Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1974, n. 525
Articolo 2
Versione
22 novembre 1974
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Versione
2 marzo 1978
Art. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46))
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
a) la possibilita' di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualita' di elettore. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 gennaio 1978, n. 10 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1978, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall' art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394 , che ai sensi dell' art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978".
Entrata in vigore il 2 marzo 1978