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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 939/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, via L. Cherubini n. 50 presso lo studio dell'Avv. BORASO ALEXANDER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via G. Biglieri n. 10, presso lo studio dell'Avv. ALLEGRA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
Nel merito accertato che, in presenza dei riscontrati presupposti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanica Artigianato, livello III, mansione meccanico, con decorrenza dal 14.11.2018 e per l'effetto In via principale: - accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento intimato al ricorrente in data 26.03.2024 per le ragioni esposte nel presente ricorso ai sensi degli artt. art. 1345 e dell'art. 3 comma 2 D.LGS. n. 23/2015 per insussistenza del fatto contestato e conseguentemente annullarlo e per l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro del sig. nonché condannare la Società convenuta in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
1 rapporto risultante dalle buste paga prodotte (o la veriore somma accertanda in corso di causa) e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto il lavoratore ha eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, o nella diversa misura che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque in misura non inferiore a dodici mensilità, con facoltà per la ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegra un'indennità pari a 15 mensilità;
- nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento, per le altre ipotesi previste dall'art. 3 comma 1 D.LGS. n. 23/2015 per l'effetto condannare la Società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità risarcitoria ivi prevista tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla somma risultante dai cedolini paga prodotti (o la veriore somma accertanda in corso di causa) o nella diversa misura che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia anche sulla base delle dimensioni dell'attività economica della società convenuta, del livello occupazionale e del comportamento delle parti. In via ulteriormente gradata e subordinata: - accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 4 D.LGS. n. 23/2015 e per violazione dell'art. 7 L. n. 300 del 1970, e per l'effetto dichiarare il rapporto di lavoro del ricorrente risolto alla data del 26.03.2024 e condannare la Società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge e tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella somma risultante dai cedolini paga prodotti (o la veriore somma accertanda in corso di causa). Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende.
PER LA CONVENUTA TE LO DI LO CA E WA SNC: revocare l'ordinanza di declaratoria della contumacia e, in ogni caso, rigettare ogni domanda attrice, come proposta da perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto con vittoria di spese e competenze tutte di causa.
[la causa relativa alle differenze retributive veniva separata all'udienza del 19.12.2024 e iscritta al r.g. n. 1298/2024]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
2 Riferiva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.11.2018, con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel terzo livello del CCNL metalmeccanici artigianato e mansioni di meccanico. Dal 1.10.2020, il CCNL applicato era mutato in quello per autorimesse e noleggio ed egli era stato inquadrato al livello C1. Deduceva di avere lavorato per 24 ore al giorno, essendo sempre a disposizione della datrice di lavoro per le chiamate di soccorso e di essere concretamente intervenuto in tutti gli episodi, che dettagliatamente elencava, nonché di aver prestato servizio nonostante la collocazione in CIG, durante il periodo pandemico. Il 1.7.2022, aveva ricevuto un aumento retributivo, tale da portare lo stipendio a 3.000 euro netti mensili. Domandava differenze retributive per l'importo di euro 197.383,08, per lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e incidenze sul TFR. Il 12.3.2024, aveva ricevuto una contestazione disciplinare, datata 6.3.2024, con cui gli era stato addebitato l'uso del mezzo aziendale Iveco Daily, tg. EF610GW, adibito a soccorso stradale, il 17.2.2024 alle 21,30 circa, senza autorizzazione dei titolari. Egli si era difeso oralmente il 13.3.2024. Con lettera raccomandata del 26.3.2024, gli era stato intimato il licenziamento per giusta causa, con effetto immediato. Deduceva che, il 26.2.2024, egli era stato convocato, per discutere un trasferimento presso la sede di , che non aveva accettato. Parte_2
Allegava di avere utilizzato il furgone aziendale, su autorizzazione del socio
, al fine di agevolare un amico di quest'ultimo, CP_1 Persona_1 abilitato a fruire gratuitamente dei servizi della società. Agiva, in questa sede, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ribadendo che il soccorso prestato a era stato svolto su disposizione di un Per_1 socio, che non spettava a lui la determinazione delle tariffe da richiedere ai clienti e deducendo che, in realtà, il licenziamento era dipeso dal rifiuto di trasferirsi. In ogni caso, sosteneva che la sanzione fosse sproporzionata, anche alla luce della lunga carriera e della buona condotta lavorativa del ricorrente. Deduceva, inoltre, che la condotta non rientrasse tra quelle per cui il contratto collettivo prevedeva il licenziamento.
