Art. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46))
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
a) la possibilita' di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualita' di elettore. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 gennaio 1978, n. 10 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1978, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall' art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394 , che ai sensi dell' art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978".
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
a) la possibilita' di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualita' di elettore. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 gennaio 1978, n. 10 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1978, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall' art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394 , che ai sensi dell' art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978".