TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 968/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 10:35, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per resente con l'Avv. GIULIA BENVENUTI in sostituzione dell'Avv. Parte_1 CA Per è presente l'avv. BOTTANI MICHELA, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, CP_1 gius ga scritta che produce in giudizio. CP_ Il ricorrente dichiara: “ho percepito pensione e retribuzione in contemporanea. mi ha pagato la pensione ma io non sapevo di dover lasciare un intervallo di tempo tra quanto cessavo il rapporto e quan iziava il rapporto nuovo. Nessuno me lo ha detto. La ditta per cui lavoravo non me lo ha detto. La ditta mi avrebbe riassunto dal primo, ma era giorno di festa. Se avesse dovuto fare la lettera di assunzione corretta, avrebbe dovuto assumermi da dopo l'1. Dal 1 gennaio del 2022 ho percepito la pensione ed a fine mese, era circa il 10 di febbraio del 2022, ho percepito lo stipendio del mese di gennaio”. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie sull'errore amministrativo in ordine alla data del contratto di assunzione. Insiste per l'accoglimento della domanda. CP_ Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. si oppone alla nuova richiesta dei mezzi istruttori e si riporta alla memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna alle spese. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 cui st iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_1 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24/12/2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le
CP_1 seguenti conclusioni: “che l' voglia accogliere, in sede amministrativa, le seguenti CONCLUSIONI In via
CP_1 preliminare - sospendere il provvedimento n. cat. VOCUM n.06701028 pratica n.18379530 con restituzione degli importi già versati dal Signor In via principale - Previo accertamento della nullità e/o illegittimità e/o infondatezza del Pt_1 provvedimento n. cat. VOCUM n.06701028 pratica n.18379530 - revocare e comunque dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento n. cat. VOCUM n.06701028 pratica n.18379530 emesso dall' nei confronti del signor con
CP_1 Pt_1 conseguente annullamento del provvedimento emesso dall' in seguito al ricorso amministrativo, con diritto del Signor
CP_1 Pt_1 alla restituzione degli importi eventualmente già versati In via subordinata - Comunque, in forza dell'art. 52, comma 2, l.
88/1989, non procedere al recupero dell'indebito in via ulteriormente subordinata - Rettificare l'importo dovuto in euro
69.251,31”.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione con CP_1 riferimento alla domanda di impugnazione del provvedimento amministrativo, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre esaminare ogni singola questione posta dalle parti.
1 a) Giurisdizione.
L'eccezione di non merita accoglimento. CP_1
Sulla base di una disamina complessiva e non atomistica delle conclusioni e del corpo del ricorso introduttivo,
l'azione del ricorrente deve essere qualificata come di accertamento negativo dell'indebito pensionistico e conseguente diritto alla restituzione degli importi versati a controparte. Tale è il petitum sostanziale, identificato sia dalla concreta pronuncia richiesta al Giudice (irrilevante una mera prospettazione), sia dalla causa petendi dell'azione, la cui posizione giuridica soggettiva ha la consistenza del diritto soggettivo, vertendosi in materia di indebito pensionistico.
L'illegittimità del provvedimento amministrativo (accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCUM n. 06701028 del 16.02.2024, v. doc. n. 1 ric.; doc. n. Parte_1
1 res.) è invocata in via incidentale, ai fini di una eventuale disapplicazione da parte del GO (all. E, L. n.
2248/1865, art. 5).
Ciò è tanto più vero se si osserva che il ricorrente non muove specifiche censure all'atto, ma rivendica nel presente giudizio il proprio diritto soggettivo a percepire la pensione (pag. 5 del ricorso) sul presupposto del carattere novativo del secondo rapporto di lavoro, affermando l'illegittimità del recupero delle somme indebite a causa della propria (secondo la tesi) buona fede ex art. 52, comma 2, L. n. 88/1989.
b) . Pensione di anzianità e rapporto di lavoro subordinato. CP_2
agisce nel presente giudizio per l'accertamento del rispettivo diritto Parte_1
CP_ soggettivo a percepire la pensione di vecchiaia anticipata erogata da cat. VOCUM.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai documenti prodotti da entrambe le parti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno del ricorrente alle dipendenze di Parte_2 inquadrato nel livello 5 poi 7 del CCNL Confapi, per il periodo dal 04.02.2014 al 01.01.2022, data di efficacia delle dimissioni volontarie (docc. nn.
2-3 ric.; 2-3 res.; cfr. data di cessazione di cui ai cedolini paga, il
31.12.2021, quale ultimo giorno di lavoro, nonché l'inquadramento formale nel livello 7 alla cessazione del rapporto, v. docc. nn. 3a e 3b fasc. ric. e fasc. res.); - la domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal
01.01.2022, presentata in data 12.11.2021 (doc. n. 4 ric.; 4 res.); - la liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.01.2022, comunicata da in data 29.12.2021 (doc. n. 5 ric. e res.); - l'assunzione CP_1
a tempo determinato con orario full time da parte di inquadrato nel livello 7 del CCNL Confapi, Parte_2 con decorrenza dal 01.01.2022 (doc. n. 7 ric. e 7a res.); - le successive proroghe del rapporto di lavoro con fino al 31.12.2024 (doc. n. 9a, b, c, d, ric. e res.); - il periodo di ferie goduto dal ricorrente dal Parte_2
20.12.2021 al 07.01.2022 (v. docc. nn. 3a, b, c, d, ric. e res.).
La disciplina dell'art. 22 della L. n. 153/1969 prevede che il diritto alla pensione sorge a condizione che l'interessato non presti attività di lavoro subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
La Corte di Cassazione, con principio dal quale non si ritiene di potersi discostare, ha affermato che: “il regime
2 di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato, dovendosi ravvisare una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
27/05/2019, n. 14417; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 21/02/2013, n. 4480; conforme, v. Cass. civ.,
Sez. lavoro, 26/06/2004, n. 11935).
Con recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento, affermando: “per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. n. 4898/2012 cit.) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata (in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit.); nell'individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l'attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente
a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento;
in sostanza, può affermarsi il principio secondo il quale: “il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/12/2023, n. 34527).
Tali sono i principi applicabili al caso di specie.
Il ricorrente espone che sarebbe stato riassunto dal precedente datore di lavoro per affiancare un dipendente
( , avrebbe cessato ogni attività di lavoro il 31.12.2021 e dopo un periodo di interruzione (per Per_1 godimento delle ferie) avrebbe ripreso effettivamente a lavorare solo dal 10.01.2022 con soluzione di continuità. A sostegno di tale assunto afferma che l'attività di lavoro successiva presso il medesimo datore godrebbe di carattere novativo rispetto al precedente rapporto di lavoro.
Sotto questo ultimo profilo, va sottolineata l'assenza di un aliquid novi del successivo rapporto rispetto al precedente: entrambi i rapporti di lavoro (a tempo indeterminato e a tempo determinato) sono intercorsi con il medesimo datore di lavoro, la sede di lavoro è identica in entrambi i rapporti (sita in Usmate Velate), l'orario di lavoro è identico nei due rapporti, pari a 40 ore settimanali (full time), il livello di inquadramento ed il CCNL di riferimento applicati dalla datrice di lavoro sono gli stessi (liv. 7 del CCNL Confapi, che figura tanto nella lettera di assunzione a termine del 01.01.2022 per il nuovo rapporto di lavoro quanto nel cedolino paga di
3 dicembre 2021 del precedente rapporto di lavoro), identiche sono le condizioni contrattuali (ad es. sulla disponibilità del ricorrente al lavoro straordinario, alle trasferte ed alle missioni etc.). In tal senso non sono ravvisabili elementi – che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di dedurre nell'atto introduttivo- per stabilire in cosa l'attività di lavoro successiva divergesse dalla precedente, salvo per la generica formazione di un dipendente, che però non risulta né dalla job description allegata al secondo contratto riguardante il ricorrente né dalla job description riguardante il dipendente In sostanza, non risulta da alcun elemento la Per_1 prestazione formativa svolta dal ricorrente e la circostanza addotta a giustificazione della riassunzione (“[…] al fine di affiancare il Signor mostrandogli dal vivo le mansioni”) è generica in quanto nulla dice delle Per_1 mansioni esposte al nuovo assunto nell'ottica della formazione né riguarda (in ipotesi) una nomina del ricorrente a tutor del medesimo.
Sotto il profilo del godimento del periodo di ferie, si osserva che il secondo rapporto di lavoro era in essere tra le parti con decorrenza dal 01.01.2022, laddove la cessazione del precedente rapporto di lavoro era avvenuta il giorno precedente.
