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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3613 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da nella sua qualità di tutore di assistita Parte_1 Parte_2 dall'avv. Leonerado G. Pappalardo
ATTORE contro e assistiti dagli avvocati Cristian Casali e Lidia Controparte_1 Controparte_2
Bianco Speroni
CONVENUTO
Fatto e diritto.
e notificavano a atto di precetto con Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 il quale gli intimavano il pagamento di € 72.539,24.
nella sua qualità di tutore di proponeva Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto ed esponeva: 1) che il titolo esecutivo, posto a fondamento del precetto, era costituito da ordinanza del Tribunale di Brescia resa nell'ambito del pagina 1 di 4 procedimento ex art 702 bis cpc RG n. 3426/2021; 2) che era interdetto Parte_2 sin dall'anno 2019; 3) che l'atto introduttivo del procedimento ex art 702 bis era stato notificato a e non al tutore;
4) che l'interdetto era rimasto Parte_2 contumace;
5) che la notifica all'interdetto era nulla;
6) che, conseguentemente, anche l'ordinanza che aveva condannato era nulla. Parte_2
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva che il Tribunale, accertata la nullità dell'ordinanza ex art 702 bis cpc, dichiarasse la nullità del precetto.
Parte convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva che il tutore non era stato autorizzato dal giudice tutelare a promuovere l'azione giudiziale e che l'opposizione ex art. 615 era, pertanto, inammissibile.
Nel merito, parte convenuta contestava le deduzioni dell'opponente e chiedva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 10.4.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
e hanno notificato a atto di precetto Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 in forza di ordinanza di condanna pronunciata al termine di un procedimento ex art. 702 bis cpc, in cui il LI era rimasto contumace.
nella sua qualità di tutore di ha proposto Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto ed ha eccepito la nullità del titolo esecutivo.
L'opponente ha dedotto che, in epoca precedente all'inizio del processo ex art. 702 bis cpc, era stato interdetto e che, pertanto, l'atto introduttivo del Parte_2 giudizio avrebbe dovuto essere notificato al tutore. Parte attrice ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto lo stesso era stato notificato all'interdetto e non al suo tutore. L'opponente ha quindi eccepito la consequenziale nullità del titolo esecutivo e, quindi, del precetto.
Parte convenuta ha rilevato che l'opposizione non era ammissibile, in quanto non autorizzata dal giudice tutelare.
In merito all'eccezione preliminare dei convenuti, la giurisprudenza ha precisato che
“nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, cod. civ., si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la radicale nullità dell'intero giudizio, e pagina 2 di 4 non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali” (Cass. n. 11344/2003).
La giurisprudenza ha anche precisato che il tutore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, può proseguire i giudizi che l'interdetto stesso abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità.
E' stato così ritenuto che, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.
Nel caso in esame, il tutore non ha proseguito un giudizio già iniziato dall'interdetto, ma ha iniziato un nuovo giudizio volto ad ottenere l'accertamento della nullità del precetto notificatogli.
Parte opponente ha affermato che l'autorizzazione del giudice tutelare non sarebbe stata necessaria, in quanto l'opposizione a precetto è funzionale a difendere il patrimonio dell'interdetto.
L'affermazione non coglie nel segno, considerato che il legislatore, all'art 373 n. 5
c.c,. ha disposto che ogni azione, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi, deve essere autorizzata dal giudice.
Parte opponente ha affermato di essersi limitato a difendersi “passivamente”, in quanto, a suo dire, l'opposizione a precetto sarebbe una fase ulteriore del giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo esecutivo.
L'opposizione a precetto non può essere equiparata alla costituzione in un giudizio iniziato da altri, atteso che con l'azione ex art 615 cpc viene iniziato un nuovo pagina 3 di 4 giudizio con causa petendi e petitum completamente estranei al giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo.
Come è noto, infatti, nel giudizio ex art 615 cpc non possono essere fatte valere ragioni che avrebbero dovuto essere fatte falere nel giudizio di impugnazione.
Proprio la novità dell'azione introdotta, impone che sia rimessa al giudice tutelare la valutazione circa la verifica della fondatezza dell'azione, anche al fine di non gravare l'interdetto di onerose spese processuali.
