TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3412 /2024 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. PETRINI SILVIA e SOLIMAN Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO con domicilio eletto in Genova Piazza Corvetto 2/4
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PEZZA MATTEO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Via Luigi Porta n. 25
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza davanti l Giudice delegato del 28.1.2025 le difese delle parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Che sia confermato l'affido condiviso della minore tra i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre;
prevedere che la minore stia con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre che il lunedì dall'uscita di scuola con riaccompagnamento l'indomani; la minore trascorrerà altresì con ciascun genitore ad anni alterni metà delle vacanze natalizie (alternando di anno in
pagina 1 di 3 ano il giorno del 24 e del 25) e pasquali, oltre che 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
che sia previsto che il padre versi per la figlia alla ricorrente sul conto personale della stessa presso Intesa San paolo, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese extra assegno;
che sia previsto che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la minore;
che sia previsto che i genitori si facciano carico del pagamento del 50% delle spese extra assegno da sostenere per il figlio secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
Per_1 dare atto dell'impegno della ricorrente a comunicare al resistente con cadenza semestrale l'andamento universitario del figlio;
spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido della figlia minore (nata il [...]) e Per_2 al mantenimento anche dell'altro figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente.
Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse dei figli. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento della figlia minore, essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figlia tali da garantire che la minore abbia entrambi i genitori quali figure di riferimento.
La circostanza che i genitori, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione dei figli.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese.
Così deciso in data 31.3.2025
Il Giudice estensore
pagina 2 di 3 Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3412 /2024 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. PETRINI SILVIA e SOLIMAN Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO con domicilio eletto in Genova Piazza Corvetto 2/4
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PEZZA MATTEO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Via Luigi Porta n. 25
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza davanti l Giudice delegato del 28.1.2025 le difese delle parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Che sia confermato l'affido condiviso della minore tra i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre;
prevedere che la minore stia con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre che il lunedì dall'uscita di scuola con riaccompagnamento l'indomani; la minore trascorrerà altresì con ciascun genitore ad anni alterni metà delle vacanze natalizie (alternando di anno in
pagina 1 di 3 ano il giorno del 24 e del 25) e pasquali, oltre che 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
che sia previsto che il padre versi per la figlia alla ricorrente sul conto personale della stessa presso Intesa San paolo, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese extra assegno;
che sia previsto che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la minore;
che sia previsto che i genitori si facciano carico del pagamento del 50% delle spese extra assegno da sostenere per il figlio secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
Per_1 dare atto dell'impegno della ricorrente a comunicare al resistente con cadenza semestrale l'andamento universitario del figlio;
spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido della figlia minore (nata il [...]) e Per_2 al mantenimento anche dell'altro figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente.
Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse dei figli. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento della figlia minore, essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figlia tali da garantire che la minore abbia entrambi i genitori quali figure di riferimento.
La circostanza che i genitori, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione dei figli.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese.
Così deciso in data 31.3.2025
Il Giudice estensore
pagina 2 di 3 Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3