Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice IE GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 34488 del registro di segreteria, proposto da XX (c.f. XX), nato a San Pietro in [...] il [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Bava (C.F. [...]- pec: andreabava@certmail-cnf.it) e dall’avv. Floriana De Donno (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Lecce, alla via Braccio Martello, 6
CONTRO
- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone (c.f. [...]– pec: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Bari, presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo, n. 97 ope legis domicilia
- Guardia di Finanza, rappresentata e difesa come in atti.
per l’accertamento della causa di servizio delle patologie “XX persistente di entità severa, XX” e “XX”, “XX”, quale presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata.
VISTO il codice di giustizia contabile;
UDITE le parti all’udienza del 19 dicembre 2025
FATTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data XX, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi a questo Giudice evidenziando che, nel corso dell’attività di servizio, in data XX presso l’aeroporto di XX, si verificava la deflagrazione di un ordigno esplosivo nascosto all’interno di una valigia, per effetto del quale subiva la rottura dei timpani con otorragia bilaterale nonchè un trauma per effetto della caduta conseguente all’onda d’urto dell’esplosione.
Nel XX ha, quindi, chiesto il riconoscimento della causa di servizio per le patologie asseritamente sofferte che, tuttavia, gli è stata riconosciuta esclusivamente per la “XX”; pertanto in data XX ha adito questa Corte per contestare il parere del Comitato di Verifica, nella parte in cui ha espresso parere negativo.
Tuttavia, con sentenza del 23 settembre 2020, n. 331 il ricorso è stato rigettato, essendo stato ritenuto esaustivo il parere reso dal competente organi statale.
Proposto appello, la Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello con sentenza n.191 del 10 luglio 2023 ha accolto le doglianze dell’odierno ricorrente sostenendo, in estrema sintesi, che il primo giudice avesse ritenuto non necessario il ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio senza, tuttavia, fornire adeguata motivazione al riguardo.
Nell’accogliere l’appello ha, quindi, rinviato la causa a questa Sezione ex art.170 c.g.c.
Da qui, quindi, l’avvenuta riassunzione del giudizio da parte dell’XX che ha insistito nell’accoglimento dell’originario ricorso.
Si è costituita l’INPS che ha, in primo luogo chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto, con provvedimento successivo alla presentazione dell’originario ricorso, ha riconosciuto al ricorrente il trattamento privilegiato relativo alla XX categoria della tabella A.
Ha, poi eccepito la carenza di legittimazione passiva ed il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione.
Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanza che ha eccepito la parziale inammissibilità del ricorso con riferimento alla patologia “XX”, non oggetto di domanda amministrativa.
Nel merito ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso per assenza di nesso causale.
Anche la Guardia di Finanza ha depositato autonoma memoria con la quale, nel ripercorrere pedissequamente tutti i fatti di causa e nel ribadire che successivamente il ricorrente ha ottenuto il trattamento privilegiato di categoria XX, tabella A, ha insistito per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per il rigetto per assenza di nesso causale.
A seguito dell’udienza del 6 marzo 2024, con ordinanza n.15 dell’8 marzo 2024 il giudice ha chiesto all’Ufficio medico legale istituito presso il Ministero della Salute di rendere parere medico-legale volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie:
-XX;
- XX;
- XX;
L’adito organo ha depositato la propria definitiva relazione in data 15 luglio 2025, ritenendo che le patologie in questione non siano dipendenti da causa di servizio.
Hanno depositato memorie difensive sia la Guardia di Finanza che il ricorrente.
La Guardia di finanza ha insistito per il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente ha chiesto il rinnovo della perizia contestando la circostanza che la stessa sia stata effettuata da un organo medico legale nelle cui fila non vi fossero né psicologi, né psichiatri, in violazione dei criteri fissati dall’amministrazione della difesa ai fini dell’accertamento e della valutazione delle patologie da stress post-traumatico.
Ha richiamato, al riguardo le specifiche linee guida “per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti” redatte dall’Ispettorato generale per la Sanità militare.
All’udienza del 19 dicembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi. L’INPS ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’eccezione formulata in memoria difensiva, in ragione della mancata proposizione della stessa alla presentazione della bozza di parere.
DIRITTO
Ritiene questo Giudice il ricorso non possa trovare accoglimento.
Giova preliminarmente dare contezza della completezza ed esaustività del parere espresso dall’Ufficio medico legale del Ministero della Sanità che ha ampiamente argomentato in ordine all’assenza del nesso di causalità fra le patologie lamentate ed il servizio prestato.
