Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 113
Versione
15 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784 , prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363 , che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

La presente legge, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 15 marzo 1963
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