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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110/2024 R.G.L., avente a oggetto “opposizione avverso avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rosario Marangio;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Russo e Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, parte attrice ha riassunto il giudizio di opposizione promosso avverso l'avviso di addebito n. 592 2022 00009862 83 000, avente ad oggetto crediti contributivi dovuti per l'iscrizione alla “Gestione Agricola: lavoratori autonomi e associati”, per il periodo intercorrente tra gennaio 2020 e dicembre 2021, per l'importo di € 6.317,13.
Il ricorrente ha premesso di aver proposto opposizione, con ricorso depositato il
16 gennaio 2023, innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, il quale, con ordinanza del 29 gennaio 2024, ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio. Pertanto, ha riassunto il giudizio innanzi questo Ufficio, riproponendo i motivi di censura già spiegati.
In particolare, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata dall'1 gennaio 2020 al 25 maggio 2021, poiché, nel periodo in questione, non ha mai ricoperto la qualifica di coltivatore diretto, avendo svolto attività di lavoro subordinato nel corso degli anni di riferimento. Mentre per il periodo successivo afferma di aver iniziato “l'attività di coltivazione di ortaggi”, così da far sorgere la debenza dei contributi richiesti. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 30 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie, l'avviso di addebito è stato notificato a parte ricorrente in data
5 dicembre 2022, come incontestato tra le parti, mentre il ricorso relativo al giudizio innanzi al giudice incompetente per territorio, poi riassunto innanzi a questo Tribunale,
è stato depositato in data 16 gennaio 2023. Ne discende che, in ossequio al disposto dell'art. 50 c.p.c., attesa la valida interruzione del termine decadenziale con l'originario ricorso, l'opposizione è tempestiva (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9915/2019).
3. Merito.
Il ricorso è fondato.
A tal fine, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di
CP_ opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' attraverso l'avviso di addebito opposto. CP_ L' fonda la propria pretesa sull'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione dei lavoratori autonomi come coltivatore diretto, in ragione degli esiti elaborati
2 dai propri ispettori a seguito dell'accertamento del 20 ottobre 2016, svolto presso l'azienda agricola di “Camagna Gaetano”, figlio dell'odierno ricorrente.
Parte ricorrente, invece, deduce l'insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
Ciò posto, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 della l. 1047/1957 stabilisce che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente
e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della l. 9/1963 stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre
1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando
i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
3 Il successivo art. 3 della medesima legge stabilisce che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché negli “appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Come precisato dalla citata l. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
In definitiva, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
Nella fattispecie, ad avviso di questo giudicante, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla “gestione agricola: lavoratori autonomi”, nella veste di coltivatore diretto, poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla suesposta disciplina, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
4 In particolare, ha negato lo svolgimento di attività autonoma Parte_1 come agricoltore dall'1 gennaio 2020 al 25 maggio 2021.
A fronte di tali contestazioni, l' resistente non ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione agricola ex R.D.L.
1827/1935, non risultando provato il requisito soggettivo della diretta e abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame e, in particolare, della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito.
Ed invero, non è stato provato che, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa di manuale coltivazione dei fondi o di allevamento e di governo del bestiame con i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza nei termini suindicati.
CP_
A bene vedere, infatti, l' sulla base delle acquisizioni dei propri ispettori, ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha automaticamente presunto che lo stesso abbia svolto l'attività di coltivatore diretto.
Eppure tale procedimento logico ha finito per sovrapporre due piani concettuali differenti.
Infatti, seppure si dovesse ritenere provata la mancata ricorrenza dei rapporti di natura subordinata dedotti in ricorso, non sono stati acquisiti elementi a fondamento della sussistenza dei rigorosi presupposti per l'iscrizione nella gestione dei lavoratori agricoli autonomi.
Invero, nulla è allegato in relazione all'attività autonoma effettivamente posta in essere in quegli anni dal ricorrente. Né l'eventuale abitualità e prevalenza della stessa, così come richiesto dalla normativa di riferimento, non essendo, in tal senso, sufficiente dedurre tali circostanze dalla mera affermazione del ricorrente secondo la quale avrebbe lavorato “in autonomia”, senza altri elementi circostanziali di tempo, luogo e durata della presunta attività autonoma.
Le acquisizione operate sulla base del verbale ispettivo circa la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato de quo, non sono, in tal senso, sufficienti a fondare la pretesa creditizia azionata con l'avviso di addebito impugnato.
Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione ad avviso di
CP_ addebito, l' riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di
5 opposizione a decreto ingiuntivo, così gravando sull'Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con
CP_ la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010;
C. Cass. 22862/2010; cfr. altresì C. Cass. 14965/2012, secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_1
l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari CP_1
dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”).
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte
CP_ dell' dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti della propria pretesa creditoria, reputa questo giudicante che, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione sia fondata e, per l'effetto, vada annullato l'avviso di addebito fondato sul verbale di accertamento de quo.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le somme dovute a tale titolo sono liquidate tenuto conto delle tre fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 dichiara non dovuti i contributi in relazione al periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2020 al 25 maggio 2021; annulla, per l'effetto, in parte qua l'avviso di addebito impugnato n. 592 2022
00009862 83 000; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 886,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110/2024 R.G.L., avente a oggetto “opposizione avverso avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rosario Marangio;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Russo e Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, parte attrice ha riassunto il giudizio di opposizione promosso avverso l'avviso di addebito n. 592 2022 00009862 83 000, avente ad oggetto crediti contributivi dovuti per l'iscrizione alla “Gestione Agricola: lavoratori autonomi e associati”, per il periodo intercorrente tra gennaio 2020 e dicembre 2021, per l'importo di € 6.317,13.