Argomentava sulla natura discriminatoria del licenziamento e richiamava la giurisprudenza costituzionale relativa alla determinazione dell'indennità risarcitoria. In subordine, denunciava la violazione delle norme relative al procedimento disciplinare e in particolare dei principi di tempestività e immutabilità della contestazione. Illustrava, infine, la propria domanda per differenze retributive.
veniva dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 14.11.2024 e si costituiva tardivamente, con memoria
3 depositata il 27.3.2025 alle ore 10,32, dopo la fine dell'udienza di discussione (alla quale, comunque, il Difensore aveva presenziato, come risulta dal relativo verbale). Sosteneva la legittimità del licenziamento, allegando che il ricorrente fosse uso impiegare i mezzi della società, per effettuare interventi in proprio, incassandone il corrispettivo irregolarmente. Contestava che il ricorrente avesse avuto l'autorizzazione di , per CP_1 utilizzare il veicolo aziendale, sostenendo l'inverosimiglianza delle allegazioni dello stesso. Argomentava, infine, sull'infondatezza della domanda di pagamento di differenze retributive.
All'udienza del 14.11.2024, veniva esperito l'interrogatorio libero del ricorrente e veniva disposta la separazione della causa relativa alle differenze retributive, in quanto bisognosa di istruttoria, a differenza di quella sul licenziamento. All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente è stato licenziato sulla base della seguente contestazione disciplinare (doc. 4 ric.): “Con la presente siamo a contestare l'uso ed il prelievo del nostro Automezzo Iveco Daily 70 targato EF 610 GW adibito a soccorso stradale in data 07.02.2024 alle ore 21,30 circa, senza essere stato autorizzato dai titolari della scrivente.
La presente vale come contestazione di illecito disciplinare. La invitiamo pertanto a fornire giustificazioni scritte in merito all'accaduto entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in attesa porgiamo distinti saluti”.
Essa è, poi, stata integrata con ulteriori elementi accessori, nella lettera di licenziamento (doc. 5 ric.), fermo restando il nucleo centrale della condotta addebitata al lavoratore e consistente nell'utilizzo di un mezzo aziendale senza autorizzazione dei titolari.
Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione dei fatti, allegando di avere utilizzato il mezzo per prestare soccorso a un amico di uno dei titolari, e su CP_1 autorizzazione dello stesso. 2. Ora, a norma dell'art. 5, l. n. 604/1966, sarebbe spettato alla datrice di lavoro fornire adeguata prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento, consistente, nel caso di specie, nell'impiego di un mezzo aziendale contro la volontà del datore di lavoro. Nessun rilievo può darsi all'allegazione, contenuta solo nella memoria difensiva, per cui il ricorrente avrebbe incassato direttamente corrispettivi dai clienti: da un lato, essa è del tutto nuova rispetto alla contestazione disciplinare e dall'altro, non è supportata da alcun elemento dimostrativo.
In assenza di prova delle condotte addebitate e non essendovi, agli atti, alcun elemento sulla cui base possa ritenersi che il ricorrente abbia impiegato il mezzo per
4 finalità diverse dal soccorso stradale o in concorrenza con la datrice di lavoro, il fatto contestato deve ritenersi del tutto sfornito di dimostrazione.
Ciò detto, nelle proprie conclusioni, il ricorrente ha domandato l'applicazione delle tutele di cui all'art. 3, comma 2, o in subordine, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, ancorché nella narrativa dell'atto abbia argomentato circa la natura discriminatoria del licenziamento: essa è, tuttavia, fattispecie inconferente al caso di specie, non essendo stata dedotta, né dimostrata, la sussistenza di “ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019” (art. 4, l. n. 604/1966). La concessione della cd. tutela reintegratoria piena, di cui all'art. 2, d. lgs. n. 23/2015, esorbiterebbe, comunque, dalla domanda giudiziale.
Si deve, poi, rammentare che l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della cd. tutela reale costituisce, secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui questo Giudice aderisce, eccezione in senso lato (cfr. Cass., sez. lav., 7.5.2019, n. 11940 e precedenti ivi citati). Essa può e deve, pertanto, essere rilevata d'ufficio, ove dagli atti emergano le prove dell'insussistenza del requisito dimensionale.
Come risulta dalla visura camerale della società (doc. 13 ric.) e confermato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, l'impresa ha meno di 15 dipendenti.
Ne consegue l'applicabilità, al caso di specie, delle tutele di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 9, d. lgs. n. 23/2015, che prevedono che “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura”, che “è dimezzat[a] e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
La quantificazione dell'indennità risarcitoria va effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio
– criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Quanto all'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto inizio il 14.11.2018 (docc. 1 e 12 ric.) e il licenziamento è avvenuto il 26.3.2024: esso è, quindi, durato per cinque anni e cinque mesi.
Va altresì considerato che, in assenza di qualsivoglia prova della sussistenza della giusta causa, il licenziamento non può che considerarsi totalmente ingiustificato. Il
5 criterio legale, che condurrebbe a un'indennità parametrata a cinque mensilità è, dunque, suscettibile di una lieve correzione, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e l'indennità risarcitoria va concessa nella misura massima, pari a sei mensilità. 3. L'importo della retribuzione di riferimento può essere desunto dalle buste paga sub doc. 22 ric. Da esse si evince una retribuzione oraria alla cessazione di euro 20,44722, da moltiplicare per il divisore mensile contrattuale 173 e quindi incrementare delle incidenze di tredicesima e quattordicesima mensilità, la cui spettanza pure si evince dai cedolini paga. Ne risulta una retribuzione di riferimento di euro 4.126,93.
L'indennità spettante è, quindi, pari a euro 24.761,58. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 24.761,58) e della natura documentale della causa, in complessivi euro 4.200, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato (somma effettivamente versata).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
a il 26.3.2024, dichiara Controparte_1 Parte_1 estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a euro 24.761,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di , liquidate in Parte_1 complessivi euro 4.200, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u. Così deciso il 27.3.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 939/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, via L. Cherubini n. 50 presso lo studio dell'Avv. BORASO ALEXANDER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via G. Biglieri n. 10, presso lo studio dell'Avv. ALLEGRA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
Nel merito accertato che, in presenza dei riscontrati presupposti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanica Artigianato, livello III, mansione meccanico, con decorrenza dal 14.11.2018 e per l'effetto In via principale: - accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento intimato al ricorrente in data 26.03.2024 per le ragioni esposte nel presente ricorso ai sensi degli artt. art. 1345 e dell'art. 3 comma 2 D.LGS. n. 23/2015 per insussistenza del fatto contestato e conseguentemente annullarlo e per l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro del sig. nonché condannare la Società convenuta in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
1 rapporto risultante dalle buste paga prodotte (o la veriore somma accertanda in corso di causa) e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto il lavoratore ha eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, o nella diversa misura che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque in misura non inferiore a dodici mensilità, con facoltà per la ricorrente di chiedere in sostituzione della reintegra un'indennità pari a 15 mensilità;
- nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento, per le altre ipotesi previste dall'art. 3 comma 1 D.LGS. n. 23/2015 per l'effetto condannare la Società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità risarcitoria ivi prevista tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla somma risultante dai cedolini paga prodotti (o la veriore somma accertanda in corso di causa) o nella diversa misura che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia anche sulla base delle dimensioni dell'attività economica della società convenuta, del livello occupazionale e del comportamento delle parti. In via ulteriormente gradata e subordinata: - accertare e dichiarare l'invalidità del licenziamento ai sensi dell'art. 4 D.LGS. n. 23/2015 e per violazione dell'art. 7 L. n. 300 del 1970, e per l'effetto dichiarare il rapporto di lavoro del ricorrente risolto alla data del 26.03.2024 e condannare la Società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge e tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella somma risultante dai cedolini paga prodotti (o la veriore somma accertanda in corso di causa). Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende.
PER LA CONVENUTA TE LO DI LO CA E WA SNC: revocare l'ordinanza di declaratoria della contumacia e, in ogni caso, rigettare ogni domanda attrice, come proposta da perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto con vittoria di spese e competenze tutte di causa.
[la causa relativa alle differenze retributive veniva separata all'udienza del 19.12.2024 e iscritta al r.g. n. 1298/2024]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
2 Riferiva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.11.2018, con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel terzo livello del CCNL metalmeccanici artigianato e mansioni di meccanico. Dal 1.10.2020, il CCNL applicato era mutato in quello per autorimesse e noleggio ed egli era stato inquadrato al livello C1. Deduceva di avere lavorato per 24 ore al giorno, essendo sempre a disposizione della datrice di lavoro per le chiamate di soccorso e di essere concretamente intervenuto in tutti gli episodi, che dettagliatamente elencava, nonché di aver prestato servizio nonostante la collocazione in CIG, durante il periodo pandemico. Il 1.7.2022, aveva ricevuto un aumento retributivo, tale da portare lo stipendio a 3.000 euro netti mensili. Domandava differenze retributive per l'importo di euro 197.383,08, per lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e incidenze sul TFR. Il 12.3.2024, aveva ricevuto una contestazione disciplinare, datata 6.3.2024, con cui gli era stato addebitato l'uso del mezzo aziendale Iveco Daily, tg. EF610GW, adibito a soccorso stradale, il 17.2.2024 alle 21,30 circa, senza autorizzazione dei titolari. Egli si era difeso oralmente il 13.3.2024. Con lettera raccomandata del 26.3.2024, gli era stato intimato il licenziamento per giusta causa, con effetto immediato. Deduceva che, il 26.2.2024, egli era stato convocato, per discutere un trasferimento presso la sede di , che non aveva accettato. Parte_2
Allegava di avere utilizzato il furgone aziendale, su autorizzazione del socio
, al fine di agevolare un amico di quest'ultimo, CP_1 Persona_1 abilitato a fruire gratuitamente dei servizi della società. Agiva, in questa sede, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ribadendo che il soccorso prestato a era stato svolto su disposizione di un Per_1 socio, che non spettava a lui la determinazione delle tariffe da richiedere ai clienti e deducendo che, in realtà, il licenziamento era dipeso dal rifiuto di trasferirsi. In ogni caso, sosteneva che la sanzione fosse sproporzionata, anche alla luce della lunga carriera e della buona condotta lavorativa del ricorrente. Deduceva, inoltre, che la condotta non rientrasse tra quelle per cui il contratto collettivo prevedeva il licenziamento.
Argomentava sulla natura discriminatoria del licenziamento e richiamava la giurisprudenza costituzionale relativa alla determinazione dell'indennità risarcitoria. In subordine, denunciava la violazione delle norme relative al procedimento disciplinare e in particolare dei principi di tempestività e immutabilità della contestazione. Illustrava, infine, la propria domanda per differenze retributive.
veniva dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 14.11.2024 e si costituiva tardivamente, con memoria
3 depositata il 27.3.2025 alle ore 10,32, dopo la fine dell'udienza di discussione (alla quale, comunque, il Difensore aveva presenziato, come risulta dal relativo verbale). Sosteneva la legittimità del licenziamento, allegando che il ricorrente fosse uso impiegare i mezzi della società, per effettuare interventi in proprio, incassandone il corrispettivo irregolarmente. Contestava che il ricorrente avesse avuto l'autorizzazione di , per CP_1 utilizzare il veicolo aziendale, sostenendo l'inverosimiglianza delle allegazioni dello stesso. Argomentava, infine, sull'infondatezza della domanda di pagamento di differenze retributive.
All'udienza del 14.11.2024, veniva esperito l'interrogatorio libero del ricorrente e veniva disposta la separazione della causa relativa alle differenze retributive, in quanto bisognosa di istruttoria, a differenza di quella sul licenziamento. All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente è stato licenziato sulla base della seguente contestazione disciplinare (doc. 4 ric.): “Con la presente siamo a contestare l'uso ed il prelievo del nostro Automezzo Iveco Daily 70 targato EF 610 GW adibito a soccorso stradale in data 07.02.2024 alle ore 21,30 circa, senza essere stato autorizzato dai titolari della scrivente.
La presente vale come contestazione di illecito disciplinare. La invitiamo pertanto a fornire giustificazioni scritte in merito all'accaduto entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in attesa porgiamo distinti saluti”.
Essa è, poi, stata integrata con ulteriori elementi accessori, nella lettera di licenziamento (doc. 5 ric.), fermo restando il nucleo centrale della condotta addebitata al lavoratore e consistente nell'utilizzo di un mezzo aziendale senza autorizzazione dei titolari.
Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione dei fatti, allegando di avere utilizzato il mezzo per prestare soccorso a un amico di uno dei titolari, e su CP_1 autorizzazione dello stesso. 2. Ora, a norma dell'art. 5, l. n. 604/1966, sarebbe spettato alla datrice di lavoro fornire adeguata prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento, consistente, nel caso di specie, nell'impiego di un mezzo aziendale contro la volontà del datore di lavoro. Nessun rilievo può darsi all'allegazione, contenuta solo nella memoria difensiva, per cui il ricorrente avrebbe incassato direttamente corrispettivi dai clienti: da un lato, essa è del tutto nuova rispetto alla contestazione disciplinare e dall'altro, non è supportata da alcun elemento dimostrativo.
In assenza di prova delle condotte addebitate e non essendovi, agli atti, alcun elemento sulla cui base possa ritenersi che il ricorrente abbia impiegato il mezzo per
4 finalità diverse dal soccorso stradale o in concorrenza con la datrice di lavoro, il fatto contestato deve ritenersi del tutto sfornito di dimostrazione.
Ciò detto, nelle proprie conclusioni, il ricorrente ha domandato l'applicazione delle tutele di cui all'art. 3, comma 2, o in subordine, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, ancorché nella narrativa dell'atto abbia argomentato circa la natura discriminatoria del licenziamento: essa è, tuttavia, fattispecie inconferente al caso di specie, non essendo stata dedotta, né dimostrata, la sussistenza di “ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019” (art. 4, l. n. 604/1966). La concessione della cd. tutela reintegratoria piena, di cui all'art. 2, d. lgs. n. 23/2015, esorbiterebbe, comunque, dalla domanda giudiziale.
Si deve, poi, rammentare che l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della cd. tutela reale costituisce, secondo un consolidato orientamento di legittimità, cui questo Giudice aderisce, eccezione in senso lato (cfr. Cass., sez. lav., 7.5.2019, n. 11940 e precedenti ivi citati). Essa può e deve, pertanto, essere rilevata d'ufficio, ove dagli atti emergano le prove dell'insussistenza del requisito dimensionale.
Come risulta dalla visura camerale della società (doc. 13 ric.) e confermato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, l'impresa ha meno di 15 dipendenti.
Ne consegue l'applicabilità, al caso di specie, delle tutele di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 9, d. lgs. n. 23/2015, che prevedono che “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura”, che “è dimezzat[a] e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
La quantificazione dell'indennità risarcitoria va effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio
– criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Quanto all'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto inizio il 14.11.2018 (docc. 1 e 12 ric.) e il licenziamento è avvenuto il 26.3.2024: esso è, quindi, durato per cinque anni e cinque mesi.
Va altresì considerato che, in assenza di qualsivoglia prova della sussistenza della giusta causa, il licenziamento non può che considerarsi totalmente ingiustificato. Il
5 criterio legale, che condurrebbe a un'indennità parametrata a cinque mensilità è, dunque, suscettibile di una lieve correzione, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e l'indennità risarcitoria va concessa nella misura massima, pari a sei mensilità. 3. L'importo della retribuzione di riferimento può essere desunto dalle buste paga sub doc. 22 ric. Da esse si evince una retribuzione oraria alla cessazione di euro 20,44722, da moltiplicare per il divisore mensile contrattuale 173 e quindi incrementare delle incidenze di tredicesima e quattordicesima mensilità, la cui spettanza pure si evince dai cedolini paga. Ne risulta una retribuzione di riferimento di euro 4.126,93.
L'indennità spettante è, quindi, pari a euro 24.761,58. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 24.761,58) e della natura documentale della causa, in complessivi euro 4.200, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato (somma effettivamente versata).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
a il 26.3.2024, dichiara Controparte_1 Parte_1 estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a euro 24.761,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio di , liquidate in Parte_1 complessivi euro 4.200, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u. Così deciso il 27.3.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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