025
Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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