Articolo 1 della Legge 1 luglio 1952, n. 870
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2 agosto 1952
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699 , e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.
La presente legge ha efficacia dal 1 luglio 1950.

Entrata in vigore il 2 agosto 1952