Sul punto appare opportuno ripercorrere il percorso motivazionale dell’incaricato organo che ha concluso nel senso che “…La prima documentazione relativa all’apparato osteo articolare è il referto di una RMN cervicale e lombo sacrale eseguita in data XX e riportato nel verbale di cui al punto 8 da cui si apprende che, all’epoca, il sig. XX presentava “conservata ampiezza del canale spinale osseo in esame, segni di XX XX, riduzione della XX, a livello XX, a livello XX a sede mediana XX, a livello XX a sede mediana e XX, a livello XX, regolare la morfologia e segnale del midollo visualizzato, XX di XX”.
Questo quadro, riconfermato ad una visita ortopedica dell’anno successivo e mai più documentata, si può riassumere e condensare in “XX diffusa del rachide a livello XX con ernie XX”, mentre alcun ulteriore accertamento è stato versato in atti, anche perché come risulta dal verbale XX n° XX /G.d.F. redatto in data XX dalla Commissione medica ospedaliera di XX nel corso della valutazione della dipendenza da causa di servizio di varie patologie, all’epoca il sig. XX decise di rinunciare alla valutazione stessa per la patologia ortopedica descritta. La tesi di parte attrice, espressa dallo stesso sig. XX nella sua istanza di dipendenza da causa di servizio avanzata nel XX, è che il trauma subito nel corso dell’attentato terroristico dell’XX avrebbe visto una componente a carico del rachide con caduta a terra da cui, a distanza di decenni, sarebbe derivata una XX. Si deve però qui rammentare che dell’episodio più volte citato non è in atti alcuna documentazione sanitaria né coeva né successiva, e che esso viene riferito sia dal sig. XX sia dal dott XX nella perizia di parte del XX
dove, a fronte di una descrizione di caduta a terra con caduta di calcinacci e rottura delle membrane timpaniche, si dice anche che al sig. XX vennero concessi due giorni di riposo medico e che comunque, a fronte delle ore 19,30 in cui si verificò la deflagrazione, il periziando smontò dal proprio turno di lavoro alle 20,30 per stato confusionale, mentre nulla viene riferito né in merito a traumi al XX né di XX o XX per rottura delle membrane XX.
Dovendosi escludere, data la peculiarità della situazione, che la visita medica cui fu sottoposto il sig. XX per l’attribuzione dei giorni di congedo per malattia sia stata eseguita in maniera superficiale ed approssimativa, è di tutta evidenza che il sanitario incaricato non riscontrò una situazione tale da dover attribuire ulteriori giorni di congedo, talché le sole 48 ore di riposo e cura mal si conciliano con la descrizione, a posteriori, di un evento di portata tale da aver causato traumi timpanici e lesioni ossee. E del resto non emergono in atti documenti sanitari di natura ortopedica per il periodo XX XX che possano in qualche modo ricollegare i fatti, senza dimenticare che la XX è, come noto, una degenerazione delle cartilagini dei dischi intervertebrali i quali perdono elasticità riducendo la loro funzione di ammortizzatore.
Si tratta, come ornai noto, di una evoluzione quasi fisiologica dovuta all’età e che si riscontra in maniera ubiquitaria nella popolazione dovuta principalmente a fattori costituzionali, peso, eventuali malattie artritiche concomitanti (a parte alcuni casi correlati ad attività professionali dove si svolgono movimenti ripetitivi, si spostano carichi pesanti e/o si subiscono vibrazioni ripetute come, ad esempio, gli operai che fanno uso del martello pneumatico).
Si passa ora a valutare il quadro psicopatologico presentato dal sig. XX dovendosi rilevare in atti diagnosi ben distinte che attengono a patologie diverse, ma in ogni caso tutte certificate a partire dall’anno XX e non prima. Sono infatti presenti diagnosi di “XX” del XX “XX, “XX, “disturbo XX” pure del XX.
Da quanto emerge dalla approfondita analisi della (scarsa) documentazione sanitaria di cui sopra, emerge XX, una condizione afferente ad uno stato ansioso sempre descritto come reattivo: il termine, infatti, indica una reazione, circoscritta temporalmente, non certamente indicativa di una condizione stabilizzata disadattativa, ed anche certamente priva di elementi o tratti di deflessione/XX del tono dell’XX. Tale condizione, che non dunque presenta certamente i connotati di cronicità, né il tenore di un
disturbo XX, è oltretutto, nelle certificazioni cliniche che la citano, sempre riferita nella introduzione anamnestica delle stesse. Ma vieppiù: non sono presenti certificazioni di sanitari che attestino nell’immediato dell’evento denunciato una condizione psicopatologica, né la necessità di assunzione di idonea terapia psicofarmacologica, e/o di trattamenti psicoterapeutici idonei per trattare gli eventuali esiti di un evento come quello vissuto dal Sig. XX..