Proprio la circostanza che il godimento del periodo di ferie residue maturate (v. dato sulle ferie nel cedolino mese di dicembre 2021) sia sfociato nel secondo rapporto di lavoro avviato con decorrenza dal 01.01.2022 deve far propendere per una continuità tra gli stessi, laddove, senza interruzione, vengono godute durante il secondo rapporto di lavoro giorni di ferie residue (v. prospetto presenze del ricorrente, da cui effettivamente risultano ferie godute dal 20.12.2021 al 07.01.2022, docc. nn. 3c e 3d ric.).
È lo stesso ricorrente, infatti, ad allegare (capitolo del ricorso n. 10) di aver goduto di un periodo di ferie e la circostanza del godimento delle ferie è incompatibile con l'assenza di un rapporto di lavoro o con un inizio effettivo postergato rispetto alla data di formale indicazione o con l'ipotesi paventata di un errore. Si gode delle ferie in costanza del rapporto di lavoro, perché altrimenti sarebbero altro: se lo stesso ricorrente indica come ferie (e nei prospetti presenze tali giorni sono imputati a permesso dal datore di lavoro, si veda, ancora, il doc. n. 3d ric.) quello che è l'intervallo temporale tra il 1.1.2022 e il 10.1.2022, ciò implica senza dubbio che si tratti di ferie godute in costanza di un rapporto qualificabile come di lavoro, intercorso tra le stesse parti ed alle medesime condizioni, prima del 10.1.2022.
Anche ammettendo un “errore” grafico nella decorrenza del 1.1.2022, la circostanza, per la sua genericità, non può arrivare ad escludere la continuità tra i rapporti di lavoro.
Infatti, da un lato vi è la data sul contratto di assunzione, dall'altro lato vi è il dato univoco rappresentato CP_ dalla comunicazione Unilav trasmessa ad dal datore di lavoro, contenente la data del 01.01.2022: se anche – aderendo alla tesi del ricorrente- un errore potesse ipotizzarsi, sulla data apposta nel contratto a termine, è difficile ipotizzare che il datore abbia commesso un doppio errore anche nella comunicazione dei CP_ CP_ dati ad (docc. nn. 12-14 fasc. .
Ancora, si osserva che la domanda di pensionamento veniva presentata quando il primo dei rapporti di lavoro
4 era in essere e le dimissioni sarebbero state efficaci dal 01.01.2022, data che coincide con il termine iniziale del secondo rapporto di lavoro con il medesimo datore.
La decorrenza della pensione di vecchiaia coincide con la data di avvio del nuovo rapporto di lavoro e la domanda è stata presentata quando il primo dei rapporti di lavoro dipendente era in essere.
Il ricorrente è stato riassunto dal medesimo datore di lavoro alle medesime condizioni il giorno successivo alla cessazione del rapporto, irrilevante – come detto- il godimento delle ferie fino al 09.01.2022 in quanto non rappresenta un indice presuntivo di segno contrario (che rappresenterebbe un indizio isolato) se, come risulta dalle stesse comunicazioni LAV che il datore di lavoro ha inoltrato all'Istituto – come detto-, il rapporto è iniziato 8 giorni prima;
nemmeno è verosimile discorrere di un refuso per affermare l'interruzione tra i due rapporti di lavoro;
per quanto può valere, il brevissimo lasso temporale (due giorni, 1, 2 gennaio
2022, di cui – fatto notorio- il 1 sabato e il 2 domenica) non vale a porre nel nulla la continuità giuridica tra i due identici rapporti di lavoro, dovendosi dunque ravvisare una presunzione semplice della simulazione della cessazione del rapporto.
c) Indebito pensionistico.
L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16767).
La presunta simulazione del rapporto ai fini pensionistici rappresenta un indizio della sussistenza di un coefficiente psicologico doloso idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Il ricorrente era consapevole della riassunzione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso il medesimo datore ed alle identiche condizioni economiche e contrattuali.
Tanto è sufficiente per ritenere, in consonanza con la giurisprudenza di legittimità, provato per presunzioni il dolo del percipiente.
In definitiva, l'indebito è ripetibile ed il ricorrente è tenuto alla restituzione all'Istituto dell'importo netto percepito, pari ad € 69.251,31.
d) Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) con applicazione del conseguente scaglione di valore (tra € 52.001,00 ed € 260.000,00); - la natura di previdenza della causa;
- le caratteristiche ed il limitato pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la scarsa
5 difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante); - ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 10:35, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per resente con l'Avv. GIULIA BENVENUTI in sostituzione dell'Avv. Parte_1 CA Per è presente l'avv. BOTTANI MICHELA, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, CP_1 gius ga scritta che produce in giudizio. CP_ Il ricorrente dichiara: “ho percepito pensione e retribuzione in contemporanea. mi ha pagato la pensione ma io non sapevo di dover lasciare un intervallo di tempo tra quanto cessavo il rapporto e quan iziava il rapporto nuovo. Nessuno me lo ha detto. La ditta per cui lavoravo non me lo ha detto. La ditta mi avrebbe riassunto dal primo, ma era giorno di festa. Se avesse dovuto fare la lettera di assunzione corretta, avrebbe dovuto assumermi da dopo l'1. Dal 1 gennaio del 2022 ho percepito la pensione ed a fine mese, era circa il 10 di febbraio del 2022, ho percepito lo stipendio del mese di gennaio”. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie sull'errore amministrativo in ordine alla data del contratto di assunzione. Insiste per l'accoglimento della domanda. CP_ Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. si oppone alla nuova richiesta dei mezzi istruttori e si riporta alla memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna alle spese. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 cui st iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_1 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 24/12/2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le
CP_1 seguenti conclusioni: “che l' voglia accogliere, in sede amministrativa, le seguenti CONCLUSIONI In via
CP_1 preliminare - sospendere il provvedimento n. cat. VOCUM n.06701028 pratica n.18379530 con restituzione degli importi già versati dal Signor In via principale - Previo accertamento della nullità e/o illegittimità e/o infondatezza del Pt_1 provvedimento n. cat. VOCUM n.06701028 pratica n.18379530 - revocare e comunque dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento n. cat. VOCUM n.06701028 pratica n.18379530 emesso dall' nei confronti del signor con
CP_1 Pt_1 conseguente annullamento del provvedimento emesso dall' in seguito al ricorso amministrativo, con diritto del Signor
CP_1 Pt_1 alla restituzione degli importi eventualmente già versati In via subordinata - Comunque, in forza dell'art. 52, comma 2, l.
88/1989, non procedere al recupero dell'indebito in via ulteriormente subordinata - Rettificare l'importo dovuto in euro
69.251,31”.
Si è ritualmente costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione con CP_1 riferimento alla domanda di impugnazione del provvedimento amministrativo, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre esaminare ogni singola questione posta dalle parti.
1 a) Giurisdizione.
L'eccezione di non merita accoglimento. CP_1
Sulla base di una disamina complessiva e non atomistica delle conclusioni e del corpo del ricorso introduttivo,
l'azione del ricorrente deve essere qualificata come di accertamento negativo dell'indebito pensionistico e conseguente diritto alla restituzione degli importi versati a controparte. Tale è il petitum sostanziale, identificato sia dalla concreta pronuncia richiesta al Giudice (irrilevante una mera prospettazione), sia dalla causa petendi dell'azione, la cui posizione giuridica soggettiva ha la consistenza del diritto soggettivo, vertendosi in materia di indebito pensionistico.
L'illegittimità del provvedimento amministrativo (accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCUM n. 06701028 del 16.02.2024, v. doc. n. 1 ric.; doc. n. Parte_1
1 res.) è invocata in via incidentale, ai fini di una eventuale disapplicazione da parte del GO (all. E, L. n.
2248/1865, art. 5).
Ciò è tanto più vero se si osserva che il ricorrente non muove specifiche censure all'atto, ma rivendica nel presente giudizio il proprio diritto soggettivo a percepire la pensione (pag. 5 del ricorso) sul presupposto del carattere novativo del secondo rapporto di lavoro, affermando l'illegittimità del recupero delle somme indebite a causa della propria (secondo la tesi) buona fede ex art. 52, comma 2, L. n. 88/1989.
b) . Pensione di anzianità e rapporto di lavoro subordinato. CP_2
agisce nel presente giudizio per l'accertamento del rispettivo diritto Parte_1
CP_ soggettivo a percepire la pensione di vecchiaia anticipata erogata da cat. VOCUM.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai documenti prodotti da entrambe le parti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno del ricorrente alle dipendenze di Parte_2 inquadrato nel livello 5 poi 7 del CCNL Confapi, per il periodo dal 04.02.2014 al 01.01.2022, data di efficacia delle dimissioni volontarie (docc. nn.
