Art. 1. Articolo unico.
La legge 26 ottobre 1952, n. 1784 , prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363 , che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.
La presente legge, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
La legge 26 ottobre 1952, n. 1784 , prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363 , che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.
La presente legge, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO