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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/04/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 103 /2024 R.G. promossa
DA
, , rappresentato e difeso per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. FERRANTE BASILIO
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 per procura in atti dall'avv. TOMASI SCIANO' ROSA per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con ricorso, depositato in data 26.01.2024 e ritualmente notificato in uno a decreto di fissazione udienza, il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 154/2023 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di S.
Agata di Militello, nel procedimento n. 332/2022 RG, in data 18.07.2023 e depositata in cancelleria in data 25.07.2023.
Con la predetta sentenza il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta da avverso i verbali di Controparte_1 contestazione: 1) n. 2022/C/4652, elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di in data 1.8.2022; 2) n. 2022/C/5563, elevato dal Parte_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 10.8.2022; 3) n. Parte_1
2022/C/5669, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Parte_1 in data 11.8.2022; 4) n. 2022/C/6766, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 24.8.2022; 5) n. 2022/C/7087, elevato dal Parte_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 28.8.2022; 6) n. Parte_1
2022/C/7207, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Parte_1 in data 29.8.2022; 7) n. 2022/C/7282, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 30.8.2022; 8) n. 2022/C/7482, elevato dal Parte_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 06.09.2022; tutti Parte_1 verbali, notificati a mezzo racc.a.r., e con i quali era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del CDS ed irrogata la sanzione del pagamento della somma di euro 248,67, oltre la decurtazione di n. 3 punti dalla patente (verbali sopraindicati con i n. ) o la violazione dell'art. 142 NumeroDi_1 comma 9 bis del CDS (verbale indicato al n. 5 con sanzione di € 1.144,67, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione documento di guida) o quella di cui all'art. 142 co. 7 (verbale indicato al n. 8 con sanzione di € 74,00).
Con un unico motivo di appello il ha eccepito la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 121 del 2002 e, ai sensi dell'art. 346 cpc, ha richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado del giudizio chiedendo quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della validità ed efficacia dei verbali di cui sopra e la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termine per note, all'udienza del 16.4.2025.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il appellante, con un unico motivo, ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento operato dagli organi di Polizia stradale poiché il tratto di strada, sul quale era stata accertata la violazione al C.d.S., non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S. essendo sprovvista delle caratteristiche per essere qualificata come strada urbana a “scorrimento veloce”.
Nello specifico, il ha rilevato come il Giudice di Pace ha errato Pt_1 nell'applicare la normativa di riferimento in quanto non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120 del 2020, con il quale sono state apportate delle modifiche all'art. 4, comma 1 D.L. 121 del 2002.
Siffatta doglianza va accolta avendo errato il Primo Giudicante nell'ancorare la propria decisione alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 121 del 2002 senza tenere, però, conto delle modifiche normative nelle more intervenute.
L'art. 4 comma 1 del D.L. 121 del 2002 prevede, invero, che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere
A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, gli organi di Polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti e finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo.
Ed ancora, nella parte finale, prima della modifica intervenuta, lo stesso articolo 4 sopra richiamato prevedeva espressamente che: “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Senonché l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020, ha apportato delle modifiche nella parte in cui ha previsto che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Pertanto, alla luce di tale modifica, ad oggi l'utilizzo o installazione di mezzi tecnici di controllo -tra cui l'autovelox- è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere
A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada - quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo - purché le stesse siano, in ogni caso, individuate con apposito decreto prefettizio.
Anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha chiarito che
“la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr. Cass. Civ. n. 22627/2023).
Ebbene, il ha prodotto in atti i relativi provvedimenti Parte_1 prefettizi (cfr. fascicolo di primo grado del allegato al ricorso in Pt_1 appello) che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo (per di più omologati come ben indicato nei vari verbali di contestazione e come da certificazione nel fascicolo di primo grado) proprio nei tratti di strada in cui sono state elevate le contravvenzioni oggetto di impugnazione. Ha, conseguentemente, errato il Giudice di primo grado ad accogliere l'opposizione proposta da ritenendo che il tratto di strada Controparte_1 in cui sono state rilevate le violazioni non avesse le caratteristiche tecniche individuate dalla legge per essere qualificata strada a “scorrimento veloce”, atteso che non ha tenuto conto delle modifiche normative intervenute e come sopra evidenziate.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso avanzato da attesa Controparte_1 la validità ed efficacia dei verbali di contestazione impugnati.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore del giudizio, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 103/2024 R.G., vertente tra il persona del Parte_2 Pt_3
e , avverso la sentenza n. 154/2023 Reg. Sent. emessa
[...] CP_1 CP_1 dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello, nel procedimento n. 332/2022 RG, in data 18.07.2023 e depositata in cancelleria in data 25.07.2023, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1 avverso i verbali di contestazione: n. 2022/C/4652, elevato dal Comando
[...] di Polizia Locale del Comune di in data 1.8.2022; n. 2022/C/5563, Parte_1 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
10.8.2022; n. 2022/C/5669, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 11.8.2022; n. 2022/C/6766, elevato dal Comando di Parte_1
Polizia Locale del Comune di in data 24.8.2022; n. 2022/C/7087, Parte_1 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
28.8.2022; n. 2022/C/7207, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 29.8.2022; n. 2022/C/7282, elevato dal Comando di Parte_1
Polizia Locale del Comune di in data 30.8.2022; n. 2022/C/7482, Parte_1 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
06.09.2022, dichiarando detti verbali validi ed efficaci;
-condanna parte appellata al pagamento, in favore dell' appellante, Pt_4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti e, per il presente giudizio di appello, in euro 174,00 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Il Giudice
dr.ssa Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/04/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 103 /2024 R.G. promossa
DA
, , rappresentato e difeso per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. FERRANTE BASILIO
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 per procura in atti dall'avv. TOMASI SCIANO' ROSA per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
(violazione codice strada)
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con ricorso, depositato in data 26.01.2024 e ritualmente notificato in uno a decreto di fissazione udienza, il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 154/2023 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di S.