Pertanto, nel caso di specie, manca sia la sostanza diagnostica di un disturbo psicopatologico congruo con l’evento occorso e a cui si vuole riferire parte ricorrente, che la continuità fenomenologica cioè la tracciabilità clinico-documentale della sintomatologia denunciata in epoca prossima all’evento ed anche successiva. Ciò rappresenta un indice negativo di causalità, non consentendo di stabilire con sufficiente attendibilità un nesso eziologico con l’evento lavorativo asseritamente patogeno, né sotto il profilo della compatibilità cronologica né sotto quello della coerenza clinico-diagnostica: tutto ciò induce a ritenere che non possano sussistere i presupposti medico legali per il riconoscimento del nesso causale con l’evento di servizio indicato.
Infine, per quanto riguarda la XX e delle XX, ricomprese tra le patologie richieste come dipendenti dal servizio, si deve rilevare che la prima costituisce un sintomo riferito ed attribuibile a varie cause ma non certo derivabile da un evento avvenuto presumibilmente quaranta anni fa, e le seconde sono già state inserite nella più ampia patologia “XX con XX più accentuati a destra e vertigini. Audiometria che manifesta XX da trauma acustico” per la quale il sig XX già percepisce trattamento pensionistico privilegiato”.
Con riferimento alla prima patologia esaminata (XX con perdita della fisiologica lordosi cervicale in XX protrusione discale in XX ernia XX), quindi, l’UML ha evidenziato l’assenza di alcuna documentazione utile - sia nell’immediatezza dell’evento terroristico che successivamente – per poter ricondurre la sofferta spondiloartrosi alla caduta subita per effetto dell’onda d’urto, dando rilevanza, al contrario, alla visita medica effettuata nell’immediatezza dei fatti che ha previsto per il ricorrente solo 48 ore di riposo.
Da ciò, escludendone in radice la superficialità, ha dedotto che l’evento non è stato tale da essere causa o concausa, a distanza di XX anni, della patologia sofferta.
Tali aspetti, in realtà non sono in alcun modo confutati dal ricorrente né durante le operazioni peritali, né con la memoria conclusiva ed appaiono scevri da incongruità o illogicità.
Anche con riferimento alle patologie psichiche l’UML è partito da un oggettivo dato temporale – il fatto che sono tutte certificate solo a partire dal XX – per esaminare la scarsa documentazione in atti ed escludere il carattere cronico ed il carattere significativo del disturbo psicopatologico sofferto.
Anche per tali patologie, poi, è stato valorizzata l’assenza nell’immediato dell’evento di condizioni psicopatologiche e di terapie idonee ad affrontare l’eventuale trauma subito dal ricorrente, escludendo, quindi, il nesso eziologico.
Anche per la cefalea e le vertigini, poi, il ragionamento dell’UML convince allorquando ha escluso che la prima possa ricondursi all’evento così lontano nel tempo e, invece, ha ritenuto che le vertigini siano già state ricomprese nella patologia per la quale il ricorrente ha già ottenuto in via amministrativa il trattamento privilegiato.
Convince, pertanto, l’articolato parere espresso dall’adito Collegio medico legale che ha concluso che non esista nesso causale o concausale tra il servizio svolto dal sig XX tra il XX ed il XX e le patologie da lui lamentate Non appare meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dal ricorrente nella memoria depositata successivamente al deposito dell’elaborato peritale sia perché le linee guida richiamate non trovano applicazione per il funzionamento degli organi incaricati dal giudice, sia perchè, come già ampiamente esposto, le motivazioni addotte, richiamando diversi fattori che esulano dal mero esame della sussistenza della infermità, in quanto volte ad individuare o meno la sussistenza del nesso eziologico con il servizio prestato.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese legali, ivi compreso quelle del giudizio di rinvio di secondo grado, possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza nei diversi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso Spese compensate.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
IE SO
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 13/01/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 13/01/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo IE SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari,13/01/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente Per copia conforme all’originale digitale inserita nei sistemi informatici della Corte dei conti.
Bari, Firma