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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei
magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 81 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1
di secondo grado, dall'avv.to Giuliana Ruzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, alla Piazza Gabriele Pepe, n.22;
1 APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t..
APPELLATA
OGGETTO: Mobilità Volontaria- Appello avverso la sentenza n. 831/2022 del
25 ottobre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di mobilità avanzata dall'appellante, dichiarare l'illegittimità del comportamento omissivo dell'appellata e, per l'effetto, di ordinare alla stessa di adottare tutti i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della dedotta condotta illecita, con vittoria delle spese del doppio grado;
in via subordinata riformare la sentenza,
disponendo l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado”;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.831/2022, pubblicata in data 25 ottobre 2022, il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Potenza respingeva la domanda azionata da Pt_1
Parte
, dipendente la quale, con ricorso depositato in data 5 novembre
[...]
2021, aveva lamentato il mancato accoglimento della propria domanda di mobilità volontaria quale conseguenza della condotta illegittima posta in essere dall . Controparte_1
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice poneva in luce come,
contrariamente all'assunto della ricorrente, la condotta della resistente risultava essere perfettamente coerente con le previsioni normative, avendo indette procedure selettive ancor prima della domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
il 15 aprile 2023, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata, insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 14 marzo 2024, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è improcedibile.
3 Invero, la precedente giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 17 aprile 2004, n. 7347; 8 maggio 2003, n. 7032)
riteneva che nel rito del lavoro il gravame era tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso non si comunicava all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al giudice che rilevava il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Dal predetto principio scaturivano le seguenti conseguenze :
a) nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfezionava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem;
b) il predetto deposito impediva ogni decadenza dall'impugnazione, per cui ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si estendeva all'impugnazione (ormai perfezionatasi);
c) il giudice che rilevava il vizio doveva indicarlo all'appellante ex art. 421,
comma 1, c.p.c., assegnando allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto.
4 Successivamente, con la sentenza a Sezione Unite n.20604 del 30.07.2008 la
Suprema Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art.111, secondo comma Cost, di assegnare, ai sensi dell'art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.. (in termini Cass. 9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio,
per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n.1483/2015).
Ne discende che la notificazione dell'appello, mai avvenuta, ha determinato l'estinzione del processo a ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. sez.3 n.6325/2010;
sez.lav. n.8752/2010).
Devesi, inoltre, evidenziare che per l'udienza odierna la difesa dell'appellante non faceva pervenire note scritte, risultando, peraltro, comunicati dalla
Cancelleria i disposti rinvii compreso quello d'ufficio.
Ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. se nessuna delle parti deposita note di udienza nel nuovo termine o non compare il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
5 Nulla spese del presente giudizio, stante, per effetto della mancata notifica dell'appello, la mancata costituzione dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 81 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso Controparte_1
la sentenza n. 831/2022 del 25 ottobre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla spese del presente grado del giudizio;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del
DPR n.115/2002.
Potenza, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei
magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 81 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1
di secondo grado, dall'avv.to Giuliana Ruzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, alla Piazza Gabriele Pepe, n.22;
1 APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t..
APPELLATA
OGGETTO: Mobilità Volontaria- Appello avverso la sentenza n. 831/2022 del
25 ottobre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di mobilità avanzata dall'appellante, dichiarare l'illegittimità del comportamento omissivo dell'appellata e, per l'effetto, di ordinare alla stessa di adottare tutti i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della dedotta condotta illecita, con vittoria delle spese del doppio grado;
in via subordinata riformare la sentenza,
disponendo l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado”;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.831/2022, pubblicata in data 25 ottobre 2022, il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Potenza respingeva la domanda azionata da Pt_1
Parte
, dipendente la quale, con ricorso depositato in data 5 novembre
[...]
2021, aveva lamentato il mancato accoglimento della propria domanda di mobilità volontaria quale conseguenza della condotta illegittima posta in essere dall . Controparte_1
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice poneva in luce come,
contrariamente all'assunto della ricorrente, la condotta della resistente risultava essere perfettamente coerente con le previsioni normative, avendo indette procedure selettive ancor prima della domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
il 15 aprile 2023, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata, insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 14 marzo 2024, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è improcedibile.
3 Invero, la precedente giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 17 aprile 2004, n. 7347; 8 maggio 2003, n. 7032)
riteneva che nel rito del lavoro il gravame era tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso non si comunicava all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al giudice che rilevava il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Dal predetto principio scaturivano le seguenti conseguenze :
a) nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfezionava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem;
b) il predetto deposito impediva ogni decadenza dall'impugnazione, per cui ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si estendeva all'impugnazione (ormai perfezionatasi);
c) il giudice che rilevava il vizio doveva indicarlo all'appellante ex art. 421,
comma 1, c.p.c., assegnando allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto.
4 Successivamente, con la sentenza a Sezione Unite n.20604 del 30.07.2008 la
Suprema Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art.111, secondo comma Cost, di assegnare, ai sensi dell'art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.. (in termini Cass. 9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio,
per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n.1483/2015).
Ne discende che la notificazione dell'appello, mai avvenuta, ha determinato l'estinzione del processo a ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. sez.3 n.6325/2010;
sez.lav. n.8752/2010).
Devesi, inoltre, evidenziare che per l'udienza odierna la difesa dell'appellante non faceva pervenire note scritte, risultando, peraltro, comunicati dalla
Cancelleria i disposti rinvii compreso quello d'ufficio.
Ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. se nessuna delle parti deposita note di udienza nel nuovo termine o non compare il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
5 Nulla spese del presente giudizio, stante, per effetto della mancata notifica dell'appello, la mancata costituzione dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 81 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso Controparte_1
la sentenza n. 831/2022 del 25 ottobre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla spese del presente grado del giudizio;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del
DPR n.115/2002.
Potenza, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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