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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/09/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 853/24 rg, promossa con atto di citazione da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Francesco Vettori, del foro di Treviso, con domicilio eletto
1 presso lo studio dello stesso in Treviso, via G, Verdi n.38, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello
appellanti
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata PA C.F._3
e difesa dagli avv.ti Marcello Totera e Simone Scanferlato, del foro di
Treviso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso, viale Montegrappa n.13, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellata/appellante incidentale
e di
, subentrata ad OP [...]
sino al cambio di Controparte_3
denominazione avvenuto in data 09.10.19), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria
Perin, del foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Milano, via Camillo Hajech n.10, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
appellata/appellante incidentale
e contro
2 (P.IVA ), in persona del legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, appellata contumace
Oggetto: Appalto - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 697/2024, pubblicata il 22.3.24
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, in riforma della Sentenza del Tribunale Treviso n. 697/2024 sui capi impugnati, fermo e confermato il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dai signori e : Parte_2 Parte_1
nel merito:
- accertare e dichiarare la presenza dei vizi/difetti nella copertura degli immobili oggetto di lite, sono da attribuirsi alle inadempienze e negligenze e quindi a fatto e colpa di e/o del geom. CP_4
quale progettista e direttore dei lavori, in persona Controparte_5
dell'erede ; PA
3 - per l'effetto condannare in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, e/o , quale erede del PA
geom. , secondo il rispettivo grado di responsabilità Controparte_5
e se del caso anche in solido, a pagare per l'eliminazione dei suddetti vizi/difetti e comunque per i fatti dedotti in atti, in favore di
[...]
e/o , la complessiva somma di € 36.750, Parte_2 Parte_1
oltre iva o quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria di causa, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
- condannare altresì, in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, e/o , quale erede del PA
geom. , sempre secondo il rispettivo grado di Controparte_5
responsabilità e se del caso anche in solido, a risarcire in favore di
e/o , la ulteriore somma pari a € 350 Parte_2 Parte_1
per ogni mese di mancato godimento dei rispettivi immobili oggetto di causa sino al ripristino, o a quella diversa, minore o maggiore, che dovesse risultare anche in via equitativa all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
- in ogni caso: con rifusione di spese e competenze di lite, anche del procedimento di ATP.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché
4 A. CTU - venga rinnovata o comunque integrata la CTU affidando al consulente l'incarico di: - individuare una soluzione tecnica che, tenuto conto delle criticità lamentate, sia conforme alla regola dell'arte; - e in ogni caso indichi l'esatto ammontare dei costi di ripristino anche alla luce dei noti rincari.
B. Si chiede poi l'assunzione della prova per testi e interpello sulle circostanze non ammesse, e su quelle ammesse (11, 13 e 14) si chiede l'escussione degli ulteriori testi: 1) Vero che con contratto del 19/1/2010, il signor Parte_2
commissionava alla società le opere di CP_4
ristrutturazione e ampliamento della propria abitazione in
AN ET, Via Postumia n. 5, su progetto del geom.
; 2) Vero che l'intervento oggetto del contratto Controparte_5
di appalto stipulato tra le parti il 19/1/2010 prevedeva la costruzione di una nuovo fabbricato in aderenza da destinare
(i) ad ampliamento della abitazione del signor
[...]
e (ii) ad abitazione del signor e della Parte_2 Parte_1
di lui famiglia;
3) Vero che la società Mancherà Srl completava
l'opera a dicembre 2011; 4) Vero che il geom. Controparte_5
svolgeva l'incarico di direttore lavori nel cantiere oggetto di causa dall'inizio alla fine dei lavori;
5) Vero che nel 2012, il signor si trasferiva a vivere con la moglie e i Parte_1
figli presso la nuova abitazione oggetto di causa;
6) Vero che
5 nel 2019 i signori e Parte_1 Parte_2
contestavano al signor , legale rappresentante CP_6
della società ed al geom. che: CP_4 Controparte_5
a. i coppi del manto di copertura del tetto erano scivolati di una decina di centimetri, tanto da deformare la grondaia;
b. di aver rinvenuto e di continuare a rinvenire all'interno della grondaia del tetto residui di malta che si era distaccata dal manto di copertura. 7) Vero che il 18/10/2019, dopo i solleciti dei signori
e , il signor Parte_1 Parte_2 Testimone_1
effettuava un primo sopralluogo all'esito del quale riferiva che le problematiche erano imputabili ai supporti delle gronde che andavano “rafforzati”, ragion per cui si impegnava al ripristino mediante il proprio lattoniere di fiducia. 8) Vero che il mattino del 26/5/2020 interveniva in loco su incarico della
la società Gdm Lattonerie Girotto Srl;
9) Vero CP_4
che in occasione del suddetto sopralluogo gli incaricati della società Gdm Lattonerie Girotto Srl effettuavano un intervento di rafforzamento delle linee di gronda;
10) Vero che in occasione del suddetto sopralluogo gli incaricati della società
Gdm Lattonerie Girotto Srl dichiaravano che sul tetto era in atto scivolamento dell'intero manto di copertura;
11) Vero che
a maggio 2020 il signor comunicava Testimone_1
telefonicamente al signor che le problematiche Parte_1
6 del tetto erano da imputarsi allo scivolamento del manto di copertura;
12) Vero che il 29/5/2020 il signor Testimone_1
inviava al signor tramite telefono cellulare, Parte_1
come da messaggio prodotto sub all. 12 che si rammostra al teste, la foto relativa ad un altro immobile realizzato dalla sua impresa in cui si era verificato lo stesso danno: scivolamento del manto di copertura;
13) Vero che a giugno 2020, dopo che erano stati informati dal signor dello scivolamento CP_4
del manto di copertura, i signori e Parte_2 Pt_1
affidavano al geom. l'incarico di
[...] CP_7
verificare con urgenza lo stato del manto di copertura dei manufatti oggetto di causa;
14) Vero che il 16/7/2020 presso il suo studio in AN, il geom. comunicava ai CP_7
signori e l'esito dei suoi Parte_1 Parte_2
accertamenti e consegnava loro l'elaborato qui prodotto sub all. 14 che si rammostra al teste;
15) Vero che il 10/7/2020 i signori e venivano contattati, Parte_1 Parte_2
su segnalazione del signor , da un incaricato Testimone_1
di che si recava poi presso gli Controparte_8
immobili oggetto di causa per un sopralluogo;
16) Vero che da maggio 2020 i signori e Parte_1 Parte_2
smettevano di utilizzare il giardino esterno lungo la fascia perimetrale delle loro abitazione a causa della caduta dei coppi
7 ed altri elementi della copertura;
17) Vero che da maggio 2020 il signor ha vietato ai propri figli di stare in Parte_1
giardino a a causa della caduta dei coppi ed altri elementi della copertura.
* Si indicato a testi: su tutte le circostanze sopra riportate, i signori: 1. , residente in [...]
Cal di Campagna 10 2. , residente in [...]
ET (TV) Via Morganella Est, 11/B; 3. , Tes_4
residente in [...].
, residente in [...]
5. , residente in [...]
Campagna 10; 6. , residente in [...]
ET (TV) Via Giovanbattsta Cicogna;
7. , _10
residente in [...]5; 8. , _11
residente in [...]5; 9. , _12
residente in [...].
, residente in [...]
Campagna; 11. , residente in [...], loc. Tes_8
Merlengo Via Cal di Campagna;
12. _13
residente in [...]. Tes_9
, residente in [...]; 14.
[...] P_
, domiciliata in AN, Via Roma 67; 15.
[...] 15
, Via Industrie, 1E, 31040 Trevignano TV
[...]
8 * In ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, condannarsi, altresì convenuti alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata/appellante incidentale _1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 697/2024 resa inter partes dal Tribunale di Treviso depositata in data 20.03.2024, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
2. In accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione e del relativo diritto fatto valere dai sig.ri e , ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti della sig.ra ; PA
3. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata/appellante incidentale OP
Dac:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
Nel merito, in via principale:
9 * Rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello principale proposto dai signori e Parte_1 Parte_2
avverso alla sentenza n. 697 del 20.03.2024, pronunciata dal
Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Andreatta, all'esito del giudizio avente R.G. n. 5019/2021;
* Accogliere il primo motivo di appello formulato da OP
(subentrata a già
[...] Controparte_3 [...]
, riformando parzialmente Controparte_3
l'impugnata sentenza n. 697 del 20.03.2024, pronunciata dal
Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Andreatta, all'esito del giudizio avente R.G. n. 5019/2021, e dichiarando
l'inoperatività della polizza n. PI-48712819K0 e dell'appendice n. PI-
48712819K0/1.
* Conseguentemente, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, nonché del procedimento per A.T.P. R.G. n.
4527/2020 – Trib. Treviso, oltre accessori di legge. Altresì, con condanna della signora e/o di qualsiasi altra parte PA
in causa altrimenti tenuta a farlo, alla restituzione e rifusione in favore di (subentrata a OP Controparte_3
già di quanto già versato a Controparte_3
titolo di imposte dovute per la registrazione della sentenza di prima grado e di quanto ancora dovesse essere eventualmente corrisposto,
10 anche in favore dei signori e , in Parte_1 Parte_2
esecuzione dell'impugnata sentenza.
Nel merito, in via subordinata:
* Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello e salvo, comunque, gravame da parte della signora _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere il secondo
[...]
motivo di appello formulato da (subentrata OP
a già Controparte_3 Controparte_3
, riformando parzialmente l'impugnata sentenza n. 697 del
[...]
20.03.2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in persona del
Giudice dott.ssa Sonia Andreatta, all'esito del giudizio avente R.G. n.
5019/2021, e dichiarando tenuta a OP
manlevare la signora esclusivamente per gli importi PA
eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, entro il limite di indennizzo in aggregato annuo.
* Conseguentemente, con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio, oltre accessori di legge”.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio l'impresa costruttrice Parte_2 _16
[...]
