Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4877/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4877/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: impiegata reddito: euro 12.671,00 nell'anno d'imposta 2023 e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: impiegato tecnico reddito: euro 36.519,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Marcello Sacerdoti presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad Ariano nel Polesine (RO) l'1-4-1995 (anno 1995, Numero 1, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
28-12-2009.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Ariano nel Polesine di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento della sig.ra Parte_2 la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) La casa coniugale di proprietà al 50% ciascuno, sita in Via Berlinguer E. n. 13 Ariano Polesine (RO) viene assegnata alla madre sig.ra Parte_1
3) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento presso la madre nell'abitazione coniugale in Via E. Berlinguer n. 13 Ariano nel Polesine (RO), sino al raggiungimento della maggiore età, e comunque sino all'indipendenza economica. Egualmente il figlio maggiorenne Per_1 potrà abitare in Via Berlinguer E. n. 13 in Ariano Polesine sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
4) Il padre verserà – sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli
- a titolo di mantenimento la somma di € 500,00 ciascuno, per un totale di € 1.000,00 mensili, somma che verrà versata entro il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
5) Nell'importo di € 500,00 versato per il mantenimento del figlio maggiorenne sono incluse le spese per la locazione e le utenze dell'immobile in cui questo Per_1 vive a Bologna, ove frequenta l'Università;
6) Le somme relative al mantenimento della sig.ra e quelle relative al Parte_1 concorso al mantenimento dei due figli verranno versate, tramite bonifico bancario, alla sig.ra Parte_1
7) Il padre potrà vedere il figlio minore per tre giorni a settimana, previo Per_2 accordo con la madre ed il figlio stesso e trascorrerà le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni, con ciascun genitore;
le altre festività verranno trascorse in alternanza. I periodi di vacanza verranno previamente concordati tra i signori e con il consenso del figlio;
Pt_2 Parte_1 Per_2
8) le spese straordinarie vengono poste a carico del sig. in misura del 50% Pt_2
e della signora in misura del 50%. Le suddette spese verranno Parte_1 previamente concordate tra i genitori;
9) gli assegni famigliari verranno accreditati nel conto della sig.ra Parte_1
10) i coniugi, preso atto che viene corrisposta ogni quattro mesi una somma in relazione alla energia elettrica con il sistema fotovoltaico, concordano nella divisione a metà (50% ciascuno) degli importi che verranno corrisposti;
2 11) i coniugi sono rispettivamente proprietari di una vettura BMW e di una IA 500 e concordano che l'automobile BMW rimarrà di proprietà della sig.ra Parte_1 mentre l'automobile Fiat al sig. e, considerando che la BMW ha un valore Pt_2 superiore alla Fiat 500, la sig.ra corrisponderà al sig. la differenza Parte_1 Pt_2 del valore di mercato che verrà accertato sulle riviste specializzate;
12) la sig.ra è altresì intestataria di un camper che i coniugi concordano Parte_1 di vendere, dividendone il ricavato, in misura del 50 % ciascuno;
13) i coniugi si obbligano al reciproco rispetto ed a tenersi reciprocamente informati di tutte le notizie di rilievo relative ai figli;
14) i signori e prestano il loro reciproco consenso al rilascio e/o Pt_2 Parte_1 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
15) ogni altra questione di natura economica è già stata definita tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non sia in Per_2 contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nel procedimento n. 4877/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio ad Ariano nel Polesine (RO) l'1-
[...]
4-1995, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ariano nel Polesine (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 14 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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