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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2190/2022, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di LI OR, sentenza n. 762/2022, emessa il 03.02.2022 e pubblicata l'11.03.2022), vertente
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difesa come da procura in allegato all'atto di gravame C.F._1 dall'avv. Elisabetta Chiriano (c.f.: ) e domiciliato presso lo studio del C.F._2 medesimo in Catanzaro, al corso Mazzini n. 20 (p.e.c.:
; Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Concetta
Cirillo (c.f.: ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._4
Frattamaggiore (NA), alla via Carditello n. 67 (p.e.c.: ; Email_2
appellata
Avv. (c.f.: ), quale curatore speciale e difensore CP_2 C.F._5 della minore , nata a (nato a [...] il [...]), rappresentata e Persona_1 difesa da se medesima, con studio in LI, alla via M. Piscicelli n. 29 (p.e.c.:
; Email_3
appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta ed alla richiesta di declaratoria di decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla Parte_1 figlia minore.
Per il P.M. ed il curatore speciale: hanno chiesto rigettarsi l'appello e dichiararsi la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, con Parte_1 divieto di incontri con la stessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di LI OR il 26.06.2019 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio Controparte_1 concordatario con il resistente l'1.12.2012 e che dall'unione, in data 20.03.2013, era nata la figlia - chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito da , Per_1 Parte_1 attesa la sopravvenuta intollerabilità della convivenza fra i coniugi causata dalle condotte irascibili e farneticanti del marito (il quale - anche a causa delle conseguenze dell'assunzione di stupefacenti - l'accusava di continuo - fra l'altro - di gestire in casa un giro di prostituzione, di intrattenere una relazione adulterina con il cognato e di avere fatto violentare la figlia, giungendo a condurre la bambina presso l'Ospedale di Reggio Calabria per riscontrare eventuali segni di abuso sessuale, non verificati i quali i sanitari procedevano a ricoverare lo stesso presso il reparto psichiatrico per lo squilibrio mentale palesato); inoltre, la Pt_1 ricorrente rappresentava la mancanza di qualsivoglia affetto paterno nei confronti della minore, che era cresciuta nella completa assenza del genitore. Pertanto, la chiedeva CP_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi per colpa del;
affidarsi la figlia minore Pt_1 alla madre, regolamentando il diritto di visita del padre alla presenza di un assistente sociale;
porsi a carico del coniuge un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia ed un assegno di euro 300,00 al mese per il mantenimento della moglie.
Sentita la sola ricorrente (essendo rimasto il contumace), il Presidente del Tribunale, Pt_1 con ordinanza provvisoria resa il 26.02.2020, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con fissazione della residenza ove ritenuto opportuno, e, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla madre (confermative di quanto esposto nel ricorso e relative ad atteggiamenti singolari del resistente) nonché dello stato detentivo dell'uomo, affidava la figlia minore in forma Per_1 esclusiva alla genitrice, con lei convivente, e disponeva incontri fra il padre e la figlia in forma protetta presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Arzano (NA) secondo i tempi e le modalità proposte dai Servizi medesimi;
fissava, poi, l'obbligo a carico del di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione alla ricorrente dell'assegno mensile di euro 200,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie); nulla poneva a carico del per il mantenimento della moglie;
di poi, in ragione delle peculiari Pt_1 problematiche riguardanti il padre e riverberatesi sulla figlia, disponeva il monitoraggio a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di Arzano della situazione familiare della minore onde porre in essere necessari interventi anche psicologici di sostegno volti a garantire una crescita equilibrata e serena della bambina al riparo da qualsiasi pregiudizio proveniente dalla condotta del padre, predisponendo al contempo un programma di sostegno per la genitrice affidataria e valutando altresì le capacità genitoriali paterne anche tramite presa di contatto da parte dei
Servizi Sociali con gli operatori della Casa Circondariale di Catanzaro, in ragione dello stato di detenzione del resistente.
Nel corso dell'istruttoria, veniva espletata la prova per testimoni e veniva acquisita copiosa documentazione sanitaria in ordine alle condizioni mentali del proveniente Pt_1 dall'ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone e dagli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria.
Quindi, con sentenza resa in data 03.02.2022 e pubblicata l'11.03.2022, il Tribunale di LI
OR pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito al , Pt_1 dando atto dell'emersa dimostrazione dei maltrattamenti e delle accuse infamanti diuturnamente mosse nei confronti della donna da parte del marito, affetto da patologie psichiatriche aggravate dall'assunzione di sostanze stupefacenti, confermando altresì le statuizioni accessorie stabilite nell'ordinanza presidenziale, “ad eccezione del diritto di visita del padre alla figlia minore che, alla luce dello stato di detenzione del resistente e dell'età Per_1 della minore (di anni otto), va sospeso, ferma restando la possibilità per il resistente in futuro
- qualora ne sussistano i presupposti - di ripristinare una sana relazione genitoriale con la figlia”.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 19.05.2022
, il quale, per i motivi che verranno appresso indicati, chiedeva Parte_1 dichiararsi la separazione senza addebito nei propri confronti ed autorizzarsi la ripresa degli incontri protetti con la figlia. A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2022 , la quale chiedeva il rigetto del gravame riguardo alla tematica Controparte_1 dell'addebito della separazione, non opponendosi alla ripresa degli incontri padre-figlia, seppure in forma protetta.
2.1. Nel corso del giudizio, la Corte acquisiva, su richiesta dell'appellata (la quale avanzava, altresì, richiesta di declaratoria di decadenza del dall'esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale sulla figlia), supporto USB relativo al contenuto di alcune telefonate a lei indirizzate dal marito e veniva disposta C.T.U. in ordine alle capacità genitoriali di , Parte_1 ritenuta necessaria al fine del decidere.
All'odierna udienza in presenza, datosi atto del deposito della C.T.U., la difesa dell'appellante si richiamava all'atto di gravame, opponendosi alla richiesta di declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia;
la difesa dell'appellata ed il P.M. chiedevano rigettarsi l'appello e dichiararsi la decadenza del dall'esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale sulla minore, con divieto di incontri con la stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto, eccepisce l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure laddove, in punto di valutazione dei presupposti dell'addebito della separazione, ha riconosciuto decisivo rilievo alle deposizioni testimoniali del padre e dello zio della coniuge,
i quali peraltro si erano limitati a riferire circostanze (afferenti a suoi comportamenti anomali) apprese de relato dalla e, dunque, non sufficienti a corroborare le asserzioni della CP_1 originaria ricorrente. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che le condotte maltrattanti e minacciose ascrittegli sarebbero in ogni caso avvenute in presenza di condizioni mentali gravemente limitative della sua capacità di intendere e di volere, sicché - sulla base delle complessive ragioni sopra esposte - non potrebbe essergli addebitata la separazione.
Il rappresenta, altresì, che ad oggi egli è libero (come già era all'epoca della pronuncia Pt_1 della sentenza impugnata), dal momento che, dopo essere stato assolto dal reato di rapina con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Crotone per vizio totale di mente, aveva fatto ingresso in R.E.M.S. (in esecuzione della misura di sicurezza contestualmente a lui applicata), dove gli era stato riscontrato un disturbo antisociale della personalità con tratti persecutori deliranti;
che, successivamente, la misura contenitiva era stata sostituita con quella della libertà vigilata;
che, infine, il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, esaminate le relazioni dell' e CP_3 del C.S.M. (dalle quali emergeva che il aveva regolarmente assunto la terapia Pt_1 farmacologica prescrittagli e risultava clinicamente compensato), dichiarava cessata la pericolosità sociale dell'uomo, revocando la misura di sicurezza della libertà vigilata;
che, ancora, egli aveva ottenuto dal T.A.R. per la Calabria la revoca del provvedimento di sospensione della patente di guida in precedenza a suo carico emesso.
Aggiunge l'appellante che, fino alla pronuncia della sentenza di separazione del Tribunale di
LI OR (ed in forza della pregressa ordinanza presidenziale), egli, affrontando settimanalmente i viaggi dalla Calabria ad Arzano, si recava regolarmente ad incontrare la figlia alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali, instaurando con la bambina un saldo e sano rapporto affettivo, la cui recisione sarebbe gravemente lesiva dell'interesse della minore ad una sana crescita.