Agata di Militello, nel procedimento n. 332/2022 RG, in data 18.07.2023 e depositata in cancelleria in data 25.07.2023.
Con la predetta sentenza il Giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta da avverso i verbali di Controparte_1 contestazione: 1) n. 2022/C/4652, elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di in data 1.8.2022; 2) n. 2022/C/5563, elevato dal Parte_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 10.8.2022; 3) n. Parte_1
2022/C/5669, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Parte_1 in data 11.8.2022; 4) n. 2022/C/6766, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 24.8.2022; 5) n. 2022/C/7087, elevato dal Parte_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 28.8.2022; 6) n. Parte_1
2022/C/7207, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Parte_1 in data 29.8.2022; 7) n. 2022/C/7282, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 30.8.2022; 8) n. 2022/C/7482, elevato dal Parte_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 06.09.2022; tutti Parte_1 verbali, notificati a mezzo racc.a.r., e con i quali era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del CDS ed irrogata la sanzione del pagamento della somma di euro 248,67, oltre la decurtazione di n. 3 punti dalla patente (verbali sopraindicati con i n. ) o la violazione dell'art. 142 NumeroDi_1 comma 9 bis del CDS (verbale indicato al n. 5 con sanzione di € 1.144,67, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione documento di guida) o quella di cui all'art. 142 co. 7 (verbale indicato al n. 8 con sanzione di € 74,00).
Con un unico motivo di appello il ha eccepito la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 121 del 2002 e, ai sensi dell'art. 346 cpc, ha richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado del giudizio chiedendo quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della validità ed efficacia dei verbali di cui sopra e la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termine per note, all'udienza del 16.4.2025.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il appellante, con un unico motivo, ha censurato la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento operato dagli organi di Polizia stradale poiché il tratto di strada, sul quale era stata accertata la violazione al C.d.S., non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S. essendo sprovvista delle caratteristiche per essere qualificata come strada urbana a “scorrimento veloce”.
Nello specifico, il ha rilevato come il Giudice di Pace ha errato Pt_1 nell'applicare la normativa di riferimento in quanto non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120 del 2020, con il quale sono state apportate delle modifiche all'art. 4, comma 1 D.L. 121 del 2002.
Siffatta doglianza va accolta avendo errato il Primo Giudicante nell'ancorare la propria decisione alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 121 del 2002 senza tenere, però, conto delle modifiche normative nelle more intervenute.
L'art. 4 comma 1 del D.L. 121 del 2002 prevede, invero, che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere
A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, gli organi di Polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti e finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo.
Ed ancora, nella parte finale, prima della modifica intervenuta, lo stesso articolo 4 sopra richiamato prevedeva espressamente che: “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Senonché l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020, ha apportato delle modifiche nella parte in cui ha previsto che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Pertanto, alla luce di tale modifica, ad oggi l'utilizzo o installazione di mezzi tecnici di controllo -tra cui l'autovelox- è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere
A e B del D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada - quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo - purché le stesse siano, in ogni caso, individuate con apposito decreto prefettizio.
Anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha chiarito che
“la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr. Cass. Civ. n. 22627/2023).
Ebbene, il ha prodotto in atti i relativi provvedimenti Parte_1 prefettizi (cfr. fascicolo di primo grado del allegato al ricorso in Pt_1 appello) che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo (per di più omologati come ben indicato nei vari verbali di contestazione e come da certificazione nel fascicolo di primo grado) proprio nei tratti di strada in cui sono state elevate le contravvenzioni oggetto di impugnazione. Ha, conseguentemente, errato il Giudice di primo grado ad accogliere l'opposizione proposta da ritenendo che il tratto di strada Controparte_1 in cui sono state rilevate le violazioni non avesse le caratteristiche tecniche individuate dalla legge per essere qualificata strada a “scorrimento veloce”, atteso che non ha tenuto conto delle modifiche normative intervenute e come sopra evidenziate.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso avanzato da attesa Controparte_1 la validità ed efficacia dei verbali di contestazione impugnati.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore del giudizio, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 103/2024 R.G., vertente tra il persona del Parte_2 Pt_3
e , avverso la sentenza n. 154/2023 Reg. Sent. emessa
[...] CP_1 CP_1 dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello, nel procedimento n. 332/2022 RG, in data 18.07.2023 e depositata in cancelleria in data 25.07.2023, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1 avverso i verbali di contestazione: n. 2022/C/4652, elevato dal Comando
[...] di Polizia Locale del Comune di in data 1.8.2022; n. 2022/C/5563, Parte_1 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
10.8.2022; n. 2022/C/5669, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 11.8.2022; n. 2022/C/6766, elevato dal Comando di Parte_1
Polizia Locale del Comune di in data 24.8.2022; n. 2022/C/7087, Parte_1 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
28.8.2022; n. 2022/C/7207, elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 29.8.2022; n. 2022/C/7282, elevato dal Comando di Parte_1
Polizia Locale del Comune di in data 30.8.2022; n. 2022/C/7482, Parte_1 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
06.09.2022, dichiarando detti verbali validi ed efficaci;
-condanna parte appellata al pagamento, in favore dell' appellante, Pt_4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti e, per il presente giudizio di appello, in euro 174,00 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Il Giudice
dr.ssa Rosalia Russo Femminella