Il ricorrente ha premesso di aver proposto opposizione, con ricorso depositato il
16 gennaio 2023, innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, il quale, con ordinanza del 29 gennaio 2024, ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio. Pertanto, ha riassunto il giudizio innanzi questo Ufficio, riproponendo i motivi di censura già spiegati.
In particolare, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata dall'1 gennaio 2020 al 25 maggio 2021, poiché, nel periodo in questione, non ha mai ricoperto la qualifica di coltivatore diretto, avendo svolto attività di lavoro subordinato nel corso degli anni di riferimento. Mentre per il periodo successivo afferma di aver iniziato “l'attività di coltivazione di ortaggi”, così da far sorgere la debenza dei contributi richiesti. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 30 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nella fattispecie, l'avviso di addebito è stato notificato a parte ricorrente in data
5 dicembre 2022, come incontestato tra le parti, mentre il ricorso relativo al giudizio innanzi al giudice incompetente per territorio, poi riassunto innanzi a questo Tribunale,
è stato depositato in data 16 gennaio 2023. Ne discende che, in ossequio al disposto dell'art. 50 c.p.c., attesa la valida interruzione del termine decadenziale con l'originario ricorso, l'opposizione è tempestiva (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9915/2019).
3. Merito.
Il ricorso è fondato.
A tal fine, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di
CP_ opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' attraverso l'avviso di addebito opposto. CP_ L' fonda la propria pretesa sull'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione dei lavoratori autonomi come coltivatore diretto, in ragione degli esiti elaborati
2 dai propri ispettori a seguito dell'accertamento del 20 ottobre 2016, svolto presso l'azienda agricola di “Camagna Gaetano”, figlio dell'odierno ricorrente.
Parte ricorrente, invece, deduce l'insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
Ciò posto, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 della l. 1047/1957 stabilisce che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente
e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della l. 9/1963 stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre
1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando
i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
3 Il successivo art. 3 della medesima legge stabilisce che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché negli “appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Come precisato dalla citata l. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
In definitiva, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
Nella fattispecie, ad avviso di questo giudicante, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla “gestione agricola: lavoratori autonomi”, nella veste di coltivatore diretto, poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla suesposta disciplina, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
4 In particolare, ha negato lo svolgimento di attività autonoma Parte_1 come agricoltore dall'1 gennaio 2020 al 25 maggio 2021.
A fronte di tali contestazioni, l' resistente non ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione agricola ex R.D.L.
1827/1935, non risultando provato il requisito soggettivo della diretta e abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame e, in particolare, della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito.
Ed invero, non è stato provato che, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa di manuale coltivazione dei fondi o di allevamento e di governo del bestiame con i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza nei termini suindicati.
CP_
A bene vedere, infatti, l' sulla base delle acquisizioni dei propri ispettori, ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha automaticamente presunto che lo stesso abbia svolto l'attività di coltivatore diretto.
Eppure tale procedimento logico ha finito per sovrapporre due piani concettuali differenti.
Infatti, seppure si dovesse ritenere provata la mancata ricorrenza dei rapporti di natura subordinata dedotti in ricorso, non sono stati acquisiti elementi a fondamento della sussistenza dei rigorosi presupposti per l'iscrizione nella gestione dei lavoratori agricoli autonomi.
Invero, nulla è allegato in relazione all'attività autonoma effettivamente posta in essere in quegli anni dal ricorrente. Né l'eventuale abitualità e prevalenza della stessa, così come richiesto dalla normativa di riferimento, non essendo, in tal senso, sufficiente dedurre tali circostanze dalla mera affermazione del ricorrente secondo la quale avrebbe lavorato “in autonomia”, senza altri elementi circostanziali di tempo, luogo e durata della presunta attività autonoma.
Le acquisizione operate sulla base del verbale ispettivo circa la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato de quo, non sono, in tal senso, sufficienti a fondare la pretesa creditizia azionata con l'avviso di addebito impugnato.
Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione ad avviso di
CP_ addebito, l' riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di
5 opposizione a decreto ingiuntivo, così gravando sull'Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con
CP_ la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010;
C. Cass. 22862/2010; cfr. altresì C. Cass. 14965/2012, secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_1
l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari CP_1
dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”).
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte
CP_ dell' dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti della propria pretesa creditoria, reputa questo giudicante che, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione sia fondata e, per l'effetto, vada annullato l'avviso di addebito fondato sul verbale di accertamento de quo.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le somme dovute a tale titolo sono liquidate tenuto conto delle tre fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 dichiara non dovuti i contributi in relazione al periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2020 al 25 maggio 2021; annulla, per l'effetto, in parte qua l'avviso di addebito impugnato n. 592 2022
00009862 83 000; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 886,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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