Per tali ragioni, l'appellante domanda alla Corte di ripristinare l'autorizzazione agli incontri periodici padre-figlia secondo le medesime modalità protette adottate successivamente all'emanazione del provvedimento presidenziale.
3.1. Nella comparsa di costituzione e risposta, la nel contestare le prospettazioni di CP_1 controparte e nel richiamarsi all'esposizione contenuta nel ricorso di separazione, sostiene in particolare come in alcun modo le problematiche mentali del marito potrebbero incidere sull'addebitabilità al medesimo della separazione, basata sulle plurime e risalenti condotte svilenti e calunniose nei suoi confronti poste in essere dal . Pt_1
4. Per ciò che concerne - innanzitutto - la domanda di riforma della sentenza impugnata in materia di addebito, deve premettersi che la relativa pronuncia - com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del 12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Ciò posto, nel caso in esame deve osservarsi come, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, i testi escussi (ovvero e , rispettivamente padre Testimone_1 Tes_2
e zio paterno di ) non si siano limitati a riferire notizie apprese de relato da Controparte_1 quest'ultima in ordine alle condotte ossessive e deliranti dell'uomo.
Ed invero, ha riferito che il giorno del battesimo della nipote (officiato in Testimone_1
Calabria) egli, all'ingresso in chiesa, aveva notato che la figlia aveva dei segni al collo;
aggiungeva, poi, che, dopo la funzione, il l'aveva aggredito e che, tornati a casa, l'uomo Pt_1 aveva lanciato un portacenere all'indirizzo della moglie, tanto da rendere necessario un controllo ospedaliero.
A sua volta, ha riferito di avere notato de visu il dare in escandescenze Tes_2 Pt_1
(come fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) e telefonare ai Carabinieri di Arzano accusando la moglie di essere l'organizzatrice di un giro di prostituzione e di avere violentato la figlia.
Depongono nel medesimo senso, poi, le registrazioni riversate dall'appellata sul supporto USB depositato, relative alle accuse farneticanti che il era solito rivolgere alla moglie. Pt_1
Non può, ancora, ritenersi che gli atteggiamenti del contrari ai doveri discendenti dal Pt_1 matrimonio siano giustificabili o, in qualche modo, scriminabili alla luce dei disturbi mentali riscontratigli, ove peraltro si consideri: 1) che sulla genesi della patologia incide senz'altro l'abuso di sostanze stupefacenti, dovuto a scelte volontarie dell'uomo; 2) che gli effetti dei disturbi mentali si manifestano solo in corrispondenza della mancata assunzione della terapia farmacologica, pure dovuta a coscienti deliberazioni del;
3) che, in ogni caso, le Pt_1 condotte maltrattanti dell'uomo hanno avuto inizio in epoca anteriore alla diagnosi della sua patologia.
Va, dunque, confermata la pronuncia di addebito a della separazione Parte_1 coniugale.
4.1. Per quanto concerne le decisioni da assumere in materia di diritto di visita ed in tema di decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale, questa A.G. conferiva ai Pt_1
CC.TT. dott.ssa (psicologa e psicoterapeuta) e dott. Persona_2 Persona_3
(psichiatra) incarico di consulenza finalizzato a “valutare le capacità genitoriali di
[...]
, sia in relazione al ripristino di visite protette alla figlia, sia alla possibile Parte_1 declaratoria di decadenza della potestà genitoriale dell'appellante, su cui la Corte può anche provvedere d'ufficio alla luce di fatti nuovi”. Dall'elaborato consulenziale depositato - redatto secondo metodiche scientifiche della cui correttezza (così come delle formulate argomentazioni) non vi è motivo di dubitare - è emerso che nel (soggetto il quale, alla stregua dei convergenti atti clinici e processuali, risulta Pt_1 affetto da disturbo delirante di tipo persecutorio, schizofrenia paranoide cronica, reazione paranoide acuta, psicosi indotta da sostanze) <è presente un'ideazione a chiare tinte persecutorie che sembra alimentarsi nel tempo, anche per i contenziosi processuali ed il mancato accesso alle cure, così da costituirsi come pensiero cristallizzato ed egosintonico, quindi assai difficile da sottoporre a critica-revisione.
