CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2025, n. 36033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36033 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2025 dal Tribunale di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA NE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. IA RR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione avente ad oggetto immobili formalmente intestati alla ricorrente, ma ritenuti nella disponibilità di TO LA, marito della ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto esponente di vertice del contestato sodalizio, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere e latitante. Con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., nonché la illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che gli immobili di proprietà della ricorrente siano riconducibili al Penale Sent. Sez. 6 Num. 36033 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 07/10/2025 2 marito TO LA. In particolare, la ricorrente ha insistito sulla rilevanza dei seguenti elementi: a) la procura speciale ricevuta dal suocero ad incassare la somma erogatagli a titolo di risarcimento danni dell'importo di euro 251.394,29; b) la donazione di detta somma alla ricorrente e il suo deposito nei due conti correnti da cui sono partiti i bonifici a LA OS e gli assegni corrisposti agli altri danti causa;
c) l’impiego della somma ricevuta in donazione per l'acquisto degli immobili oggetto di sequestro, al prezzo di euro 260.000, immobili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante l’enunciazione di un vizio di violazione di legge, di fatto, si risolve in non consentite censure della motivazione con la quale il Tribunale, nel valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente, l’ha reputata inidonea a dimostrare la donazione del denaro e la legittima provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto degli immobili. A fronte del complessivo percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, il cui nucleo centrale va individuato nella mancanza di prova dell’asserita donazione del denaro, la ricorrente si limita a confutare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, insistendo, genericamente, sulla valenza probatoria della procura all’incasso e sui movimenti avvenuti sui conti correnti, evidenziando esclusivamente una situazione complessa che potrà essere chiarita nel corso del processo, ma non una effettiva violazione di legge da cui sarebbe affetta la decisione impugnata. 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NE Ercole LE
udita la relazione svolta dal Consigliere RA NE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. IA RR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione avente ad oggetto immobili formalmente intestati alla ricorrente, ma ritenuti nella disponibilità di TO LA, marito della ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto esponente di vertice del contestato sodalizio, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere e latitante. Con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., nonché la illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che gli immobili di proprietà della ricorrente siano riconducibili al Penale Sent. Sez. 6 Num. 36033 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 07/10/2025 2 marito TO LA. In particolare, la ricorrente ha insistito sulla rilevanza dei seguenti elementi: a) la procura speciale ricevuta dal suocero ad incassare la somma erogatagli a titolo di risarcimento danni dell'importo di euro 251.394,29; b) la donazione di detta somma alla ricorrente e il suo deposito nei due conti correnti da cui sono partiti i bonifici a LA OS e gli assegni corrisposti agli altri danti causa;
c) l’impiego della somma ricevuta in donazione per l'acquisto degli immobili oggetto di sequestro, al prezzo di euro 260.000, immobili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante l’enunciazione di un vizio di violazione di legge, di fatto, si risolve in non consentite censure della motivazione con la quale il Tribunale, nel valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente, l’ha reputata inidonea a dimostrare la donazione del denaro e la legittima provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto degli immobili. A fronte del complessivo percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, il cui nucleo centrale va individuato nella mancanza di prova dell’asserita donazione del denaro, la ricorrente si limita a confutare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, insistendo, genericamente, sulla valenza probatoria della procura all’incasso e sui movimenti avvenuti sui conti correnti, evidenziando esclusivamente una situazione complessa che potrà essere chiarita nel corso del processo, ma non una effettiva violazione di legge da cui sarebbe affetta la decisione impugnata. 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NE Ercole LE