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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 582/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 582/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
25.03.2024,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via Sterpete n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Pillon e dall'Avv. Carla Magrini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via IV Novembre n. 25, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Foligno, Via Sterpete n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Stancati ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 106, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Giano dell'Umbria in data 28.07.2012
(atto n. 5, parte II, Serie C, anno 2012)
con il figlio: nato a [...] il [...], minorenne Parte_3
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in Giano dell'Umbria in data 28.07.2012.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
66/2024 pubblicata in data 1.07.2024, passata in giudicato il 29.01.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
In ordine alla casa familiare e all'assegno di mantenimento
2) I coniugi dichiarano che la casa di proprietà del sig. sita in Via Sterpete n.8 Parte_1
Foligno (PG), rimarrà assegnata alla moglie con uso esclusivo dei piani 1 e 2. La sig.ra Pt_2 provvederà a volturare le utenze a proprio nome. Il piano terra dell'abitazione rimarrà chiuso ed il sig. potrà accedervi per depositare e/o asportare beni previo accordo e comunicazione alla Pt_1
moglie. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
3) I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e successivamente, all'assegno divorzile, dichiarandosi entrambi pienamente indipendenti e autosufficienti sotto il profilo economico.
In ordine all'affidamento del figlio minore e al piano genitoriale
4) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori con Parte_3
collocamento prevalente e residenza presso la madre e con doppio domicilio presso il padre esclusivamente per le comunicazioni mediche e scolastiche, con la facoltà del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé secondo il seguente piano genitoriale:
a. frequenta la 5° primaria di primo grado presso l'istituto scolastico di Sterpete di Foligno Parte_3
con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
b. Il medesimo svolge altresì l'attività di calcio presso la società Fulgineum con allenamenti tre pomeriggi a settimana lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 oltre alla partita il sabato o la domenica quando viene convocato.
c. La domenica frequenta abitualmente la messa in parrocchia alle ore 10 e poi resta a giocare con i suoi coetanei nell'oratorio
d. Il padre terrà con sé a settimane alterne Parte_3
pagina 2 di 4 - Settimana I: il lunedì e il mercoledì all'uscita da scuola fino all'indomani al rientro a scuola;
dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.
- Settimana II: il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'indomani al rientro a scuola.
e. Il pernotto di col papà sarà introdotto con la dovuta attenzione e gradualità, tenendo Parte_3
conto delle esigenze del minore. I genitori concordano che loro eventuali nuovi partner saranno introdotti nella vita del minore con la dovuta gradualità e nel rispetto dei tempi del minore. In caso di difficoltà le parti si dichiarano disponibili a farsi aiutare da un esperto di neuropsichiatria infantile ovvero da un mediatore familiare scelto di comune accordo.
f. I genitori accompagneranno il figlio alle attività scolastiche, sportive e religiose nei giorni di loro competenza. Le parti concordano che in caso di impossibilità personale, l'accompagnamento e il prelevamento del minore potrà essere effettuato solo da prossimi congiunti e non da altre persone estranee al nucleo familiare.
g. trascorrerà inoltre con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le Parte_3
vacanze pasquali alternando di anno in anno le festività principali, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive.
In ordine al mantenimento del figlio minore
5) Il Sig. corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento per il figlio minore Pt_1
pari a Euro 320,00. oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale Parte_3
di Perugia.
6) Le parti dichiarano di fare integrale riferimento a tale protocollo sia per l'identificazione della natura delle spese sia per le modalità di pagamento.
7) L'assegno unico in favore della prole sarà attribuito in via esclusiva alla moglie.
8) Il sig. contribuirà alle spese legali della sig.ra versando la somma di Euro 1750,00 Pt_1 Pt_2 contestualmente all'udienza di scioglimento del matrimonio.