[...] [...]
[...] [
e il progettista nonché direttore dei lavori geom. ,
[...] Controparte_5
in persona dell'erede , chiedendo, secondo il rispettivo PA
grado di responsabilità e se del caso anche in solido, la loro condanna ex art. 1669 c.c., ovvero in subordine ex artt. 1667 – 1668 e/o ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma di euro 43.522,00 oltre IVA corrispondente al costo dei lavori necessari per eliminare i gravi vizi e difetti costruttivi riscontrati nel loro immobile sito in AN ET
(TV) Via Postumia n. 5, oltre al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile, quantificati nella misura di euro
350,00 al mese sino al ripristino, il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al soddisfo.
A sostegno di tali pretese gli attori esponevano che:
- con contratto di appalto del 19.01.2010 aveva Parte_2
commissionato alla società di realizzare, su progetto Controparte_4
del geom. , le opere di ristrutturazione ed ampliamento Controparte_5
della propria abitazione sita in AN ET (TV), Via Postumia n.
5;
- in particolare, le opere appaltate prevedevano la costruzione di un nuovo fabbricato in aderenza da destinare in parte ad ampliamento dell'abitazione di ed in parte ad abitazione del figlio Parte_2
e della di lui famiglia;
Parte_1
12 - le opere, dirette dal geom. , a cui era stato affidato anche CP
l'incarico di direttore dei lavori, erano state ultimate nel dicembre del
2011;
- l'abitabilità era stata rilasciata dal Comune di AN ET in data
11.01.2016;
- successivamente avevano riscontrato che i coppi del manto di copertura del tetto erano scivolati di alcuni centimetri, tanto da deformare la grondaia e da far rinvenire all'interno degli stessi residui di malta che si era verosimilmente distaccata dal manto di copertura;
- la c.t.u. espletata dall'ing. nell'ambito del Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
4527/2020) aveva accertato la sussistenza dei gravi vizi lamentati, imputandoli soggettivamente per metà alla società costruttrice e per metà al geom. e quantificando le opere di ripristino in Controparte_5
complessivi euro 25.795,00;
- successivamente si era reso necessario adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti poiché a nulla erano valsi i tentativi di definire bonariamente la controversia.
Si costituiva in giudizio quale erede del defunto PA
, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale: 1) di Controparte_5
essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_3
per essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata da ogni
[...]
domanda e pretesa risarcitoria svolta dagli attori e ciò in forza del
13 contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale sottoscritto dal defunto;
2) di dichiarare l'intervenuta Controparte_5
decadenza e/o prescrizione dall'azione promossa dagli attori ex art. 1669 c.c.; 3) di dichiarare, altresì, non applicabili gli artt. 1667-1668
c.c. e l'art. 2023 c.c. attesa anche l'intervenuta decadenza e prescrizione delle relative azioni;
nel merito, la convenuta domandava di accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al defunto geom. in ordine ai vizi lamentati da parte attrice e, Controparte_5
conseguentemente, di rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse accertata la responsabilità del geom. in relazione ai fatti per cui è causa, chiedeva di Controparte_5
contenere la domanda attorea nella misura del danno che dovesse risultare provato in corso di causa e limitare la condanna alla quota di responsabilità ritenuta ascrivibile al predetto professionista.
La società benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_4
in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
16.12.2021.
Si costituiva, a seguito dell'autorizzata chiamata in causa, la
NI di IC , chiedendo Controparte_3
nel merito in via principale: 1) di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al geom. in ordine ai danni Controparte_5
lamentati dagli attori e/o del nesso di causalità tra la sua condotta e i
14 fatti descritti in citazione;
2) di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dalla convenuta e/o la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo; 3) il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti da;
4) nel merito in via subordinata, PA
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del proprio assicurato e se ritenuta l'operatività della polizza de qua, che la sua obbligazione fosse limitata ai danni effettivamente cagionati dal geom.
[...]
. CP
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e con l'assunzione della sola prova per testi sui capitoli ammessi, poiché
non si presentava per rendere l'interpello, mentre il Testimone_1
procuratore attoreo dichiarava di rinunciare all'interrogatorio formale della convenuta . PA
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Treviso, con sentenza n.697/24 pubblicata il 22.3.2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea.
Respinte le preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza dall'azione sollevate dalle convenute – risultando provato che gli attori avevano avuto piena conoscenza delle caratteristiche dei difetti costruttivi e delle loro cause solo a luglio 2020, all'esito dell'accertamento peritale eseguito dal loro tecnico geom. CP_7
, con successiva tempestiva denuncia dei vizi tramite lettera
[...]
raccomandata del 23.07.2020 – il Giudice, condividendo l'esito della consulenza depositata il 23.2.2021, all'esito dell'instaurato
15 procedimento per ATP, riteneva accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dagli attori, stimando il costo degli interventi di ripristino in complessivi euro 25.795,00, IVA compresa. Riconosceva altresì in favore degli attori il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, quantificato in via equitativa nella misura di euro 200,00 al mese e, tenuto conto anche dei tempi necessari per eseguire i lavori di ripristino, come indicati dal C.T.U, liquidava la complessiva somma di euro 9.600,00 (euro 200,00 per 48 mensilità), condannando alla corresponsione, in via solidale, dei suddetti importi, oltre che delle spese processuali, l'impresa esecutrice delle opere, ed il progettista e direttore dei lavori Controparte_4
architettonici , ritenuti responsabili dei vizi riscontrati CP
rispettivamente nella misura del 50% e del 25% (residuando una responsabilità del 25% da addebitare al progettista e direttore dei lavori delle strutture, dott. , non citato in giudizio). Pt_1
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e lamentando il riconoscimento di un'erronea Parte_2
percentuale di responsabilità a carico del direttore lavori CP
, con conseguente erroneità dell'importo del risarcimento
[...]
riconosciuto sia in relazione ai lavori di ripristino sia in ordine al mancato godimento dell'immobile. Gli appellanti hanno altresì censurato la sentenza per l'erronea liquidazione dell'importo da risarcire in quanto riferito a prezzi fuori mercato, nonché per avere
16 erroneamente ritenuto che l'inserimento di nuovi pannelli in legno – in aggiunta ai preesistenti – implicasse un miglioramento/integrazione rispetto al progetto iniziale, diminuendo il costo complessivo delle opere da euro 28.250 a euro 25.795 e, infine, per l'erroneo calcolo gli interessi dovuti.
Ha resistito al gravame che ha inoltre proposto PA
appello incidentale in ordine all'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione degli attori appellanti ed invocando, nel merito, il rigetto del gravame promosso.
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto CP_2
dell'appello principale e proponendo appello incidentale, per omessa motivazione da parte del Tribunale, relativamente alla sollevata eccezione di inoperatività della polizza, per essere espressamente escluse dalle perdite indennizzabili quelle derivanti da errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di attività a titolo gratuito,
e all'omessa menzione nelle statuizioni di condanna delle condizioni contrattuali relative al massimale ed alla franchigia previste.
Pur regolarmente citata non si è costituita l'impresa costruttrice,
dichiarata contumace con ordinanza del 31.10.2024. Controparte_4
Assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
17 In diritto
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il
Tribunale avrebbe errato nell'assegnare al progettista e direttore lavori delle opere strutturali, ing. , il residuo 25% di Tes_2
responsabilità dei vizi e difetti delle opere, sebbene i vizi accertati e le loro cause fossero state chiaramente individuate dal CTU in elementi non strutturali, ovvero imputati al solo progettista e direttore lavori architettonico. Inoltre, il primo Giudice, sarebbe incorso nell'ulteriore errore di riportare nel prosieguo delle motivazioni, e poi nel dispositivo, la minor percentuale del 15%. Difatti, equivocando l'esito della consulenza avrebbe ritenuto di scindere la quota di
“responsabilità tecnica” (pari al 50%), tra il Direttore dei Lavori
Architettonici (e quindi 25% al geom. ) e il residuo 25% al CP
Progettista, indicando però anziché lo stesso geom. (che CP
pacificamente ha operato anche come Progettista Architettonico), il
Progettista delle Strutture (ing. ), che non era e non è Tes_2
nemmeno parte in causa.
Il motivo risulta fondato.
Il consulente tecnico quanto all'imputazione soggettiva dei vizi riscontrati, scrive: “I soggetti interessati in relazione alla predisposizione ed alla realizzazione, della porzione di opera dove si
18 sono manifestati i vizi/difetti sopra identificati, possono essere individuati come segue:
- geom. , in qualità di Progettista Architettonico;
Controparte_5
- geom. , in qualità di Direttore Lavori Controparte_5
Architettonico;
- ditta in qualità di impresa esecutrice. CP_4
Si ritiene che l'imputazione delle plausibili cause delle “anomalie” verificatesi, così come individuate e descritte nel capitolo precedente, possa equamente suddividersi (quindi nella misura 50% / 50%), fra
l'ambito “tecnico” da un lato (rappresentato dalla Progettazione e dalla Direzione Lavori Architettonica), e l'ambito “esecutivo” dall'altro (rappresentato dalla realizzazione effettivamente attivata dall'Impresa Esecutrice).” (cfr. pag. 19 CTU). Inoltre, nelle conclusioni finali, rese dal consulente tecnico d'ufficio all'esito delle risposte sulle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, si legge “si ritiene che l'imputazione delle plausibili cause delle “anomalie” verificatesi, così come individuate, possa equamente suddividersi
(quindi nella misura 50% / 50%), fra l'ambito “tecnico” da un lato
(rappresentato dalla Progettazione e dalla Direzione Lavori
Architettonica), e l'ambito “esecutivo” dall'altro (rappresentato dalla realizzazione effettivamente attivata dall'Impresa Esecutrice).
19 È infatti evidente che gli elementi di vizio/difetto di cui trattasi sono collegabili ad aspetti inerenti alle modalità “costruttive”, preordinate
e/o adottate per realizzare la copertura in oggetto.