Per le ragioni esposte, stante la carenza di legittimazione processuale dell'attrice,
l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di e sono liquidate in € Parte_1
2.552,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 3.000,00 per la fase di trattazione ( tenuto conto che non vi è stata istruttoria) e in €
4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite Parte_1 liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 10.4.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3613 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da nella sua qualità di tutore di assistita Parte_1 Parte_2 dall'avv. Leonerado G. Pappalardo
ATTORE contro e assistiti dagli avvocati Cristian Casali e Lidia Controparte_1 Controparte_2
Bianco Speroni
CONVENUTO
Fatto e diritto.
e notificavano a atto di precetto con Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 il quale gli intimavano il pagamento di € 72.539,24.
nella sua qualità di tutore di proponeva Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto ed esponeva: 1) che il titolo esecutivo, posto a fondamento del precetto, era costituito da ordinanza del Tribunale di Brescia resa nell'ambito del pagina 1 di 4 procedimento ex art 702 bis cpc RG n. 3426/2021; 2) che era interdetto Parte_2 sin dall'anno 2019; 3) che l'atto introduttivo del procedimento ex art 702 bis era stato notificato a e non al tutore;
4) che l'interdetto era rimasto Parte_2 contumace;
5) che la notifica all'interdetto era nulla;
6) che, conseguentemente, anche l'ordinanza che aveva condannato era nulla. Parte_2
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva che il Tribunale, accertata la nullità dell'ordinanza ex art 702 bis cpc, dichiarasse la nullità del precetto.
Parte convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva che il tutore non era stato autorizzato dal giudice tutelare a promuovere l'azione giudiziale e che l'opposizione ex art. 615 era, pertanto, inammissibile.
Nel merito, parte convenuta contestava le deduzioni dell'opponente e chiedva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 10.4.2025, la causa era posta in decisione.
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e hanno notificato a atto di precetto Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 in forza di ordinanza di condanna pronunciata al termine di un procedimento ex art. 702 bis cpc, in cui il LI era rimasto contumace.
nella sua qualità di tutore di ha proposto Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto ed ha eccepito la nullità del titolo esecutivo.
L'opponente ha dedotto che, in epoca precedente all'inizio del processo ex art. 702 bis cpc, era stato interdetto e che, pertanto, l'atto introduttivo del Parte_2 giudizio avrebbe dovuto essere notificato al tutore. Parte attrice ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto lo stesso era stato notificato all'interdetto e non al suo tutore. L'opponente ha quindi eccepito la consequenziale nullità del titolo esecutivo e, quindi, del precetto.
Parte convenuta ha rilevato che l'opposizione non era ammissibile, in quanto non autorizzata dal giudice tutelare.
In merito all'eccezione preliminare dei convenuti, la giurisprudenza ha precisato che
“nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, cod. civ., si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la radicale nullità dell'intero giudizio, e pagina 2 di 4 non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali” (Cass. n. 11344/2003).
La giurisprudenza ha anche precisato che il tutore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, può proseguire i giudizi che l'interdetto stesso abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità.
E' stato così ritenuto che, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.
Nel caso in esame, il tutore non ha proseguito un giudizio già iniziato dall'interdetto, ma ha iniziato un nuovo giudizio volto ad ottenere l'accertamento della nullità del precetto notificatogli.
Parte opponente ha affermato che l'autorizzazione del giudice tutelare non sarebbe stata necessaria, in quanto l'opposizione a precetto è funzionale a difendere il patrimonio dell'interdetto.
L'affermazione non coglie nel segno, considerato che il legislatore, all'art 373 n. 5
c.c,. ha disposto che ogni azione, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi, deve essere autorizzata dal giudice.
Parte opponente ha affermato di essersi limitato a difendersi “passivamente”, in quanto, a suo dire, l'opposizione a precetto sarebbe una fase ulteriore del giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo esecutivo.
L'opposizione a precetto non può essere equiparata alla costituzione in un giudizio iniziato da altri, atteso che con l'azione ex art 615 cpc viene iniziato un nuovo pagina 3 di 4 giudizio con causa petendi e petitum completamente estranei al giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo.
Come è noto, infatti, nel giudizio ex art 615 cpc non possono essere fatte valere ragioni che avrebbero dovuto essere fatte falere nel giudizio di impugnazione.
Proprio la novità dell'azione introdotta, impone che sia rimessa al giudice tutelare la valutazione circa la verifica della fondatezza dell'azione, anche al fine di non gravare l'interdetto di onerose spese processuali.
Per le ragioni esposte, stante la carenza di legittimazione processuale dell'attrice,
l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di e sono liquidate in € Parte_1
2.552,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 3.000,00 per la fase di trattazione ( tenuto conto che non vi è stata istruttoria) e in €
4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara inammissibile l'opposizione a precetto;
condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite Parte_1 liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 10.4.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4