2-3 ric.; 2-3 res.; cfr. data di cessazione di cui ai cedolini paga, il
31.12.2021, quale ultimo giorno di lavoro, nonché l'inquadramento formale nel livello 7 alla cessazione del rapporto, v. docc. nn. 3a e 3b fasc. ric. e fasc. res.); - la domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal
01.01.2022, presentata in data 12.11.2021 (doc. n. 4 ric.; 4 res.); - la liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 01.01.2022, comunicata da in data 29.12.2021 (doc. n. 5 ric. e res.); - l'assunzione CP_1
a tempo determinato con orario full time da parte di inquadrato nel livello 7 del CCNL Confapi, Parte_2 con decorrenza dal 01.01.2022 (doc. n. 7 ric. e 7a res.); - le successive proroghe del rapporto di lavoro con fino al 31.12.2024 (doc. n. 9a, b, c, d, ric. e res.); - il periodo di ferie goduto dal ricorrente dal Parte_2
20.12.2021 al 07.01.2022 (v. docc. nn. 3a, b, c, d, ric. e res.).
La disciplina dell'art. 22 della L. n. 153/1969 prevede che il diritto alla pensione sorge a condizione che l'interessato non presti attività di lavoro subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
La Corte di Cassazione, con principio dal quale non si ritiene di potersi discostare, ha affermato che: “il regime
2 di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato, dovendosi ravvisare una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
27/05/2019, n. 14417; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 21/02/2013, n. 4480; conforme, v. Cass. civ.,
Sez. lavoro, 26/06/2004, n. 11935).
Con recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento, affermando: “per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. n. 4898/2012 cit.) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata (in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit.); nell'individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l'attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente
a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento;
in sostanza, può affermarsi il principio secondo il quale: “il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/12/2023, n. 34527).
Tali sono i principi applicabili al caso di specie.
Il ricorrente espone che sarebbe stato riassunto dal precedente datore di lavoro per affiancare un dipendente
( , avrebbe cessato ogni attività di lavoro il 31.12.2021 e dopo un periodo di interruzione (per Per_1 godimento delle ferie) avrebbe ripreso effettivamente a lavorare solo dal 10.01.2022 con soluzione di continuità. A sostegno di tale assunto afferma che l'attività di lavoro successiva presso il medesimo datore godrebbe di carattere novativo rispetto al precedente rapporto di lavoro.
Sotto questo ultimo profilo, va sottolineata l'assenza di un aliquid novi del successivo rapporto rispetto al precedente: entrambi i rapporti di lavoro (a tempo indeterminato e a tempo determinato) sono intercorsi con il medesimo datore di lavoro, la sede di lavoro è identica in entrambi i rapporti (sita in Usmate Velate), l'orario di lavoro è identico nei due rapporti, pari a 40 ore settimanali (full time), il livello di inquadramento ed il CCNL di riferimento applicati dalla datrice di lavoro sono gli stessi (liv. 7 del CCNL Confapi, che figura tanto nella lettera di assunzione a termine del 01.01.2022 per il nuovo rapporto di lavoro quanto nel cedolino paga di
3 dicembre 2021 del precedente rapporto di lavoro), identiche sono le condizioni contrattuali (ad es. sulla disponibilità del ricorrente al lavoro straordinario, alle trasferte ed alle missioni etc.). In tal senso non sono ravvisabili elementi – che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di dedurre nell'atto introduttivo- per stabilire in cosa l'attività di lavoro successiva divergesse dalla precedente, salvo per la generica formazione di un dipendente, che però non risulta né dalla job description allegata al secondo contratto riguardante il ricorrente né dalla job description riguardante il dipendente In sostanza, non risulta da alcun elemento la Per_1 prestazione formativa svolta dal ricorrente e la circostanza addotta a giustificazione della riassunzione (“[…] al fine di affiancare il Signor mostrandogli dal vivo le mansioni”) è generica in quanto nulla dice delle Per_1 mansioni esposte al nuovo assunto nell'ottica della formazione né riguarda (in ipotesi) una nomina del ricorrente a tutor del medesimo.
Sotto il profilo del godimento del periodo di ferie, si osserva che il secondo rapporto di lavoro era in essere tra le parti con decorrenza dal 01.01.2022, laddove la cessazione del precedente rapporto di lavoro era avvenuta il giorno precedente.