In tal modo, si rilevano delle plausibili “lacune”, sia in relazione alle iniziali “prescrizioni progettuali” di massima (così come ravvisabili ad esame del computo metrico disponibile in atti), che nella fase di
“sorveglianza generale e direzione lavori” (dove sono state di fatto avallate, ovvero “non corrette”, le suddette inidonee “prescrizioni progettuali”), che nella fase “realizzativa” vera e propria (dove non si registrano formali “opposizioni” da parte dell'Impresa Esecutrice verso le succitate “prescrizioni progettuali” e/o eventuali “direttive esecutive”, ricordando che, per consolidata definizione, la stessa
Impresa Esecutrice, in quanto operatore specializzato del settore, deve sempre ritenersi in possesso di un sufficiente bagaglio di
“conoscenze tecniche” che gli consenta di valutare l'idoneità o meno delle principali soluzioni tecniche proposte e da realizzare, non un semplice “nudus magister”). Sussiste pertanto una corresponsabilità dovuta ad errori e/o omissioni anche della Direzione Lavori, nella misura/incidenza che può essere sommariamente stimata con il 25% della responsabilità complessiva.” (pag.50 dell'elaborato peritale).
Il CTU, dunque, ha equamente ripartito, nella misura del 50% ciascuno, la responsabilità dei vizi e dei difetti accertati tra il progettista e direttore dei lavori architettonico, il geom. , e CP
20 l'impresa esecutrice dei lavori, ha quindi specificato Controparte_4
in quali omissioni ed errori gli stessi fossero incorsi causando i danni accertati, ritenendo responsabile il geom. sia nella sua qualità CP
di progettista, risultando carenti e lacunose le prescrizioni progettuali rese dallo stesso e risultanti dal computo metrico, sia nella sua qualità di direttore lavori architettonico, per non aver adeguatamente vigilato e diretto la fase realizzativa delle opere e l'impresa esecutrice che, in quanto operatore specializzato del settore, avrebbe dovuto valutare l'idoneità o meno delle soluzioni tecniche proposte.
Nella consulenza viene dato atto della circostanza che vi fosse anche un direttore delle strutture (cfr.pag.14 della relazione peritale), ma nessuna responsabilità viene al medesimo attribuita in alcun passaggio della perizia. Dalla lettura della sentenza, inoltre, risulta espressamente che il primo Giudice, in ordine all'individuazione e alla ripartizione delle responsabilità soggettive (vedi punto 2. della sentenza), abbia inteso aderire in toto alle conclusioni rese dalla perizia, risultando pertanto contraddittoria, oltre che priva di motivazione, la lettura data dagli appellati secondo cui il Tribunale avrebbe inteso discostarsi dalle quote di responsabilità stabilite dalla perizia, volendo il giudicante attribuire una percentuale di responsabilità anche al direttore lavori delle strutture, nemmeno citato in causa e mai menzionato quale responsabile nel corso dell'elaborato peritale.
21 Ne deriva che, in aderenza alle conclusioni rese dal perito d'ufficio e secondo una lettura complessiva e coerente dell'elaborato, si dovrà riconoscere la responsabilità per i vizi e i difetti per cui è causa tanto dell'impresa esecutrice, nella misura del 50%, quanto del progettista e direttore dei lavori architettonici nella misura del residuo 50%, dovendosi quest'ultima quota - addebitata al geom. - CP
internamente ripartire ascrivendo allo stesso una responsabilità del
25% come progettista e del 25% quale direttore dei lavori architettonici, con conseguente diritto degli attori di vedersi riconosciuto l'intero importo stabilito dal CTU come necessario al ripristino dei vizi, pari ad euro 25.795,00, IVA inclusa.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice abbia omesso di considerare l'intervenuto aumento dei prezzi rispetto all'epoca in cui venne fatta la consulenza tecnica nel procedimento per ATP, negando una rinnovazione della consulenza in merito ai nuovi costi di ripristino dei difetti accertati.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso le valutazioni operate dal perito che ritenne l'inserimento di nuovi pannelli in legno
– in aggiunta ai preesistenti – un miglioramento/integrazione rispetto al progetto iniziale, riducendo il costo complessivo delle opere da euro
28.250 a euro 25.795, detraendo al netto il costo di tali materiali.
22 Il motivo non può trovare accoglimento. L'asserito aumento dei costi, peraltro indimostrato non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di generici articoli di giornale, risulta imputabile unicamente alla decisione degli attori di non procedere tempestivamente, all'esito della procedura per accertamento tecnico preventivo, agli interventi di ripristino indicati dal perito, con la conseguenza che l'eventuale aggravio dei costi deve rimanere a carico degli stessi, anche ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c. Invero, l'accertamento tecnico preventivo, proprio in quanto procedimento cautelare urgente, ha il preciso scopo di fotografare lo stato dei luoghi per permetterne poi una sollecita ed immediata riparazione dei vizi e dei difetti accertati che ben avrebbe potuto/dovuto essere eseguita nell'immediatezza del deposito della perizia. La scelta, arbitraria, dei di attendere anni Pt_1
per eseguire gli interventi di riparazione non può di certo ricadere sui debitori, aggravandone la posizione.
A maggior ragione laddove l'urgenza di procedere agli interventi di ripristino veniva espressamente riconosciuta, e sollecitata, anche dagli stessi appellanti nel ricorso alla procedura cautelare. (Nella descritta situazione i ricorrenti – avendo appreso della reale e grave consistenza dei vizi / difetti di costruzione del tetto – sono costretti ad adire Codesto Tribunale per chiedere in via d'urgenza l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo volto a verificare, prima del
23 giudizio, lo stato dei luoghi che si appalesa necessario quantomeno per i seguenti motivi:
➢ innanzitutto perché i vizi sono tali da costituire un grave pericolo per l'incolumità dei ricorrenti e delle loro famiglie;
come rilevato dal tecnico, il manto potrebbe cedere da un momento all'altro o più semplicemente potrebbero rovinare a terra delle tegole, precipitando dall'alto, sicché è necessario intervenire quanto prima, quantomeno per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi;
tanto più che nell'abitazione del signor vivono anche i suoi due figli Parte_1
di giovane età; è quindi necessario eseguire l'accertamento per poter intervenire il prima possibile sul tetto e metterlo in sicurezza;
➢ nella necessità in ogni caso di verificare l'entità dei lamentati vizi/difetti, posto che l'attesa della istruzione del giudizio di merito – quand'anche fosse valida la clausola arbitrale apposta nel contratto di appalto, su cui ci si riserva ogni rilievo - potrebbe renderne maggiormente difficile la prova anche a causa del “mutar con l'andar del tempo”;
➢ si tenga poi in considerazione la circostanza che i lavori sul tetto andranno fatti quanto prima con la bella stagione, essendo certamente maggiormente difficoltoso provvedervi durante l'inverno;
➢ nella necessità poi di contenere il danno, evitando che, con
l'aggravarsi della situazione, i ricorrenti e le loro famiglie siano costretti a trasferirsi temporaneamente altrove.
24 È quindi evidente l'interesse a dare avvio, senza ritardo, all'accertamento tecnico preventivo, non potendosi di certo attendere
i tempi del futuro ed eventuale giudizio di merito. Cfr. pag.3 e 4 del ricorso per ATP).
Ne consegue che alcun adeguamento dei prezzi spetta agli appellanti per la loro scelta di non procedere tempestivamente alle riparazioni necessarie, né vi sono valide ragioni per discostarsi da quanto stabilito dal consulente in merito alla decurtazione dallo stesso operata per gli interventi di ripristino che costituiscono migliorie/integrazioni non inizialmente previste. Scrive, infatti, il CTU che “Il costo complessivo per realizzare quanto sopra viene complessivamente stimato in €
28.250,00 + IVA, rimandando ai dettagli del computo riportati in apposito allegato (vedi Allegato n° 100.d).
Si ritiene che l'intervento edilizio in oggetto possa essere configurato come “manutenzione straordinaria”, con applicazione dell'aliquota
IVA del 10%. Ne consegue che il costo ivato risulta pari a € 31.075,00.
È peraltro evidente che lo stesso intervento, come sopra descritto, introduce delle innegabili “migliorie/integrazioni”, rispetto alle iniziali previsioni progettuali e realizzative (nella fattispecie costituite dall'inserimento dei pannelli in “legno”), in modo che viene stimato il valore ivato al netto di tali componenti in complessivi € 25.795,00.
Si deve infatti considerare che tali elementi, non elencati nel computo metrico contrattuale, qualora previsti ed inseriti fin dall'origine,
25 avrebbero evidentemente determinato un corrispondente incremento di costo a carico della Committenza.” (pag. 26 dell'elaborato).
Scopo del risarcimento del danno, difatti, è ripristinare la situazione economica del danneggiato riportandolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, senza che esso possa però tradursi in un ingiustificato arricchimento per lo stesso, come accadrebbe nel caso di specie dove gli appellanti si troverebbero a beneficiare di un'integrazione migliorativa non originariamente prevista se non si fosse verificato alcun danno e per la quale alcun esborso era stato sostenuto.
Terzo motivo
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere stabilito un'errata ripartizione della responsabilità in capo alla convenuta , quale unica _17
erede del geom. , addebitandole dapprima il 25% e poi il 15% CP
(anziché il 50%) di corresponsabilità per i vizi accertati, con conseguente erronea riduzione della somma riconosciuta in favore degli attori per i danni patiti a causa del mancato godimento Pt_1
dell'immobile.
Il motivo risulta fondato. Per coerenza con il primo motivo di gravame, deve riconoscersi che, essendo stata equamente ripartita la responsabilità per i vizi e i difetti riscontrati tra l'impresa esecutrice e il progettista e direttore lavori architettonici , anche i Controparte_5
26 danni subiti dagli attori per il mancato godimento dell'immobile dovranno essere risarciti equamente, nella misura del 50% ciascuno, sia dalla che da , unica erede del geom. Controparte_4 _17
, senza alcuna decurtazione della quota addebitata a CP
quest'ultima.
Ne deriva che gli attori hanno diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento integrale del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile, quantificato in via equitativa dal giudice in euro
9.600,00. Detto risarcimento dovrà essere corrisposto in solido, per la quota del 50% ciascuno, dall'impresa esecutrice dei lavori e da _1
quale unica erede di .
[...] Controparte_5
Quarto motivo
Con l'ultimo motivo di doglianza gli appellanti lamentano una erronea liquidazione degli interessi da parte del Tribunale che da un lato avrebbe dovuto liquidare gli interessi al tasso maggiorato di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dall'altro avrebbe individuato una decorrenza errata degli stessi che andavano calcolati non a partire dalla sentenza, ma dalla domanda.
Il motivo non risulta fondato. Con riferimento alla liquidazione degli interessi moratori al tasso maggiorato di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. occorre evidenziare preliminarmente che gli stessi devono essere oggetto di specifica domanda. Nelle conclusioni riportate dagli attori in primo grado, sia nell'atto di citazione che nella
27 prima memoria istruttoria che, infine, in quelle contenute nelle note conclusive, essi si sono sempre limitati a richiedere la liquidazione degli interessi ex art.1284 c.c., che devono intendersi, in assenza di ulteriore specificazione, quelli legali di cui al primo comma, secondo quello che è anche l'insegnamento della recente giurisprudenza di legittimità: “Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio
2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere.” (Cass 3499/25).
Dovendosi, dunque, liquidare solamente gli interessi legali gli stessi spettano dal momento in cui il debito diventa esigibile, ossia, nel caso di specie, dalla sentenza che ha accertato l'esatto ammontare del risarcimento dovuto.
Appello incidentale di PA
Primo motivo
Con l'unico motivo di gravame incidentale l'erede del geom. CP
censura la sentenza oggetto di impugnazione in merito all'erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti. A sostegno del motivo deduce che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulterebbe che gli appellanti principali erano a conoscenza dei vizi e difetti per cui è causa fin dal 2016, ma essi
28 avrebbero proceduto alla denuncia degli stessi solo con la missiva del
09.06.2020, inviata a e non al geom. . Ai sensi CP_4 CP
dell'art. 1669 c.c. la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi e il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia;
la scoperta dei vizi non necessariamente coincide con la redazione di una perizia da parte di un tecnico, risultando integrata dalla effettiva consapevolezza da parte del committente dell'entità dei vizi e della loro riconducibilità all'operato dell'appaltatore, consapevolezza che, nel caso di specie, gli attori avevano già dal 2016.
Il motivo merita rigetto.
Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità il termine di un anno per la denuncia dei vizi/dei difetti decorre dalla completa conoscenza degli stessi, non potendosi onerare la parte danneggiata di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo al fine di evitare l'eccezione di decadenza. Esso costituisce a sua volta il dies a quo del termine annuale di prescrizione per esercitare l'azione. Invero, “ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c., la
"scoperta" degli stessi non coincide con la mera constatazione dei segni esteriori di danno o di pericolo, ma richiede il conseguimento di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
29 Tale conoscenza, che deve essere "completa", si intende raggiunta, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Non può infatti gravarsi il committente danneggiato dell'onere di proporre azioni generiche a carattere esplorativo o suscettibili di rivelarsi infondate, dovendo la valutazione circa la decorrenza del termine essere ancorata non alla semplice manifestazione esteriore del vizio o alle date delle segnalazioni all'impresa, bensì al momento in cui il committente acquisisce piena consapevolezza della natura e dell'entità dei difetti, nonché della loro riconducibilità causale all'attività dell'appaltatore. Il doppio termine previsto dall'art. 1669 c.c. - annuale di decadenza per la denuncia dalla scoperta e annuale di prescrizione dell'azione dal momento della denuncia - va quindi computato avendo riguardo all'effettiva e completa conoscenza dei vizi, che può coincidere, in assenza di elementi anteriori, con l'espletamento della consulenza tecnica in corso di causa.” (Cass. 28958/23).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno avuto piena conoscenza delle caratteristiche dei difetti costruttivi e delle loro cause nel luglio 2020, all'esito dell'accertamento peritale eseguito dal loro tecnico geom.
, (doc. n. 14 fascicolo attoreo), in seguito hanno CP_7
effettuato la denuncia dei lamentati con lettera raccomandata del
23.07.2020 (doc. n. 23.1 e n. 23.2 fascicolo attoreo) e successivamente
30 in data 24.07.2020 hanno depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo (doc. n. 15 bis fascicolo attoreo). Detto ricorso, poi, si è concluso con il deposito della consulenza tecnica in data
23.2.2021, mentre l'atto introduttivo del giudizio di merito è stato notificato il 23.7.2021. Ne deriva che risulta ampiamente rispettato tanto il termine di decadenza per la denuncia dei vizi quanto il termine annuale di prescrizione, non potendosi in alcun modo ritenere tardivo l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1669 c.c.
Appello incidentale di CP_2
Primo motivo
Con il primo motivo di appello incidentale la compagnia assicuratrice del geom. censura la sentenza impugnata per avere Controparte_5
omesso ogni motivazione in ordine all'eccezione di inoperatività della polizza dalla stessa sollevata. Afferma che, ai sensi CP_2
della polizza, dalle perdite indennizzabili sono espressamente escluse quelle derivanti da errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di attività a titolo gratuito e che quale erede PA
dell'assicurato, non aveva fornito la prova né del contratto assicurativo e dell'operatività dello stesso né che l'evento dannoso rientrava fra quelli compresi in garanzia, non avendo depositato alcuna fattura rilasciata dal geom. attestante che l'attività dal medesimo CP
prestata era stata resa a titolo oneroso.
Il motivo è infondato.
31 ha tempestivamente depositato copia del contratto di PA
assicurazione (v. doc.5 fascicolo di parte primo grado) che all'art.1.1
Sezione A delle Condizioni Generali Assicurative prevede che: “... a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel CERTIFICATO, fermo restando tutto quanto espressamente escluso. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione”.
Il contratto di assicurazione precisa che “i termini riportati in lettere maiuscole nel presente documento hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI”; la definizione di ERRORE è la seguente: “Qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO e inerenti l'attività professionale indicata nel
CERTIFICATO, purché non svolta a titolo gratuito. ERRORI connessi
o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE.”.
L'attività svolta dal geom. quale progettista e direttore dei CP
lavori architettonico, rientrava senz'altro tra quelle di competenza dei geometri, come risulta anche dall'elaborato depositato dal CTU del procedimento per ATP ing. Persona_1
32 Si deve presumere che l'attività in oggetto sia stata svolta a titolo oneroso, in quanto prestazione d'opera professionale riconducibile a professione intellettuale disciplinata dall'art.2229 ss. c.c. L'art.2233
c.c., infatti, prevede che: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”. La presunzione in oggetto non è stata vinta da , con conseguente piena operatività della polizza in CP_2
oggetto, in base alle previsioni contrattuali – indiscussa l'assenza di dolo – a prescindere dalla mancata produzione in giudizio di fatture o quietanze di pagamento da parte dell'erede del defunto geom. . CP
Con il secondo motivo di gravame incidentale la compagnia lamenta l'omessa applicazione delle condizioni contrattuali ad opera del
Tribunale per non avere il medesimo disposto la manleva dell'assicurazione secondo i limiti di massimale e franchigia previsti dalla polizza.
Il motivo è fondato per quanto attiene la mancata applicazione della franchigia di euro 2.500,00 per sinistro prevista dal certificato di polizza (v. doc. 1 fascicolo di parte di primo grado), CP_2
fatta altresì la precisazione che il limite di indennizzo è pari ad euro
500.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.
33 In definitiva, l'appello principale e l'appello incidentale proposto da vanno accolti nei termini sopra precisati, mentre CP_2
l'appello incidentale proposto da va respinto. PA
Le spese di lite del presente grado sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo agli appellanti principali un compenso corrispondente al parametro medio previsto dal d.m. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000.
Il limitato accoglimento dell'appello incidentale di CP_2
non determina invece una diversa regolamentazione delle spese di lite
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.853/2024 R.G. promosso con atto di citazione da e (appellanti) contro Parte_1 Parte_2
(appellata ed appellante incidentale), PA OP
(appellata ed appellante incidentale) e
[...] PA8
[.. (appellata contumace) ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza n.697/2024 del Tribunale di Treviso,
1) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, e , quale erede del geom. PA [...]
, in solido tra loro, a corrispondere a e CP Parte_1
, la somma di euro 25.795,00, IVA inclusa, Parte_2
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, e , quale erede del geom. PA [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP Pt_1
e , della somma di euro 9.600,00, oltre
[...] Parte_2
rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo;
3) accerta e dichiara che, nei rapporti interni tra le parti convenute, la responsabilità va addebitata nella misura del 50% a CP_4
e nella misura del 50% al geom. ;
[...] Controparte_5
4) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, e , quale erede del geom. PA [...]
, in via tra di loro solidale, alla rifusione delle spese CP
processuali del presente grado in favore di e Parte_1
che liquida in euro 6.900,00 per compensi ed Parte_2
35 euro 777,00 per anticipazioni, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale di OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in
[...]
parziale riforma della sentenza n.697/2024 del Tribunale di Treviso
condanna la predetta assicurazione a tenere indenne _1
di quanto sarà costretta a corrispondere a
[...] Pt_1
e in conseguenza della presente
[...] Parte_2
sentenza al netto della franchigia contrattuale di euro 2.500,00 per sinistro, entro il limite di indennizzo per aggregato annuo.
Dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo PA
a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 23 settembre 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 853/24 rg, promossa con atto di citazione da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Francesco Vettori, del foro di Treviso, con domicilio eletto
1 presso lo studio dello stesso in Treviso, via G, Verdi n.38, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello
appellanti
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata PA C.F._3
e difesa dagli avv.ti Marcello Totera e Simone Scanferlato, del foro di
Treviso, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso, viale Montegrappa n.13, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellata/appellante incidentale
e di
, subentrata ad OP [...]
sino al cambio di Controparte_3
denominazione avvenuto in data 09.10.19), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria
Perin, del foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Milano, via Camillo Hajech n.10, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
appellata/appellante incidentale
e contro
2 (P.IVA ), in persona del legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, appellata contumace
Oggetto: Appalto - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 697/2024, pubblicata il 22.3.24
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, in riforma della Sentenza del Tribunale Treviso n. 697/2024 sui capi impugnati, fermo e confermato il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dai signori e : Parte_2 Parte_1
nel merito:
- accertare e dichiarare la presenza dei vizi/difetti nella copertura degli immobili oggetto di lite, sono da attribuirsi alle inadempienze e negligenze e quindi a fatto e colpa di e/o del geom. CP_4
quale progettista e direttore dei lavori, in persona Controparte_5
dell'erede ; PA
3 - per l'effetto condannare in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, e/o , quale erede del PA
geom. , secondo il rispettivo grado di responsabilità Controparte_5
e se del caso anche in solido, a pagare per l'eliminazione dei suddetti vizi/difetti e comunque per i fatti dedotti in atti, in favore di
[...]
e/o , la complessiva somma di € 36.750, Parte_2 Parte_1
oltre iva o quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria di causa, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
- condannare altresì, in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, e/o , quale erede del PA
geom. , sempre secondo il rispettivo grado di Controparte_5
responsabilità e se del caso anche in solido, a risarcire in favore di
e/o , la ulteriore somma pari a € 350 Parte_2 Parte_1
per ogni mese di mancato godimento dei rispettivi immobili oggetto di causa sino al ripristino, o a quella diversa, minore o maggiore, che dovesse risultare anche in via equitativa all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
- in ogni caso: con rifusione di spese e competenze di lite, anche del procedimento di ATP.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché
4 A. CTU - venga rinnovata o comunque integrata la CTU affidando al consulente l'incarico di: - individuare una soluzione tecnica che, tenuto conto delle criticità lamentate, sia conforme alla regola dell'arte; - e in ogni caso indichi l'esatto ammontare dei costi di ripristino anche alla luce dei noti rincari.
B. Si chiede poi l'assunzione della prova per testi e interpello sulle circostanze non ammesse, e su quelle ammesse (11, 13 e 14) si chiede l'escussione degli ulteriori testi: 1) Vero che con contratto del 19/1/2010, il signor Parte_2
commissionava alla società le opere di CP_4
ristrutturazione e ampliamento della propria abitazione in
AN ET, Via Postumia n. 5, su progetto del geom.
; 2) Vero che l'intervento oggetto del contratto Controparte_5
di appalto stipulato tra le parti il 19/1/2010 prevedeva la costruzione di una nuovo fabbricato in aderenza da destinare
(i) ad ampliamento della abitazione del signor
[...]
e (ii) ad abitazione del signor e della Parte_2 Parte_1
di lui famiglia;
3) Vero che la società Mancherà Srl completava
l'opera a dicembre 2011; 4) Vero che il geom. Controparte_5
svolgeva l'incarico di direttore lavori nel cantiere oggetto di causa dall'inizio alla fine dei lavori;
5) Vero che nel 2012, il signor si trasferiva a vivere con la moglie e i Parte_1
figli presso la nuova abitazione oggetto di causa;
6) Vero che
5 nel 2019 i signori e Parte_1 Parte_2
contestavano al signor , legale rappresentante CP_6
della società ed al geom. che: CP_4 Controparte_5
a. i coppi del manto di copertura del tetto erano scivolati di una decina di centimetri, tanto da deformare la grondaia;
b. di aver rinvenuto e di continuare a rinvenire all'interno della grondaia del tetto residui di malta che si era distaccata dal manto di copertura. 7) Vero che il 18/10/2019, dopo i solleciti dei signori
e , il signor Parte_1 Parte_2 Testimone_1
effettuava un primo sopralluogo all'esito del quale riferiva che le problematiche erano imputabili ai supporti delle gronde che andavano “rafforzati”, ragion per cui si impegnava al ripristino mediante il proprio lattoniere di fiducia. 8) Vero che il mattino del 26/5/2020 interveniva in loco su incarico della
la società Gdm Lattonerie Girotto Srl;
9) Vero CP_4
che in occasione del suddetto sopralluogo gli incaricati della società Gdm Lattonerie Girotto Srl effettuavano un intervento di rafforzamento delle linee di gronda;
10) Vero che in occasione del suddetto sopralluogo gli incaricati della società
Gdm Lattonerie Girotto Srl dichiaravano che sul tetto era in atto scivolamento dell'intero manto di copertura;
11) Vero che
a maggio 2020 il signor comunicava Testimone_1
telefonicamente al signor che le problematiche Parte_1
6 del tetto erano da imputarsi allo scivolamento del manto di copertura;
12) Vero che il 29/5/2020 il signor Testimone_1
inviava al signor tramite telefono cellulare, Parte_1
come da messaggio prodotto sub all. 12 che si rammostra al teste, la foto relativa ad un altro immobile realizzato dalla sua impresa in cui si era verificato lo stesso danno: scivolamento del manto di copertura;
13) Vero che a giugno 2020, dopo che erano stati informati dal signor dello scivolamento CP_4
del manto di copertura, i signori e Parte_2 Pt_1
affidavano al geom. l'incarico di
[...] CP_7
verificare con urgenza lo stato del manto di copertura dei manufatti oggetto di causa;
14) Vero che il 16/7/2020 presso il suo studio in AN, il geom. comunicava ai CP_7
signori e l'esito dei suoi Parte_1 Parte_2
accertamenti e consegnava loro l'elaborato qui prodotto sub all. 14 che si rammostra al teste;
15) Vero che il 10/7/2020 i signori e venivano contattati, Parte_1 Parte_2
su segnalazione del signor , da un incaricato Testimone_1
di che si recava poi presso gli Controparte_8
immobili oggetto di causa per un sopralluogo;
16) Vero che da maggio 2020 i signori e Parte_1 Parte_2
smettevano di utilizzare il giardino esterno lungo la fascia perimetrale delle loro abitazione a causa della caduta dei coppi
7 ed altri elementi della copertura;
17) Vero che da maggio 2020 il signor ha vietato ai propri figli di stare in Parte_1
giardino a a causa della caduta dei coppi ed altri elementi della copertura.
* Si indicato a testi: su tutte le circostanze sopra riportate, i signori: 1. , residente in [...]
Cal di Campagna 10 2. , residente in [...]
ET (TV) Via Morganella Est, 11/B; 3. , Tes_4
residente in [...].
, residente in [...]
5. , residente in [...]
Campagna 10; 6. , residente in [...]
ET (TV) Via Giovanbattsta Cicogna;
7. , _10
residente in [...]5; 8. , _11
residente in [...]5; 9. , _12
residente in [...].
, residente in [...]
Campagna; 11. , residente in [...], loc. Tes_8
Merlengo Via Cal di Campagna;
12. _13
residente in [...]. Tes_9
, residente in [...]; 14.
[...] P_
, domiciliata in AN, Via Roma 67; 15.
[...] 15
, Via Industrie, 1E, 31040 Trevignano TV
[...]
8 * In ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, condannarsi, altresì convenuti alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata/appellante incidentale _1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 697/2024 resa inter partes dal Tribunale di Treviso depositata in data 20.03.2024, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
2. In accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione e del relativo diritto fatto valere dai sig.ri e , ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti della sig.ra ; PA
3. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata/appellante incidentale OP
Dac:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
Nel merito, in via principale:
9 * Rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello principale proposto dai signori e Parte_1 Parte_2
avverso alla sentenza n. 697 del 20.03.2024, pronunciata dal
Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Andreatta, all'esito del giudizio avente R.G. n. 5019/2021;
* Accogliere il primo motivo di appello formulato da OP
(subentrata a già
[...] Controparte_3 [...]
, riformando parzialmente Controparte_3
l'impugnata sentenza n. 697 del 20.03.2024, pronunciata dal
Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Andreatta, all'esito del giudizio avente R.G. n. 5019/2021, e dichiarando
l'inoperatività della polizza n. PI-48712819K0 e dell'appendice n. PI-
48712819K0/1.
* Conseguentemente, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, nonché del procedimento per A.T.P. R.G. n.
4527/2020 – Trib. Treviso, oltre accessori di legge. Altresì, con condanna della signora e/o di qualsiasi altra parte PA
in causa altrimenti tenuta a farlo, alla restituzione e rifusione in favore di (subentrata a OP Controparte_3
già di quanto già versato a Controparte_3
titolo di imposte dovute per la registrazione della sentenza di prima grado e di quanto ancora dovesse essere eventualmente corrisposto,
10 anche in favore dei signori e , in Parte_1 Parte_2
esecuzione dell'impugnata sentenza.
Nel merito, in via subordinata:
* Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello e salvo, comunque, gravame da parte della signora _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere il secondo
[...]
motivo di appello formulato da (subentrata OP
a già Controparte_3 Controparte_3
, riformando parzialmente l'impugnata sentenza n. 697 del
[...]
20.03.2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in persona del
Giudice dott.ssa Sonia Andreatta, all'esito del giudizio avente R.G. n.
5019/2021, e dichiarando tenuta a OP
manlevare la signora esclusivamente per gli importi PA
eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, entro il limite di indennizzo in aggregato annuo.
* Conseguentemente, con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio, oltre accessori di legge”.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio l'impresa costruttrice Parte_2 _16
[...]
[...] [...]
[...] [
e il progettista nonché direttore dei lavori geom. ,
[...] Controparte_5
in persona dell'erede , chiedendo, secondo il rispettivo PA
grado di responsabilità e se del caso anche in solido, la loro condanna ex art. 1669 c.c., ovvero in subordine ex artt. 1667 – 1668 e/o ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma di euro 43.522,00 oltre IVA corrispondente al costo dei lavori necessari per eliminare i gravi vizi e difetti costruttivi riscontrati nel loro immobile sito in AN ET
(TV) Via Postumia n. 5, oltre al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile, quantificati nella misura di euro
350,00 al mese sino al ripristino, il tutto oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto sino al soddisfo.
A sostegno di tali pretese gli attori esponevano che:
- con contratto di appalto del 19.01.2010 aveva Parte_2
commissionato alla società di realizzare, su progetto Controparte_4
del geom. , le opere di ristrutturazione ed ampliamento Controparte_5
della propria abitazione sita in AN ET (TV), Via Postumia n.
5;
- in particolare, le opere appaltate prevedevano la costruzione di un nuovo fabbricato in aderenza da destinare in parte ad ampliamento dell'abitazione di ed in parte ad abitazione del figlio Parte_2
e della di lui famiglia;
Parte_1
12 - le opere, dirette dal geom. , a cui era stato affidato anche CP
l'incarico di direttore dei lavori, erano state ultimate nel dicembre del
2011;
- l'abitabilità era stata rilasciata dal Comune di AN ET in data
11.01.2016;
- successivamente avevano riscontrato che i coppi del manto di copertura del tetto erano scivolati di alcuni centimetri, tanto da deformare la grondaia e da far rinvenire all'interno degli stessi residui di malta che si era verosimilmente distaccata dal manto di copertura;
- la c.t.u. espletata dall'ing. nell'ambito del Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
4527/2020) aveva accertato la sussistenza dei gravi vizi lamentati, imputandoli soggettivamente per metà alla società costruttrice e per metà al geom. e quantificando le opere di ripristino in Controparte_5
complessivi euro 25.795,00;
- successivamente si era reso necessario adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti poiché a nulla erano valsi i tentativi di definire bonariamente la controversia.
Si costituiva in giudizio quale erede del defunto PA
, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale: 1) di Controparte_5
essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_3
per essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata da ogni
[...]
domanda e pretesa risarcitoria svolta dagli attori e ciò in forza del
13 contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale sottoscritto dal defunto;
2) di dichiarare l'intervenuta Controparte_5
decadenza e/o prescrizione dall'azione promossa dagli attori ex art. 1669 c.c.; 3) di dichiarare, altresì, non applicabili gli artt. 1667-1668
c.c. e l'art. 2023 c.c. attesa anche l'intervenuta decadenza e prescrizione delle relative azioni;
nel merito, la convenuta domandava di accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al defunto geom. in ordine ai vizi lamentati da parte attrice e, Controparte_5
conseguentemente, di rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse accertata la responsabilità del geom. in relazione ai fatti per cui è causa, chiedeva di Controparte_5
contenere la domanda attorea nella misura del danno che dovesse risultare provato in corso di causa e limitare la condanna alla quota di responsabilità ritenuta ascrivibile al predetto professionista.
La società benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_4
in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
16.12.2021.
Si costituiva, a seguito dell'autorizzata chiamata in causa, la
NI di IC , chiedendo Controparte_3
nel merito in via principale: 1) di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al geom. in ordine ai danni Controparte_5
lamentati dagli attori e/o del nesso di causalità tra la sua condotta e i
14 fatti descritti in citazione;
2) di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dalla convenuta e/o la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo; 3) il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti da;
4) nel merito in via subordinata, PA
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del proprio assicurato e se ritenuta l'operatività della polizza de qua, che la sua obbligazione fosse limitata ai danni effettivamente cagionati dal geom.
[...]
. CP
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e con l'assunzione della sola prova per testi sui capitoli ammessi, poiché
non si presentava per rendere l'interpello, mentre il Testimone_1
procuratore attoreo dichiarava di rinunciare all'interrogatorio formale della convenuta . PA
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Treviso, con sentenza n.697/24 pubblicata il 22.3.2024, accoglieva parzialmente la domanda attorea.
Respinte le preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza dall'azione sollevate dalle convenute – risultando provato che gli attori avevano avuto piena conoscenza delle caratteristiche dei difetti costruttivi e delle loro cause solo a luglio 2020, all'esito dell'accertamento peritale eseguito dal loro tecnico geom. CP_7
, con successiva tempestiva denuncia dei vizi tramite lettera
[...]
raccomandata del 23.07.2020 – il Giudice, condividendo l'esito della consulenza depositata il 23.2.2021, all'esito dell'instaurato
15 procedimento per ATP, riteneva accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dagli attori, stimando il costo degli interventi di ripristino in complessivi euro 25.795,00, IVA compresa. Riconosceva altresì in favore degli attori il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, quantificato in via equitativa nella misura di euro 200,00 al mese e, tenuto conto anche dei tempi necessari per eseguire i lavori di ripristino, come indicati dal C.T.U, liquidava la complessiva somma di euro 9.600,00 (euro 200,00 per 48 mensilità), condannando alla corresponsione, in via solidale, dei suddetti importi, oltre che delle spese processuali, l'impresa esecutrice delle opere, ed il progettista e direttore dei lavori Controparte_4
architettonici , ritenuti responsabili dei vizi riscontrati CP
rispettivamente nella misura del 50% e del 25% (residuando una responsabilità del 25% da addebitare al progettista e direttore dei lavori delle strutture, dott. , non citato in giudizio). Pt_1
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e lamentando il riconoscimento di un'erronea Parte_2
percentuale di responsabilità a carico del direttore lavori CP
, con conseguente erroneità dell'importo del risarcimento
[...]
riconosciuto sia in relazione ai lavori di ripristino sia in ordine al mancato godimento dell'immobile. Gli appellanti hanno altresì censurato la sentenza per l'erronea liquidazione dell'importo da risarcire in quanto riferito a prezzi fuori mercato, nonché per avere
16 erroneamente ritenuto che l'inserimento di nuovi pannelli in legno – in aggiunta ai preesistenti – implicasse un miglioramento/integrazione rispetto al progetto iniziale, diminuendo il costo complessivo delle opere da euro 28.250 a euro 25.795 e, infine, per l'erroneo calcolo gli interessi dovuti.
Ha resistito al gravame che ha inoltre proposto PA
appello incidentale in ordine all'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione degli attori appellanti ed invocando, nel merito, il rigetto del gravame promosso.
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto CP_2
dell'appello principale e proponendo appello incidentale, per omessa motivazione da parte del Tribunale, relativamente alla sollevata eccezione di inoperatività della polizza, per essere espressamente escluse dalle perdite indennizzabili quelle derivanti da errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di attività a titolo gratuito,
e all'omessa menzione nelle statuizioni di condanna delle condizioni contrattuali relative al massimale ed alla franchigia previste.
Pur regolarmente citata non si è costituita l'impresa costruttrice,
dichiarata contumace con ordinanza del 31.10.2024. Controparte_4
Assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
17 In diritto
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il
Tribunale avrebbe errato nell'assegnare al progettista e direttore lavori delle opere strutturali, ing. , il residuo 25% di Tes_2
responsabilità dei vizi e difetti delle opere, sebbene i vizi accertati e le loro cause fossero state chiaramente individuate dal CTU in elementi non strutturali, ovvero imputati al solo progettista e direttore lavori architettonico. Inoltre, il primo Giudice, sarebbe incorso nell'ulteriore errore di riportare nel prosieguo delle motivazioni, e poi nel dispositivo, la minor percentuale del 15%. Difatti, equivocando l'esito della consulenza avrebbe ritenuto di scindere la quota di
“responsabilità tecnica” (pari al 50%), tra il Direttore dei Lavori
Architettonici (e quindi 25% al geom. ) e il residuo 25% al CP
Progettista, indicando però anziché lo stesso geom. (che CP
pacificamente ha operato anche come Progettista Architettonico), il
Progettista delle Strutture (ing. ), che non era e non è Tes_2
nemmeno parte in causa.
Il motivo risulta fondato.
Il consulente tecnico quanto all'imputazione soggettiva dei vizi riscontrati, scrive: “I soggetti interessati in relazione alla predisposizione ed alla realizzazione, della porzione di opera dove si
18 sono manifestati i vizi/difetti sopra identificati, possono essere individuati come segue:
- geom. , in qualità di Progettista Architettonico;
Controparte_5
- geom. , in qualità di Direttore Lavori Controparte_5
Architettonico;
- ditta in qualità di impresa esecutrice. CP_4
Si ritiene che l'imputazione delle plausibili cause delle “anomalie” verificatesi, così come individuate e descritte nel capitolo precedente, possa equamente suddividersi (quindi nella misura 50% / 50%), fra
l'ambito “tecnico” da un lato (rappresentato dalla Progettazione e dalla Direzione Lavori Architettonica), e l'ambito “esecutivo” dall'altro (rappresentato dalla realizzazione effettivamente attivata dall'Impresa Esecutrice).” (cfr. pag. 19 CTU). Inoltre, nelle conclusioni finali, rese dal consulente tecnico d'ufficio all'esito delle risposte sulle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, si legge “si ritiene che l'imputazione delle plausibili cause delle “anomalie” verificatesi, così come individuate, possa equamente suddividersi
(quindi nella misura 50% / 50%), fra l'ambito “tecnico” da un lato
(rappresentato dalla Progettazione e dalla Direzione Lavori
Architettonica), e l'ambito “esecutivo” dall'altro (rappresentato dalla realizzazione effettivamente attivata dall'Impresa Esecutrice).
19 È infatti evidente che gli elementi di vizio/difetto di cui trattasi sono collegabili ad aspetti inerenti alle modalità “costruttive”, preordinate
e/o adottate per realizzare la copertura in oggetto.
In tal modo, si rilevano delle plausibili “lacune”, sia in relazione alle iniziali “prescrizioni progettuali” di massima (così come ravvisabili ad esame del computo metrico disponibile in atti), che nella fase di
“sorveglianza generale e direzione lavori” (dove sono state di fatto avallate, ovvero “non corrette”, le suddette inidonee “prescrizioni progettuali”), che nella fase “realizzativa” vera e propria (dove non si registrano formali “opposizioni” da parte dell'Impresa Esecutrice verso le succitate “prescrizioni progettuali” e/o eventuali “direttive esecutive”, ricordando che, per consolidata definizione, la stessa
Impresa Esecutrice, in quanto operatore specializzato del settore, deve sempre ritenersi in possesso di un sufficiente bagaglio di
“conoscenze tecniche” che gli consenta di valutare l'idoneità o meno delle principali soluzioni tecniche proposte e da realizzare, non un semplice “nudus magister”). Sussiste pertanto una corresponsabilità dovuta ad errori e/o omissioni anche della Direzione Lavori, nella misura/incidenza che può essere sommariamente stimata con il 25% della responsabilità complessiva.” (pag.50 dell'elaborato peritale).
Il CTU, dunque, ha equamente ripartito, nella misura del 50% ciascuno, la responsabilità dei vizi e dei difetti accertati tra il progettista e direttore dei lavori architettonico, il geom. , e CP
20 l'impresa esecutrice dei lavori, ha quindi specificato Controparte_4
in quali omissioni ed errori gli stessi fossero incorsi causando i danni accertati, ritenendo responsabile il geom. sia nella sua qualità CP
di progettista, risultando carenti e lacunose le prescrizioni progettuali rese dallo stesso e risultanti dal computo metrico, sia nella sua qualità di direttore lavori architettonico, per non aver adeguatamente vigilato e diretto la fase realizzativa delle opere e l'impresa esecutrice che, in quanto operatore specializzato del settore, avrebbe dovuto valutare l'idoneità o meno delle soluzioni tecniche proposte.
Nella consulenza viene dato atto della circostanza che vi fosse anche un direttore delle strutture (cfr.pag.14 della relazione peritale), ma nessuna responsabilità viene al medesimo attribuita in alcun passaggio della perizia. Dalla lettura della sentenza, inoltre, risulta espressamente che il primo Giudice, in ordine all'individuazione e alla ripartizione delle responsabilità soggettive (vedi punto 2. della sentenza), abbia inteso aderire in toto alle conclusioni rese dalla perizia, risultando pertanto contraddittoria, oltre che priva di motivazione, la lettura data dagli appellati secondo cui il Tribunale avrebbe inteso discostarsi dalle quote di responsabilità stabilite dalla perizia, volendo il giudicante attribuire una percentuale di responsabilità anche al direttore lavori delle strutture, nemmeno citato in causa e mai menzionato quale responsabile nel corso dell'elaborato peritale.
21 Ne deriva che, in aderenza alle conclusioni rese dal perito d'ufficio e secondo una lettura complessiva e coerente dell'elaborato, si dovrà riconoscere la responsabilità per i vizi e i difetti per cui è causa tanto dell'impresa esecutrice, nella misura del 50%, quanto del progettista e direttore dei lavori architettonici nella misura del residuo 50%, dovendosi quest'ultima quota - addebitata al geom. - CP
internamente ripartire ascrivendo allo stesso una responsabilità del
25% come progettista e del 25% quale direttore dei lavori architettonici, con conseguente diritto degli attori di vedersi riconosciuto l'intero importo stabilito dal CTU come necessario al ripristino dei vizi, pari ad euro 25.795,00, IVA inclusa.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice abbia omesso di considerare l'intervenuto aumento dei prezzi rispetto all'epoca in cui venne fatta la consulenza tecnica nel procedimento per ATP, negando una rinnovazione della consulenza in merito ai nuovi costi di ripristino dei difetti accertati.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso le valutazioni operate dal perito che ritenne l'inserimento di nuovi pannelli in legno
– in aggiunta ai preesistenti – un miglioramento/integrazione rispetto al progetto iniziale, riducendo il costo complessivo delle opere da euro
28.250 a euro 25.795, detraendo al netto il costo di tali materiali.
22 Il motivo non può trovare accoglimento. L'asserito aumento dei costi, peraltro indimostrato non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di generici articoli di giornale, risulta imputabile unicamente alla decisione degli attori di non procedere tempestivamente, all'esito della procedura per accertamento tecnico preventivo, agli interventi di ripristino indicati dal perito, con la conseguenza che l'eventuale aggravio dei costi deve rimanere a carico degli stessi, anche ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c. Invero, l'accertamento tecnico preventivo, proprio in quanto procedimento cautelare urgente, ha il preciso scopo di fotografare lo stato dei luoghi per permetterne poi una sollecita ed immediata riparazione dei vizi e dei difetti accertati che ben avrebbe potuto/dovuto essere eseguita nell'immediatezza del deposito della perizia. La scelta, arbitraria, dei di attendere anni Pt_1
per eseguire gli interventi di riparazione non può di certo ricadere sui debitori, aggravandone la posizione.
A maggior ragione laddove l'urgenza di procedere agli interventi di ripristino veniva espressamente riconosciuta, e sollecitata, anche dagli stessi appellanti nel ricorso alla procedura cautelare. (Nella descritta situazione i ricorrenti – avendo appreso della reale e grave consistenza dei vizi / difetti di costruzione del tetto – sono costretti ad adire Codesto Tribunale per chiedere in via d'urgenza l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo volto a verificare, prima del
23 giudizio, lo stato dei luoghi che si appalesa necessario quantomeno per i seguenti motivi:
➢ innanzitutto perché i vizi sono tali da costituire un grave pericolo per l'incolumità dei ricorrenti e delle loro famiglie;
come rilevato dal tecnico, il manto potrebbe cedere da un momento all'altro o più semplicemente potrebbero rovinare a terra delle tegole, precipitando dall'alto, sicché è necessario intervenire quanto prima, quantomeno per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi;
tanto più che nell'abitazione del signor vivono anche i suoi due figli Parte_1
di giovane età; è quindi necessario eseguire l'accertamento per poter intervenire il prima possibile sul tetto e metterlo in sicurezza;
➢ nella necessità in ogni caso di verificare l'entità dei lamentati vizi/difetti, posto che l'attesa della istruzione del giudizio di merito – quand'anche fosse valida la clausola arbitrale apposta nel contratto di appalto, su cui ci si riserva ogni rilievo - potrebbe renderne maggiormente difficile la prova anche a causa del “mutar con l'andar del tempo”;
➢ si tenga poi in considerazione la circostanza che i lavori sul tetto andranno fatti quanto prima con la bella stagione, essendo certamente maggiormente difficoltoso provvedervi durante l'inverno;
➢ nella necessità poi di contenere il danno, evitando che, con
l'aggravarsi della situazione, i ricorrenti e le loro famiglie siano costretti a trasferirsi temporaneamente altrove.
24 È quindi evidente l'interesse a dare avvio, senza ritardo, all'accertamento tecnico preventivo, non potendosi di certo attendere
i tempi del futuro ed eventuale giudizio di merito. Cfr. pag.3 e 4 del ricorso per ATP).
Ne consegue che alcun adeguamento dei prezzi spetta agli appellanti per la loro scelta di non procedere tempestivamente alle riparazioni necessarie, né vi sono valide ragioni per discostarsi da quanto stabilito dal consulente in merito alla decurtazione dallo stesso operata per gli interventi di ripristino che costituiscono migliorie/integrazioni non inizialmente previste. Scrive, infatti, il CTU che “Il costo complessivo per realizzare quanto sopra viene complessivamente stimato in €
28.250,00 + IVA, rimandando ai dettagli del computo riportati in apposito allegato (vedi Allegato n° 100.d).
Si ritiene che l'intervento edilizio in oggetto possa essere configurato come “manutenzione straordinaria”, con applicazione dell'aliquota
IVA del 10%. Ne consegue che il costo ivato risulta pari a € 31.075,00.
È peraltro evidente che lo stesso intervento, come sopra descritto, introduce delle innegabili “migliorie/integrazioni”, rispetto alle iniziali previsioni progettuali e realizzative (nella fattispecie costituite dall'inserimento dei pannelli in “legno”), in modo che viene stimato il valore ivato al netto di tali componenti in complessivi € 25.795,00.
Si deve infatti considerare che tali elementi, non elencati nel computo metrico contrattuale, qualora previsti ed inseriti fin dall'origine,
25 avrebbero evidentemente determinato un corrispondente incremento di costo a carico della Committenza.” (pag. 26 dell'elaborato).
Scopo del risarcimento del danno, difatti, è ripristinare la situazione economica del danneggiato riportandolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, senza che esso possa però tradursi in un ingiustificato arricchimento per lo stesso, come accadrebbe nel caso di specie dove gli appellanti si troverebbero a beneficiare di un'integrazione migliorativa non originariamente prevista se non si fosse verificato alcun danno e per la quale alcun esborso era stato sostenuto.
Terzo motivo
Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere stabilito un'errata ripartizione della responsabilità in capo alla convenuta , quale unica _17
erede del geom. , addebitandole dapprima il 25% e poi il 15% CP
(anziché il 50%) di corresponsabilità per i vizi accertati, con conseguente erronea riduzione della somma riconosciuta in favore degli attori per i danni patiti a causa del mancato godimento Pt_1
dell'immobile.
Il motivo risulta fondato. Per coerenza con il primo motivo di gravame, deve riconoscersi che, essendo stata equamente ripartita la responsabilità per i vizi e i difetti riscontrati tra l'impresa esecutrice e il progettista e direttore lavori architettonici , anche i Controparte_5
26 danni subiti dagli attori per il mancato godimento dell'immobile dovranno essere risarciti equamente, nella misura del 50% ciascuno, sia dalla che da , unica erede del geom. Controparte_4 _17
, senza alcuna decurtazione della quota addebitata a CP
quest'ultima.
Ne deriva che gli attori hanno diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento integrale del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile, quantificato in via equitativa dal giudice in euro
9.600,00. Detto risarcimento dovrà essere corrisposto in solido, per la quota del 50% ciascuno, dall'impresa esecutrice dei lavori e da _1
quale unica erede di .
[...] Controparte_5
Quarto motivo
Con l'ultimo motivo di doglianza gli appellanti lamentano una erronea liquidazione degli interessi da parte del Tribunale che da un lato avrebbe dovuto liquidare gli interessi al tasso maggiorato di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dall'altro avrebbe individuato una decorrenza errata degli stessi che andavano calcolati non a partire dalla sentenza, ma dalla domanda.
Il motivo non risulta fondato. Con riferimento alla liquidazione degli interessi moratori al tasso maggiorato di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. occorre evidenziare preliminarmente che gli stessi devono essere oggetto di specifica domanda. Nelle conclusioni riportate dagli attori in primo grado, sia nell'atto di citazione che nella
27 prima memoria istruttoria che, infine, in quelle contenute nelle note conclusive, essi si sono sempre limitati a richiedere la liquidazione degli interessi ex art.1284 c.c., che devono intendersi, in assenza di ulteriore specificazione, quelli legali di cui al primo comma, secondo quello che è anche l'insegnamento della recente giurisprudenza di legittimità: “Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio
2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere.” (Cass 3499/25).
Dovendosi, dunque, liquidare solamente gli interessi legali gli stessi spettano dal momento in cui il debito diventa esigibile, ossia, nel caso di specie, dalla sentenza che ha accertato l'esatto ammontare del risarcimento dovuto.
Appello incidentale di PA
Primo motivo
Con l'unico motivo di gravame incidentale l'erede del geom. CP
censura la sentenza oggetto di impugnazione in merito all'erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti. A sostegno del motivo deduce che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulterebbe che gli appellanti principali erano a conoscenza dei vizi e difetti per cui è causa fin dal 2016, ma essi
28 avrebbero proceduto alla denuncia degli stessi solo con la missiva del
09.06.2020, inviata a e non al geom. . Ai sensi CP_4 CP
dell'art. 1669 c.c. la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi e il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia;
la scoperta dei vizi non necessariamente coincide con la redazione di una perizia da parte di un tecnico, risultando integrata dalla effettiva consapevolezza da parte del committente dell'entità dei vizi e della loro riconducibilità all'operato dell'appaltatore, consapevolezza che, nel caso di specie, gli attori avevano già dal 2016.
Il motivo merita rigetto.
Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità il termine di un anno per la denuncia dei vizi/dei difetti decorre dalla completa conoscenza degli stessi, non potendosi onerare la parte danneggiata di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo al fine di evitare l'eccezione di decadenza. Esso costituisce a sua volta il dies a quo del termine annuale di prescrizione per esercitare l'azione. Invero, “ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c., la
"scoperta" degli stessi non coincide con la mera constatazione dei segni esteriori di danno o di pericolo, ma richiede il conseguimento di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
29 Tale conoscenza, che deve essere "completa", si intende raggiunta, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Non può infatti gravarsi il committente danneggiato dell'onere di proporre azioni generiche a carattere esplorativo o suscettibili di rivelarsi infondate, dovendo la valutazione circa la decorrenza del termine essere ancorata non alla semplice manifestazione esteriore del vizio o alle date delle segnalazioni all'impresa, bensì al momento in cui il committente acquisisce piena consapevolezza della natura e dell'entità dei difetti, nonché della loro riconducibilità causale all'attività dell'appaltatore. Il doppio termine previsto dall'art. 1669 c.c. - annuale di decadenza per la denuncia dalla scoperta e annuale di prescrizione dell'azione dal momento della denuncia - va quindi computato avendo riguardo all'effettiva e completa conoscenza dei vizi, che può coincidere, in assenza di elementi anteriori, con l'espletamento della consulenza tecnica in corso di causa.” (Cass. 28958/23).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno avuto piena conoscenza delle caratteristiche dei difetti costruttivi e delle loro cause nel luglio 2020, all'esito dell'accertamento peritale eseguito dal loro tecnico geom.
, (doc. n. 14 fascicolo attoreo), in seguito hanno CP_7
effettuato la denuncia dei lamentati con lettera raccomandata del
23.07.2020 (doc. n. 23.1 e n. 23.2 fascicolo attoreo) e successivamente
30 in data 24.07.2020 hanno depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo (doc. n. 15 bis fascicolo attoreo). Detto ricorso, poi, si è concluso con il deposito della consulenza tecnica in data
23.2.2021, mentre l'atto introduttivo del giudizio di merito è stato notificato il 23.7.2021. Ne deriva che risulta ampiamente rispettato tanto il termine di decadenza per la denuncia dei vizi quanto il termine annuale di prescrizione, non potendosi in alcun modo ritenere tardivo l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1669 c.c.
Appello incidentale di CP_2
Primo motivo
Con il primo motivo di appello incidentale la compagnia assicuratrice del geom. censura la sentenza impugnata per avere Controparte_5
omesso ogni motivazione in ordine all'eccezione di inoperatività della polizza dalla stessa sollevata. Afferma che, ai sensi CP_2
della polizza, dalle perdite indennizzabili sono espressamente escluse quelle derivanti da errori commessi dall'assicurato nello svolgimento di attività a titolo gratuito e che quale erede PA
dell'assicurato, non aveva fornito la prova né del contratto assicurativo e dell'operatività dello stesso né che l'evento dannoso rientrava fra quelli compresi in garanzia, non avendo depositato alcuna fattura rilasciata dal geom. attestante che l'attività dal medesimo CP
prestata era stata resa a titolo oneroso.
Il motivo è infondato.
31 ha tempestivamente depositato copia del contratto di PA
assicurazione (v. doc.5 fascicolo di parte primo grado) che all'art.1.1
Sezione A delle Condizioni Generali Assicurative prevede che: “... a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel CERTIFICATO, fermo restando tutto quanto espressamente escluso. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano
l'esercizio della professione”.
Il contratto di assicurazione precisa che “i termini riportati in lettere maiuscole nel presente documento hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI”; la definizione di ERRORE è la seguente: “Qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO e inerenti l'attività professionale indicata nel
CERTIFICATO, purché non svolta a titolo gratuito. ERRORI connessi
o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE.”.
L'attività svolta dal geom. quale progettista e direttore dei CP
lavori architettonico, rientrava senz'altro tra quelle di competenza dei geometri, come risulta anche dall'elaborato depositato dal CTU del procedimento per ATP ing. Persona_1
32 Si deve presumere che l'attività in oggetto sia stata svolta a titolo oneroso, in quanto prestazione d'opera professionale riconducibile a professione intellettuale disciplinata dall'art.2229 ss. c.c. L'art.2233
c.c., infatti, prevede che: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”. La presunzione in oggetto non è stata vinta da , con conseguente piena operatività della polizza in CP_2
oggetto, in base alle previsioni contrattuali – indiscussa l'assenza di dolo – a prescindere dalla mancata produzione in giudizio di fatture o quietanze di pagamento da parte dell'erede del defunto geom. . CP
Con il secondo motivo di gravame incidentale la compagnia lamenta l'omessa applicazione delle condizioni contrattuali ad opera del
Tribunale per non avere il medesimo disposto la manleva dell'assicurazione secondo i limiti di massimale e franchigia previsti dalla polizza.
Il motivo è fondato per quanto attiene la mancata applicazione della franchigia di euro 2.500,00 per sinistro prevista dal certificato di polizza (v. doc. 1 fascicolo di parte di primo grado), CP_2
fatta altresì la precisazione che il limite di indennizzo è pari ad euro
500.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo.
33 In definitiva, l'appello principale e l'appello incidentale proposto da vanno accolti nei termini sopra precisati, mentre CP_2
l'appello incidentale proposto da va respinto. PA
Le spese di lite del presente grado sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo agli appellanti principali un compenso corrispondente al parametro medio previsto dal d.m. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000.
Il limitato accoglimento dell'appello incidentale di CP_2
non determina invece una diversa regolamentazione delle spese di lite
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.853/2024 R.G. promosso con atto di citazione da e (appellanti) contro Parte_1 Parte_2
(appellata ed appellante incidentale), PA OP
(appellata ed appellante incidentale) e
[...] PA8
[.. (appellata contumace) ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza n.697/2024 del Tribunale di Treviso,
1) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, e , quale erede del geom. PA [...]
, in solido tra loro, a corrispondere a e CP Parte_1
, la somma di euro 25.795,00, IVA inclusa, Parte_2
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, e , quale erede del geom. PA [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP Pt_1
e , della somma di euro 9.600,00, oltre
[...] Parte_2
rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo;
3) accerta e dichiara che, nei rapporti interni tra le parti convenute, la responsabilità va addebitata nella misura del 50% a CP_4
e nella misura del 50% al geom. ;
[...] Controparte_5
4) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, e , quale erede del geom. PA [...]
, in via tra di loro solidale, alla rifusione delle spese CP
processuali del presente grado in favore di e Parte_1
che liquida in euro 6.900,00 per compensi ed Parte_2
35 euro 777,00 per anticipazioni, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale di OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in
[...]
parziale riforma della sentenza n.697/2024 del Tribunale di Treviso
condanna la predetta assicurazione a tenere indenne _1
di quanto sarà costretta a corrispondere a
[...] Pt_1
e in conseguenza della presente
[...] Parte_2
sentenza al netto della franchigia contrattuale di euro 2.500,00 per sinistro, entro il limite di indennizzo per aggregato annuo.
Dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo PA
a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 23 settembre 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
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