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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1141/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 06.05.2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Purgato Nicola, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta in data 24.06.1982, dalla cui unione nascevano i figli il Per_1
17.11.1992, ed , nato il [...]; Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, dapprima giudiziale, divenuta in seguito consensuale, RG 4902/2008, definito con decreto di omologa emesso in data 27/04/2010; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ a) I due figli, nato a [...] il [...] ed nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni e conviventi con la madre, continueranno a regolare autonomamente i loro rapporti anche economici con i genitori.
b) Entrambi i ricorrenti hanno da tempo lasciato la casa coniugale, all'epoca detenuta in locazione. c) I ricorrenti hanno redditi saltuari nel caso del Sig. o reddito pensionistico minimo nel caso della Parte_2 signora , per cui rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento. Parte_1
d) I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi di entrambi relative agli ultimi 3 anni, e di copia degli estratti dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, dandosi reciprocamente atto che nessuno dei due è titolare di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta il 24.06.1982 tra Parte_1
, nata a [...]-Pendino il 15.07.1960, e , nato a [...] il
[...] Parte_2
20.12.1959, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 28, parte I, Ufficio I, anno 1982);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1141/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 06.05.2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Purgato Nicola, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta in data 24.06.1982, dalla cui unione nascevano i figli il Per_1
17.11.1992, ed , nato il [...]; Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, dapprima giudiziale, divenuta in seguito consensuale, RG 4902/2008, definito con decreto di omologa emesso in data 27/04/2010; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ a) I due figli, nato a [...] il [...] ed nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni e conviventi con la madre, continueranno a regolare autonomamente i loro rapporti anche economici con i genitori.
b) Entrambi i ricorrenti hanno da tempo lasciato la casa coniugale, all'epoca detenuta in locazione. c) I ricorrenti hanno redditi saltuari nel caso del Sig. o reddito pensionistico minimo nel caso della Parte_2 signora , per cui rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento. Parte_1
d) I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi di entrambi relative agli ultimi 3 anni, e di copia degli estratti dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, dandosi reciprocamente atto che nessuno dei due è titolare di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta il 24.06.1982 tra Parte_1
, nata a [...]-Pendino il 15.07.1960, e , nato a [...] il
[...] Parte_2
20.12.1959, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 28, parte I, Ufficio I, anno 1982);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso