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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 18076/2019 R.G. promossa da:
nata il [...] (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Vassallo presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Perez presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 17.09.2025, sulle conclusioni precisate come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. e depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Giarre il 19.09.2003 (matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Giarre, dell'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 69).
Dalla coppia sono nati i figli il 02.05.2009 e il 12.01.2011. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13.12.2019, chiedeva la pronuncia di separazione personale dal marito Parte_1 ; chiedeva, altresì, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di lei e Controparte_1 l'assegnazione della casa coniugale, nonché un assegno di mantenimento a carico del marito pari ad € 700,00 per i figli ed € 300,00 per se stessa. Con comparsa del 18.09.2020 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 richiesta di separazione avanzata da parte ricorrente ma proponeva in via riconvenzionale la quantificazione per il mantenimento dei minori i misura proporzionata al reddito percepito e, dunque, pari ad € 400.00 (duecento euro cadauno); contestava, ancora, la richiesta di assegno di mantenimento della ricorrente, deducendo la mancanza di sperequazione reddituale tra i due coniugi e, comunque, la piena capacità lavorativa della ricorrente.
Le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.11.2020 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. prevedendo: “ Il Giudice affida i minori e Persona_3
ad entrambi i genitori , con collocamento presso la madre , cui assegna la casa coniugale, ordina Per_2 al resistente rilasciare l'appartamento , dispone che il padre incontri i figli come indicato in parte motiva, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un Controparte_1 assegno di € 400,00, per il mantenimento dei figli, oltre all'80% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del deposito della presente ordinanza.”
Con ricorso endoprocedimentale introdotto l'11/03/2022 ex art. 155 c.p.c., chiedeva l'inversione del CP_1 collocamento dei minori con assegnazione a sé della casa coniugale, richiesta respinta dal G.I. in esito all'audizione dei minori.
Successivamente, con sentenza n. 863/2025 del 01.02.2025, il Tribunale decideva sullo status dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa proseguiva per le ulteriori richieste e statuizioni.
Quindi, transitata la causa dinnanzi al G.I. ed espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.09.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni indicate in seno alle note autorizzate ex art 127 tec c.p.c.
Quindi il G.I. rimetteva la causa in decisione senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'intervenuta sentenza sullo status n. 863/2025 del 01.02.2025, con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, con riguardo alle ulteriori domande afferenti le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori nonché le condizioni di regolamento economico tra i coniugi, va rilevato che la parti con note congiunte chiedevano che la separazione seguisse le seguenti condizioni:
“ 1) Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli, nelle mani della Controparte_1 Sig.ra entro il 5 di ogni mese una somma di 400 euro per entrambi i figli, oltre l'80% delle spese Pt_1 straordinarie.
2) Le parti danno reciprocamente atto che l'eventuale reddito prodotto, per qualsivoglia titolo, dalla citata dependance della casa coniugale verrà diviso al 50% tra le parti medesime;
3) I figli e rimarranno collocati presso la madre, nell'abitazione Persona_1 Per_2 famigliare sita in San Giovanni La Punta Via Monaci Mantia, 11;
4) Il Sig. preleverà i minori da casa di comune accordo con gli stessi e con la madre, CP_1 nei gg e nelle ore stabilite nell'interesse dei minori stessi e compatibilmente con i loro impegni e con quelli dei genitori;
tuttavia, qualora insorgesse disaccordo, rimangono confermate le regole stabilite nell'ordinanza presidenziale.
5) La casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti in causa, compresi i mobili e suppellettili, verrà assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli;
Pt_1 6) Le parti convengono di non pretendere nulla l'una dall'altra né a titolo di pregresse spese di mantenimento, né ad altro titolo, avendo il Sig. assolto qualsiasi pendenza debitoria nei confronti CP_1 della Sig.ra eccezion fatta per la quota degli oneri fiscali relativi alla proprietà comune che uno dei Pt_1 due coniugi dovesse anticipare per il mancato pagamento da parte dell'atro;
7) Le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento, avendo ognuna capacità reddituale;
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno alle note congiunte di precisazione delle conclusioni depositate al verbale telematico ex art. 127 ter c.pc., vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 18076/2019, premessa la già intervenuta sentenza sullo status della separazione n. 863/25, così statuisce:
-Dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
Co
-Onera di versare a per il mantenimento dei figli, un assegno di € Controparte_1 Parte_1 400,00 (200 per figlio) mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre all'80 % delle spese straordinarie;
- Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 19.09.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Venera Condorelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 18076/2019 R.G. promossa da:
nata il [...] (C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Vassallo presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Perez presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 17.09.2025, sulle conclusioni precisate come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. e depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in Giarre il 19.09.2003 (matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Giarre, dell'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 69).
Dalla coppia sono nati i figli il 02.05.2009 e il 12.01.2011. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13.12.2019, chiedeva la pronuncia di separazione personale dal marito Parte_1 ; chiedeva, altresì, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di lei e Controparte_1 l'assegnazione della casa coniugale, nonché un assegno di mantenimento a carico del marito pari ad € 700,00 per i figli ed € 300,00 per se stessa. Con comparsa del 18.09.2020 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 richiesta di separazione avanzata da parte ricorrente ma proponeva in via riconvenzionale la quantificazione per il mantenimento dei minori i misura proporzionata al reddito percepito e, dunque, pari ad € 400.00 (duecento euro cadauno); contestava, ancora, la richiesta di assegno di mantenimento della ricorrente, deducendo la mancanza di sperequazione reddituale tra i due coniugi e, comunque, la piena capacità lavorativa della ricorrente.
Le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.11.2020 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. prevedendo: “ Il Giudice affida i minori e Persona_3
ad entrambi i genitori , con collocamento presso la madre , cui assegna la casa coniugale, ordina Per_2 al resistente rilasciare l'appartamento , dispone che il padre incontri i figli come indicato in parte motiva, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese un Controparte_1 assegno di € 400,00, per il mantenimento dei figli, oltre all'80% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del deposito della presente ordinanza.”
Con ricorso endoprocedimentale introdotto l'11/03/2022 ex art. 155 c.p.c., chiedeva l'inversione del CP_1 collocamento dei minori con assegnazione a sé della casa coniugale, richiesta respinta dal G.I. in esito all'audizione dei minori.
Successivamente, con sentenza n. 863/2025 del 01.02.2025, il Tribunale decideva sullo status dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa proseguiva per le ulteriori richieste e statuizioni.
Quindi, transitata la causa dinnanzi al G.I. ed espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.09.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni indicate in seno alle note autorizzate ex art 127 tec c.p.c.
Quindi il G.I. rimetteva la causa in decisione senza ulteriori termini.
Il P.M. concludeva chiedendo domanda di separazione.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'intervenuta sentenza sullo status n. 863/2025 del 01.02.2025, con la quale veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, con riguardo alle ulteriori domande afferenti le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori nonché le condizioni di regolamento economico tra i coniugi, va rilevato che la parti con note congiunte chiedevano che la separazione seguisse le seguenti condizioni:
“ 1) Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli, nelle mani della Controparte_1 Sig.ra entro il 5 di ogni mese una somma di 400 euro per entrambi i figli, oltre l'80% delle spese Pt_1 straordinarie.
2) Le parti danno reciprocamente atto che l'eventuale reddito prodotto, per qualsivoglia titolo, dalla citata dependance della casa coniugale verrà diviso al 50% tra le parti medesime;
3) I figli e rimarranno collocati presso la madre, nell'abitazione Persona_1 Per_2 famigliare sita in San Giovanni La Punta Via Monaci Mantia, 11;
4) Il Sig. preleverà i minori da casa di comune accordo con gli stessi e con la madre, CP_1 nei gg e nelle ore stabilite nell'interesse dei minori stessi e compatibilmente con i loro impegni e con quelli dei genitori;
tuttavia, qualora insorgesse disaccordo, rimangono confermate le regole stabilite nell'ordinanza presidenziale.
5) La casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti in causa, compresi i mobili e suppellettili, verrà assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli;
Pt_1 6) Le parti convengono di non pretendere nulla l'una dall'altra né a titolo di pregresse spese di mantenimento, né ad altro titolo, avendo il Sig. assolto qualsiasi pendenza debitoria nei confronti CP_1 della Sig.ra eccezion fatta per la quota degli oneri fiscali relativi alla proprietà comune che uno dei Pt_1 due coniugi dovesse anticipare per il mancato pagamento da parte dell'atro;
7) Le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento, avendo ognuna capacità reddituale;
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno alle note congiunte di precisazione delle conclusioni depositate al verbale telematico ex art. 127 ter c.pc., vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 18076/2019, premessa la già intervenuta sentenza sullo status della separazione n. 863/25, così statuisce:
-Dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
Co
-Onera di versare a per il mantenimento dei figli, un assegno di € Controparte_1 Parte_1 400,00 (200 per figlio) mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre all'80 % delle spese straordinarie;
- Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 19.09.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Venera Condorelli