9) Con l'esatto adempimento di quanto concordato, le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo o ragione riferito o riferibile alla convivenza e al coniugio o
a qualsiasi altro titolo”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Giano dell'Umbria in data 28.07.2012, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Giano dell'Umbria al n. 5, parte II, Serie C, anno
2012;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giano dell'Umbria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 582/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
25.03.2024,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno, Via Sterpete n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Pillon e dall'Avv. Carla Magrini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via IV Novembre n. 25, presso il
Difensore;
e
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Foligno, Via Sterpete n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Stancati ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 106, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Giano dell'Umbria in data 28.07.2012
(atto n. 5, parte II, Serie C, anno 2012)
con il figlio: nato a [...] il [...], minorenne Parte_3
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in Giano dell'Umbria in data 28.07.2012.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
66/2024 pubblicata in data 1.07.2024, passata in giudicato il 29.01.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
In ordine alla casa familiare e all'assegno di mantenimento
2) I coniugi dichiarano che la casa di proprietà del sig. sita in Via Sterpete n.8 Parte_1
Foligno (PG), rimarrà assegnata alla moglie con uso esclusivo dei piani 1 e 2. La sig.ra Pt_2 provvederà a volturare le utenze a proprio nome. Il piano terra dell'abitazione rimarrà chiuso ed il sig. potrà accedervi per depositare e/o asportare beni previo accordo e comunicazione alla Pt_1
moglie. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
3) I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e successivamente, all'assegno divorzile, dichiarandosi entrambi pienamente indipendenti e autosufficienti sotto il profilo economico.
In ordine all'affidamento del figlio minore e al piano genitoriale
4) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori con Parte_3
collocamento prevalente e residenza presso la madre e con doppio domicilio presso il padre esclusivamente per le comunicazioni mediche e scolastiche, con la facoltà del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé secondo il seguente piano genitoriale:
a. frequenta la 5° primaria di primo grado presso l'istituto scolastico di Sterpete di Foligno Parte_3
con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
b. Il medesimo svolge altresì l'attività di calcio presso la società Fulgineum con allenamenti tre pomeriggi a settimana lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 oltre alla partita il sabato o la domenica quando viene convocato.
c. La domenica frequenta abitualmente la messa in parrocchia alle ore 10 e poi resta a giocare con i suoi coetanei nell'oratorio
d. Il padre terrà con sé a settimane alterne Parte_3
pagina 2 di 4 - Settimana I: il lunedì e il mercoledì all'uscita da scuola fino all'indomani al rientro a scuola;
dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.
- Settimana II: il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'indomani al rientro a scuola.
e. Il pernotto di col papà sarà introdotto con la dovuta attenzione e gradualità, tenendo Parte_3
conto delle esigenze del minore. I genitori concordano che loro eventuali nuovi partner saranno introdotti nella vita del minore con la dovuta gradualità e nel rispetto dei tempi del minore. In caso di difficoltà le parti si dichiarano disponibili a farsi aiutare da un esperto di neuropsichiatria infantile ovvero da un mediatore familiare scelto di comune accordo.
f. I genitori accompagneranno il figlio alle attività scolastiche, sportive e religiose nei giorni di loro competenza. Le parti concordano che in caso di impossibilità personale, l'accompagnamento e il prelevamento del minore potrà essere effettuato solo da prossimi congiunti e non da altre persone estranee al nucleo familiare.
g. trascorrerà inoltre con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le Parte_3
vacanze pasquali alternando di anno in anno le festività principali, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive.
In ordine al mantenimento del figlio minore
5) Il Sig. corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento per il figlio minore Pt_1
pari a Euro 320,00. oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale Parte_3
di Perugia.
6) Le parti dichiarano di fare integrale riferimento a tale protocollo sia per l'identificazione della natura delle spese sia per le modalità di pagamento.
7) L'assegno unico in favore della prole sarà attribuito in via esclusiva alla moglie.
8) Il sig. contribuirà alle spese legali della sig.ra versando la somma di Euro 1750,00 Pt_1 Pt_2 contestualmente all'udienza di scioglimento del matrimonio.
9) Con l'esatto adempimento di quanto concordato, le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo o ragione riferito o riferibile alla convivenza e al coniugio o
a qualsiasi altro titolo”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
pagina 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Giano dell'Umbria in data 28.07.2012, trascritto nei Registri degli atti di Parte_2
Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Giano dell'Umbria al n. 5, parte II, Serie C, anno
2012;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giano dell'Umbria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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