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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8698/2021 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv.to CIMINO LUIGI, Parte_1
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Messina Giovanni, entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei suindicati procuratori.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BUFI AMEDEO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in V.LO SAN DOMENICO N. 16 a
VERONA.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale, notificato in data 30 marzo 2021, al decreto ingiuntivo n. 370/2021 emesso in data 05.02.2021 dal
Tribunale di Verona, il sig. conveniva la unipersonale per Pt_1 Controparte_1
la revoca del suddetto decreto e, preliminarmente che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale e territoriale nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto del giudice adito in favore del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, o, in subordine, la separazione della domanda principale con la domanda riconvenzionale, con
1 rimessione di quest'ultima al Giudice del Lavoro di Palermo, con sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. della domanda principale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05 luglio 2021, il Giudice
Onorario del Tribunale di Verona, con ordinanza del 5 agosto 2021, ha disposto la prosecuzione del procedimento innanzi a sé per la sola domanda principale, con rimessione avanti al Giudice del Lavoro competente per materia e territorio per la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Con ricorso in riassunzione della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. N. 2673/2021 il Sig. conveniva in Pt_1
giudizio presso il Tribunale di Palermo, in funzione del Giudice del Lavoro, la
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso Controparte_1
un rapporto di agenzia o, in subordine, di rappresentanza commerciale o di procacciamento di affari e condannare la società al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 2.152,95,a titolo di Parte_1 residue provvigioni, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. e rivalutazione monetaria, €
3.100,00, a titolo di canoni di deposito, oltre i canoni maturandi sino alla data del ritiro della merce, € 1.000,00 a titolo di spese sostenute per la consegna dei vini nella provincia di Palermo ed € 1.500,00 per le spese di trasferta all'estero, o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa, ed oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali all' e al pagamento del FIRR e degli CP_2
emolumenti di fine rapporto ex art. 1751 c.c., il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4,
c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna della società ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Dopo la riassunzione della causa separata da parte del sig. questo Pt_1
Giudice del Lavoro ha emesso decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificato alla unipersonale. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la suddetta società, chiedendo respingersi integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto articolate in atti, tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e conseguentemente condannarlo, ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni a favore della
2 nella misura che il giudice riterrà di giustizia e, in ogni Controparte_1
caso, con condanna alle spese, anche generali, e competenze con Iva e c.p.a.
La causa è stata istruita mediante le prove documentali prodotte dalle parti e l'audizione dei testi indicati dalle parti;
quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., è stata decisa all'esito dell'udienza del 07.07.2025.
In via preliminare va dichiarata infondata e per l'effetto rigettata l'eccezione preliminare proposta dalla in ordine al difetto di Controparte_1
procura alle liti dei procuratori del sig. Pt_1
La deduce, sul punto, che il sig. abbia Controparte_1 Pt_1
conferito ai rispettivi procuratori una procura alle liti inidonea ad attribuire agli stessi il c.d. jus postulandi nel presente giudizio di opposizione presso altro giudice territorialmente competente;
e segnatamente, ancorché in modo non espresso, lamenta la specialità della surriferita procura, poiché riferibile solo al giudizio di opposizione mantenuto dal Tribunale di Verona.
Ne consegue che, nel caso di specie, la procura sarebbe inesistente, non nulla, vizio non sanabile ex art. 182, co. 2, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui al
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass civ. sez. un. n. 37434/2022).
Tale eccezione non convince.
Ed infatti, diversamente da quanto eccepito, la procura alle liti va ritenuta generale, e per l'effetto esistente, e conferisce il potere ai difensori di proporre opposizione in via riconvenzionale, anche innanzi il diverso giudice territorialmente competente.
Invero, dal testo della procura non è possibile evincere che la stessa abbia natura speciale, in quanto riferito esclusivamente al giudizio di opposizione presso il Tribunale di Verona;
la procura, invece, riguarda qualunque fase e grado del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona e, segnatamente, conferisce l'incarico, tra gli altri, di proporre domande riconvenzionali e di riassumere la causa, senza limitazione funzionale o territoriale alcuna. Del resto, spetta all'autorità giudiziaria pronunciarsi in ordine alla competenza relativa alla domanda di parte.
3 In giurisprudenza, peraltro, costituisce orientamento pacifico che “la procura “ad litem” relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura”
(Cassazione civile sez. I, 16/05/2017, n.12171)
Ciò premesso, il ricorso va parzialmente accolto.
Il legislatore configura plurime fattispecie che consentono la rappresentanza commerciale in senso lato, al fine di consentire agli operatori economici di scegliere, nei limiti della più ampia autonomia negoziale, il modello di collocazione sul mercato dei relativi prodotti più consono alle proprie esigenze imprenditoriali. In altri termini,
l'ordinamento offre, a tali fini, soluzioni alternative al rapporto di lavoro subordinato e, segnatamente, il rapporto di agenzia, di mediazione, di rappresentanza commerciale in senso stretto e la collaborazione occasionale, c.d. procacciatore di affari.
Occorre individuare le caratteristiche di ciascuno dei suddetti modelli.
L'art. 1742 c.c. definisce il rapporto di agenzia nei seguenti termini “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.
L'agente in tal modo si impegna a collaborare con il preponente senza che il primo sia inserito nell'organizzazione altrui, al fine di promuovere per conto del secondo, la conclusione di contratti in una zona determinata con diritto di esclusiva.
La norma individua i caratteri del rapporto di agenzia: la collaborazione deve assumere i caratteri della stabilità, vale a dire che l'agente è tale se svolge l'attività in modo continuativo e professionale, poiché dotato di una propria e autonoma struttura organizzativa;
ancora, l'oggetto dell'obbligazione dell'agente è la promozione per conto altrui della conclusione dei contratti. In altri termini, l'agente si adopera per convincere un terzo a concludere un contratto tra il preponente ed il terzo stesso, senza che l'agente sia parte dell'operazione economica promossa. Ulteriore elemento precipuo del rapporto di agenzia è l'ambito territoriale esclusivo cui ha diritto di
4 operare l'agente. Tali elementi strutturali devono, poi, risultare dal contratto redatto per iscritto ai soli fini della prova.
L'art. 1754 c.c. disciplina, la diversa figura del mediatore tipico: “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
La differenza tra le due figure è di palmare evidenza: il mediatore, anche se incaricato da una delle parti, non svolge attività di promozione per conto altrui, ma ha solo il compito di porre in contatto due soggetti senza alcun vincolo di collaborazione, rappresentanza o dipendenza con ciascuno di esse.
In tale prospettiva si comprende perché il legislatore definisce il mediatore e non il contratto di mediazione, poiché esso semplicemente non esiste e, per l'effetto non vi è necessità di prevedere alcun requisito formale e di esclusiva in favore del mediatore.
Il rappresentante commerciale in senso stretto, pur essendo figura assimilabile a quella dell'agente, se ne discosta poiché assume l'obbligo non solo di promuovere, ma altresì, di concludere un contratto in nome e per conto del preponente;
l'agente, diversamente, si ribadisce, si obbliga solo a promuovere la conclusione di un contratto senza esserne parte.
Infine, il rapporto del procacciatore di affari costituisce un atipico strumento negoziale di collaborazione commerciale, che si connota per la promozione occasionale di contratti per conto altrui;
pertanto, difetta il requisito della stabilità, da intendere come sopra quale mancanza di continuità e professionalità, e segnatamente autonoma organizzazione.
In concreto, per ciò che rileva nel presente giudizio, le differenze tra agente e procacciatore di affari sono foriere di rilevanti ripercussioni pratiche e giuridiche, poiché il secondo gode di notevoli benefici economici e fiscali e previdenziali.
Segnatamente, solo l'agente deve aprire la partita iva ed ottenere l'autorizzazione dalla relativa Camera di commercio, ancorché sia venuto meno l'obbligo di iscrizione all'albo degli agenti;
in ordine alle imposte dirette, i redditi derivanti dall'attività di agente di commercio e di procacciatore d'affari non occasionale sono generalmente qualificati come redditi d'impresa, mentre i compensi percepiti dal procacciatore occasionale, che vengono invece considerati redditi derivanti da attività commerciali
5 non esercitate abitualmente, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR e, conseguentemente, assoggettati ad aliquote differenti.
Da ultimo, solo l'agente è tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi sia alla Gestione Commercianti dell' che all' , diversamente tale obbligo CP_3 CP_2
non è previsto per i procacciatori d'affari occasionali e abituali, i quali sono invece obbligati all'iscrizione alla Gestione Commercianti dell' . CP_3
Ciò premesso, nel presente giudizio è possibile ritenere che tra il Sig. e Pt_1
la sia intercorso un rapporto di collaborazione qualificabile come Controparte_1
procacciamento di affari occasionale e non di agenzia.
Il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha infatti provato l'esistenza di un siffatto rapporto negoziale.
Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto ai sensi dell'art. 1742, co. 2,
c.c., ne consegue che non è ammissibile la prova per testi, salvo che egli non abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (art. 2724 n. 3 c.c.); il
Sig. però, non ha allegato né provato di avere stipulato per iscritto il Pt_1
contratto di agenzia e di averne perduto il documento senza propria colpa.
Diversamente, può dirsi raggiunta la prova circa la natura meramente occasionale del rapporto di collaborazione.
Ciò emerge, in primo luogo, dalle prove documentali prodotte nel giudizio, in particolare dalle ricevute di prestazione di lavoro occasionale (All. 5 al ricorso) provenienti dal sig. in cui si attesta l'attività di segnalazione occasionale di Pt_1
clientela.
In secondo luogo, la corrispondenza intercorsa con tale sig. (All.13) Parte_2 dimostra l'insussistenza di una zona esclusiva di competenza del sig. e Per_1
pertanto il difetto di uno dei requisiti precipui del rapporto di agenzia. Peraltro, non è contestato che il ricorrente operasse anche nel territorio siciliano.
In terzo luogo, all'udienza del 14.02.2024, il teste sig.ra per circa 7 anni Tes_1
responsabile commerciale di riferiva che “Ricordo che Controparte_1 specie nell'ultimo triennio della mia attività il ricorrente ha collaborato con la società procacciando alcuni affari ovvero la vendita di vini sia al sud Italia che in Germania.
Visto il tempo trascorso non so quali e quante volte questa attività è stata posta in essere, quale fosse l'entità degli ordini di certo non sporadici e non sono quali fossero
6 gli accordi sulle provvigioni presi direttamente col titolare della società” e che “in alcune occasioni ho accompagnato il ricorrente da alcuni potenziali acquirenti ove abbiamo presentato i vini effettuando delle degustazioni, ricordo in particolare di essere stata a Coloni e Berlino”.
Alla medesima udienza il teste sig. riferiva che “mi consta che lui spesso Tes_2
insieme alla sig.ra prima sentita come teste si siano recati presso gli Tes_1
stessi(ristoratori) offrendo degustazioni e presentando i vini. I ristoratori effettuavano gli ordini direttamente alla società ma in alcune occasioni la CP_1 CP_1
commercializzava i vini attraverso un distributore ovvero il sig. della Alpagi Parte_2
Wine che mi risulta abbia fatto affari anche tramite il ricorrente” e ancora che “mi consta che il ricorrente ha procacciato affari presso i locali LL Nero, La piccola cantina di Berlino e RE e AL di Colonia trattandosi di miei amici anche s e non so quanto fosse l'ammontare degli ordini effettuati”
All'udienza del 16/04/2024 il teste sig.ra , impiegata amministrativa Tes_3
della per circa 10 anni dal 2012 al 2022, riferiva che Controparte_1
“ho conosciuto il sig. che si occupava di promuovere la vendita di vini fra Pt_1
varie cantine tra cui la anche se non so quali accordi fossero presi e i clienti CP_1 procacciati” e ancora che “ribadisco che non so quali fossero i rapporti tra le parti ma tengo ad escludere che vi fossero rapporti di agenzia in quanto non c'era un contratto di questo tenore”.
Tali convergenti dichiarazioni risultano attendibili e confermano l'assenza di tutti i requisiti del rapporto di agenzia, in quanto la , in Controparte_1
Germania in particolare, si avvaleva nel medesimo territorio di altre figure oltre al sig.
di guisa che è insussistente la zona di esclusiva propria dell'agenzia, oltre Pt_1
che il crisma della professionalità e continuità, poiché emerso che il ricorrente era accompagnato in Germania da una dipendente della convenuta, la quale circostanza depone per l'assenza di autonoma organizzazione.
I testi, peraltro, escludono il rapporto di agenzia, facendo tutti riferimento, invece, al mero procacciamento di affari.
Ne consegue che va ritenuto che tra le parti intercorresse un rapporto di mera collaborazione occasionale e non di agenzia;
pertanto, vanno rigettate perché infondate sia le domande del ricorrente al rimborso delle spese, già non dovute all'agente ex art. 7 1748 ultimo co. c.c., e a fortiori non spettanti al procacciatore di affari occasionale, salvo diverso accordo tra le parti, di cui non vi è prova, sia le domande di pagamento dei contributi previdenziali all'istituto , dovuti solo per gli agenti di CP_2
commercio o al pagamento del c.d. FIRR.
La domanda di condanna al pagamento delle provvigioni residue va, invece, parzialmente accolta per i motivi che seguono.
All'udienza del 14.02.2024, il teste sig.ra riferiva che “confermo infine Tes_1
che il ricorrente nel febbraio 2020 ha procacciato ordine per la società in favore del locale RE e AL di Berlino per circa 4000,00 euro e del locale LL nero di
Berlino per circa 1700,00 ed infine del locale La piccola Cantina di Berlino per circa
1600,00. Non so se per questi affari sono state pagate provvigioni al ricorrente”.
Tale circostanza risulta avvalorata altresì dalla deposizione sia del teste sig.
resa alla medesima udienza del 14.0.2.2024, secondo cui “mi consta Testimone_4
che il ricorrente ha procacciato affari presso i locali LL Nero, La piccola cantina di
Berlino e RE e AL di Colonia trattandosi di miei amici anche s e non so quanto fosse l'ammontare degli ordini effettuati”; sia della teste sig.ra teste Tes_5 resa all'udienza del 16/04/2024 :“ricordo seppur vagamente i nomi che mi
[...]
vengono riferiti ovvero quelli del ristorante AL e gallo Nero di Berlino e ritengo che possa aver coinvolto il ricorrente la vendita di vini in loro favore”.
Orbene, dalla produzione documentale del sig. emerge che le ricevute Per_1
(All. 5 del ricorso, in particolare la ricevuta n. 2 del 2020) riguardino prestazioni occasionali espletate dallo stesso fino al 31.12.2019. Ciò è confermato indirettamente dalla produzione documentale della (All.11 della Controparte_1
memoria difensiva) recante copia dei bonifici imputati espressamente alle ricevute nn. 1
e 2 del 2020. Pertanto, è certo che la abbia effettuato il Controparte_1
pagamento delle prestazioni dovute al sig. fino al 31.12.2019, ma non per Pt_1
quelle allegate e provate da parte ricorrente del febbraio 2020.
Ne discende che difetta la prova che la abbia Controparte_1
effettuato un pagamento imputabile alle prestazioni espletate dal Sig. nel Pt_1
febbraio 2020 e, conseguentemente, il ricorrente ha diritto al relativo compenso.
Ciò premesso, occorre in primo luogo stabilire quali siano tali affari trattati dal sig. in favore della in data posteriore al Pt_1 Controparte_1
8 31.12.2019, in particolare nel febbraio 2020. Come già osservato, appaiono di decisivo rilievo le dichiarazioni rese sul punto dalla teste sig.ra secondo cui “confermo Tes_1
infine che il ricorrente nel febbraio 2020 ha procacciato ordine per la società in favore del locale RE e AL di Berlino per circa 4000,00 euro e del locale LL nero di Berlino per circa 1700,00 ed infine del locale La piccola Cantina di Berlino per circa 1600,00. Non so se per questi affari sono state pagate provvigioni al ricorrente”.
Nulla è dovuto, diversamente, per quanto concerne la prestazione di procacciamento espletata dal sig. in favore della Pt_1 Controparte_1
unipersonale con l'impresa del 31.12.2019 (All. 11 del ricorso Controparte_4
introduttivo), poiché, sebbene la scrittura privata non sia stata disconosciuta dalla controparte convenuta e, in ogni caso confermata dal teste, come sopra riferito, il documento reca la data del 31.12.2019; ne consegue che il sig. non ha Per_1
provato che tale prestazione non sia inclusa nella ricevuta n. 2/2020 che riguarda tutti i compensi maturati alla data del 31.12.2019.
In secondo luogo, occorre stabilire la misura delle provvigioni in ordine alle residue prestazioni del febbraio 2020.
È circostanza pacifica tra le parti che la misura della provvigione in favore del sig.
è del 15% per ciascun affare (All. 14 pag. 7 della memoria difensiva della Pt_1
; sicché alla somma complessiva di € 7.300,00, data dalla sommatoria degli CP_1
ordini effettuati dalle imprese sopra citate nei confronti della società per il tramite del sig. va applicato un saggio del 15%. Ne consegue che la misura della Pt_1 provvigione residua spettante al sig. è pari ad € 1.095,00. Pt_1
La domanda del ricorrente in ordine al riconoscimento degli interessi di cui all'articolo 1284, co. 4 c.c. va rigettata perché infondata.
L'art. 429, co. 3 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto all'art. 1284, co. 4 c.c., pertanto con riguardo ai crediti di lavoro trova esclusiva applicazione la disposizione del codice di rito;
essa richiama gli interessi nella misura legale, dunque nel caso di specie gli interessi utilizzabili sono solo quelli legali, vale a dire previsti dal legislatore di cui all'art. 1284, co. 1 c.c. e non quelli convenzionali maggiorati di cui al co. 4 del medesimo articolo, salva allegazione e prova dell'insufficienza degli interessi legali stabiliti dal primo comma, circostanza assente nel caso di specie.
La domanda di pagamento dei canoni di deposito va rigettata in quanto infondata.
9 È circostanza non contestata tra le parti che l'opposta ( Controparte_1
) abbia versato la somma di € 100,00 per ciascuna spedizione di vini, ciò
[...]
che risulta contestato è il titolo di deposito oneroso o gratuito.
L'art. 1767 c.c. prescrive la presunzione di gratuità del contratto di deposito, salvo che dalla qualità professionale del depositario, la quale non ricorre nel caso concreto per le ragioni di cui sopra, o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Il ricorrente deduce il carattere oneroso del deposito, ma non ne fornisce la prova.
Peraltro, il presente giudizio trae origine proprio dal ricorso per decreto ingiuntivo incoato dall'odierna opposta al fine di ottenere il pagamento della merce non restituita dal sig. ciò sebbene vi sia stato un tentativo stragiudiziale di composizione Pt_1
della questione mediante negoziazione assistita, il cui esito negativo secondo il sig.
è imputabile alla , deduzione non provata Pt_1 Controparte_1
dallo stesso.
Ne consegue che deve ritenersi che il deposito abbia natura gratuita e, pertanto, nulla sia dovuto dalla convenuta a titolo di canoni non versati.
Le domande delle parti in ordine alla reciproca condanna ex art. 96 c.p.c. vanno rigettate perché infondate, vista la parziale reciproca soccombenza e poiché non vi è prova dell'illecito dedotto da ciascuna parte a carico dell'altra, in particolare in ordine al requisito della mala fede o colpa grave. Ciò in quanto dal comportamento processuale delle parti è emerso che ciascuna abbia chiesto all'autorità giudiziaria il legittimo riconoscimento delle rispettive pretese, né ciò ha cagionato un danno ulteriore e diverso alla controparte.
Ne consegue che non è possibile condannare alcuna parte al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per le ragioni sopra esposte ed in considerazione del limitato accoglimento delle pretese di parte ricorrente, sussistono le gravi ragioni per compensare per due terzi le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione occasionale c.d. di procacciatore di affari e per l'effetto
10 condanna la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
della somma di € 1.095,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale a titolo di provvigioni residue.
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite fra le parti, ponendo il restante 1/3 a carico di , che liquida secondo i parametri di cui al D.M. Controparte_1
55 del 2014, tenuto conto della qualità della lite e, segnatamente per attività di studio €
919,00, per attività introduttiva € 777,00, per attività di trattazione ed istruzione €
1608,00 e per attività decisionale € 1701,00. La somma complessiva di € 5077,00 va decurtata di 2/3 e la somma risultante di € 1.692,34 oltre accessori come per legge va posta a carico di unipersonale. Controparte_1
Così deciso in Palermo il 21/07/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
La minuta della presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Simone Costantino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8698/2021 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv.to CIMINO LUIGI, Parte_1
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Messina Giovanni, entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei suindicati procuratori.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BUFI AMEDEO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in V.LO SAN DOMENICO N. 16 a
VERONA.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale, notificato in data 30 marzo 2021, al decreto ingiuntivo n. 370/2021 emesso in data 05.02.2021 dal
Tribunale di Verona, il sig. conveniva la unipersonale per Pt_1 Controparte_1
la revoca del suddetto decreto e, preliminarmente che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale e territoriale nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto del giudice adito in favore del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, o, in subordine, la separazione della domanda principale con la domanda riconvenzionale, con
1 rimessione di quest'ultima al Giudice del Lavoro di Palermo, con sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. della domanda principale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05 luglio 2021, il Giudice
Onorario del Tribunale di Verona, con ordinanza del 5 agosto 2021, ha disposto la prosecuzione del procedimento innanzi a sé per la sola domanda principale, con rimessione avanti al Giudice del Lavoro competente per materia e territorio per la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Con ricorso in riassunzione della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. N. 2673/2021 il Sig. conveniva in Pt_1
giudizio presso il Tribunale di Palermo, in funzione del Giudice del Lavoro, la
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso Controparte_1
un rapporto di agenzia o, in subordine, di rappresentanza commerciale o di procacciamento di affari e condannare la società al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 2.152,95,a titolo di Parte_1 residue provvigioni, oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. e rivalutazione monetaria, €
3.100,00, a titolo di canoni di deposito, oltre i canoni maturandi sino alla data del ritiro della merce, € 1.000,00 a titolo di spese sostenute per la consegna dei vini nella provincia di Palermo ed € 1.500,00 per le spese di trasferta all'estero, o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa, ed oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali all' e al pagamento del FIRR e degli CP_2
emolumenti di fine rapporto ex art. 1751 c.c., il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4,
c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna della società ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Dopo la riassunzione della causa separata da parte del sig. questo Pt_1
Giudice del Lavoro ha emesso decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificato alla unipersonale. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la suddetta società, chiedendo respingersi integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto articolate in atti, tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e conseguentemente condannarlo, ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni a favore della
2 nella misura che il giudice riterrà di giustizia e, in ogni Controparte_1
caso, con condanna alle spese, anche generali, e competenze con Iva e c.p.a.
La causa è stata istruita mediante le prove documentali prodotte dalle parti e l'audizione dei testi indicati dalle parti;
quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., è stata decisa all'esito dell'udienza del 07.07.2025.
In via preliminare va dichiarata infondata e per l'effetto rigettata l'eccezione preliminare proposta dalla in ordine al difetto di Controparte_1
procura alle liti dei procuratori del sig. Pt_1
La deduce, sul punto, che il sig. abbia Controparte_1 Pt_1
conferito ai rispettivi procuratori una procura alle liti inidonea ad attribuire agli stessi il c.d. jus postulandi nel presente giudizio di opposizione presso altro giudice territorialmente competente;
e segnatamente, ancorché in modo non espresso, lamenta la specialità della surriferita procura, poiché riferibile solo al giudizio di opposizione mantenuto dal Tribunale di Verona.
Ne consegue che, nel caso di specie, la procura sarebbe inesistente, non nulla, vizio non sanabile ex art. 182, co. 2, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui al
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass civ. sez. un. n. 37434/2022).
Tale eccezione non convince.
Ed infatti, diversamente da quanto eccepito, la procura alle liti va ritenuta generale, e per l'effetto esistente, e conferisce il potere ai difensori di proporre opposizione in via riconvenzionale, anche innanzi il diverso giudice territorialmente competente.
Invero, dal testo della procura non è possibile evincere che la stessa abbia natura speciale, in quanto riferito esclusivamente al giudizio di opposizione presso il Tribunale di Verona;
la procura, invece, riguarda qualunque fase e grado del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona e, segnatamente, conferisce l'incarico, tra gli altri, di proporre domande riconvenzionali e di riassumere la causa, senza limitazione funzionale o territoriale alcuna. Del resto, spetta all'autorità giudiziaria pronunciarsi in ordine alla competenza relativa alla domanda di parte.
3 In giurisprudenza, peraltro, costituisce orientamento pacifico che “la procura “ad litem” relativa all'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura”
(Cassazione civile sez. I, 16/05/2017, n.12171)
Ciò premesso, il ricorso va parzialmente accolto.
Il legislatore configura plurime fattispecie che consentono la rappresentanza commerciale in senso lato, al fine di consentire agli operatori economici di scegliere, nei limiti della più ampia autonomia negoziale, il modello di collocazione sul mercato dei relativi prodotti più consono alle proprie esigenze imprenditoriali. In altri termini,
l'ordinamento offre, a tali fini, soluzioni alternative al rapporto di lavoro subordinato e, segnatamente, il rapporto di agenzia, di mediazione, di rappresentanza commerciale in senso stretto e la collaborazione occasionale, c.d. procacciatore di affari.
Occorre individuare le caratteristiche di ciascuno dei suddetti modelli.
L'art. 1742 c.c. definisce il rapporto di agenzia nei seguenti termini “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.
L'agente in tal modo si impegna a collaborare con il preponente senza che il primo sia inserito nell'organizzazione altrui, al fine di promuovere per conto del secondo, la conclusione di contratti in una zona determinata con diritto di esclusiva.
La norma individua i caratteri del rapporto di agenzia: la collaborazione deve assumere i caratteri della stabilità, vale a dire che l'agente è tale se svolge l'attività in modo continuativo e professionale, poiché dotato di una propria e autonoma struttura organizzativa;
ancora, l'oggetto dell'obbligazione dell'agente è la promozione per conto altrui della conclusione dei contratti. In altri termini, l'agente si adopera per convincere un terzo a concludere un contratto tra il preponente ed il terzo stesso, senza che l'agente sia parte dell'operazione economica promossa. Ulteriore elemento precipuo del rapporto di agenzia è l'ambito territoriale esclusivo cui ha diritto di
4 operare l'agente. Tali elementi strutturali devono, poi, risultare dal contratto redatto per iscritto ai soli fini della prova.
L'art. 1754 c.c. disciplina, la diversa figura del mediatore tipico: “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
La differenza tra le due figure è di palmare evidenza: il mediatore, anche se incaricato da una delle parti, non svolge attività di promozione per conto altrui, ma ha solo il compito di porre in contatto due soggetti senza alcun vincolo di collaborazione, rappresentanza o dipendenza con ciascuno di esse.
In tale prospettiva si comprende perché il legislatore definisce il mediatore e non il contratto di mediazione, poiché esso semplicemente non esiste e, per l'effetto non vi è necessità di prevedere alcun requisito formale e di esclusiva in favore del mediatore.
Il rappresentante commerciale in senso stretto, pur essendo figura assimilabile a quella dell'agente, se ne discosta poiché assume l'obbligo non solo di promuovere, ma altresì, di concludere un contratto in nome e per conto del preponente;
l'agente, diversamente, si ribadisce, si obbliga solo a promuovere la conclusione di un contratto senza esserne parte.
Infine, il rapporto del procacciatore di affari costituisce un atipico strumento negoziale di collaborazione commerciale, che si connota per la promozione occasionale di contratti per conto altrui;
pertanto, difetta il requisito della stabilità, da intendere come sopra quale mancanza di continuità e professionalità, e segnatamente autonoma organizzazione.
In concreto, per ciò che rileva nel presente giudizio, le differenze tra agente e procacciatore di affari sono foriere di rilevanti ripercussioni pratiche e giuridiche, poiché il secondo gode di notevoli benefici economici e fiscali e previdenziali.
Segnatamente, solo l'agente deve aprire la partita iva ed ottenere l'autorizzazione dalla relativa Camera di commercio, ancorché sia venuto meno l'obbligo di iscrizione all'albo degli agenti;
in ordine alle imposte dirette, i redditi derivanti dall'attività di agente di commercio e di procacciatore d'affari non occasionale sono generalmente qualificati come redditi d'impresa, mentre i compensi percepiti dal procacciatore occasionale, che vengono invece considerati redditi derivanti da attività commerciali
5 non esercitate abitualmente, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR e, conseguentemente, assoggettati ad aliquote differenti.
Da ultimo, solo l'agente è tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi sia alla Gestione Commercianti dell' che all' , diversamente tale obbligo CP_3 CP_2
non è previsto per i procacciatori d'affari occasionali e abituali, i quali sono invece obbligati all'iscrizione alla Gestione Commercianti dell' . CP_3
Ciò premesso, nel presente giudizio è possibile ritenere che tra il Sig. e Pt_1
la sia intercorso un rapporto di collaborazione qualificabile come Controparte_1
procacciamento di affari occasionale e non di agenzia.
Il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha infatti provato l'esistenza di un siffatto rapporto negoziale.
Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto ai sensi dell'art. 1742, co. 2,
c.c., ne consegue che non è ammissibile la prova per testi, salvo che egli non abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (art. 2724 n. 3 c.c.); il
Sig. però, non ha allegato né provato di avere stipulato per iscritto il Pt_1
contratto di agenzia e di averne perduto il documento senza propria colpa.
Diversamente, può dirsi raggiunta la prova circa la natura meramente occasionale del rapporto di collaborazione.
Ciò emerge, in primo luogo, dalle prove documentali prodotte nel giudizio, in particolare dalle ricevute di prestazione di lavoro occasionale (All. 5 al ricorso) provenienti dal sig. in cui si attesta l'attività di segnalazione occasionale di Pt_1
clientela.
In secondo luogo, la corrispondenza intercorsa con tale sig. (All.13) Parte_2 dimostra l'insussistenza di una zona esclusiva di competenza del sig. e Per_1
pertanto il difetto di uno dei requisiti precipui del rapporto di agenzia. Peraltro, non è contestato che il ricorrente operasse anche nel territorio siciliano.
In terzo luogo, all'udienza del 14.02.2024, il teste sig.ra per circa 7 anni Tes_1
responsabile commerciale di riferiva che “Ricordo che Controparte_1 specie nell'ultimo triennio della mia attività il ricorrente ha collaborato con la società procacciando alcuni affari ovvero la vendita di vini sia al sud Italia che in Germania.