Il focus attorno al quale ruotano le distorsioni interpretative è quello delle relazioni familiari, segnatamente con la moglie e con la di lei famiglia (come è facile desumere dalla molteplicità dei riferimenti ascoltati), associate ad una ferma negazione- sottovalutazione di aspetti di indiscussa evidenza documentale (la problematicità di un uso di sostanze, che è stato, probabilmente, ben poco sporadico/eccezionale; l'essere stato assolto, ma per un vizio totale di mente;
l'essere stato, in tempi diversi e da differenti specialisti, riconosciuto in condizioni psichiche tali da giustificare-richiedere l'impiego di incisive dosi di neurolettico).
Il punto dolente della psico-patologia del sta, infatti, nella significativa Pt_1
compromissione della capacità di riconoscere-ammettere il proprio disturbo, con un mancato riconoscimento dei suoi bisogni clinici e delle discendenti necessità terapeutiche. Basti pensare, al riguardo, al lucidissimo e disarmante racconto della manipolazione delle cure che fingeva di assumere e/o solo parzialmente assumeva con l'intento di ottenere precisi benefici (l'uscita dalla R.E.M.S., la revoca della libertà vigilata, la restituzione della patente) ed alla dichiarata, assoluta, indisponibilità a sottoporsi a percorsi di verifica e cura presso i servizi psichiatrici preposti.
Nonostante un funzionamento relazionale, globalmente, conservato (anche se non vanno dimenticati l'ulteriore ricovero di fine 2022 e la mancanza di indicazioni attendibili sull'eventuale consumo, ad oggi, di alcool e/o sostanze), l'accostamento a temi sensibili (moglie, parenti, bisogno di cure) innesca ancora vivaci ed acritiche reazioni di allerta che potrebbero sfociare in discontrolli impulsivi, se non temperate da un documentato e tracciabile (es. farmaci dosabili nel sangue, come il Depakin od il litio ed antipsicotici depot di nuova generazione somministrati per via iniettiva presso il
C.S.M. competente) intervento di prevenzione farmacologica e psicoterapica. Dal riferito della minore, emerge che il sig. , ad oggi, gestisce la relazione con la Pt_1
figlia in modo “infantile”, incline al soddisfacimento dei propri bisogni e con il linguaggio unico dell'azione; più incline al caos che all'ordine; capace di affrontare i problemi con creatività ma in un orizzonte egocentrico.
Ciò significa che la funzione genitoriale-adulta è compromessa, ossia non è in grado di porsi in un orizzonte intersoggettivo, avendo presente e mantenendo centrale l'altro e la sua crescita. La formula in questo caso è quella del prendersi cura: sapendo cosa è giusto e cosa è sbagliato, il genitore funziona per il bene dell'altro. Per quanto sopra, in accordo con la valutazione psichiatrica del Dott. , si ritiene che il Per_3 Pt_1
possa riprendere gli incontri protetti con la minore solo all'esito di un Per_1
documentato e, soprattutto, tracciabile (nel senso sopra descritto) percorso farmacologico e psicoterapico.
Riguardo alla minore, dall'elaborato consulenziale si evince che < da un punto di Per_1
vista cognitivo ed emotivo appare più infantile rispetto all'età cronologica;
non sembra capace di elaborare un pensiero complesso, né di possedere capacità critica e di giudizio adeguata all'età. Di conseguenza, anche a livello emotivo è povera, non sempre consapevole del sentimento che prova e poco capace di dare una connotazione emotiva ai contenuti cognitivi.
