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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6309 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6309 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDONI Parte_1 P.IVA_1
FE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GUIDONI FE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SU NA dell'avv. CELLI EMILIANO ( ) e dell'avv. C.F._1
LL IO ( ) elettivamente domiciliato presso il C.F._2
difensore avv. SU NA
Oggetto appello avverso sentenza n. 4736/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In primo grado la ha premesso di avere indennizzato la Controparte_2 Parte_2
– impresa operante nel settore della logistica – della complessiva somma pari ad
[...]
Euro 181.141,00; detto importo, corrispondente a quanto versato dalla Parte_2
Contr alla era stato corrisposto dalla come garante, in adempimento della CP_3
garanzia assicurativa operante a favore della medesima la quale aveva Parte_2
versato alla il valore dei prodotti sottratti all'interno di un locale ad uso CP_3
magazzino sito in Monterotondo.
Ha esposto che la responsabilità dei furti era da attribuire alla convenuta Parte_1
quale depositaria della merce di cui sopra, in forza di un contratto – stipulato con
[...]
la citata – per la fornitura di servizi di logistica presso il locale ad uso Parte_2
magazzino.
Ha esposto di agire in surrogazione e chiesto la restituzione di quanto versato all'assicurata.
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, verificata la sua competenza, condannare in via contrattuale e/o extracontrattuale Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 184.952,42 per il Controparte_1
verificarsi del sinistro di cui in narrativa, o la maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo”.
La parte convenuta ha contestato integralmente la domanda.
La domanda è stata accolta avendo il Tribunale ritenuto che nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti per la surroga dell'assicuratore ex art. 1916 cc
La ha impugnato la sentenza. Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha contestato la errata qualificazione dei rapporti intercorsi tra l'appellante e la assicurata ha dedotto che con la scrittura Parte_2
del 29.7.2010, sottoscritta con la , le parti non avevano concluso un contratto Parte_2
di deposito ma di appalto di servizio di trasporto.
2 Tanto doveva desumersi chiaramente dalla elencazione delle attività oggetto di obbligazione dalle quali emergeva che l'appellante non aveva mai assunto la veste giuridica di depositario e/o di custode della merce.
Ha esposto che il rapporto di appalto di servizi logistici e di deposito era intercorso, Par invece, tra la e la surrogata in forza di contratto sottoscritto CP_3 Parte_2
in data 30.7.2010 e quindi successivamente a quello intervenuto tra la Società odierna appellante e la surrogata Parte_2
Ha impugnato, pertanto, la sentenza nella parte in cui i rapporti contrattuali intervenuti tra l'appellante e la surrogata erano stati ricostruiti in termini tali da Parte_2
delineare l'esistenza di una obbligazione assimilabile a quella propria del depositario.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto la inosservanza e/o la falsa ed erronea applicazione e/o la violazione di legge in riferimento all'art. 2951 c.c.
Ha esposto che il Tribunale aveva errato nel respingere la eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla atteso che, per stessa ammissione Parte_1
avversaria, i fatti risalivano al periodo di agosto – settembre 2010, e nel caso di specie operava la prescrizione annuale dettata dall'art. 2951 c.c. in tema di diritti nascenti e discendenti da un rapporto contrattuale di trasporto od a questo assimilabile.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Quale terzo motivo di appello ha dedotto l'inosservanza e/o la falsa ed erronea applicazione e/o la violazione di legge in riferimento agli artt. 99 e 100 c.p.c., ed agli artt. 1916 e 2697 c.c.
Sul punto ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 1916 c.c., atteso che la surrogata
[...]
non era mai stata titolare di alcun diritto di credito e/o di azione nei confronti Parte_2
dell'appellante che potesse essere oggetto della pretesa surrogazione avversaria.
Ha esposto che la società assicuratrice non aveva alcuna ragione di credito o di azione nei confronti della appellante e che quest'ultima era integralmente estranea e non responsabile del furto in magazzino.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
3 Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla presunta responsabilità della e la totale Parte_1
carenza di prova delle domande attoree.
Ha esposto di non avere mai aver assunto la veste di depositario e/o di custode della merce stoccata dalla surrogata Parte_2
QUINTO MOTIVO DI APPELLO
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità e l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla esistenza del sinistro posto a fondamento delle pretese avversarie e al quantum delle domande attoree.
Ha ritenuto, in sintesi, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provato sia il presupposto per il pagamento dell'indennizzo che la congruità della sua quantificazione.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Sezione e composizione da destinarsi, ogni contraria eccezione, richiesta, domanda e conclusione reietta e disattesa ed in integrale riforma della sentenza gravata:
I) In via preliminare e di rito: espletati gli incombenti del caso, sospendere anche con statuizione assunta anche inaudita altera parte, la efficacia esecutiva della impugnata sentenza, sussistendo nella circostanza i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283
c.p.c., così come esposto in narrativa;
II) In via preliminare e di merito: accertare e dichiarare e, comunque, pronunciare
l'assoluto difetto di legittimazione attiva e/o la assoluta carenza di interesse in capo alla Società appellata rispetto alle domande spiegate dinanzi al Giudice di Primo
Grado, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
III) In via preliminare e di merito – segue: accertare e dichiarare e, comunque, pronunciare l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla Società appellante rispetto alle domande ex adverso spiegate dinanzi al Giudice di Primo Grado, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
4 IV) In via preliminare e di merito – segue: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei diritti azionati dalla Società appellata dinanzi al Giudice di Primo
Grado, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
V) In via principale e di merito: nella denegata ed allo stato non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni processuali e preliminari che precedono, rigettare le domande tutte spiegate dalla autorevole controparte dinanzi al Giudice di Primo Grado, siccome totalmente infondate sia in fatto che in diritto, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
VI) In via istruttoria: si insiste nell'integrale accoglimento delle istanze già articolate nel corso del giudizio di prime cure.
Con vittoria di compensi e di spese del doppio grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara anticipatario ed antistatario.
L'appellata ha dedotto la nullità dell'atto di appello per avere l'appellante evocato in giudizio la e, dunque, Controparte_4
un soggetto diverso da quello a favore del quale era stata pronunciata la sentenza oggetto di gravame.
Nel merito ha dedotto la sussistenza di una responsabilità ex recepto in capo all'appellante, cui era stata affidata l'integrale gestione del magazzino e la movimentazione dei prodotti nello stesso stoccati;
ha esposto che era stata l'appellante stessa, d'altro canto, a riconoscere di essersi obbligata a svolgere prestazioni aventi ad oggetto l'amministrazione, il Customer Service, la programmazione del trasporto e la movimentazione di magazzino. Quanto meno tale ultima prestazione implicava necessariamente la custodia della merce e l'assunzione della veste di depositario ex art. 1766 c.c.
Ha esposto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, era del tutto evidente – come rilevato dal Giudice di prime cure – che la sottrazione della merce era avvenuta mentre la stessa era gestita e movimentata da con la conseguenza che Pt_1
quest'ultima non poteva che essere considerata l'esclusiva responsabile.
Quanto al secondo motivo di appello ha dedotto che il contratto in essere tra
[...]
e l'appellante aveva ad oggetto attività di logistica e di magazzino, Controparte_5
5 soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dal contratto di deposito o al termine di prescrizione biennale previsto per i contratti di appalto e di servizi e che i termini di prescrizione, in ogni caso, erano sempre stati tempestivamente interrotti
Con riferimento al motivo di appello attinente alla legittimazione attiva e passiva ha dedotto che la doglianza era generica e incomprensibile. Ha esposto, comunque, sul Contro punto, che quale assicuratore di ha indennizzato la propria Parte_2
assicurata l'importo che quest'ultima ha liquidato in favore di e CP_3
corrispondente al valore della merce trafugata. Così facendo, l'esponente Compagnia si è surrogata ex lege ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Ha esposto di avere provato in via documentale la propria veste di assicuratore di
[...]
essendo stati versati agli atti del giudizio di primo grado: Parte_2
- l'atto di quietanza e cessione dei diritti sub doc. 6 (v. All. A);
- le condizioni generali di polizza sub doc. 9 (v. All. A);
- il rinnovo della copertura assicurativa sub doc. 10 (v. All. A);
Infine, ha dedotto che la documentazione allegata aveva fornito adeguata prova dell'indennizzo corrisposto.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
In ordine alla corretta evocazione nel presente giudizio del soggetto attore in primo grado, si osserva che l'atto di citazione è stato introdotto dalla CP_1
e in grado di appello si è costituita la stessa ragione
[...] Controparte_1
per la quale ogni eventuale vizio risulta sanato dalla costituzione in giudizio.
Il primo, e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alle obbligazioni gravanti sulla appellante ed alla esistenza della sua responsabilità contrattuale.
Con riferimento all'esistenza di un obbligo di custodia si osserva che al di là del nomen juris del contratto concluso con la , che ovviamente non vincola con Parte_2
riferimento alla individuazione del contenuto obbligatorio, era evidente che l'appellante aveva anche un obbligo di custodia del bene. Si tratta di un obbligo in sé
6 implicito in quello di detenere nel proprio magazzino la merce e che nel caso di specie era anche previsto nella elencazione delle prestazioni offerte dalla appellante che era tenuta anche alla movimentazione di magazzino, alla gestione, conservazione e cura delle merci.
L'esistenza dell'obbligo di custodia è confermata anche dalla denuncia presentata in questura dal sig. (unitamente al responsabile della il quale, Tes_1 CP_5
presente per conto della appellante, si qualifica responsabile del magazzino nel quale era riposta la merce.
Si osserva, in ogni caso, che il regime della responsabilità del depositario opera anche qualora questa attività abbia natura accessoria. In tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10956 del 06/05/2010 secondo cui l'art. 1780 cod. civ., (in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile) trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto.
Pertanto, correttamente la causa è stata decisa tenendo conto della qualifica di custode dell'appellante.
Il secondo motivo di appello relativo alla intervenuta prescrizione è infondato.
Il contratto tra le parti è sicuramente un contratto che contiene prestazioni attinenti non solo al trasposto ma anche ad altre attività. La complessità della prestazione cui si era obbligata la appellante rende quella di trasporto solo una delle diverse prestazioni senza alcun carattere di prevalenza.
Deve, pertanto, applicarsi la prescrizione ordinaria decennale.
Il terzo motivo di appello è evidentemente infondato atteso che la legittimazione attiva Contr della discende dal prospettato diritto di surroga e la legittimazione passiva della appellante discende dalla prospettata qualità di soggetto generatore del danno.
Infine, appaiono infondati anche i motivi che attengono alla mancata prova del sinistro.
L'esistenza di questo emerge dalla denuncia (cfr denuncia sottoscritta anche da parte appellante) e risulta corrisposto l'indennizzo pari al valore della merce sottratta (come da fatture e quietanze in atti).
7 Pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore fino a €. 260.000,00.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4736/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022
Roma 1/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6309 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDONI Parte_1 P.IVA_1
FE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GUIDONI FE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SU NA dell'avv. CELLI EMILIANO ( ) e dell'avv. C.F._1
LL IO ( ) elettivamente domiciliato presso il C.F._2
difensore avv. SU NA
Oggetto appello avverso sentenza n. 4736/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In primo grado la ha premesso di avere indennizzato la Controparte_2 Parte_2
– impresa operante nel settore della logistica – della complessiva somma pari ad
[...]
Euro 181.141,00; detto importo, corrispondente a quanto versato dalla Parte_2
Contr alla era stato corrisposto dalla come garante, in adempimento della CP_3
garanzia assicurativa operante a favore della medesima la quale aveva Parte_2
versato alla il valore dei prodotti sottratti all'interno di un locale ad uso CP_3
magazzino sito in Monterotondo.
Ha esposto che la responsabilità dei furti era da attribuire alla convenuta Parte_1
quale depositaria della merce di cui sopra, in forza di un contratto – stipulato con
[...]
la citata – per la fornitura di servizi di logistica presso il locale ad uso Parte_2
magazzino.
Ha esposto di agire in surrogazione e chiesto la restituzione di quanto versato all'assicurata.
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, verificata la sua competenza, condannare in via contrattuale e/o extracontrattuale Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 184.952,42 per il Controparte_1
verificarsi del sinistro di cui in narrativa, o la maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo”.
La parte convenuta ha contestato integralmente la domanda.
La domanda è stata accolta avendo il Tribunale ritenuto che nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti per la surroga dell'assicuratore ex art. 1916 cc
La ha impugnato la sentenza. Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha contestato la errata qualificazione dei rapporti intercorsi tra l'appellante e la assicurata ha dedotto che con la scrittura Parte_2
del 29.7.2010, sottoscritta con la , le parti non avevano concluso un contratto Parte_2
di deposito ma di appalto di servizio di trasporto.
2 Tanto doveva desumersi chiaramente dalla elencazione delle attività oggetto di obbligazione dalle quali emergeva che l'appellante non aveva mai assunto la veste giuridica di depositario e/o di custode della merce.
Ha esposto che il rapporto di appalto di servizi logistici e di deposito era intercorso, Par invece, tra la e la surrogata in forza di contratto sottoscritto CP_3 Parte_2
in data 30.7.2010 e quindi successivamente a quello intervenuto tra la Società odierna appellante e la surrogata Parte_2
Ha impugnato, pertanto, la sentenza nella parte in cui i rapporti contrattuali intervenuti tra l'appellante e la surrogata erano stati ricostruiti in termini tali da Parte_2
delineare l'esistenza di una obbligazione assimilabile a quella propria del depositario.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Quale secondo motivo di appello ha dedotto la inosservanza e/o la falsa ed erronea applicazione e/o la violazione di legge in riferimento all'art. 2951 c.c.
Ha esposto che il Tribunale aveva errato nel respingere la eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla atteso che, per stessa ammissione Parte_1
avversaria, i fatti risalivano al periodo di agosto – settembre 2010, e nel caso di specie operava la prescrizione annuale dettata dall'art. 2951 c.c. in tema di diritti nascenti e discendenti da un rapporto contrattuale di trasporto od a questo assimilabile.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Quale terzo motivo di appello ha dedotto l'inosservanza e/o la falsa ed erronea applicazione e/o la violazione di legge in riferimento agli artt. 99 e 100 c.p.c., ed agli artt. 1916 e 2697 c.c.
Sul punto ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 1916 c.c., atteso che la surrogata
[...]
non era mai stata titolare di alcun diritto di credito e/o di azione nei confronti Parte_2
dell'appellante che potesse essere oggetto della pretesa surrogazione avversaria.
Ha esposto che la società assicuratrice non aveva alcuna ragione di credito o di azione nei confronti della appellante e che quest'ultima era integralmente estranea e non responsabile del furto in magazzino.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
3 Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla presunta responsabilità della e la totale Parte_1
carenza di prova delle domande attoree.
Ha esposto di non avere mai aver assunto la veste di depositario e/o di custode della merce stoccata dalla surrogata Parte_2
QUINTO MOTIVO DI APPELLO
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità e l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla esistenza del sinistro posto a fondamento delle pretese avversarie e al quantum delle domande attoree.
Ha ritenuto, in sintesi, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provato sia il presupposto per il pagamento dell'indennizzo che la congruità della sua quantificazione.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Sezione e composizione da destinarsi, ogni contraria eccezione, richiesta, domanda e conclusione reietta e disattesa ed in integrale riforma della sentenza gravata:
I) In via preliminare e di rito: espletati gli incombenti del caso, sospendere anche con statuizione assunta anche inaudita altera parte, la efficacia esecutiva della impugnata sentenza, sussistendo nella circostanza i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283
c.p.c., così come esposto in narrativa;
II) In via preliminare e di merito: accertare e dichiarare e, comunque, pronunciare
l'assoluto difetto di legittimazione attiva e/o la assoluta carenza di interesse in capo alla Società appellata rispetto alle domande spiegate dinanzi al Giudice di Primo
Grado, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
III) In via preliminare e di merito – segue: accertare e dichiarare e, comunque, pronunciare l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla Società appellante rispetto alle domande ex adverso spiegate dinanzi al Giudice di Primo Grado, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
4 IV) In via preliminare e di merito – segue: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei diritti azionati dalla Società appellata dinanzi al Giudice di Primo
Grado, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
V) In via principale e di merito: nella denegata ed allo stato non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni processuali e preliminari che precedono, rigettare le domande tutte spiegate dalla autorevole controparte dinanzi al Giudice di Primo Grado, siccome totalmente infondate sia in fatto che in diritto, con la assunzione di ogni conseguente provvedimento ai sensi di legge;
VI) In via istruttoria: si insiste nell'integrale accoglimento delle istanze già articolate nel corso del giudizio di prime cure.
Con vittoria di compensi e di spese del doppio grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara anticipatario ed antistatario.
L'appellata ha dedotto la nullità dell'atto di appello per avere l'appellante evocato in giudizio la e, dunque, Controparte_4
un soggetto diverso da quello a favore del quale era stata pronunciata la sentenza oggetto di gravame.
Nel merito ha dedotto la sussistenza di una responsabilità ex recepto in capo all'appellante, cui era stata affidata l'integrale gestione del magazzino e la movimentazione dei prodotti nello stesso stoccati;
ha esposto che era stata l'appellante stessa, d'altro canto, a riconoscere di essersi obbligata a svolgere prestazioni aventi ad oggetto l'amministrazione, il Customer Service, la programmazione del trasporto e la movimentazione di magazzino. Quanto meno tale ultima prestazione implicava necessariamente la custodia della merce e l'assunzione della veste di depositario ex art. 1766 c.c.
Ha esposto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, era del tutto evidente – come rilevato dal Giudice di prime cure – che la sottrazione della merce era avvenuta mentre la stessa era gestita e movimentata da con la conseguenza che Pt_1
quest'ultima non poteva che essere considerata l'esclusiva responsabile.
Quanto al secondo motivo di appello ha dedotto che il contratto in essere tra
[...]
e l'appellante aveva ad oggetto attività di logistica e di magazzino, Controparte_5
5 soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dal contratto di deposito o al termine di prescrizione biennale previsto per i contratti di appalto e di servizi e che i termini di prescrizione, in ogni caso, erano sempre stati tempestivamente interrotti
Con riferimento al motivo di appello attinente alla legittimazione attiva e passiva ha dedotto che la doglianza era generica e incomprensibile. Ha esposto, comunque, sul Contro punto, che quale assicuratore di ha indennizzato la propria Parte_2
assicurata l'importo che quest'ultima ha liquidato in favore di e CP_3
corrispondente al valore della merce trafugata. Così facendo, l'esponente Compagnia si è surrogata ex lege ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Ha esposto di avere provato in via documentale la propria veste di assicuratore di
[...]
essendo stati versati agli atti del giudizio di primo grado: Parte_2
- l'atto di quietanza e cessione dei diritti sub doc. 6 (v. All. A);
- le condizioni generali di polizza sub doc. 9 (v. All. A);
- il rinnovo della copertura assicurativa sub doc. 10 (v. All. A);
Infine, ha dedotto che la documentazione allegata aveva fornito adeguata prova dell'indennizzo corrisposto.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
In ordine alla corretta evocazione nel presente giudizio del soggetto attore in primo grado, si osserva che l'atto di citazione è stato introdotto dalla CP_1
e in grado di appello si è costituita la stessa ragione
[...] Controparte_1
per la quale ogni eventuale vizio risulta sanato dalla costituzione in giudizio.
Il primo, e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alle obbligazioni gravanti sulla appellante ed alla esistenza della sua responsabilità contrattuale.
Con riferimento all'esistenza di un obbligo di custodia si osserva che al di là del nomen juris del contratto concluso con la , che ovviamente non vincola con Parte_2
riferimento alla individuazione del contenuto obbligatorio, era evidente che l'appellante aveva anche un obbligo di custodia del bene. Si tratta di un obbligo in sé
6 implicito in quello di detenere nel proprio magazzino la merce e che nel caso di specie era anche previsto nella elencazione delle prestazioni offerte dalla appellante che era tenuta anche alla movimentazione di magazzino, alla gestione, conservazione e cura delle merci.
L'esistenza dell'obbligo di custodia è confermata anche dalla denuncia presentata in questura dal sig. (unitamente al responsabile della il quale, Tes_1 CP_5
presente per conto della appellante, si qualifica responsabile del magazzino nel quale era riposta la merce.
Si osserva, in ogni caso, che il regime della responsabilità del depositario opera anche qualora questa attività abbia natura accessoria. In tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10956 del 06/05/2010 secondo cui l'art. 1780 cod. civ., (in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile) trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto.
Pertanto, correttamente la causa è stata decisa tenendo conto della qualifica di custode dell'appellante.
Il secondo motivo di appello relativo alla intervenuta prescrizione è infondato.
Il contratto tra le parti è sicuramente un contratto che contiene prestazioni attinenti non solo al trasposto ma anche ad altre attività. La complessità della prestazione cui si era obbligata la appellante rende quella di trasporto solo una delle diverse prestazioni senza alcun carattere di prevalenza.
Deve, pertanto, applicarsi la prescrizione ordinaria decennale.
Il terzo motivo di appello è evidentemente infondato atteso che la legittimazione attiva Contr della discende dal prospettato diritto di surroga e la legittimazione passiva della appellante discende dalla prospettata qualità di soggetto generatore del danno.
Infine, appaiono infondati anche i motivi che attengono alla mancata prova del sinistro.
L'esistenza di questo emerge dalla denuncia (cfr denuncia sottoscritta anche da parte appellante) e risulta corrisposto l'indennizzo pari al valore della merce sottratta (come da fatture e quietanze in atti).
7 Pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore fino a €. 260.000,00.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4736/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022
Roma 1/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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