Proprio la circostanza che il godimento del periodo di ferie residue maturate (v. dato sulle ferie nel cedolino mese di dicembre 2021) sia sfociato nel secondo rapporto di lavoro avviato con decorrenza dal 01.01.2022 deve far propendere per una continuità tra gli stessi, laddove, senza interruzione, vengono godute durante il secondo rapporto di lavoro giorni di ferie residue (v. prospetto presenze del ricorrente, da cui effettivamente risultano ferie godute dal 20.12.2021 al 07.01.2022, docc. nn. 3c e 3d ric.).
È lo stesso ricorrente, infatti, ad allegare (capitolo del ricorso n. 10) di aver goduto di un periodo di ferie e la circostanza del godimento delle ferie è incompatibile con l'assenza di un rapporto di lavoro o con un inizio effettivo postergato rispetto alla data di formale indicazione o con l'ipotesi paventata di un errore. Si gode delle ferie in costanza del rapporto di lavoro, perché altrimenti sarebbero altro: se lo stesso ricorrente indica come ferie (e nei prospetti presenze tali giorni sono imputati a permesso dal datore di lavoro, si veda, ancora, il doc. n. 3d ric.) quello che è l'intervallo temporale tra il 1.1.2022 e il 10.1.2022, ciò implica senza dubbio che si tratti di ferie godute in costanza di un rapporto qualificabile come di lavoro, intercorso tra le stesse parti ed alle medesime condizioni, prima del 10.1.2022.
Anche ammettendo un “errore” grafico nella decorrenza del 1.1.2022, la circostanza, per la sua genericità, non può arrivare ad escludere la continuità tra i rapporti di lavoro.
Infatti, da un lato vi è la data sul contratto di assunzione, dall'altro lato vi è il dato univoco rappresentato CP_ dalla comunicazione Unilav trasmessa ad dal datore di lavoro, contenente la data del 01.01.2022: se anche – aderendo alla tesi del ricorrente- un errore potesse ipotizzarsi, sulla data apposta nel contratto a termine, è difficile ipotizzare che il datore abbia commesso un doppio errore anche nella comunicazione dei CP_ CP_ dati ad (docc. nn. 12-14 fasc. .
Ancora, si osserva che la domanda di pensionamento veniva presentata quando il primo dei rapporti di lavoro
4 era in essere e le dimissioni sarebbero state efficaci dal 01.01.2022, data che coincide con il termine iniziale del secondo rapporto di lavoro con il medesimo datore.
La decorrenza della pensione di vecchiaia coincide con la data di avvio del nuovo rapporto di lavoro e la domanda è stata presentata quando il primo dei rapporti di lavoro dipendente era in essere.
Il ricorrente è stato riassunto dal medesimo datore di lavoro alle medesime condizioni il giorno successivo alla cessazione del rapporto, irrilevante – come detto- il godimento delle ferie fino al 09.01.2022 in quanto non rappresenta un indice presuntivo di segno contrario (che rappresenterebbe un indizio isolato) se, come risulta dalle stesse comunicazioni LAV che il datore di lavoro ha inoltrato all'Istituto – come detto-, il rapporto è iniziato 8 giorni prima;
nemmeno è verosimile discorrere di un refuso per affermare l'interruzione tra i due rapporti di lavoro;
per quanto può valere, il brevissimo lasso temporale (due giorni, 1, 2 gennaio
2022, di cui – fatto notorio- il 1 sabato e il 2 domenica) non vale a porre nel nulla la continuità giuridica tra i due identici rapporti di lavoro, dovendosi dunque ravvisare una presunzione semplice della simulazione della cessazione del rapporto.
c) Indebito pensionistico.
L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16767).
La presunta simulazione del rapporto ai fini pensionistici rappresenta un indizio della sussistenza di un coefficiente psicologico doloso idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Il ricorrente era consapevole della riassunzione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso il medesimo datore ed alle identiche condizioni economiche e contrattuali.
Tanto è sufficiente per ritenere, in consonanza con la giurisprudenza di legittimità, provato per presunzioni il dolo del percipiente.
In definitiva, l'indebito è ripetibile ed il ricorrente è tenuto alla restituzione all'Istituto dell'importo netto percepito, pari ad € 69.251,31.
d) Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) con applicazione del conseguente scaglione di valore (tra € 52.001,00 ed € 260.000,00); - la natura di previdenza della causa;
- le caratteristiche ed il limitato pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la scarsa
5 difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante); - ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6