In relazione alla madre, si ipotizza vi sia una simbiosi, all'interno della quale la minore appare protettiva nei confronti della madre, idealizzandola ed associandola al genitore
“buono” che non ha limiti. La madre, di contro, dal riferito della minore, non sembra in grado di gestire il senso di svalutazione ed il sentimento della rabbia che ad oggi nutre nei confronti del , così da differenziarsi poco dallo stesso, rischiando di Pt_1
condizionare, inconsapevolmente, anche il pensiero della figlia. , verso il padre, Per_1
sembra quasi ricoprire un ruolo “genitoriale”, soprattutto quando è più “infantile” il funzionamento delle dinamiche fra i due.
Ad oggi, la minore sembra non ricordare il proprio passato, inteso come esperienze di vita vissute con la famiglia e, nello specifico, con il padre: pochi e poveri gli episodi riportati in tal senso.
Sorge il dubbio che la minore abbia dissociato e/o rimosso il trascorso con il padre se i suoi ricordi non risalgono, esclusivamente, ad un'età molto precoce e/o con scarsa presenza del padre. Sulla base di quanto esposto… per la minore , si segnala l'opportunità che Per_1
intraprenda un percorso di psicoterapia madre-figlia per aiutare la madre ad essere meno spaventata dal passato e dal presente, così da consentire alla giovane di formarsi un'idea più chiara e più realistica dei genitori, del loro funzionamento come dei loro limiti. Nello specifico, rispetto al , è necessario che venga aiutata a Pt_1 Per_1
comprendere bene - attraverso l'evidenza della realtà - i pregressi e l'attualità clinica del padre>>.
Orbene, sulla base delle chiare argomentazioni esposte nella C.T.U. in atti deve ritenersi che - allo stato - sia sprovvisto della capacità di sintonizzarsi empaticamente Parte_1 sui bisogni della minore e che - anzi - abbia messo in atto i presupposti per una vera e propria inversione dei ruoli tra genitore e figlia, con ciò palesando di non poter rappresentare in alcun modo un valido punto di riferimento per una sana crescita a livello psichico ed emotivo di la quale, come si evince dall'elaborato tecnico, risulta essere sostanzialmente Per_1 destabilizzata dal distorto andamento delle dinamiche relazionali con il padre.
Incontestabile, peraltro, è la responsabilità del nell'attuale stato di cose, essendo Pt_1 emersa la totale assenza nell'uomo di un serio impegno finalizzato al recupero del proprio disturbo, tanto da giungere - come evidenziato nella relazione consulenziale - ad assumere la terapia farmacologica solo allo scopo di ottenere dall'A.G. penale un positivo giudizio in ordine alla sua pericolosità sociale, salvo poi a rifiutare il prosieguo della terapia, con simmetrica riespansione dei suoi sintomi ossessivi e persecutori: atteggiamento - questo - che dimostra come l'uomo abbia conservato un buon margine di autoconsapevolezza e che consente di ascrivere all'uomo la responsabilità della decisione di non mantenere quel grado di compensazione farmacologica che gli potrebbe consentire di avere un maggiore equilibrio nel quotidiano e di acquistare un grado di affidabilità sufficiente ad instaurare una rinnovata relazione con la figlia.
Analogamente è a dirsi in ordine alla mancata sottoposizione a questa A.G. di evidenze aggiornate in ordine all'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e/alcoliche.
Evidente, in definitiva, è la violazione da parte di dei suoi doveri Parte_1 parentali, la quale deve portare all'esclusione del ruolo genitoriale, il cui esercizio non ha tenuto fino ad oggi adeguato conto delle esigenze di crescita della figlia minore e rischia di Per_1 pregiudicare ulteriormente il benessere ed il sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalità.
Peraltro, com'è noto, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce misura la quale - pur nella sua valenza sanzionatoria - ha natura non definitiva ed è in ogni tempo revocabile in caso di cessazione dei relativi presupposti, ai sensi dell'art. 332 del codice civile. A tal fine, il dovrà in futuro dimostrare un fattivo impegno teso al recupero della sua situazione Pt_1 personale, in mancanza di cui - allo stato attuale e come sottolineato nella C.T.U. - non possono essere autorizzati gli incontri padre-figlia, nemmeno nella forma protetta auspicata dalla difesa.
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di LI OR n. 762/2022, Controparte_1 emessa il 03.02.2022 e pubblicata l'11.03.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano