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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 26704 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 26704 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del 12 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Boncompagni n. 16 presso lo studio degli avv. Franca Liani e Marco Callori che lo rappresentano e difendono giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Isola E 4 presso lo studio dell'avv. Virginia Paone che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, conferita da CP_2
, procuratore speciale della per atto di , notaio in Roma,
[...] CP_1 Persona_1
in data 22 giugno 2023 rep 180134 racc.12348
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Antonelli giusta procura generale alle liti per atto di Marc o Forcella, notaio in Roma, in data 9 luglio 2024, rep, 22954 racc.
12378
CONVENUTA
Oggetto: opposizione avverso cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciute attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'articolo 615 cpc, ha Parte_1
impugnato 21 cartelle di pagamento relative ad una pluralità di crediti in relazione alle quali la impugnazione era effettuata a seguito della conoscenza delle stesse avvenuta a mezzo della intimazione di pagamento 0972490029409642 notificata il 20 maggio 2024.
A fondamento della opposizione ha dedotto la intervenuta prescrizione essendo trascorsi i cinque anni , la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento e di ogni atto presupposto e la intervenuta prescrizione.
Si è costituita la evidenziando che l'opponente aveva Controparte_3
dedotto la nullità della intimazione di pagamento, la nullità degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione.
Ha dedotto la inammissibilità della opposizione essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento.
Ha dedotto la inammissibilità della proposta opposizione dal momento che non solo erano state notificate le cartelle di pagamento, ma in relazione alle stesse erano già stati notificati la intimazione dio pagamento 097201690238762 in data 24 marzo 2017, la intimazione di pagamento 09720199066202252 notificata in data 27 Settembre 2019 a mezzo pec, la
RGAC 26704 ANNO 2024 Pag. 2 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 097776202200007874 notificato in data
30 agosto 2022 a mezzo pec ed il pignoramento presso terzi 9784201600028823001
notificato il 23 maggio 2016 a mezzo pec, dovendo, quindi , la contestazione della notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione essere posta in essere mediante la opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 cpc e nel termine di decadenza previsto.
Ha contestato la intervenuta prescrizione evidenziando che oltre gli atti interruttivi della stessa la stessa era rimasta sospesa dall'otto marzo 2020 per due anni per effetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid.
Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Parte_2
essendo oggetto di contestazione la notifica dei atti di esclusiva pertinenza del concessionario per la riscossione e deducendo la corretta notifica di tutti i verbali di accertamento presupposti dalle cartelle di pagamento impugnate.
Posta la questione della competenza per materia del Tribunale di Roma ad esaminare le opposizioni aventi oggetto sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale,
essendo stata proposta contestazione in relazione agli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 20 febbraio
2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve escludersi la competenza del Tribunale in relazione alla opposizione proposta.
Osserva il giudicante che i crediti azionati sono sanzioni amministrative connesse a circolazione stradale ed espressamente la opponente non ha proposto la opposizione per far affermare la sola intervenuta prescrizione a fonte di titoli ormai inoppugnabili, ma ha dedotto la nullità della intimazione di pagamento notificata nel maggio del 2024 e contemporaneamente ha dedotto la nullità illegittimità di ogni atto presupposto alla
RGAC 26704 ANNO 2024 Pag. 3 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
intimazione di pagamento, contestazione, quindi posta nei confronti delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti evidenziati dalla nel costituirsi ma Controparte_3
anche i verbali di accertamento in materia di circolazione stradale, essendo in tale caso la competenza attribuita per materia al Giudice di pace di Roma.
Infatti come confermato più volte dalla corte di cassazione le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, ex artt. 204 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7,
del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore;
né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia. (Nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace). (cfr da ultimo Cass. Sez. VI-II, ord. 23 ottobre 2017, n. 25028)
Di conseguenza deve essere affermata la incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace di Roma in relazione alla opposizione proposta in relazione alle sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale contenute nelle cartelle di pagamento oggetto della intimazione di pagamento 0972021039744223.
Deve, pertanto, essere dichiarata la incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di pace di Roma competente per materia in relazione al caso di specie ed assegnato termine nella misura di legge per la riassunzione del presente giudizio innanzi al
Giudice competente che valuterà la tempestività della opposizione in relazione alla notifica della intimazione di pagamento per la proposizione della opposizione ex articolo 7 del d.lgs.
150/2011 in relazione ai verbali di accertamento in relazione agli atti depositati dalla
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e della eventuale perfezionamento delle notifiche e poi Controparte_3
la eventuale prescrizione esaminando gli atti interruttivi ove correttamente perfezionati e la sospensione del termini anche alla luce delle sentenze della corte di cassazione del gennaio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività concretamente svolta.
P Q M
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
ei confronti della e di
[...] Controparte_3 Parte_2
Dichiara, ai sensi dell'articolo 38 cpc, la competenza del Giudice di pace di Roma in relazione alla opposizione avverso ai crediti relativi a sanzioni amministrative oggetto della intimazione di pagamento 097202249029409642 ed assegna termine di legge alle parti per procedere alla riassunzione del presente giudizio;
Condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_3
del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.500, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2022.
Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 Parte_2
spese che liquida in euro 2.000, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 26704 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del 12 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Boncompagni n. 16 presso lo studio degli avv. Franca Liani e Marco Callori che lo rappresentano e difendono giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Isola E 4 presso lo studio dell'avv. Virginia Paone che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, conferita da CP_2
, procuratore speciale della per atto di , notaio in Roma,
[...] CP_1 Persona_1
in data 22 giugno 2023 rep 180134 racc.12348
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Antonelli giusta procura generale alle liti per atto di Marc o Forcella, notaio in Roma, in data 9 luglio 2024, rep, 22954 racc.
12378
CONVENUTA
Oggetto: opposizione avverso cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciute attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'articolo 615 cpc, ha Parte_1
impugnato 21 cartelle di pagamento relative ad una pluralità di crediti in relazione alle quali la impugnazione era effettuata a seguito della conoscenza delle stesse avvenuta a mezzo della intimazione di pagamento 0972490029409642 notificata il 20 maggio 2024.
A fondamento della opposizione ha dedotto la intervenuta prescrizione essendo trascorsi i cinque anni , la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento e di ogni atto presupposto e la intervenuta prescrizione.
Si è costituita la evidenziando che l'opponente aveva Controparte_3
dedotto la nullità della intimazione di pagamento, la nullità degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione.
Ha dedotto la inammissibilità della opposizione essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento.
Ha dedotto la inammissibilità della proposta opposizione dal momento che non solo erano state notificate le cartelle di pagamento, ma in relazione alle stesse erano già stati notificati la intimazione dio pagamento 097201690238762 in data 24 marzo 2017, la intimazione di pagamento 09720199066202252 notificata in data 27 Settembre 2019 a mezzo pec, la
RGAC 26704 ANNO 2024 Pag. 2 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 097776202200007874 notificato in data
30 agosto 2022 a mezzo pec ed il pignoramento presso terzi 9784201600028823001
notificato il 23 maggio 2016 a mezzo pec, dovendo, quindi , la contestazione della notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione essere posta in essere mediante la opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 cpc e nel termine di decadenza previsto.
Ha contestato la intervenuta prescrizione evidenziando che oltre gli atti interruttivi della stessa la stessa era rimasta sospesa dall'otto marzo 2020 per due anni per effetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid.
Si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Parte_2
essendo oggetto di contestazione la notifica dei atti di esclusiva pertinenza del concessionario per la riscossione e deducendo la corretta notifica di tutti i verbali di accertamento presupposti dalle cartelle di pagamento impugnate.
Posta la questione della competenza per materia del Tribunale di Roma ad esaminare le opposizioni aventi oggetto sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale,
essendo stata proposta contestazione in relazione agli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 20 febbraio
2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 12 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve escludersi la competenza del Tribunale in relazione alla opposizione proposta.
Osserva il giudicante che i crediti azionati sono sanzioni amministrative connesse a circolazione stradale ed espressamente la opponente non ha proposto la opposizione per far affermare la sola intervenuta prescrizione a fonte di titoli ormai inoppugnabili, ma ha dedotto la nullità della intimazione di pagamento notificata nel maggio del 2024 e contemporaneamente ha dedotto la nullità illegittimità di ogni atto presupposto alla
RGAC 26704 ANNO 2024 Pag. 3 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
intimazione di pagamento, contestazione, quindi posta nei confronti delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti evidenziati dalla nel costituirsi ma Controparte_3
anche i verbali di accertamento in materia di circolazione stradale, essendo in tale caso la competenza attribuita per materia al Giudice di pace di Roma.
Infatti come confermato più volte dalla corte di cassazione le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, ex artt. 204 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7,
del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore;
né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia. (Nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace). (cfr da ultimo Cass. Sez. VI-II, ord. 23 ottobre 2017, n. 25028)
Di conseguenza deve essere affermata la incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace di Roma in relazione alla opposizione proposta in relazione alle sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale contenute nelle cartelle di pagamento oggetto della intimazione di pagamento 0972021039744223.
Deve, pertanto, essere dichiarata la incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di pace di Roma competente per materia in relazione al caso di specie ed assegnato termine nella misura di legge per la riassunzione del presente giudizio innanzi al
Giudice competente che valuterà la tempestività della opposizione in relazione alla notifica della intimazione di pagamento per la proposizione della opposizione ex articolo 7 del d.lgs.
150/2011 in relazione ai verbali di accertamento in relazione agli atti depositati dalla
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
e della eventuale perfezionamento delle notifiche e poi Controparte_3
la eventuale prescrizione esaminando gli atti interruttivi ove correttamente perfezionati e la sospensione del termini anche alla luce delle sentenze della corte di cassazione del gennaio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività concretamente svolta.
P Q M
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
ei confronti della e di
[...] Controparte_3 Parte_2
Dichiara, ai sensi dell'articolo 38 cpc, la competenza del Giudice di pace di Roma in relazione alla opposizione avverso ai crediti relativi a sanzioni amministrative oggetto della intimazione di pagamento 097202249029409642 ed assegna termine di legge alle parti per procedere alla riassunzione del presente giudizio;
Condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_3
del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.500, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2022.
Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio, Parte_1 Parte_2
spese che liquida in euro 2.000, oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 26704 ANNO 2024 Pag. 5 di 5 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale