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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3861 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRIBIASI SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: fanno istanza affinchè l'On.le Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e alle seguenti condizioni: CP_1 CP_2
1) la casa di abitazione coniugale, di proprietà della madre della signora , continuera' ad CP_1
essere abitata dalla stessa e in essa manterrà la residenza il figlio Per_1
Il sig. , ha in corso la ristrutturazione di una abitazione a pochi chilometri dalla ex casa CP_2
familiare, dove trasferirà prima possibile la propria residenza;
mentre in attesa del trasferimento, ha preso in locazione un appartamento ove trova i suoi spazi. Per_1
2) a 10 anni e continuerà ad essere affidato congiuntamente tra i coniugi a giorni e settimane Per_1
alternate secondo la tabella che segue e che costituisce parte integrante del presente accordo:
1
2
3
Detto schema potrà subire variazioni previo accordo tra i genitori. Ciascun genitore, nel tempo in cui sarà rispettivamente con una o l'altro, provvederà all'alimentazione, al trasporto per e Per_1
da scuola, all'esecuzione dei compiti scolastici, al trasporto per e da attività sportive / ricreative / extrascolastiche, visite mediche e quant'altro previsto nei rispettivi giorni. Circa le festività natalizie
e quelle pasquali il bambino trascorrerà le stesse in maniera alternata tra i genitori, per cui il giorno Natale starà con un genitore e il giorno di Santo FA con l'altro un anno, mentre l 'anno successivo il contrario, così per Pasqua e lunedì dell'angelo, salvo diverse intese tra i genitori. Durante le vacanze estive potrà trascorrere almeno 1 settimana con ciascun genitore, nel periodo in cui i genitori Per_1 avranno ferie, previo confronto e accordo tra i genitori sulle date prescelte. Nell'eventualità di possibili brevi trasferte lavorative, mediche o di carattere personale di un genitore, che dovessero includere giorni in cui sarebbe a lei/lui affidato, l'altro genitore si rende disponibile ad Per_1
accudire previo congruo e tempestivo avviso da parte del genitore. Per_1
3) Quanto al contributo al mantenimento di il signor versera' mensilmente a mezzo Per_1 CP_2
bonifico bancario alla signora la somma di euro 250,00( duecentociquanta/00) che CP_1
saranno da intendersi comprensivi di vitto, alloggio e vestiario ordinario.
Le parti stabiliscono che l' importo dell'assegno unico per il figlio venga ripartito al 50% tra i genitori.
Quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere, verranno divise nella misura del 50% ciascuno.
4) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui allo stato nulla prevedono in ordine
4 al concorso nel mantenimento;
5)I ricorrenti si danno confermano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San TO di AN (VI) in data 05/05/2012.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 17/05/2024 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con collocamento sostanzialmente paritario del figlio minore presso entrambi i genitori Per_1
secondo il calendario organizzato a settimane alterne indicato e con residenza presso la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
5 -si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in San TO Di AN (VI) il 05/05/2012 alle condizioni in epigrafe riportate CP_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San TO Di AN (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2012;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3861 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRIBIASI SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: fanno istanza affinchè l'On.le Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e alle seguenti condizioni: CP_1 CP_2
1) la casa di abitazione coniugale, di proprietà della madre della signora , continuera' ad CP_1
essere abitata dalla stessa e in essa manterrà la residenza il figlio Per_1
Il sig. , ha in corso la ristrutturazione di una abitazione a pochi chilometri dalla ex casa CP_2
familiare, dove trasferirà prima possibile la propria residenza;
mentre in attesa del trasferimento, ha preso in locazione un appartamento ove trova i suoi spazi. Per_1
2) a 10 anni e continuerà ad essere affidato congiuntamente tra i coniugi a giorni e settimane Per_1
alternate secondo la tabella che segue e che costituisce parte integrante del presente accordo:
1
2
3
Detto schema potrà subire variazioni previo accordo tra i genitori. Ciascun genitore, nel tempo in cui sarà rispettivamente con una o l'altro, provvederà all'alimentazione, al trasporto per e Per_1
da scuola, all'esecuzione dei compiti scolastici, al trasporto per e da attività sportive / ricreative / extrascolastiche, visite mediche e quant'altro previsto nei rispettivi giorni. Circa le festività natalizie
e quelle pasquali il bambino trascorrerà le stesse in maniera alternata tra i genitori, per cui il giorno Natale starà con un genitore e il giorno di Santo FA con l'altro un anno, mentre l 'anno successivo il contrario, così per Pasqua e lunedì dell'angelo, salvo diverse intese tra i genitori. Durante le vacanze estive potrà trascorrere almeno 1 settimana con ciascun genitore, nel periodo in cui i genitori Per_1 avranno ferie, previo confronto e accordo tra i genitori sulle date prescelte. Nell'eventualità di possibili brevi trasferte lavorative, mediche o di carattere personale di un genitore, che dovessero includere giorni in cui sarebbe a lei/lui affidato, l'altro genitore si rende disponibile ad Per_1
accudire previo congruo e tempestivo avviso da parte del genitore. Per_1
3) Quanto al contributo al mantenimento di il signor versera' mensilmente a mezzo Per_1 CP_2
bonifico bancario alla signora la somma di euro 250,00( duecentociquanta/00) che CP_1
saranno da intendersi comprensivi di vitto, alloggio e vestiario ordinario.
Le parti stabiliscono che l' importo dell'assegno unico per il figlio venga ripartito al 50% tra i genitori.
Quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere, verranno divise nella misura del 50% ciascuno.
4) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui allo stato nulla prevedono in ordine
4 al concorso nel mantenimento;
5)I ricorrenti si danno confermano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San TO di AN (VI) in data 05/05/2012.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 17/05/2024 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con collocamento sostanzialmente paritario del figlio minore presso entrambi i genitori Per_1
secondo il calendario organizzato a settimane alterne indicato e con residenza presso la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
5 -si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in San TO Di AN (VI) il 05/05/2012 alle condizioni in epigrafe riportate CP_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San TO Di AN (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2012;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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