Visto il tempo trascorso non so quali e quante volte questa attività è stata posta in essere, quale fosse l'entità degli ordini di certo non sporadici e non sono quali fossero
6 gli accordi sulle provvigioni presi direttamente col titolare della società” e che “in alcune occasioni ho accompagnato il ricorrente da alcuni potenziali acquirenti ove abbiamo presentato i vini effettuando delle degustazioni, ricordo in particolare di essere stata a Coloni e Berlino”.
Alla medesima udienza il teste sig. riferiva che “mi consta che lui spesso Tes_2
insieme alla sig.ra prima sentita come teste si siano recati presso gli Tes_1
stessi(ristoratori) offrendo degustazioni e presentando i vini. I ristoratori effettuavano gli ordini direttamente alla società ma in alcune occasioni la CP_1 CP_1
commercializzava i vini attraverso un distributore ovvero il sig. della Alpagi Parte_2
Wine che mi risulta abbia fatto affari anche tramite il ricorrente” e ancora che “mi consta che il ricorrente ha procacciato affari presso i locali LL Nero, La piccola cantina di Berlino e RE e AL di Colonia trattandosi di miei amici anche s e non so quanto fosse l'ammontare degli ordini effettuati”
All'udienza del 16/04/2024 il teste sig.ra , impiegata amministrativa Tes_3
della per circa 10 anni dal 2012 al 2022, riferiva che Controparte_1
“ho conosciuto il sig. che si occupava di promuovere la vendita di vini fra Pt_1
varie cantine tra cui la anche se non so quali accordi fossero presi e i clienti CP_1 procacciati” e ancora che “ribadisco che non so quali fossero i rapporti tra le parti ma tengo ad escludere che vi fossero rapporti di agenzia in quanto non c'era un contratto di questo tenore”.
Tali convergenti dichiarazioni risultano attendibili e confermano l'assenza di tutti i requisiti del rapporto di agenzia, in quanto la , in Controparte_1
Germania in particolare, si avvaleva nel medesimo territorio di altre figure oltre al sig.
di guisa che è insussistente la zona di esclusiva propria dell'agenzia, oltre Pt_1
che il crisma della professionalità e continuità, poiché emerso che il ricorrente era accompagnato in Germania da una dipendente della convenuta, la quale circostanza depone per l'assenza di autonoma organizzazione.
I testi, peraltro, escludono il rapporto di agenzia, facendo tutti riferimento, invece, al mero procacciamento di affari.
Ne consegue che va ritenuto che tra le parti intercorresse un rapporto di mera collaborazione occasionale e non di agenzia;
pertanto, vanno rigettate perché infondate sia le domande del ricorrente al rimborso delle spese, già non dovute all'agente ex art. 7 1748 ultimo co. c.c., e a fortiori non spettanti al procacciatore di affari occasionale, salvo diverso accordo tra le parti, di cui non vi è prova, sia le domande di pagamento dei contributi previdenziali all'istituto , dovuti solo per gli agenti di CP_2
commercio o al pagamento del c.d. FIRR.
La domanda di condanna al pagamento delle provvigioni residue va, invece, parzialmente accolta per i motivi che seguono.
All'udienza del 14.02.2024, il teste sig.ra riferiva che “confermo infine Tes_1
che il ricorrente nel febbraio 2020 ha procacciato ordine per la società in favore del locale RE e AL di Berlino per circa 4000,00 euro e del locale LL nero di
Berlino per circa 1700,00 ed infine del locale La piccola Cantina di Berlino per circa
1600,00. Non so se per questi affari sono state pagate provvigioni al ricorrente”.
Tale circostanza risulta avvalorata altresì dalla deposizione sia del teste sig.
resa alla medesima udienza del 14.0.2.2024, secondo cui “mi consta Testimone_4
che il ricorrente ha procacciato affari presso i locali LL Nero, La piccola cantina di
Berlino e RE e AL di Colonia trattandosi di miei amici anche s e non so quanto fosse l'ammontare degli ordini effettuati”; sia della teste sig.ra teste Tes_5 resa all'udienza del 16/04/2024 :“ricordo seppur vagamente i nomi che mi
[...]
vengono riferiti ovvero quelli del ristorante AL e gallo Nero di Berlino e ritengo che possa aver coinvolto il ricorrente la vendita di vini in loro favore”.
Orbene, dalla produzione documentale del sig. emerge che le ricevute Per_1
(All. 5 del ricorso, in particolare la ricevuta n. 2 del 2020) riguardino prestazioni occasionali espletate dallo stesso fino al 31.12.2019. Ciò è confermato indirettamente dalla produzione documentale della (All.11 della Controparte_1
memoria difensiva) recante copia dei bonifici imputati espressamente alle ricevute nn. 1
e 2 del 2020. Pertanto, è certo che la abbia effettuato il Controparte_1
pagamento delle prestazioni dovute al sig. fino al 31.12.2019, ma non per Pt_1
quelle allegate e provate da parte ricorrente del febbraio 2020.
Ne discende che difetta la prova che la abbia Controparte_1
effettuato un pagamento imputabile alle prestazioni espletate dal Sig. nel Pt_1
febbraio 2020 e, conseguentemente, il ricorrente ha diritto al relativo compenso.
Ciò premesso, occorre in primo luogo stabilire quali siano tali affari trattati dal sig. in favore della in data posteriore al Pt_1 Controparte_1
8 31.12.2019, in particolare nel febbraio 2020. Come già osservato, appaiono di decisivo rilievo le dichiarazioni rese sul punto dalla teste sig.ra secondo cui “confermo Tes_1
infine che il ricorrente nel febbraio 2020 ha procacciato ordine per la società in favore del locale RE e AL di Berlino per circa 4000,00 euro e del locale LL nero di Berlino per circa 1700,00 ed infine del locale La piccola Cantina di Berlino per circa 1600,00. Non so se per questi affari sono state pagate provvigioni al ricorrente”.
Nulla è dovuto, diversamente, per quanto concerne la prestazione di procacciamento espletata dal sig. in favore della Pt_1 Controparte_1
unipersonale con l'impresa del 31.12.2019 (All. 11 del ricorso Controparte_4
introduttivo), poiché, sebbene la scrittura privata non sia stata disconosciuta dalla controparte convenuta e, in ogni caso confermata dal teste, come sopra riferito, il documento reca la data del 31.12.2019; ne consegue che il sig. non ha Per_1
provato che tale prestazione non sia inclusa nella ricevuta n. 2/2020 che riguarda tutti i compensi maturati alla data del 31.12.2019.
In secondo luogo, occorre stabilire la misura delle provvigioni in ordine alle residue prestazioni del febbraio 2020.
È circostanza pacifica tra le parti che la misura della provvigione in favore del sig.
è del 15% per ciascun affare (All. 14 pag. 7 della memoria difensiva della Pt_1
; sicché alla somma complessiva di € 7.300,00, data dalla sommatoria degli CP_1
ordini effettuati dalle imprese sopra citate nei confronti della società per il tramite del sig. va applicato un saggio del 15%. Ne consegue che la misura della Pt_1 provvigione residua spettante al sig. è pari ad € 1.095,00. Pt_1
La domanda del ricorrente in ordine al riconoscimento degli interessi di cui all'articolo 1284, co. 4 c.c. va rigettata perché infondata.
L'art. 429, co. 3 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto all'art. 1284, co. 4 c.c., pertanto con riguardo ai crediti di lavoro trova esclusiva applicazione la disposizione del codice di rito;
essa richiama gli interessi nella misura legale, dunque nel caso di specie gli interessi utilizzabili sono solo quelli legali, vale a dire previsti dal legislatore di cui all'art. 1284, co. 1 c.c. e non quelli convenzionali maggiorati di cui al co. 4 del medesimo articolo, salva allegazione e prova dell'insufficienza degli interessi legali stabiliti dal primo comma, circostanza assente nel caso di specie.
La domanda di pagamento dei canoni di deposito va rigettata in quanto infondata.
9 È circostanza non contestata tra le parti che l'opposta ( Controparte_1
) abbia versato la somma di € 100,00 per ciascuna spedizione di vini, ciò
[...]
che risulta contestato è il titolo di deposito oneroso o gratuito.
L'art. 1767 c.c. prescrive la presunzione di gratuità del contratto di deposito, salvo che dalla qualità professionale del depositario, la quale non ricorre nel caso concreto per le ragioni di cui sopra, o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Il ricorrente deduce il carattere oneroso del deposito, ma non ne fornisce la prova.
Peraltro, il presente giudizio trae origine proprio dal ricorso per decreto ingiuntivo incoato dall'odierna opposta al fine di ottenere il pagamento della merce non restituita dal sig. ciò sebbene vi sia stato un tentativo stragiudiziale di composizione Pt_1
della questione mediante negoziazione assistita, il cui esito negativo secondo il sig.
è imputabile alla , deduzione non provata Pt_1 Controparte_1
dallo stesso.
Ne consegue che deve ritenersi che il deposito abbia natura gratuita e, pertanto, nulla sia dovuto dalla convenuta a titolo di canoni non versati.
Le domande delle parti in ordine alla reciproca condanna ex art. 96 c.p.c. vanno rigettate perché infondate, vista la parziale reciproca soccombenza e poiché non vi è prova dell'illecito dedotto da ciascuna parte a carico dell'altra, in particolare in ordine al requisito della mala fede o colpa grave. Ciò in quanto dal comportamento processuale delle parti è emerso che ciascuna abbia chiesto all'autorità giudiziaria il legittimo riconoscimento delle rispettive pretese, né ciò ha cagionato un danno ulteriore e diverso alla controparte.
Ne consegue che non è possibile condannare alcuna parte al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Per le ragioni sopra esposte ed in considerazione del limitato accoglimento delle pretese di parte ricorrente, sussistono le gravi ragioni per compensare per due terzi le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione occasionale c.d. di procacciatore di affari e per l'effetto
10 condanna la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
della somma di € 1.095,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale a titolo di provvigioni residue.
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite fra le parti, ponendo il restante 1/3 a carico di , che liquida secondo i parametri di cui al D.M. Controparte_1
55 del 2014, tenuto conto della qualità della lite e, segnatamente per attività di studio €
919,00, per attività introduttiva € 777,00, per attività di trattazione ed istruzione €
1608,00 e per attività decisionale € 1701,00. La somma complessiva di € 5077,00 va decurtata di 2/3 e la somma risultante di € 1.692,34 oltre accessori come per legge va posta a carico di unipersonale. Controparte_1
Così deciso in Palermo il 21/07/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
La minuta della presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Simone Costantino
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